Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/956 si applica alle merci elencate nell’allegato I dello stesso, originarie di un paese terzo, se tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell’Unione.
(2) Se le merci e i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 sono introdotti su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell’Unione dal territorio doganale dell’Unione, gli articoli 270, 271 e 274 del regolamento (UE) n. 952/2013 prevedono l’impiego di una dichiarazione di riesportazione, di una notifica di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita per dichiarare tali merci o prodotti prima che escano dal territorio doganale dell’Unione.
(3) Al fine di determinare il titolare degli obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/956, è necessario stabilire chi, nell’Unione, dovrebbe essere considerato importatore ai fini del regolamento (UE) 2023/956 quando le merci interessate sono introdotte sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione.
(4) Al fine di semplificare i controlli che le autorità doganali devono effettuare a norma del presente regolamento, qualora le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 originarie di un paese terzo, comprese le merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, non soggette a trasformazione, oppure dai regimi di transito o di magazzinaggio di cui all’articolo 210 di tale regolamento, siano introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione, si dovrebbe considerare importatore il ricevente delle merci sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva titolare di licenze che consentono operazioni commerciali su tale piattaforma continentale e in tale zona economica esclusiva.
(5) Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano tempestivamente delle informazioni necessarie, le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento presentata dal ricevente entro 30 giorni dal ricevimento delle merci in questione su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Poiché lo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva è il soggetto più idoneo a eseguire i controlli, la dichiarazione di ricevimento dovrebbe essere presentata all’autorità doganale competente di tale Stato membro.
(6) Poiché il ricevente di prodotti trasformati sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva potrebbe non disporre delle informazioni necessarie sulle merci interessate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) utilizzate nei prodotti trasformati, se i prodotti trasformati provenienti dalle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono introdotti su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione, si dovrebbe considerare importatore la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti trasformati risultanti da tale regime di perfezionamento attivo o la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione di riesportazione.
(7) Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano delle dovute informazioni, se il titolare del regime di perfezionamento attivo è la stessa persona che presenta la dichiarazione di riesportazione, il conto di appuramento relativo alle merci in questione dovrebbe contenere il numero di conto CBAM della persona che presenta la dichiarazione di riesportazione o del rappresentante doganale indiretto che ha accettato di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, l’origine delle merci e un’indicazione della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale dello Stato membro in cui tali merci devono essere introdotte.
(8) Poiché per ricevente delle merci si intende l’importatore, se le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 originarie di un paese terzo sono introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione, si dovrebbe considerare importazione il ricevimento di tali merci.
(9) Poiché per riesportatore delle merci si intende l’importatore, se i prodotti trasformati provenienti dalle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono introdotti su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione, si dovrebbe considerare importazione la riesportazione delle merci.
(10) Per garantire che le informazioni necessarie per determinare se il CBAM debba applicarsi o meno e se l’importatore sia un dichiarante CBAM autorizzato siano a disposizione delle autorità doganali dello Stato membro cui appartiene la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale, il ricevimento delle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbe essere dichiarato dal ricevente mediante una dichiarazione di ricevimento.
(11) A fini di controllo, se le merci sono introdotte nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato membro, la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita dovrebbero contenere l’indicazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva dello Stato membro in cui tali merci devono essere introdotte e del paese di origine. Per quanto riguarda i prodotti trasformati, la dichiarazione di riesportazione dovrebbe contenere anche il numero di conto CBAM della persona che presenta tale dichiarazione o del rappresentante doganale indiretto che ha accettato di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato.
(12) Poiché le disposizioni sui controlli doganali previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano al di fuori del territorio doganale dell’Unione, è necessario adottare norme specifiche in merito ai controlli doganali.
(13) A fini di controllo è necessario stabilire norme relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni, nonché agli oneri e ai costi, per i servizi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato CBAM,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) «titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo»: il titolare dell’autorizzazione per l’ultimo regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 applicato alle merci prima della riesportazione verso la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva di uno Stato membro, da cui sono risultati i prodotti trasformati;
(2) «conto di appuramento»: il conto di appuramento di cui all’articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
(3) «ricevente»: la persona titolare di una licenza o un’autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento delle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva;
(4) «ricevimento»: l’arrivo in forma fisica delle merci di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 presso il ricevente sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.
CAPO II
NORME APPLICABILI ALLE MERCI
Articolo 2
Ricevente
Il ricevente è considerato un importatore ai fini del regolamento (UE) 2023/956.
Articolo 3
Ricevimento delle merci
Il ricevimento è considerato un’importazione ai fini del regolamento (UE) 2023/956.
Articolo 4
Presentazione di una dichiarazione di ricevimento
1. Il ricevente dichiara di aver ricevuto le merci mediante una dichiarazione di ricevimento («dichiarazione di ricevimento»).
2. La dichiarazione di ricevimento è presentata senza indugio, e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento, utilizzando procedimenti informatici presso l’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva.
3. La dichiarazione di ricevimento contiene i dati di cui all’allegato I ed è corredata da documenti giustificativi.
4. L’autorità doganale può consentire la presentazione della dichiarazione di ricevimento mediante mezzi diversi dai procedimenti informatici. In tal caso il ricevente presenta la dichiarazione di ricevimento in una delle seguenti forme:
a) in formato cartaceo, utilizzando il modulo di cui all’allegato II in originale, insieme a una copia, corredato dei documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo;
b) per posta elettronica, utilizzando lo stesso formato del modulo di cui all’allegato II, unitamente ai documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo.
5. Quando riceve una dichiarazione di ricevimento, l’autorità doganale verifica la validità del numero di conto CBAM di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/956, registra la dichiarazione di ricevimento e ne comunica la ricezione.
6. Se si utilizza il formato di cui al paragrafo 4, lettera a), l’autorità doganale conserva l’originale della dichiarazione di ricevimento e ne restituisce una copia al ricevente una volta soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5.
7. Se si utilizza il formato di cui al paragrafo 4, lettera b), l’autorità doganale invia un avviso di ricevimento una volta soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 5. L’autorità doganale può decidere di accettare solo uno dei due formati di cui al paragrafo 4. In tal caso provvede affinché tale decisione sia resa pubblica.
CAPO III
NORME APPLICABILI AI PRODOTTI TRASFORMATI
Articolo 5
Persona che presenta la dichiarazione di riesportazione per i prodotti trasformati
La persona che presenta la dichiarazione di riesportazione per i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 o, se la dichiarazione di riesportazione è presentata da un rappresentante doganale indiretto a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale è presentata tale dichiarazione, è considerata un importatore ai fini del regolamento (UE) 2023/956.
Articolo 6
Riesportazione di prodotti trasformati
La riesportazione di prodotti trasformati di cui all‘articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione è considerata importazione ai fini del regolamento (UE) 2023/956.
Articolo 7
Dati nel conto di appuramento
Se il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo da cui sono risultati i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 è la stessa persona che presenta la dichiarazione di riesportazione o la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione di riesportazione, di cui all’articolo 5 del presente regolamento, tale persona indica nel conto di appuramento le informazioni seguenti:
a) il numero di conto CBAM di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/956;
b) la piattaforma continentale o la zona economica esclusiva dello Stato membro in cui tali prodotti trasformati devono essere introdotti;
c) il paese di origine delle merci.
CAPO IV
NORME APPLICABILI ALLE MERCI E AI PRODOTTI TRASFORMATI
Articolo 8
Dati contenuti nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione o nella dichiarazione sommaria di uscita
Se le merci o i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 sono introdotti a partire dal territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita contengono l’indicazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva dello Stato membro in cui tali merci o prodotti trasformati devono essere introdotti, e del paese di origine utilizzando i pertinenti codici di riferimento aggiuntivo come indicato al dato 12 02 000 000 di cui all’allegato B, titolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Per quanto riguarda i prodotti trasformati, la dichiarazione di riesportazione contiene anche, al dato 12 04 000 000 dell’allegato B, titolo II, di tale regolamento di esecuzione della Commissione, il numero di conto CBAM della persona che presenta la dichiarazione di riesportazione o del rappresentante doganale indiretto che ha accettato di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato.
Articolo 9
Controlli da parte delle autorità doganali
1. Le autorità doganali possono esaminare le merci e i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/956 e prelevare campioni. Esse possono inoltre verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di ricevimento, nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita e nel conto di appuramento e verificare l’esistenza, l’autenticità, l’esattezza e la validità di qualsiasi documento giustificativo.
2. Le autorità doganali possono esaminare la contabilità dell’importatore di cui agli articoli 2 e 5 del presente regolamento, nonché altre scritture relative alle operazioni commerciali riguardanti tali merci e prodotti trasformati o alle operazioni commerciali precedenti o successive riguardanti tali merci e prodotti trasformati.
3. I controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle operazioni di cui ai suddetti paragrafi per via della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per motivi professionali, i documenti e i dati menzionati in tali paragrafi.
Articolo 10
Dichiarazione CBAM
1. La dichiarazione CBAM di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956 per le merci di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento è accompagnata da una copia della dichiarazione di ricevimento.
2. La dichiarazione CBAM di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956 per i prodotti trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento è accompagnata da una copia del conto di appuramento se la persona che lo presenta è la stessa persona che presenta la dichiarazione di riesportazione o la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione di riesportazione.
Articolo 11
Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi per i servizi doganali
1. In relazione alla conservazione di documenti e di altre informazioni si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. In relazione agli oneri e ai costi si applica, mutatis mutandis, l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO ELETTRONICA RIGUARDANTE LE MERCI CBAM INTRODOTTE NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE) O SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE (PC)
TITOLO I
Disposizioni generali
Le disposizioni di cui alle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.
I requisiti in materia di dati di cui al presente allegato si applicano alla dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC effettuata utilizzando procedimenti informatici.
I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti relativi ai dati inseriti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC.
Il titolo II comprende i formati, le cardinalità e, se del caso, il riferimento agli elenchi di codici per la dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC.
Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC assumono la forma di codici, si deve applicare l’elenco di codici contemplato nel titolo III del presente allegato.
Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
a alfabetico;
n numerico;
an alfanumerico;
binario I file in formato binario non sono file di testo semplice. Esempi tipici includono file pdf, jpg e png, senza limitarsi a essi. I tipi di file ammessi nello scambio di informazioni sono indicati nelle specifiche tecniche pertinenti dei rispettivi sistemi di informazione.
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.
Esempi di lunghezze e formati del campo:
a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa;
n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa;
an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa;
a..4 fino a 4 caratteri alfabetici;
n..5 fino a 5 caratteri numerici;
an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici;
n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.
Si applicano le abbreviazioni e gli acronimi seguenti:
| Abbreviazione/acronimo | Significato |
| Dato | Dato |
| Card. | Cardinalità |
| CL | Elenco dei codici nel titolo III |
| Rif. n. | Numero di riferimento |
La cardinalità si riferisce al massimo numero possibile di occorrenze di un determinato dato all’interno della domanda o della decisione di cui trattasi.
Si utilizzano i seguenti riferimenti agli elenchi di codici:
| Nome abbreviato | Fonte | Definizione | |
| 1. | Codice GEONOM | Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1470 della Commissione (1) | I codici alfabetici dell’Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470. Nell’ambito delle operazioni di transito o di domande e decisioni relative a paesi diversi dallo Stato membro dell’Unione e parti di accordi di riconoscimento reciproco, si utilizza il codice paese ISO 3166 – alpha2 e il codice «XI» per l’Irlanda del Nord. |
| 2. | Codice del sistema armonizzato | Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) | Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 . I codici disponibili figurano nell’allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio. |
| 3. | Codice NC | Regolamento (CEE) n. 2658/87 | Secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2658/87. I codici disponibili figurano nell’allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87. |
| 4. | Codice TARIC | Regolamento (CEE) n. 2658/87 | Secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87. I codici possono essere consultati attraverso le pubblicazioni TARIC sul sito web della DG TAXUD. |
| 5. | Codice addizionale TARIC | Regolamento (CEE) n. 2658/87 | Secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87. I codici possono essere consultati attraverso le pubblicazioni TARIC sul sito web della DG TAXUD (per i codici dell’Unione) e attraverso le amministrazioni doganali degli Stati membri dell’UE sui rispettivi siti web (per i codici nazionali). |
TITOLO II
Formati, cardinalità e riferimenti agli elenchi di codici applicabili dei requisiti comuni in materia di dati per la dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC
Sezione 1 – Introduzione
Il presente titolo contiene la tabella dei dati con formati, cardinalità e, se del caso, riferimenti agli elenchi di codici. Alcuni dati sono forniti solo se le circostanze lo richiedono; ciò non incide su nessuno dei dati elencati nella tabella di cui alla sezione 2.
La sezione 3 contiene le note sui requisiti in materia di dati che forniscono spiegazioni sui dati.
Sezione 2 – Tabella di dati
| N. di rif. del dato | Nome del dato/della categoria | Nome del sottodato/della sottocategoria | Nome del sottodato/attributo | Formato | Card. | CL | Note |
| CBRD 01 00 000 000 | Identificazione del ricevente | ||||||
| CBRD 01 01 000 000 | Ricevente | ||||||
| CBRD 01 01 000 016 | Nome | an. 70 | 1x | N | |||
| CBRD 01 01 010 000 | Indirizzo | 1x | N | ||||
| CBRD 01 01 010 019 | Via e numero | an. 70 | 1x | N | |||
| CBRD 01 01 010 021 | Codice postale | an. 17 | 1x | N | |||
| CBRD 01 01 010 022 | Città | an. 35 | 1x | N | |||
| CBRD 01 01 010 020 | Paese | a2 | 1x | N | Titolo I, punto 8, prima frase. | ||
| CBRD 01 01 020 000 | Identificazione | ||||||
| CBRD 01 01 020 229 | EORI | an. 17 | 1x | N | |||
| CBRD 01 01 020 123 | TIN | an. 35 | 1x | N | |||
| CBRD 01 01 030 000 | Numero di conto CBAM | ||||||
| CBRD 01 01 030 052 | Numero del conto | an. 35 | |||||
| CBRD 02 00 000 000 | Ubicazione delle merci interessate ricevute | ||||||
| CBRD 02 01 000 000 | Ubicazione delle merci interessate ricevute | ||||||
| CBRD 02 01 010 000 | Coordinate GNSS | ||||||
| CBRD 02 01 010 049 | Latitudine | an. 17 | 1x | N | |||
| CBRD 02 01 010 050 | Longitudine | an. 17 | 1x | N | |||
| CBRD 02 01 020 000 | Struttura | ||||||
| CBRD 02 01 020 016 | Nome | an. 70 | 1x | N | |||
| CBRD 02 01 020 267 | ID | binario | 1x | N | |||
| CBRD 03 00 000 000 | Merci interessate dichiarate | ||||||
| CBRD 03 01 000 000 | Informazioni sulle merci | ||||||
| CBRD 03 01 010 000 | Codice delle merci | 1x | N | ||||
| CBRD 03 01 010 056 | Codice della sottovoce del sistema armonizzato | an. 6 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 010 057 | Codice della nomenclatura combinata | an2 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 010 058 | Codice TARIC | an2 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 020 000 | Paese di origine | 1x | N | ||||
| CBRD 03 01 020 273 | Codice del paese di origine (non preferenziale) | a2 | 1x | N | Titolo I, punto 8, prima frase. | ||
| CBRD 03 01 030 000 | Massa | ||||||
| CBRD 03 01 030 410 | Massa lorda | n. 16,6 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 030 408 | Massa netta | n. 16,6 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 040 000 | Quantità in unità supplementari | ||||||
| CBRD 03 01 040 249 | Unità di misura | an. 4 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 040 006 | Quantità | n. 16,6 | 1x | N | |||
| CBRD 03 01 050 000 | Descrizione delle merci interessate | ||||||
| CBRD 03 01 050 254 | Testo | an. 512 | 1x | N | |||
| CBRD 04 00 000 000 | Stato membro competente | ||||||
| CBRD 04 01 000 000 | Stato membro competente | ||||||
| CBRD 04 01 010 020 | Paese | a2 | 1x | N | |||
| CBRD 05 00 000 000 | Data di ricevimento, MRN | ||||||
| CBRD 05 01 000 000 | Data di ricevimento, MRN | ||||||
| CBRD 05 01 000 000 | Data di ricevimento delle merci interessate | ||||||
| CBRD 05 01 010 207 | Data | n8 | 1x | N | Il formato è «aaaammgg» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre) | ||
| CBRD 05 01 020 000 | Numero di riferimento del movimento | ||||||
| CBRD 05 01 020 001 | MRN (Numero di riferimento del movimento) | an. 35 | 1x | N | |||
| CBRD 06 00 000 000 | Documenti giustificativi e informazioni supplementari | ||||||
| CBRD 06 01 000 000 | Documenti giustificativi e informazioni supplementari | ||||||
| CBRD 06 01 000 279 | Certificati | ||||||
| CBRD 06 01 010 000 | Autorizzazioni | 1x | N | ||||
| CBRD 06 01 010 404 | Autorizzazione CBAM | 1x | N | ||||
| CBRD 06 01 010 052 | Altre autorizzazioni | 9x | N | ||||
| CBRD 06 01 020 000 | Riferimenti aggiuntivi | ||||||
| CBRD 06 01 020 222 | Riferimenti aggiuntivi | 9x | N | ||||
| CBRD 06 01 020 451 | Fattura | 9x | N | ||||
| CBRD 07 00 000 000 | Autenticazione della dichiarazione di ricevimento | ||||||
| CBRD 07 01 000 000 | Autenticazione della dichiarazione di ricevimento | ||||||
| CBRD 07 01 000 207 | Data | n8 | 1x | N | Il formato è «aaaammgg» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre) | ||
| CBRD 07 01 000 016 | Nome del ricevente | an. 35 | 1x | N | |||
| CBRD 07 01 000 411 | Firma del ricevente | binario | 1x | N | |||
| CBRD 11 00 000 000 | Informazioni relative alle attività doganali | ||||||
| CBRD 11 01 000 000 | Osservazioni delle autorità competenti dello Stato membro | ||||||
| CBRD 11 01 000 207 | Data di ricezione della dichiarazione di ricevimento | n8 | 1x | N | Il formato è «aaaammgg» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre) | ||
| CBRD 11 01 000 001 | Numero della dichiarazione di ricevimento | an. 35 | 1x | N | |||
| CBRD 11 01 000 009 | Altre osservazioni | an. 512 | 1x | N | |||
| CBRD 11 01 000 207 | Data | n8 | 1x | N | Il formato è «aaaammgg» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre) | ||
| CBRD 11 01 000 016 | Nome | an. 70 | 1x | N | |||
| CBRD 11 01 000 411 | Firma | binario | 1x | N | |||
| CBRD 11 01 000 452 | Timbro | binario | 1x | N |
Sezione 3 – Note sui requisiti in materia di dati
CBRD 01 01 … Ricevente
Indicare qui tutte le informazioni pertinenti del ricevente delle merci interessate, compreso il numero EORI e, se disponibile, il numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) rilasciato dal paese terzo, unitamente al nome e all’indirizzo. Indicare inoltre, se del caso, il numero di conto CBAM del ricevente.
CBRD 02 01 … Ubicazione delle merci interessate ricevute
Indicare qui, se disponibili, tutte le informazioni pertinenti relative alle coordinate del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) nonché il nome e l’identificativo della struttura in cui sono disponibili le merci.
CBRD 03 01 … Informazioni sulle merci
Indicare qui tutte le informazioni pertinenti relative alle merci interessate.
CBRD 04 01 … Stato membro competente
Indicare qui il codice paese dello Stato membro competente in conformità dell’articolo 4 del presente regolamento di esecuzione.
CBRD 05 01 … Data di ricevimento, MRN
Indicare qui la data di ricevimento delle merci interessate e, se disponibile, il numero di riferimento del movimento relativo alle merci interessate.
CBRD 06 01 … Documenti giustificativi e informazioni complementari
Indicare qui tutti i documenti giustificativi e le informazioni disponibili, compresi, se disponibili, i certificati, l’autorizzazione CBAM o altre autorizzazioni e riferimenti aggiuntivi. In caso di vendita delle merci interessate deve essere allegata la fattura.
CBRD 07 01 … Autenticazione della dichiarazione di ricevimento
Indicare qui la data della firma, la firma e il nome del destinatario della dichiarazione di ricevimento.
CBRD 11 01 … Osservazioni delle autorità competenti dello Stato membro
I dati con il numero di riferimento CBRD 11 01 … sono ad uso esclusivo delle autorità competenti dello Stato membro. In questa categoria si inseriscono le informazioni relative alla data di ricevimento e al numero di riferimento della dichiarazione di ricevimento, insieme ad altre osservazioni, la data, il nome, la firma e il timbro dell’autorità competente dello Stato membro.
TITOLO III
Codici relativi alla dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC
Sezione 1. – Introduzione
Il presente titolo contiene i codici disponibili sotto forma di elenchi di codici da utilizzare nella dichiarazione di ricevimento elettronica riguardante le merci CBAM introdotte nella ZEE o sulla PC.
Sezione 2. – Codici negli elenchi di codici
Non sono richieste informazioni codificate.
ALLEGATO II
REQUISITI IN MATERIA DI DATI PER LA DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO NON ELETTRONICA RIGUARDANTE LE MERCI CBAM INTRODOTTE NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE) O SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE (PC)