REGOLAMENTO (UE) 2025/1989 DELLA COMMISSIONE, del 2 ottobre 2025, che rettifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione contiene errori introdotti dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione. In particolare, all’articolo 7, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1408/2013, è opportuno sostituire la data del 20 dicembre 2024 con la data del 16 dicembre 2024 per allinearla alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3118. Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1408/2013, l’importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi dal Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord dovrebbe ammontare a 65,37 milioni di EUR anziché a 59,96 milioni di EUR. Tali errori incidono sulla sostanza delle disposizioni.
(2) Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene un riferimento erroneo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Tale riferimento avrebbe dovuto essere aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, poiché al momento dell’adozione di quest’ultimo il regolamento (UE) n. 1407/2013 non era più in vigore. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene un riferimento erroneo al campo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione. Tale riferimento avrebbe dovuto essere allineato dal regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione che ha modificato i regolamenti (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014.
(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza tutte le versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1408/2013.
(4) Altre correzioni sono inoltre necessarie in alcune versioni linguistiche.
(5) L’articolo 3, paragrafo 2, della versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1408/2013 contiene un errore per quanto riguarda il periodo per la concessione di aiuti «de minimis» a un’impresa unica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.
(6) Vi è inoltre un errore all’articolo 3, paragrafo 3, della versione in lingua greca del regolamento (UE) n. 1408/2013 per quanto riguarda il periodo per la concessione dell’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» e all’articolo 5, paragrafo 2, delle versioni in lingua danese, greca e lituana del suddetto regolamento per quanto riguarda i massimali più elevati applicabili all’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese specificate in tale disposizione. Tali errori incidono sulla sostanza delle disposizioni.
(7) È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, greca, lituana e svedese del regolamento (UE) n. 1408/2013. Tali errori non riguardano le altre versioni linguistiche.
(8) Per garantire parità di trattamento a tutti i paesi cui si applica il regolamento (UE) n. 1408/2013, è opportuno che la correzione degli errori abbia effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3118. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 16 dicembre 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così rettificato:
1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma dello stesso regolamento.»;
2) (non riguarda la versione italiana);
3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.»;
4) all’articolo 7, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. Si ritiene che gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 16 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»;
5) nell’allegato, l’ultima voce della tabella è sostituita dalla seguente:
| «Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord | 65,37». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.