REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1960 DELLA COMMISSIONE, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 22 bis, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/83/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo del Consiglio, mira fra l’altro a incrementare la conoscenza che i consumatori hanno dei loro diritti, affinché possano prendere decisioni di acquisto più sostenibili e promuovere sia la domanda di beni più durevoli, sia la loro offerta. A tal fine la direttiva 2011/83/UE stabilisce un avviso armonizzato relativo alla garanzia legale di conformità e un’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, per consentire ai consumatori di prendere decisioni informate.
(2) Sebbene la garanzia legale di conformità e la garanzia commerciale di durabilità siano due tipi indipendenti di garanzia, l’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata sono strutturati per completarsi a vicenda e includono riferimenti incrociati che sottolineano le differenze fra i due tipi di garanzia. L’avviso armonizzato è un avviso obbligatorio presso il punto di vendita, inteso a migliorare la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti di garanzia legale. L’etichetta armonizzata rappresenta invece una garanzia commerciale volontaria di durabilità, offerta dai produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei loro beni.
(3) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/83/UE impongono ai professionisti di fornire al consumatore, prima che questo sia vincolato da un contratto o da una corrispondente offerta, un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni. Tale promemoria deve contenere gli elementi principali della garanzia legale di conformità, inclusa la sua durata minima di due anni e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più estesa a norma del diritto nazionale. Tali informazioni devono essere messe a disposizioni del consumatore, in modo visibile, mediante l’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/83/UE.
(4) Per aiutare i consumatori a capire meglio i loro diritti relativamente ai principali elementi della garanzia legale di conformità, l’avviso armonizzato dovrebbe rammentare loro le situazioni comuni in cui essi possono far valere tali diritti.
(5) L’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità dovrebbe rammentare ai consumatori i rimedi a loro disposizione per non conformità del bene e spiegare che i venditori sono tenuti a fornire tali rimedi a talune condizioni. L’avviso dovrebbe altresì contenere un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità possa essere più estesa a norma del diritto nazionale. L’avviso dovrebbe inoltre contenere informazioni pratiche in merito alle misure che i consumatori possono adottare nelle situazioni in cui hanno ricevuto beni non conformi e dovrebbe indicare dove sono reperibili informazioni supplementari.
(6) Al fine di garantire che i consumatori comprendano pienamente la differenza fra la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali, l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità dovrebbe altresì indicare che i venditori e i produttori possono inoltre proporre garanzie commerciali, compresa una garanzia commerciale di durabilità.
(7) Un buon indicatore della durabilità di un bene è la garanzia commerciale di durabilità fornita da un produttore a norma dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detta garanzia commerciale di durabilità costituisce un impegno del produttore nei confronti del consumatore che il bene manterrà le sue funzioni e le prestazioni richieste attraverso un uso normale per un dato periodo.
(8) Se un produttore offre una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi per un dato bene, che copra il bene nel suo complesso per una durata superiore a due anni, e mette le informazioni a disposizione del venditore, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera l bis), della direttiva 2011/83/UE, impone al professionista che vende il bene di informare i consumatori dell’esistenza e della durata di detta garanzia commerciale, rammentando nel contempo ai consumatori che beneficiano altresì della garanzia legale di conformità. Questo deve essere fatto in modo visibile, utilizzando l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE.
(9) L’articolo 22 bis, paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE impone che l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l’etichetta armonizzata della garanzia commerciale di durabilità siano facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori nonché di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici. A tal fine la Commissione ha consultato gruppi di rappresentanti di portatori di interessi e ha condotto una prova sul campo con gruppi di rappresentanti di consumatori, che hanno fornito contributi per il formato e il contenuto finali dell’avviso e dell’etichetta armonizzati.
(10) L’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità dovrebbero includere un codice QR che rinvia i consumatori verso informazioni supplementari utili sul portale “La tua Europa”, conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11) Il codice QR che figura sull’avviso armonizzato dovrebbe rinviare i consumatori verso informazioni più particolareggiate in merito ai loro diritti nel quadro della normativa dell’Unione costituito dalla garanzia legale di conformità, a norma della direttiva (UE) 2019/771. Poiché è importante per i consumatori essere consapevoli dei loro diritti specifici per paese nel quadro della garanzia legale di conformità, il codice QR dovrebbe dare accesso ai portali degli Stati membri in cui sono disponibili informazioni più particolareggiate.
(12) Considerato lo spazio ridotto disponibile sull’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, il codice QR che vi figura dovrebbe rinviare i consumatori verso informazioni più particolareggiate. Questo dovrebbe spiegare che l’etichetta armonizzata rappresenta una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore per un particolare bene, senza costi aggiuntivi per il consumatore, e che copre l’intero prodotto, e non solo un suo componente, per una durata superiore a due anni.
(13) Al fine di garantire che gli operatori economici possano utilizzare e riprodurre facilmente l’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata, questi possono essere a colori o in bianco e nero, quando sono presentati come informazioni precontrattuali nell’ambito di contratti, diversi dai contratti conclusi a distanza attraverso un’interfaccia online.
(14) Laddove il contratto sia concluso attraverso un’interfaccia online, sia l’avviso, sia l’etichetta dovrebbero essere a colori. Per i contratti conclusi a distanza attraverso un’interfaccia online l’etichetta può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata.
(15) L’etichetta armonizzata ha un formato neutro sotto il profilo linguistico, abbinato alle traduzioni, che consente ai venditori e ai produttori di tutta l’Unione di utilizzarla e riprodurla agevolmente. L’etichetta consiste nel titolo “GARAN”, che fa riferimento a “garanzia” in diverse lingue dell’Unione; un simbolo di spunta a indicare che la durabilità del bene è garantita; il simbolo di un calendario che rappresenta la durata della garanzia commerciale di durabilità offerta; un promemoria visivo dell’esistenza della garanzia legale di conformità; e un codice QR che dà accesso a informazioni supplementari. Al fine di agevolare la comprensione da parte dei consumatori, si dovrebbe includere la frase “Garanzia del produttore in anni” in fondo all’etichetta armonizzata, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione ha la facoltà di riesaminare e adattare l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità ove necessario, alla luce della futura adozione di essa, della comprensione che ne hanno i consumatori e dell’attuazione di altri strumenti dell’Unione.
(16) Considerato che gli Stati membri sono tenuti ad applicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/825 a decorrere dal 27 settembre 2026, anche il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla medesima data.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità
L’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
L’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
Il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato di cui all’articolo 1 sono i seguenti:
Note:
(1) gli elementi dell’avviso armonizzato non possono essere modificati.
(2) I colori di riferimento dell’avviso sono:
a. Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100% M:80% Y:0% K:0%, RGB: R:0% G:51% B:153% HEX: #003399
b. Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0% M:0% Y:100% K:0%, RGB: R:255% G:237% B:0%, HEX: #FFEDOO
c. Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0% G:0% B:0%, HEX: #000000
d. Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255% G:255% B:255%, HEX: #FFFFFF
(3) Il codice QR rinvia all’apposita sezione linguistica relativa alla garanzia legale di conformità sul portale “La tua Europa”. Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.
(4) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, l’avviso armonizzato deve essere a colori (CMYK) o in bianco e nero. La dimensione minima dell’avviso armonizzato è A4, ma può essere stampato in formati più grandi (A3, A2, A1).
(5) Per i contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità deve essere a colori (RGB).
ALLEGATO II
ETICHETTA ARMONIZZATA PER LA GARANZIA COMMERCIALE DI DURABILITÀ
Il formato e il contenuto dell’etichetta armonizzata di cui all’articolo 2 sono i seguenti:
Note:
(1) i seguenti elementi non possono essere modificati:
I) il titolo dell’etichetta;
II) il promemoria visivo dell’esistenza della garanzia legale di conformità;
III) il codice QR che rimanda alla pagina del portale “La tua Europa”https://europa.eu/youreurope/commercial-guarantee-durability/index.htm;
IV) il simbolo del calendario che rappresenta gli “anni”;
V) la traduzione di “Garanzia del produttore in anni” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
I seguenti elementi possono essere modificati:
VI) le lettere “XX” sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore;
VII) le parole “Nome commerciale/marchio di fabbrica” sono sostituite dal nome del produttore che offre la garanzia commerciale di durabilità;
VIII) le parole “Identificativo del modello” sono sostituite dall’identificativo del modello per il quale il produttore offre la garanzia commerciale di durabilità.
(2) I colori di riferimento dell’etichetta sono:
a) Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100%, M:80%, Y:0%, K:0%, RGB: R:0%, G:51%, B:153%, HEX: #003399;
b) Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0%, M:0%, Y:100%, K:0%, RGB: R:255%, G:237%, B:0%, HEX: #FFEDOO;
c) Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0%, G:0%, B:0%, HEX: #000000;
d) Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255%, G:255%, B:255%, HEX: #FFFFFF.
(3) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, la dimensione minima dell’etichetta è pari a 95×100 mm. In linea con tale dimensione minima dell’etichetta, le dimensioni del carattere per le traduzioni sono di 7 pt, le dimensioni del carattere per il “Nome commerciale/marchio di fabbrica” e per l'”Identificativo del modello” è di 9 pt mentre le dimensioni del carattere per “XX”, il numero che rappresenta la durata in anni, è di 80 pt. Se è visualizzata in un formato più grande, l’etichetta intera deve figurare senza distorsioni, modifiche o separazione dei suoi elementi costitutivi.
(4) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, l’etichetta armonizzata deve essere a colori o in bianco e nero.
(5) Per i contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità è a colori.
(6) Il carattere, anche per i campi che possono essere modificati nell’etichetta, è Inter (Regular, SemiBold, ed ExtraBold).
(7) Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.
Per i contratti a distanza conclusi attraverso un’interfaccia online, l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata, conformemente alla figura riportata di seguito:

Note:
(1) le lettere “XX” sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
(2) Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta armonizzata appare nella sua interezza al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.