REGOLAMENTO (UE) 2025/1913 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1913 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 164, 175, 177 e 322,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce degli importanti eventi geopolitici ed economici recenti che hanno ridefinito alcune delle priorità politiche strategiche dell’Unione, è necessario offrire in modo più strutturale agli Stati membri la possibilità di affrontare tali pressanti sfide geopolitiche strategiche e di riorientare le loro risorse verso le nuove priorità emergenti.

(2) I principali obiettivi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono aiutare gli Stati membri e le regioni a conseguire l’inclusione sociale e la coesione sociale, attivare il mercato del lavoro e realizzare i principi e gli obiettivi primari del pilastro europeo dei diritti sociali. La riprogrammazione delle risorse nell’ambito del FSE+ non dovrebbe compromettere il suo approccio sociale, ma dovrebbe rafforzare la sua capacità di combattere le disuguaglianze.

(3) Nel suo parere del 6 maggio 2025 sulla proposta legislativa che costituisce la base del presente regolamento, la Corte dei conti europea ha sottolineato che la politica di coesione è spesso utilizzata come strumento di risposta alle emergenze, il che rischia di compromettere i suoi obiettivi primari a più lungo termine. È pertanto essenziale garantire che qualsiasi misura adottata nel contesto delle emergenze non ostacoli gli obiettivi della politica di coesione.

(4) L’Unione e i suoi Stati membri continuano a dimostrare di essere in grado di reagire rapidamente agli eventi geopolitici e di essere disposti a utilizzare risorse finanziarie sufficienti per rafforzare l’industria della difesa dell’Unione. Allo stesso tempo, è della massima importanza continuare a investire negli obiettivi sociali dell’Unione attraverso il FSE+, in quanto la coesione sociale è una pietra angolare della resilienza democratica e sociale dell’Unione, essenziale per far fronte alle minacce di aggressione.

(5) Il libro bianco congiunto dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 19 marzo 2025, sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 apre la strada a un’autentica Unione europea della difesa, anche suggerendo agli Stati membri di investire massicciamente nella difesa e nella cibersicurezza, incluse le capacità a duplice uso e la preparazione civile, il che dovrebbe avvenire contestualmente alla spesa sociale, creando occupazione e opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione. A tale riguardo la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2025, dal titolo «L’Unione delle competenze» («comunicazione sull’Unione delle competenze»), definisce azioni per colmare le lacune e le carenze di competenze nell’Unione, anche attraverso il patto per le competenze rafforzato e razionalizzato, richiamato nella comunicazione stessa, nonché i relativi partenariati su vasta scala, in particolare il partenariato su larga scala nei settori aerospaziale e della difesa. In tale contesto, è opportuno integrare incentivi nel FSE+, al fine di facilitare lo sviluppo di competenze nell’industria della difesa. Affinché gli Stati membri dispongano di maggiore flessibilità nel riassegnare risorse allo sviluppo di competenze nell’industria della difesa, gli importi destinati a tale sviluppo non dovrebbero essere soggetti a requisiti di concentrazione tematica, ma dovrebbero essere presi in considerazione laddove contribuiscano a tali requisiti.

(6) Il FSE+ può essere utilizzato per sostenere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. In linea con le misure di decarbonizzazione proposte nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025, dal titolo «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», e per facilitare ulteriormente l’adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti, il FSE+ dovrebbe facilitare l’acquisizione di competenze, il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di posti di lavoro di qualità lungo l’intero processo di decarbonizzazione, offrendo flessibilità nell’attuazione di tale processo. Ciò dovrebbe avvenire in linea con l’obiettivo di offrire opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione periodici lungo tutto l’arco della vita, come previsto nella comunicazione sull’Unione delle competenze, anche attraverso una garanzia per le competenze. È opportuno prestare particolare attenzione alle esigenze e alle circostanze specifiche delle regioni meno sviluppate e delle zone rurali, che dovrebbero beneficiare della transizione verde, e a garantire la loro integrazione nel più ampio sviluppo economico, sociale e ambientale dell’Unione.

(7) Data l’importanza delle condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, e dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un impiego efficace ed efficiente del sostegno complessivo dell’Unione a titolo di tali fondi dell’Unione e data la necessità di garantire l’efficacia pratica di tali fondi dell’Unione, gli importi che superano l’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondenti a obiettivi specifici che sono oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione di tali condizioni abilitanti orizzontali non dovrebbero essere oggetto di una modifica del programma o di trasferimento sulla base delle nuove priorità e flessibilità previste dal presente regolamento. Tale misura proporzionata costituisce un incentivo necessario inteso a garantire che il diritto e la prassi degli Stati membri continuino a rispettare le condizioni abilitanti orizzontali e che le spese coperte dai fondi dell’Unione soddisfino gli obiettivi dell’Unione. Poiché il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica in modo orizzontale, dovrebbe applicarsi lo stesso requisito agli importi corrispondenti agli impegni sospesi da misure adottate sulla base di tale regolamento. Gli importi che rientrano nell’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e corrispondenti agli obiettivi specifici oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione delle condizioni abilitanti orizzontali possono essere oggetto di una modifica del programma o di trasferimento sulla base di nuove priorità, a condizione che queste ultime siano conformi agli obiettivi perseguiti dalle condizioni abilitanti orizzontali.

(8) Il FSE+ offre sostegno agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio. La STEP è intesa a rafforzare la leadership tecnologica dell’Unione e lo sviluppo di competenze nell’Unione. Al fine di fornire ulteriori incentivi agli investimenti del FSE+ in tali settori critici, è opportuno prorogare la possibilità per gli Stati membri di ricevere un prefinanziamento più elevato per le pertinenti modifiche del programma. Le priorità a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP nell’ambito di una richiesta di modifica del programma presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025 dovrebbero ricevere il prefinanziamento eccezionale una tantum applicabile al momento della presentazione di tale richiesta.

(9) Al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa e giusta, senza discostarsi dagli obiettivi principali del FSE+, e concentrare le risorse sulle priorità strategiche dell’Unione di cui al presente regolamento senza ulteriori ritardi nell’attuazione dei programmi, è opportuno prevedere ulteriore flessibilità. Il riesame intermedio costituisce un’opportunità per affrontare gli aspetti sociali emergenti delle sfide strategiche e le nuove priorità, fatti salvi altri atti giuridici dell’Unione o il prossimo quadro finanziario pluriennale. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un ulteriore lasso di tempo per completare la valutazione dei risultati del riesame intermedio e la presentazione delle relative richieste di modifica del programma.

(10) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sta avendo un impatto sproporzionatamente gravoso sulle regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, causando perdite di posti di lavoro, minore attività economica ed esclusione sociale. Al fine di accelerare l’attuazione dei programmi della politica di coesione, alleviare la pressione sui bilanci nazionali e iniettare la liquidità necessaria per l’attuazione degli investimenti principali, dovrebbe essere versato a favore dei programmi un prefinanziamento aggiuntivo una tantum a titolo del FSE+. Dato l’impatto negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la percentuale di prefinanziamento dovrebbe essere ulteriormente aumentata per determinati programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina. Affinché sia incoraggiata la riprogrammazione verso le priorità principali nel contesto del riesame intermedio, il prefinanziamento aggiuntivo una tantum dovrebbe essere disponibile solo se è raggiunta una determinata soglia per la riassegnazione delle risorse finanziarie a specifiche priorità cruciali.

(11) Inoltre, al fine di tenere conto del tempo necessario per riorientare gli investimenti nonché di consentire un uso ottimale delle risorse disponibili, i termini per l’ammissibilità delle spese e le regole di disimpegno, nonché gli altri termini relativi agli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, informazione e valutazione, dovrebbero essere adeguati per i programmi che prevedono una riassegnazione delle risorse alle priorità strategiche.

(12) Dovrebbe essere possibile applicare un tasso di cofinanziamento superiore alle priorità dei programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, dato l’impatto negativo su tali regioni di livello NUTS 2 della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(13) Lo sviluppo delle competenze e la formazione di giovani talenti e imprenditori sono essenziali per la creazione di posti di lavoro e gli enti che si occupano della creazione e dell’acquisizione di competenze, in particolare gli istituti di istruzione e formazione professionale, dovrebbero cooperare a stretto contatto per allinearsi alle esigenze del mercato del lavoro. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di stanziare risorse per attrarre giovani talenti e imprenditori, in particolare nelle regioni rurali e meno sviluppate, attraverso incentivi e una formazione mirata.

(14) In sede di modifica dei programmi, gli Stati membri dovrebbero includere, per quanto riguarda le priorità dedicate, e collaborando strettamente e in misura significativa con le parti sociali, l’obbligo per i beneficiari di rispettare le condizioni di lavoro e di occupazione conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, alle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e ai contratti collettivi applicabili.

(15) Al fine di sostenere gli Stati membri nella loro riprogrammazione rapida e corretta, la Commissione dovrebbe fornire chiarimenti tecnici chiari e tempestivi, nonché sostegno alle autorità di gestione, anche attraverso un sistema strutturato, rispondendo alle questioni di natura tecnica, giuridica e procedurale, in particolare per quanto riguarda le misure introdotte dal presente regolamento.

(16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire affrontare gli aspetti sociali delle sfide strategiche, riorientare gli investimenti verso nuove priorità critiche e semplificare e accelerare l’ottenimento di risultati dalle politiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1057.

(18) Data l’urgente necessità di consentire investimenti cruciali nelle competenze dell’industria della difesa e nell’adattamento ai cambiamenti legati alla decarbonizzazione in un contesto di pressanti sfide geopolitiche strategiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1057

Il regolamento (UE) 2021/1057 è così modificato:

1) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Disposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e la relativa flessibilità della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

1. Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum l’1,5 % del sostegno totale a carico del FSE+ a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento aggiuntivo una tantum nel 2026 è aumentata al 9,5 % per i programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l’intero territorio dello Stato membro interessato. Tuttavia, se in uno Stato membro, le regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, la percentuale aumentata si applica anche a tali programmi.

2. Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui al paragrafo 1del presente articolo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies, nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025 (“soglia del 10 %”).

Ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell’ambito dello stesso programma:

a) riassegnazioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del regolamento (UE) 2021/1058 nel contesto del riesame intermedio;

b) riassegnazioni dal Fondo per una transizione giusta (JTF) alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, o alla promozione dell’accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel contesto del riesame intermedio;

c) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità dedicate per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del regolamento (UE) 2021/1058, o dal FSE+ a priorità dedicate stabilite a norma dell’articolo 12 bis del presente regolamento, o dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio;

d) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità stabilite per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento (UE) 2021/1058, approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025.

3. Le risorse seguenti non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente alla soglia del 10 %:

a) le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

b) i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060;

c) le risorse riassegnate a una o più delle priorità dedicate stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali a norma dell’articolo 12 ter del presente regolamento o nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x), del regolamento (UE) 2021/1058.

4. Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum che è dovuto allo Stato membro e che deriva da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

5. In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030 se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Se uno Stato membro dispone di un solo programma che riguarda il suo intero territorio e se tale programma è finanziato dal FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE+ e dal JTF, la deroga di cui al paragrafo 5 si applica quando almeno il 7 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2.

7. Per quanto riguarda i programmi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, informazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale corrisponda al periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

8. In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni di livello NUTS 2 non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato.

La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

9. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma alla Commissione, tenendo conto della possibilità correlata alle priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies del presente regolamento. Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

2) l’articolo 12 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire sostegno agli obiettivi STEP di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/795 nell’ambito dei pertinenti obiettivi specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, anche sostenendo lo sviluppo di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, tra l’altro quelle basate su programmi di apprendimento creati dalle accademie europee delle competenze, nonché la formazione dei giovani e la qualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale del 20 % sulla base della dotazione per tali priorità, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Qualora tali priorità dedicate siano state incluse in una richiesta di modifica del programma presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 30 % della dotazione a tali priorità, a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.»;

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 quater

Sostegno allo sviluppo di competenze legate alla preparazione civile, all’industria della difesa, incluse le capacità a duplice uso, e alla cibersicurezza

1. Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire sostegno allo sviluppo di competenze legate alla preparazione civile, all’industria della difesa, incluse le capacità a duplice uso, e alla cibersicurezza nell’ambito di priorità dedicate, privilegiando le competenze legate alle capacità a duplice uso e alla preparazione civile. Nella selezione delle operazioni, conformemente all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri danno priorità alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai servizi pubblici per l’impiego e all’economia sociale. Le priorità dedicate possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente regolamento.

2. Le risorse assegnate alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono prese in considerazione quale base del calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 7.

3. Oltre al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione versa il 20 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma della decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Tale prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060.

4. Per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a norma dell’articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Eventuali interessi generati da tale prefinanziamento eccezionale una tantum sono utilizzati, a norma dell’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e registrati nei conti del periodo contabile finale.

A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, tale prefinanziamento eccezionale una tantum non può essere sospeso.

Il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende, a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, ogni prefinanziamento eccezionale una tantum versato.

5. In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %.

6. In deroga all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni sostenute nell’ambito della priorità dedicata di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato non è tenuto a mettere i dati relativi a tali operazioni a disposizione del pubblico qualora tale divulgazione non sia consentita per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l’operazione interessata dal sostegno. Il presente comma non pregiudica i diritti della Commissione e della Corte dei conti europea di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni in relazione alle verifiche e agli audit né il dovere del Parlamento europeo di esercitare il controllo politico a norma dell’articolo 14 TUE e di monitorare l’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 319 TFUE.

I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni sostenute nell’ambito della priorità dedicata di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l’organizzazione di un evento o di un’attività di comunicazione non sia necessaria per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

La Commissione informa il Parlamento europeo almeno una volta all’anno in merito al numero di operazioni che sono oggetto della deroga di cui al secondo comma e al loro costo totale, in modo aggregato, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.

Articolo 12 quinquies

Sostegno all’adattamento legato alla decarbonizzazione

1. Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire un sostegno mirato alla formazione finalizzata all’acquisizione di competenze, al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione in vista dell’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, concorrendo alla decarbonizzazione delle capacità di produzione nell’ambito di priorità dedicate, con l’obiettivo di preservare la competitività, la sostenibilità e l’innovazione durante la transizione verde. Nella selezione delle operazioni, a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri danno priorità alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai servizi pubblici per l’impiego e all’economia sociale. Le priorità dedicate possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono sostenere la promozione della collaborazione tra differenti organizzazioni, quali gli istituti di istruzione, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze negli ambiti di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una richiesta motivata di modifica di un programma in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Qualora disponga già di programmi comprendenti una o più priorità che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta di considerare le priorità in questione come priorità dedicate ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Oltre al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione versa il 20 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma della decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025.

Tale prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a norma dell’articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

A norma dell’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati da tale prefinanziamento eccezionale una tantum sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, tale prefinanziamento eccezionale una tantum non può essere sospeso.

Il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende, a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, ogni prefinanziamento eccezionale una tantum versato.

6. In deroga all’articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %.».

Art. 2 Limitazioni alle modifiche del programma e ai trasferimenti

Gli importi corrispondenti a impegni sospesi dalle misure adottate nel contesto del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e gli importi che superano l’importo di flessibilità corrispondenti agli obiettivi specifici oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione delle condizioni abilitanti orizzontali a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 non sono oggetto di una modifica del programma o di un trasferimento a norma del presente regolamento.

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.