DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1900 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2025, che stabilisce il programma annuale dei controlli per il 2026 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 118, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, a norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 gli esperti della Commissione sono tenuti ad eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione. Tali controlli della Commissione dovrebbero essere effettuati nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari, agli organismi geneticamente modificati, ai sottoprodotti di origine animale, ai prodotti biologici, nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell’ambito della politica agricola comune (PAC).
(2) La Commissione ha elaborato un programma annuale di controlli per il 2026. Tali controlli dovrebbero essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione al fine di verificare l’applicazione della legislazione nei settori indicati sopra. La Commissione nel processo di definizione delle priorità ha utilizzato vari criteri, tra cui l’individuazione dei rischi per i consumatori, gli animali o le piante, i risultati ottenuti in passato dagli Stati membri nel settore, il volume di produzione, le informazioni provenienti da fonti pertinenti (ad esempio dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare) e dagli elementi del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).
(3) Il programma annuale di controlli contribuisce al settore prioritario della Commissione «Sicurezza alimentare, acqua e natura». Contribuisce inoltre al monitoraggio della PAC in conformità alle regole di condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. I controlli stabiliti nel programma consentono alla Commissione di adempiere all’obbligo giuridico di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione verificando che i controlli ufficiali effettuati negli Stati membri nei settori pertinenti siano conformi alla legislazione dell’Unione.
(4) Tale programma annuale di controlli dovrebbe tenere conto delle categorie di malattie elencate stabilite conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
(5) Conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’articolo 118 del regolamento (UE) 2017/625 non si applica ai controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche.
(6) Dato che la presente decisione di esecuzione della Commissione riguarda il programma annuale dei controlli per il 2026, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, è opportuno differire la data di applicazione della presente decisione affinché coincida con tale data,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma annuale dei controlli per il 2026 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è stabilito nell’allegato della presente decisione di esecuzione.
Articolo 2
La presente decisione di esecuzione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
ALLEGATO
Programma annuale dei controlli per il 2026
| Settore | Ambito prioritario | Aspetti interessati nel 2026 |
| Alimenti e sicurezza alimentare | Alimenti di origine animale | Sicurezza dei prodotti a base di carne e delle preparazioni a base di carne Sicurezza dei pesci e dei prodotti della pesca |
| Materiali a contatto con gli alimenti | Materiale a contatto con gli alimenti contenente plastica riciclata | |
| Residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale | Sicurezza chimica — residui di sostanze farmacologicamente attive, pesticidi e contaminanti | |
| Mangimi e sicurezza dei mangimi | Sicurezza dei mangimi | Mangimi medicati (One Health) |
| Salute degli animali | Malattie di categoria A a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione | Peste suina africana Influenza aviaria ad alta patogenicità Vaiolo degli ovini e dei caprini |
| Malattie di categoria B e di categoria C a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione | Sistema di monitoraggio per le malattie di categoria B e di categoria C | |
| Preparazione e prevenzione | Piani di emergenza Influenza aviaria ad alta patogenicità (One Health) Malattie trasmesse da vettori (One Health) | |
| Benessere degli animali | Negli allevamenti | Pollame |
| Trasporto | Trasporto via mare | |
| Sanità delle piante | Focolai di organismi nocivi per le piante | Focolai di organismi nocivi per le piante che costituiscono una grave minaccia |
| Preparazione e prevenzione | Indagini e pianificazione di emergenza | |
| PPP e SUD | Prodotti fitosanitari (PPP) e direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi (SUD) | Autorizzazione, immissione in commercio e uso di PPP Utilizzo sostenibile dei pesticidi |
| Qualità degli alimenti | Agricoltura biologica | Agricoltura biologica |
| Ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi | Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci | Animali e merci |
| Aspetti generali della filiera agroalimentare | Organismi geneticamente modificati (OGM) | OGM nei mangimi |
| Eventuali situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi | Situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi |