CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. III, 01 agosto 2025, n. 76

CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. III, 01 agosto 2025, n. 76

Diritto di vietare a terzi di stoccare, in un altro Stato membro, prodotti contraddistinti da un marchio simile

L’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva n. 2436/2015/UE, dev’essere interpretato nel senso che per «stoccare», ai sensi di tale disposizione, un prodotto contraddistinto da un segno alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, è sufficiente disporre di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ha il controllo diretto ed effettivo su tale prodotto.

Nella causa C-76/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 1º febbraio 2024, nel procedimento

Tradeinn Retail Services S.L.

contro

PH,

LA CORTE (Terza Sezione)

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu-Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per PH, da T. Kiphuth e N. Tretter, Rechtsanwälte;

– per la Commissione europea, da P. Nemecková e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 marzo 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Tradeinn Retail Services S.L. (in prosieguo: la «TRS») e PH, titolare di marchi tedeschi per attrezzature e accessori per immersione subacquea, in merito ad un’azione inibitoria dell’uso di segni identici a tali marchi per accessori per immersione subacquea.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 L’articolo 10 della direttiva 2015/2436, intitolato «Diritti conferiti dal marchio d’impresa», dispone quanto segue:

«1. La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:

a) sia identico al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) sia identico o simile al marchio d’impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa;

c) sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:

a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

(…)

e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

(…)».

Diritto tedesco

4 L’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), come modificato dal Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz) (legge di recepimento della direttiva 2015/2436), dell’11 dicembre 2018 (BGBl. 2018 I, pag. 2357) (in prosieguo: il «MarkenG»), è diretto a recepire l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2015/2436 nel diritto tedesco.

5 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, punto 1, del MarkenG, salvo consenso del titolare del marchio, è fatto divieto ai terzi di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è protetto.

6 Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, punti 1, 2 e 6, del MarkenG, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo, è in particolare vietato apporre un segno identico al marchio di cui trattasi su prodotti o sulla loro confezione e sul loro imballaggio, offrire prodotti, immetterli in commercio o stoccarli a tali fini contraddistinti dal segno, così come utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

7 L’articolo 14, paragrafo 5, del MarkenG così prevede:

«Può essere intentata un’azione inibitoria da parte del titolare del marchio contro chiunque utilizzi un segno in violazione dei paragrafi da 2 a 4, in caso di rischio di recidiva. Tale diritto sussiste anche quando una violazione rischia di verificarsi per la prima volta».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8 PH è titolare dei seguenti due marchi figurativi tedeschi, contenenti anche elementi denominativi (in prosieguo: i «marchi di cui trattasi»):

9 I marchi di cui trattasi sono stati registrati presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania) per, tra l’altro, attrezzature da immersione, mute da immersione, guanti da immersione, maschere da immersione e dispositivi di respirazione per il nuoto subacqueo.

10 La TRS, che ha sede in Spagna, pubblicizzava, sul proprio sito Internet www.scubastore.com nonché mediante la piattaforma di commercio online www.amazon.de, la vendita di accessori per immersione utilizzando segni identici ai marchi di cui trattasi, in particolare servendosi di fotografie di prodotti recanti tali segni.

11 PH ha adito il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land Norimberga-Fürth, Germania) con un ricorso diretto, in particolare, a vietare alla TRS di utilizzare in Germania segni identici ai marchi di cui trattasi. In particolare, PH ha chiesto che fosse vietato alla TRS di apporre tali segni su accessori per immersione e sulla loro confezione o imballaggio, di offrire, fabbricare, distribuire o immettere in altro modo in commercio e pubblicizzare o stoccare ai fini summenzionati accessori per immersione recanti detti segni.

12 Con sentenza del 3 febbraio 2022, il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth), dopo aver preso atto della parziale acquiescenza della TRS a tali domande, ha deciso, in particolare, di ingiungere a quest’ultima di cessare la messa in vendita o la promozione di accessori per immersioni recanti segni identici ai marchi di cui trattasi.

13 Su appello di PH, l’Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land, Norimberga, Germania), con sentenza del 29 novembre 2022, ha dichiarato che il fatto che la TRS fosse stabilita in Spagna e che stoccasse in tale Stato membro i prodotti di cui trattasi non le impediva di essere condannata per possesso illecito di prodotti recanti segni identici a tali marchi allo scopo di offrirli o di immetterli in commercio in Germania. Tale giudice ha condannato la TRS a cessare la messa in vendita o la promozione di accessori per immersione recanti tali segni «così come la distribuzione o il possesso a tale scopo».

14 Per contestare tale ampliamento dell’ingiunzione pronunciata in primo grado, la TRS ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

15 Secondo tale giudice, il possesso dei prodotti allo scopo di offrirli o di immetterli in commercio, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, punto 2, del MarkenG, comporta un elemento materiale, consistente nel possesso, e un elemento intenzionale, vale a dire la volontà di immettere in commercio tali prodotti.

16 Il giudice del rinvio esprime dubbi sull’interpretazione di tale disposizione alla luce dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436.

17 In primo luogo, tale giudice sottolinea che, in forza del principio di territorialità, la protezione di un marchio registrato in Germania è limitata al territorio di tale Stato membro e soltanto gli atti compiuti in tale territorio possono essere sanzionati. Esso si chiede se, alla luce di tale principio di territorialità, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 consenta al titolare di un marchio protetto in uno Stato membro di vietare a un terzo di stoccare in un altro Stato membro prodotti recanti un segno identico a tale marchio per il motivo che tali prodotti sono destinati ad essere messi in vendita o immessi in commercio nello Stato membro in cui detto marchio è protetto.

18 Secondo detto giudice, tale disposizione potrebbe dar luogo a due interpretazioni. Secondo una prima interpretazione, fondata su detto principio di territorialità, lo stoccaggio di prodotti recanti tale segno in uno Stato membro diverso da quello di protezione non lederebbe il marchio di cui trattasi, e ciò quand’anche tale stoccaggio mirasse ad offrire in vendita o a immettere in commercio tali prodotti nello Stato membro di protezione.

19 Secondo una seconda interpretazione, un marchio nazionale è violato quando i prodotti considerati sono stoccati in uno Stato membro diverso da quello di protezione, allo scopo di metterli in vendita o di immetterli in commercio, recanti detto segno, nello Stato membro di protezione.

20 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’uso del verbo besitzen (possedere) nella versione in lingua tedesca dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione richiede che un terzo abbia un accesso diretto ai prodotti considerati o se sia sufficiente che tale terzo possa influenzare la persona che dispone di tale accesso.

21 In proposito, detto giudice espone che, nel diritto tedesco, il concetto di «Besitz» (possesso) comprende sia il «possesso diretto» sia il «possesso indiretto». Il possesso diretto riguarda un potere di fatto su una cosa, che termina quando il possessore rinuncia a tale potere di fatto o lo perde. Quando una persona possiede temporaneamente qualcosa in virtù di un diritto o di un obbligo nei confronti di un terzo, tale terzo viene definito «possessore indiretto». Pertanto, quando un venditore consegna ad un trasportatore la cosa venduta, quest’ultimo ne diverrebbe il possessore diretto e tale venditore ne diverrebbe il possessore indiretto.

22 Sebbene, in diritto tedesco, la TRS possa dunque essere qualificata come possessore indiretto, detto giudice dubita che sia anche il caso dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436. Esso rileva, al riguardo, che la normativa dell’Unione in materia di marchi non utilizza in tutte le versioni linguistiche termini aventi lo stesso significato del verbo besitzen. Infatti, talune versioni linguistiche utilizzano termini che si riferiscono, in sostanza, allo stoccaggio piuttosto che al possesso, il che implicherebbe l’esistenza di un accesso diretto ai prodotti. Ciò premesso, il giudice del rinvio non esclude che si possa dedurre dalla giurisprudenza della Corte che l’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 si estenda al possessore indiretto di tali prodotti.

23 Date tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il titolare di un marchio nazionale possa, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2015/2436], chiedere che sia inibito ad una persona di stoccare all’estero prodotti lesivi di un marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese di protezione.

2) Se la nozione di stoccaggio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2015/2436], sia subordinata all’effettiva possibilità di accesso ai prodotti lesivi di un marchio, o se sia sufficiente la possibilità di influire su chi abbia effettivamente accesso a tali prodotti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio protetto in uno Stato membro può vietare a un terzo di stoccare, nel territorio di un altro Stato membro, prodotti contraddistinti da un segno alle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva allo scopo di offrirli in vendita o di immetterli in commercio nello Stato membro in cui tale marchio è protetto.

25 Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e dell’8 maggio 2025, L. (Piccole spedizioni non commerciali), C-405/24, EU:C:2025:335, punto 28].

26 L’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, in combinato disposto con il paragrafo 2 di tale articolo, prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, per prodotti o servizi, un segno che viola tale marchio e che, tra gli usi che possono essere vietati, figurano quelli «di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno».

27 Come risulta da tale formulazione, affinché il titolare di detto marchio possa vietare lo stoccaggio di prodotti contraddistinti da tale segno, occorre che il terzo che li detiene persegua esso stesso la finalità consistente nell’offrire detti prodotti o nell’immetterli in commercio (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punto 45).

28 Detta formulazione non contiene, invece, alcuna indicazione esplicita quanto alla possibilità, per il titolare di un marchio registrato in uno Stato membro, di vietare a terzi di stoccare, nel territorio di un altro Stato membro, prodotti contraddistinti da detto segno.

29 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, occorre ricordare che la protezione derivante dalla registrazione di un marchio nazionale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, cosicché, di norma, il corrispondente titolare non può avvalersi di detta protezione al di fuori di tale territorio (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punto 22, nonché del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, punto 25).

30 Per quanto riguarda la finalità del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, essa consiste nel consentire al titolare del marchio considerato di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di tale marchio, ossia nel garantire che quest’ultimo possa adempiere le sue proprie funzioni. Pertanto, l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punti da 50 a 54). Tra tali funzioni rientrano non solo la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine del prodotto o del servizio considerato, ma anche le altre sue funzioni, quali, in particolare, quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità [sentenza del 25 gennaio 2024, Audi (Supporto di emblema su una griglia per radiatore), C-334/22, EU:C:2024:76, punto 42 e giurisprudenza citata)].

31 Tale finalità e la portata geografica della protezione conferita dal marchio comportano varie conseguenze per l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436.

32 In primo luogo, il titolare di un marchio nazionale ha il diritto di vietare a terzi di immettere in commercio, nello Stato membro di registrazione, prodotti contraddistinti dal segno il cui uso leda tale marchio, fermo restando tuttavia che tali prodotti non sono considerati immessi in commercio se rientrano in un regime doganale sospensivo come quello del transito esterno e non sono stati immessi in libera pratica (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2006, Montex Holdings, C-281/05, EU:C:2006:709, punti da 19 a 21 e giurisprudenza citata).

33 In secondo luogo, il titolare di un marchio nazionale può vietare a terzi di offrire, nel territorio dello Stato membro di registrazione, prodotti contraddistinti da tale segno. Il titolare può quindi opporsi a una tale offerta, anche quando essa riguardi prodotti vincolati al regime doganale di transito esterno, purché comporti automaticamente l’immissione in libera pratica di tali prodotti (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, punto 61).

34 Inoltre, la Corte ha già stabilito che il titolare di un marchio può vietare a un terzo di offrire, in particolare mediante pubblicità online, prodotti con quel segno, anche se tale terzo, il server del sito Internet da lui utilizzato o tali prodotti siano situati al di fuori dello Stato membro di registrazione, qualora tale offerta o tale pubblicità sia destinata a consumatori situati nel territorio di tale Stato membro. Infatti, se così non fosse, gli operatori che ricorrono al commercio elettronico e offrono a consumatori situati in tale territorio prodotti che si trovano al di fuori di quel territorio sfuggirebbero a qualsiasi obbligo di rispettare i diritti conferiti da quel marchio, il che comprometterebbe l’effetto utile della protezione garantita dalla direttiva 2015/2436 (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punti 62 e 63, nonché del 6 febbraio 2014, Blomqvist, C-98/13, EU:C:2014:55, punto 32 e giurisprudenza citata).

35 La Corte ha precisato che la mera possibilità di accedere ai un sito Internet nel territorio dello Stato membro in cui il marchio considerato è protetto non basta per giungere alla conclusione che le offerte in vendita pubblicate su tale sito sono destinate a consumatori situati in tale territorio. È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un’offerta in vendita visualizzata su un sito internet o su una piattaforma di vendita online accessibile in quel territorio sia destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo. Tra tali elementi rientrano l’indicazione, nell’offerta, di precisazioni sulle zone geografiche verso le quali il terzo di cui trattasi è disposto a inviare il prodotto in questione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punti 64 e 65).

36 Infine, in terzo luogo, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 consente al titolare di un marchio di vietare ai terzi non solo di offrire e di immettere in commercio prodotti contraddistinti da un segno il cui uso leda tale marchio, ma anche «di stoccarli a tali fini», come ricordato ai punti 26 e 27 della presente sentenza. Questa disposizione riguarda quindi lo stoccaggio da parte di terzi di tali prodotti solo se esso costituisce il presupposto di un’offerta o di un’immissione in commercio che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare.

37 Ebbene, come si evince dal punto 34 della presente sentenza, il titolare di un marchio può vietare a un terzo di offrire, in particolare mediante pubblicità online, prodotti con quel segno nonostante il fatto che tale terzo, il server del sito Internet da lui utilizzato o tali prodotti siano situati al di fuori dello Stato membro di registrazione, se l’offerta è destinata a consumatori situati nel territorio di tale Stato membro. In una situazione del genere, il titolare è altresì legittimato a vietare al terzo di stoccare detti prodotti al di fuori di tale territorio se lo stoccaggio costituisce una tappa preliminare all’emissione di una siffatta offerta o alla sua attuazione, in modo da poter essere considerata come effettuata a tal fine.

38 Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nel procedimento principale, la piattaforma di commercio online www.amazon.de appare, in assenza di elementi probatori contrari, destinata a consumatori che si trovano nel territorio coperto dai marchi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 83, nonché del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 66). Pertanto, le offerte di vendita che appaiono su tale piattaforma e a cui si fa riferimento nel procedimento principale rientrano, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436.

39 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio protetto in uno Stato membro può vietare a un terzo di stoccare, nel territorio di un altro Stato membro, prodotti contraddistinti da un segno alle condizioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva allo scopo di offrire tali prodotti in vendita o di immetterli in commercio nello Stato membro in cui tale marchio è protetto.

Sulla seconda questione

40 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che, per «stoccare», ai sensi di tale disposizione, un prodotto contraddistinto da un segno alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, è necessario avere il controllo diretto ed effettivo di tale prodotto o se è sufficiente disporre di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ha il controllo diretto ed effettivo di detto prodotto.

41 Tale giudice ha affermato che i dubbi che giustificano la seconda questione derivano da divergenze tra le diverse versioni linguistiche di tale articolo 10, paragrafo 3, lettera b). La versione in lingua tedesca di tale disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che «possedere» un prodotto non implica automaticamente di avervi accesso, mentre altre versioni linguistiche di detta disposizione utilizzerebbero espressioni che suggeriscono il contrario.

42 A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene le versioni dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 in lingua tedesca (besitzen), francese (détenir) e rumena (deținute) si riferiscano al possesso, altre versioni linguistiche di tale disposizione utilizzano espressioni che rinviano all’idea di stoccaggio o di magazzinaggio, come quelle utilizzate in lingua spagnola (almacenar), danese (oplagre), inglese (stocking), italiana (stoccare) o svedese (lagra). Queste ultime espressioni potrebbero quindi lasciar intendere che detta disposizione riguarda la conservazione di un insieme di prodotti, mentre l’espressione «possesso» non suggerirebbe un siffatto aspetto quantitativo e avrebbe un significato più ampio.

43 Conformemente a una giurisprudenza costante, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione, tale disposizione deve essere interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze del 27 marzo 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, EU:C:1990:140, punto 19, nonché dell’8 maggio 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, punto 58 e giurisprudenza citata). Inoltre, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 21, e del 23 novembre 2023, EVN Business Service e a., C-480/22, EU:C:2023:918, punto 37 e giurisprudenza citata).

44 Nonostante le variazioni linguistiche menzionate al punto 42 della presente sentenza, occorre rilevare che, nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, ogni espressione linguistica, sia che si riferisca senza ambiguità al possesso sia che rinvii piuttosto all’idea di stoccaggio o di magazzinaggio, implica la disponibilità di un potere di fatto, e quindi di un certo controllo, sui prodotti considerati. In ogni caso, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, tale disposizione si inserisce nell’ambito di disposizioni che hanno lo scopo di fornire al titolare di un marchio uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e quindi di far cessare, qualsiasi comportamento di un terzo che faccia uso di un segno alle condizioni enunciate all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva. A tal riguardo, qualsiasi terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce tale comportamento deve essere considerato effettivamente in grado di cessare tale uso (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punti 37 e 38 e giurisprudenza citata).

45 Ne consegue che il termine «stoccare» di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 comprende non solo i casi in cui il terzo ha il controllo diretto ed effettivo sui prodotti considerati, ma anche quelli in cui ha un controllo indiretto, ma comunque effettivo, in quanto dispone di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ne ha il controllo diretto ed effettivo.

46 Se tale disposizione fosse applicabile solo al terzo che dispone direttamente del controllo effettivo sui prodotti considerati, il titolare del marchio si troverebbe nell’impossibilità di far rivolgere un’ingiunzione inibitoria a un operatore economico che, senza il suo consenso, al fine di offrire o di immettere tali prodotti in commercio, li consegni ad un prestatore di servizi affinché quest’ultimo fornisca, a tale scopo, servizi quali il magazzinaggio o il trasporto di detti prodotti. Una simile interpretazione, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, sarebbe incompatibile con l’obiettivo della direttiva 2015/2436 e priverebbe la protezione garantita da quest’ultima di una parte del suo effetto utile.

47 Tenuto conto di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 deve essere interpretato nel senso che, per «stoccare», ai sensi di tale disposizione, un prodotto contraddistinto da un segno alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, è sufficiente disporre di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ha il controllo diretto ed effettivo su tale prodotto.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,

dev’essere interpretato nel senso che:

il titolare di un marchio protetto in uno Stato membro può vietare a un terzo di stoccare, nel territorio di un altro Stato membro, prodotti contraddistinti da un segno alle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva allo scopo di offrire tali prodotti in vendita o di immetterli in commercio nello Stato membro in cui tale marchio è protetto.

2) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436,

dev’essere interpretato nel senso che:

per «stoccare», ai sensi di tale disposizione, un prodotto contraddistinto da un segno alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, è sufficiente disporre di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ha il controllo diretto ed effettivo su tale prodotto.