CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. II, 01 agosto 2025, n. 422

L’acquisto di certificati verdi è strettamente connesso con l’attività di servizio di produzione e distribuzione dell’energia elettrica

L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva n. 17/2004/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento n. 1177/2009/CE, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva n. 17/2004/CE, come modificata, dev’essere interpretato nel senso che l’acquisto, da parte di un’impresa pubblica per il commercio di energia elettrica, di certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettere k) ed l), della direttiva n. 28/2009/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 77/2001/CE e n. 30/2003/CE, costituisce un’attività svolta ai fini dell’alimentazione con energia elettrica delle reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica.

Nelle cause riunite C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 e C-493/23 [Daka] (i),

aventi ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sad Najwyzszy (Corte suprema, Polonia), con decisioni del 3 e del 21 aprile 2023, nonché del 13 giugno 2023, pervenute in cancelleria il 10, 20, 21 e 31 luglio 2023 nonché il 3 agosto 2023, nei procedimenti

T.B.

contro

C.B.,

con l’intervento di:

D.B. (C-422/23),

G.T.

contro

T.S.A. (C-455/23),

E.S.A.

contro

W. sp. z o.o.,

Bank S.A. (C-459/23),

S. sp. z o.o.

contro

V. sp. z o.o. (C-486/23),

Miasto W.

contro

M.T.,

E.T.,

A.W. (C-493/23),

con l’intervento di:

Prokurator Prokuratury Okregowej Warszawa-Praga w Warszawie,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e M. Condinanzi, giudici,

avvocato generale: T. Capeta

cancelliere: M. Siekierzynska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 gennaio 2025, considerate le osservazioni presentate:

– per la E.S.A., da P. Lacki, adwokat;

– per la Prokuratura Okregowa Warszawa-Praga w Warszawie, da D. Winiarek, Zastepca Prokuratora Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie;

– per il governo polacco, da A. Bodnar, B. Majczyna, M. Rzotkiewicz, M. Taborowski e S. Zyrek, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da K. Herrmann, P.J.O. Van Nuffel e G. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (cause C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 e C-493/23), del principio del primato del diritto dell’Unione (cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23), dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dell’articolo 14, dell’articolo 16, lettera a), e dell’articolo 20 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 314, pag. 64) (in prosieguo: la «direttiva 2004/17»), dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31) (in prosieguo: la «direttiva 92/13»), nonché del principio generale del divieto di abuso del diritto (causa C-459/23).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di cinque controversie tra, rispettivamente, T.B. e C.B., in merito alla ripartizione di un patrimonio comune e di una successione (causa C-422/23), G.T. e T.S.A., relativamente allo svincolo di una garanzia e all’esercizio dei diritti di azioni detenute da una società (causa C-455/23), la E.S.A. (in prosieguo: la «società E.»), da un lato, e la W. sp. z o.o. (in prosieguo: la «società W.») e la Bank S.A., dall’altro, a proposito dell’inesistenza giuridica di un vincolo contrattuale (causa C-459/23), la S. sp. z o.o. e la V. sp. z o.o., in merito a una richiesta di pagamento (causa C-486/23), nonché la Miasto W., da un lato, e M.T., E.T., e A.W., dall’altro, in merito a un obbligo di depositare una dichiarazione di volontà (causa C-493/23).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/88/CE

3 L’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), così dispone:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

(…)

b) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

Direttiva 92/13

4 Ai sensi dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, della direttiva 92/13:

«1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva [2004/17];

(…)

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2».

5 L’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, della direttiva 92/13 è stato inserito nella direttiva 92/13 dalla direttiva 2007/66. I considerando 2, 13, 14 e 20 di quest’ultima hanno il seguente tenore:

«(2) (…) Secondo la giurisprudenza della Corte (…), gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione ratione personae e ratione materiae delle direttive 2004/18/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114),] e [2004/17].

(…)

(13) Per contrastare l’aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest’ultimo.

(14) La privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante affidamenti diretti illegittimi ai sensi della presente direttiva dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi della direttiva [2004/18]. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione di una gara ai sensi della direttiva [2004/17].

(…)

(20) La presente direttiva non dovrebbe escludere l’applicazione di sanzioni più rigorose a norma del diritto nazionale».

Direttiva 2004/17

6 I considerando 2, 3 e 9 della direttiva 2004/17 erano così formulati:

«(2) Un importante motivo per introdurre norme che coordino le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori è il fatto che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento degli enti in questione in vari modi (…).

(3) Un’altra delle ragioni principali per cui è necessario un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti che operano in tali settori è il carattere chiuso dei mercati in cui operano (…).

(…)

(9) Al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento comunitario per gli appalti con valore superiore ad una certa soglia (…)».

7 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:

«1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui al presente articolo.

2. (…)

c) Gli “appalti di forniture” sono appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un “appalto di forniture”.

(…)

4. Un “accordo quadro” è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste».

8 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva prevedeva quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

(…)

b) “imprese pubbliche”: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa:

– detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa (…)

(…)

2. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;

(…)».

9 L’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva così disponeva:

«Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; oppure

b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità».

10 L’articolo 14 della direttiva 2004/17 prevedeva quanto segue:

«1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 e aggiudicarlo secondo la presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, quando hanno aggiudicato un accordo quadro secondo la presente direttiva, possono applicare l’articolo 40, paragrafo 3, punto i), se aggiudicano appalti basati su tale accordo quadro.

3. Quando un accordo quadro non sia stato aggiudicato secondo la presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono applicare l’articolo 40, paragrafo 3, punto i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza».

11 Ai sensi dell’articolo 16, lettera a), di tale direttiva:

«La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 o ai sensi dell’articolo 30 concernente l’esercizio dell’attività in questione e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 387 000 EUR per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi».

12 L’articolo 17 della suddetta direttiva aveva il seguente tenore:

«1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

(…)

2. Gli enti aggiudicatori non possono eludere l’applicazione della presente direttiva suddividendo i progetti d’opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti.

3. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema.

(…)

7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a) il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o nell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o dell’esercizio finanziario se questo è superiore a dodici mesi».

13 L’articolo 20, paragrafo 1, della stessa direttiva enunciava:

«La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno della Comunità».

14 L’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17 così disponeva:

«Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

(…)

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 2».

Direttiva 2014/25/UE

15 Ai sensi del considerando 23 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243):

«Senza estendere in alcun modo l’ambito di applicazione della presente direttiva, si dovrebbe precisare che allorché in essa si fa riferimento all’alimentazione con l’elettricità rientrano in questo concetto la produzione, la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio di energia elettrica».

16 L’articolo 7, primo comma, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, “alimentazione” comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio».

17 L’articolo 9, paragrafo 1, della detta direttiva prevede che:

«Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità».

Direttiva 2009/28/CE

18 L’articolo 2, secondo comma, lettere k) ed l), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 1), conteneva le seguenti definizioni:

«k) “regime di sostegno”: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

l) “obbligo in materia di energie rinnovabili”: regime di sostegno nazionale che obbliga i produttori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro produzione, che obbliga i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o che obbliga i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. Ciò comprende i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l’uso di certificati verdi».

Diritto polacco

Legge sulla Corte suprema

19 Ai sensi dell’articolo 23 dell’ustawa o Sadzie Najwyzszym (legge che disciplina la Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata (Dz. U. de 2021, posizione 1904), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»):

«La sezione civile è competente a conoscere delle cause in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto della proprietà intellettuale, diritto di famiglia e delle tutele, nonché delle cause riguardanti la registrazione delle imprese e la registrazione delle garanzie».

20 L’articolo 25 di tale legge prevede quanto segue:

«La Sezione per il lavoro e la previdenza sociale è competente a conoscere delle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale».

21 L’articolo 35, paragrafo 3, di detta legge così dispone:

«Un giudice può essere designato dal primo presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema, Polonia) per partecipare all’esame di una causa particolare presso un’altra sezione e, con il suo consenso, a esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione per un periodo di tempo determinato. Un giudice può essere designato per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione, senza il suo consenso, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi all’anno. Alla scadenza del periodo di designazione del giudice per esercitare le funzioni in un’altra sezione, quest’ultimo continua a svolgere la sua attività nelle cause che gli sono state affidate in tale sezione fino alla loro definizione».

Legge sugli appalti pubblici

22 Articolo 132, paragrafo 1, dell’ustawa – Prawo zamówien publicznych (legge in materia di appalti pubblici), del 29 gennaio 2004 (Dz. U. n. 19, posizione 177), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale relativo alla causa C-459/23, prevedeva quanto segue:

«Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, e dalle loro associazioni e dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 4, (…) fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, quando l’appalto è aggiudicato per l’esercizio di una delle seguenti attività:

(…)

3) la creazione di reti per la fornitura di servizi pubblici relativi alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia elettrica, gas o riscaldamento, o la fornitura di energia elettrica, gas o riscaldamento a tali reti, o la gestione di tali reti (…)».

23 L’articolo 146 di tale legge, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale relativo alla causa C-459/23, prevedeva quanto segue:

«1. Il contratto deve essere annullato se l’amministrazione aggiudicatrice:

(…)

2) non ha pubblicato un bando di gara nel Biuletynie Zamówien Publicznych [Bollettino degli appalti pubblici] o non ha trasmesso alcun bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni [dell’Unione europea];

(…)

4. Per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 6, la nullità di un contratto non può essere chiesta sulla base dell’articolo 189 dell’ustawa – Kodeks postepowania cywilnego [(legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. 43, posizione 296)]».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Circostanze e questioni comuni a tutte le cause

24 La Sezione civile del Sad Najwyzszy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione civile»), giudice del rinvio, è investita di cinque ricorsi per cassazione.

25 La presidente della Sezione civile, mediante ordinanze, ha designato i collegi, composti da tre giudici, ciascuno incaricato di pronunciarsi su una di queste cinque cause e ha designato, per ciascuna causa, un giudice relatore.

26 In ciascuno dei collegi di tre giudici così designati esercitano le funzioni giudicanti, oltre a un giudice della Sezione civile, due giudici assegnati alla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Sad Najwyzszy (Corte suprema). Questi ultimi due giudici sono stati designati, con ordinanze della prima presidente di tale organo giurisdizionale, fondate sull’articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, per esercitare le funzioni giudicanti nella Sezione civile per un periodo di tre mesi, dal 1º aprile al 30 giugno 2023. In tre delle suddette cinque cause tali designazioni sono state accompagnate da un cambiamento di giudice relatore, a favore di alcuni dei giudici così designati.

27 Il giudice del rinvio nutre dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità dei collegi giudicanti così costituiti, a causa di varie circostanze.

28 Sotto un primo profilo, tale giudice sottolinea che i giudici interessati sono stati nominati per esercitare le funzioni giudicanti, per un periodo di tempo determinato, della Sezione civile senza il loro consenso. Peraltro, essi non sarebbero stati neppure consultati in precedenza.

29 Sotto un secondo profilo, detto giudice osserva che tali designazioni non sono state motivate. Facendo riferimento a motivi riportati dalla stampa relativi alla designazione di un numero significativo di giudici per esercitare le funzioni giudicanti, per un periodo di tempo determinato, nella Sezione civile, esso precisa che il carico di lavoro e l’elevato arretrato di tale sezione sono dovuti alla gestione recente di quest’ultima e non possono giustificare siffatte designazioni.

30 Sotto un terzo profilo, i giudici designati non beneficerebbero, in forza del diritto polacco, di alcuna tutela giurisdizionale. Infatti, una decisione che designi un giudice a esercitare le funzioni giudicanti, per un periodo di tempo determinato, in un’altra sezione potrebbe essere oggetto di riesame unicamente da parte della Krajowa Rada Sadownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia). Orbene, tale riesame non costituirebbe un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tenuto conto dell’attuale composizione di tale consiglio.

31 A tal riguardo, il giudice del rinvio opera un parallelo tra le designazioni non autorizzate di un giudice al fine di esercitare le funzioni giudicanti, per un periodo di tempo determinato, in una sezione diversa da quella alla quale è stato assegnato e le misure di trasferimento non autorizzate di un giudice. Ebbene, al punto 118 della sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798), la Corte avrebbe dichiarato che siffatte misure di trasferimento possono pregiudicare i principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici e che esse dovrebbero poter essere soggette a controllo giurisdizionale.

32 Sotto un quarto profilo, sia la presidente della Sezione civile sia la prima presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema), che hanno adottato le ordinanze di cui trattasi nel procedimento principale, sarebbero state nominate giudici del Sad Najwyzszy (Corte suprema) nelle stesse circostanze, irregolari, esaminate dalla Corte nella causa che ha condotto alla sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798). Orbene, i procedimenti giudiziari ai quali partecipano tali soggetti sarebbero invalidi, in quanto contrari al diritto delle parti in causa a un equo processo.

33 Sotto un quinto profilo, i giudici designati per esercitare le funzioni giudicanti, per un periodo determinato, nella Sezione civile non sarebbero stati dispensati dall’esercizio delle loro attività giurisdizionali nella loro sezione originaria. Essi dovrebbero pertanto far fronte a un duplice carico di lavoro.

34 Orbene, anzitutto, tale doppio carico di lavoro non troverebbe fondamento giuridico nel diritto polacco. Infatti, l’articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema consentirebbe una designazione, in mancanza di consenso, al fine di esercitare le funzioni giudicanti in un’altra sezione solo per una causa specifica o per una durata limitata nel tempo. In quest’ultima ipotesi, il giudice interessato dovrebbe esercitare le funzioni giudicanti solo in tale altra sezione, e non simultaneamente in quest’ultima e nella sua sezione originaria.

35 Inoltre, detto doppio carico di lavoro porrebbe problemi in termini di qualità della giustizia resa, tenuto conto della specializzazione materiale dei giudici del Sad Najwyzszy (Corte suprema) che sarebbe necessaria al buon funzionamento di tale organo giurisdizionale. La designazione per esercitare le funzioni giudicanti in un’altra sezione porterebbe il giudice interessato a pronunciarsi in branche del diritto nelle quali non è specializzato.

36 Infine, il giudice del rinvio osserva, in talune delle sue domande di pronuncia pregiudiziale, che lo stesso doppio carico di lavoro rischia di essere contrario all’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88. Non si può ammettere, a suo avviso, che il presidente di un organo giurisdizionale goda di un potere discrezionale che gli consenta di assegnare a un giudice compiti supplementari in assenza di qualsiasi dialogo, e ciò quando, per di più, l’aggiunta di tali compiti comporti un superamento delle norme europee e nazionali sui limiti massimi dell’orario di lavoro.

37 Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità dei collegi giudicanti chiamati a statuire sui cinque ricorsi per cassazione con le prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. Nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23 esso si chiede peraltro se, in caso di incompatibilità con il diritto dell’Unione, tali collegi giudicanti debbano rifiutare di pronunciarsi.

38 Ciò premesso, il Sad Najwyzszy (Corte suprema) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte, nelle cause C-422/23 e C-493/23, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale prevede che un giudice di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza [giudice del Sad Najwyzszy (Corte suprema)] possa essere assegnato, senza il suo consenso, con decisione discrezionale del presidente di tale organo giurisdizionale (Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego; primo presidente della Corte suprema), per esercitare le funzioni giudicanti, per un determinato periodo di tempo nell’anno, a partire da una sezione di tale organo giurisdizionale presso la quale egli normalmente esercita le funzioni giudicanti in base alla propria preparazione e alle proprie competenze, ad un’altra sezione del medesimo organo giurisdizionale, competente a conoscere di cause di tipo diverso da quelle di cui il giudice in questione si è finora occupato, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso impone che il giudice così designato, al fine di preservare la propria indipendenza, disponga di un ricorso effettivo avverso tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, nell’ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 47 e 48 della Carta.

2) Se, inoltre, [l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato] nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisce agli individui una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione europea l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro [il Sad Najwyzszy (Corte suprema)], del cui collegio, composto da tre persone, fanno parte due giudici designati, senza il loro consenso, dal presidente di tale organo giurisdizionale, a partire dalla loro sezione di appartenenza presso l’organo in parola, per esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione del medesimo organo giurisdizionale, competente a conoscere della causa, senza aver preliminarmente avuto la possibilità di presentare un ricorso avverso la decisione di designazione dinanzi ad un organo giurisdizionale imparziale e indipendente nell’ambito di un procedimento che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 47 e 48 della [Carta]».

39 Nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23, il Sad Najwyzszy (Corte suprema) ha formulato le sue questioni nei seguenti termini, fermo restando che, nella causa C-459/23, sono quelle dalla prima alla terza delle sette questioni sollevate:

«1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza [del 6 ottobre 2021, nella causa] W.Z., C-487/19[ (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (EU:C:2021:798)], debba essere interpretato nel senso che la designazione di un giudice del Sad Najwyzszy (Corte suprema polacca; in prosieguo: la «Corte suprema»), senza il suo consenso, per esercitare, temporaneamente, le funzioni giudicanti presso un’altra sezione della Corte suprema, viola il principio di inamovibilità e indipendenza dei giudici, analogamente al trasferimento di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario tra due sezioni dello stesso organo giurisdizionale, quando:

– il giudice viene designato per esercitare le funzioni giudicanti in cause la cui materia non coincide con la competenza per materia della sezione presso la quale il giudice del Sad Najwyzszy (Corte suprema) era stato nominato per esercitare le funzioni giudicanti;

– – al giudice non è garantito alcun rimedio giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui al punto 118 della sentenza [del 6 ottobre 2021] W.Z., C-487/18 [(Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (EU:C:2021:798)], esperibile avverso la decisione che dispone tale designazione;

– il decreto del Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego (primo presidente della Corte suprema), che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione nonché il decreto del presidente che dirige i lavori della Sezione civile (…) di assegnazione delle cause specifiche, sono stati adottati da persone nominate giudice del Sad Najwyzszy (Corte suprema) nelle stesse circostanze di cui alla causa W.Z., C 487/18[ (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina)(EU:C:2021:798)] e, alla luce dell’attuale giurisprudenza, i procedimenti giudiziari ai quali partecipano siffatte persone sono nulli o violano il diritto delle parti ad un equo processo previsto dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU“)];

– la designazione di un giudice, senza il suo consenso, per un periodo di tempo determinato, per esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione del Sad Najwyzszy (Corte suprema) diversa da quella in cui quest’ultimo è in servizio, mantenendo, al contempo, l’obbligo di esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione di appartenenza, non ha alcun fondamento nel diritto nazionale;

– la designazione di un giudice, senza il suo consenso, per un periodo di tempo determinato, per esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione del Sad Najwyzszy (Corte suprema) diversa da quella in cui quest’ultimo è in servizio, comporta una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva [2003/88].

2) Indipendentemente dalla risposta alla prima questione: se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale “precostituito per legge” l’organo giurisdizionale composto in seguito all’adozione, da parte del primo presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema), del decreto che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione del Sad Najwyzszy (Corte suprema) nonché del decreto del presidente che dirige i lavori della sezione civile (…) di assegnazione delle cause specifiche, emessi da persone che sono state nominate alla funzione di giudice presso il Sad Najwyzszy (Corte suprema) nelle stesse circostanze come quelle della causa [che ha condotto alla sentenza del 6 ottobre 2021] W.Z., C-487/18[ (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (EU:C:2021:798)], nella situazione in cui dall’attuale giurisprudenza risulta che i procedimenti giudiziari ai quali partecipano tali persone sono nulli o violano il diritto delle parti ad un equo processo previsto dall’articolo 6 [CEDU].

3) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione o di risposta alla seconda questione nel senso che l’organo giurisdizionale così costituito non è un organo giurisdizionale “precostituto per legge”: se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che i giudici nominati a far parte della composizione di un organo giurisdizionale, costituito secondo le modalità descritte nelle questioni prima e seconda, possono rifiutarsi di svolgere l’attività nella causa loro assegnata, compreso l’esercizio delle funzioni giudicanti, ritenendo essi inesistente il decreto con il quale è stata disposta la loro designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione del Sad Najwyzszy (Corte suprema) nonché il decreto di assegnazione delle cause specifiche, o se invece essi debbano pronunciare una decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta pronuncia per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché all’articolo 47 della [Carta]».

Circostanze e questioni specifiche della causa C – 459/23

40 La società E., attrice nel procedimento principale nella causa C-459/23, esercita un’attività di vendita di energia elettrica. L’Erario polacco ne detiene oltre il 50% delle azioni. La società W., una delle convenute nel procedimento principale nella stessa causa, opera nei settori della generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

41 Il 24 febbraio 2011, le società E. e W. hanno concluso un contratto di compravendita di diritti di proprietà (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi nel procedimento principale»). Tale contratto determinava le condizioni di vendita di tutti i diritti di proprietà risultanti da certificati verdi, vale a dire certificati di origine dell’energia elettrica prodotta a partire da una fonte di energia rinnovabile. La società W. si è impegnata a trasferire alla società E. la proprietà di tutti i diritti di proprietà risultanti da tali certificati. La società E. si è impegnata ad acquistare detti certificati tramite operazioni OTC sulla borsa polacca dell’energia. Detto contratto prevedeva parimenti le condizioni di remunerazione della vendita di detti certificati definendo una formula di prezzo.

42 Dopo tentativi infruttuosi di rinegoziare le condizioni di prezzo stipulate nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale, la società E. ha posto fine, nel settembre 2017, all’esecuzione degli ordini di vendita che le presentava la società W.

43 Successivamente la società E. ha proposto un ricorso diretto a far dichiarare l’inesistenza di un vincolo contrattuale sorto dalla conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, adducendo una violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Esso è stato respinto sia in primo grado, con sentenza del Sad Okregowy w Gdansku (Tribunale regionale di Danzica, Polonia), del 6 dicembre 2018, sia in appello, con sentenza del Sad Apelacyjny w Gdansku (Corte d’appello di Danzica, Polonia), del 13 agosto 2019. Tali giudici hanno ritenuto, in sostanza, che tale contratto non rientrasse nell’ambito di applicazione del diritto degli appalti pubblici.

44 La società E. ha quindi proposto ricorso per cassazione, dinanzi al giudice del rinvio, avverso la sentenza del 13 agosto 2019. Tale giudice si interroga sulla fondatezza delle valutazioni effettuate, dai giudici di merito, sull’applicabilità del diritto degli appalti pubblici al contratto di cui trattasi nel procedimento principale. Tali interrogativi sarebbero rilevanti nell’ipotesi in cui dalle risposte alle sue questioni dalla prima alla terza, riprese al punto 39 della presente sentenza, derivasse che esso deve esaminare il merito del ricorso per cassazione proposto dinanzi ad esso.

45 In primo luogo, detto giudice cerca di stabilire se l’attività di vendita di energia elettrica rientri nell’ambito di applicazione del diritto degli appalti pubblici. A tale titolo esso chiede, da un lato, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17 al fine di sapere se i termini «alimentazione [delle] reti con l’elettricità» comprendano la vendita di energia elettrica. Dall’altro lato, tenuto conto dell’articolo 20 della direttiva 2004/17, occorrerebbe stabilire se l’acquisto di certificati verdi avvenga ai fini dell’esercizio dell’attività di fornitura di energia elettrica e debba essere assoggettato alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Se tale acquisto derivasse da un obbligo legale e costituisse quindi una conseguenza dell’esercizio dell’attività di fornitura di energia elettrica esso non sarebbe, per contro, necessario per esercitare l’attività di vendita di energia elettrica.

46 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene necessario ottenere precisazioni sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 14 di quest’ultima, al fine di stabilire se un contratto che obbliga le parti a concludere contratti di esecuzione a determinate condizioni di prezzo e quantitativi costituisca un accordo quadro, ai sensi di tale direttiva, e sia soggetto alla procedura di aggiudicazione di appalti pubblici. Nel caso di specie, il valore annuo totale delle operazioni concluse tra le società E. e W. nell’ambito di tali contratti di esecuzione supererebbe le soglie dell’Unione europea per gli appalti pubblici settoriali. Per contro, considerate singolarmente, tali operazioni non raggiungerebbero dette soglie. In siffatte circostanze, detto giudice reputa che si potrebbe ritenere che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non costituisca un accordo quadro e non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici. Esso sottolinea tuttavia che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17 vieta di scindere un contratto al fine di eludere tali soglie. In questa prospettiva si dovrebbe stabilire se il valore totale delle operazioni di esecuzione debba essere valutato ex ante o ex post.

47 In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla sanzione che deve essere applicata a causa dell’aggiudicazione diretta dell’appalto in totale violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e prende in considerazione due possibilità. Da un lato, sarebbe possibile dichiarare che una siffatta aggiudicazione costituisce un caso di omessa pubblicazione di un bando di gara, rientrante nell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13 e, pertanto, annullare il contratto di cui trattasi nel procedimento principale. Dall’altro lato, la società E. suggerirebbe di distinguere tra l’omessa pubblicazione del bando di gara e la totale disapplicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Quest’ultima ipotesi rientrerebbe non in detta disposizione bensì nelle sanzioni, più severe, previste dal diritto civile polacco.

48 In quarto luogo, il giudice del rinvio chiede se il principio generale del divieto di abuso di diritto osti all’annullamento di un contratto per violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, qualora l’affermazione di una siffatta violazione sia solo un pretesto per raggiungere obiettivi totalmente diversi da quelli perseguiti dal legislatore dell’Unione, come quello di non dover eseguire un contratto la cui redditività sia diminuita per la ricorrente.

49 È in tale contesto che, oltre alle tre questioni esposte al punto 39 della presente sentenza, il Sad Najwyzszy (Corte suprema) ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali, proprie della causa C-459/23:

«4) In caso di risposta alle suddette questioni nel senso che il giudice del rinvio è un organo giurisdizionale precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, se l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 20 e con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della [direttiva 2004/17], debba essere interpretato nel senso che un’impresa pubblica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, che svolge un’attività avente ad oggetto la vendita all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, è obbligata ad acquistare i certificati verdi di cui all’articolo 2, [secondo comma], lettere k) e l), della [direttiva 2009/28].

5) In caso di risposta in senso affermativo alla quarta questione: se l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, debba essere interpretato nel senso che occorre stipulare un accordo quadro tra tale impresa e un produttore di energia da fonti rinnovabili secondo la procedura prevista per gli appalti pubblici nell’ipotesi in cui il valore complessivo stimato (ma non specificato nell’accordo) dei certificati verdi acquistati in esecuzione di tale accordo superi la soglia di cui all’articolo 16, lettera a), della medesima direttiva, ma il valore delle singole operazioni effettuate in esecuzione di tale accordo non superi tale soglia.

6) In caso di risposta in senso affermativo alla quarta e alla quinta questione: se la conclusione di un contratto in totale violazione delle norme sugli appalti pubblici costituisca un’ipotesi di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 92/13], o se invece si tratti di un’altra ipotesi di violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, che consenta di dichiarare invalido un contratto al di fuori della procedura prevista dalla legge nazionale di recepimento di [tale direttiva].

7) In caso di risposta in senso affermativo alle questioni [dalla quarta alla sesta]: se il principio generale che vieta l’abuso di diritto debba essere interpretato nel senso che un’impresa aggiudicatrice, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17, non può chiedere l’annullamento di un contratto concluso con un fornitore in violazione delle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive dell’Unione in materia di appalti pubblici, qualora il motivo effettivo per cui si chiede l’annullamento del contratto non sia il rispetto del diritto dell’Unione bensì una riduzione della redditività della sua esecuzione da parte dell’impresa aggiudicatrice».

50 Con decisione del presidente della Corte del 10 ottobre 2023, le cause C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 e C-493/23 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

51 Occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa è adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 29 e giurisprudenza citata).

52 Poiché le domande di pronuncia pregiudiziale provengono da diversi collegi della Sezione civile occorre verificare se l’organo del rinvio, che esprime dubbi quanto alla propria indipendenza, possegga il carattere di una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

53 A tal riguardo da una giurisprudenza costante emerge che, per valutare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, e pertanto se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il carattere contraddittorio del suo procedimento, l’applicazione, da parte di tale organismo, delle norme di diritto, nonché la sua indipendenza [v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, pag. 424; del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sadownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C-718/21, EU:C:2023:1015, punto 40 e giurisprudenza citata, nonché del 7 maggio 2024, NADA e a., C-115/22, EU:C:2024:384, punto 35].

54 La Corte ha già rilevato che il Sad Najwyzszy (Corte suprema), in quanto tale, soddisfa i requisiti così ricordati e ha precisato che, qualora una domanda di pronuncia pregiudiziale promani da un organo giurisdizionale nazionale, si deve presumere che quest’ultimo soddisfi tali requisiti indipendentemente dalla sua concreta composizione [sentenze del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punti 68 e 69, e del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sadownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C-718/21, EU:C:2023:1015, punto 41].

55 Tale presunzione può tuttavia essere rovesciata qualora una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o internazionale porti a ritenere che il giudice che agisce in funzione di giudice del rinvio non abbia la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta [sentenze del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punto 72, e del 21 dicembre 2023 Krajowa Rada Sadownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C-718/21, EU:C:2023:1015, punto 44].

56 Orbene, adita da un collegio giudicante composto da un giudice unico della Sezione civile la Corte ha dichiarato che, alla luce della propria giurisprudenza relativa all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, diverse constatazioni e valutazioni effettuate, da un lato, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 3 febbraio 2022, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD00146920) e, dall’altro lato, dal Naczelny Sad Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) in una sentenza del 6 maggio 2021 inducevano a ritenere che un siffatto collegio giudicante non avesse, a causa delle modalità che avevano presieduto alla nomina del giudice che lo componeva, la qualità di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la presunzione menzionata al punto 54 della presente sentenza doveva giudicarsi rovesciata [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, C-326/23, EU:C:2024:940, punti da 29 a 37].

57 Nel caso di specie, non risulta da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che i giudici che costituiscono i collegi giudicanti all’origine dei rinvii pregiudiziali siano stati nominati alla Sezione civile al termine di un procedimento identico a quello seguito per la nomina del giudice unico, autore del rinvio pregiudiziale nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 novembre 2024, Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C-326/23, EU:C:2024:940). Da tale fascicolo non risulta neppure che le nomine di tali giudici siano state oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Naczelny Sad Administracyjny (Corte suprema amministrativa) menzionate al punto precedente.

58 In tali circostanze, i dubbi del giudice del rinvio quanto alla propria indipendenza non sono sufficienti a rovesciare la presunzione di cui al punto 54 della presente sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni nelle cause C – 422/23 e C – 493/23 nonché sulle questioni prime e seconde nelle cause C – 455/23, C – 459/23 e C – 486/23

Sulla ricevibilità

59 La Commissione europea ritiene che le prime questioni nelle cause C-422/23 e C-493/23 nonché le seconde questioni nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23 siano irricevibili. Tali questioni non sarebbero necessarie per la soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali, dal momento che esse non riguarderebbero né la decisione della prima presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema), di assegnare un giudice per l’esercizio delle funzioni giudicanti a un’altra sezione di quest’ultimo, né la regolarità della procedura di nomina di tale prima presidente e della presidente della Sezione civile a funzioni di giudice.

60 Nel caso di specie, nelle cinque controversie di cui ai procedimenti principali il giudice del rinvio deve, come emerge dalle domande di pronuncia pregiudiziale, determinare in limine litis se esso possa considerarsi un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, mentre diversi membri che compongono i collegi giudicanti della Sezione civile all’origine dei rinvii pregiudiziali sono stati designati al fine di esercitarvi temporaneamente le funzioni giudicanti e si trovano nell’impossibilità di contestare la loro assegnazione a tale Sezione civile.

61 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte questioni pregiudiziali dirette a consentire a un giudice del rinvio di pronunciarsi, in limine litis, su difficoltà di ordine procedurale come quelle relative alla sua competenza a conoscere di una causa pendente dinanzi ad esso o, ancora, agli effetti giuridici che occorra o meno riconoscere a una decisione giurisdizionale che osti potenzialmente al proseguimento dell’esame di una siffatta causa da parte di detto giudice sono ricevibili ai sensi dell’articolo 267 TFUE [sentenze del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C-615/20 e C-671/20, EU:C:2023:562, punto 47 e giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 53].

62 Date tali circostanze, le prime questioni nelle cause C-422/23 e C-493/23 nonché le seconde questioni nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23 sono ricevibili.

Nel merito

– Osservazioni preliminari

63 L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante alle parti in causa in forza di detto diritto [sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153, punto 108, nonché del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Minsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 59].

64 A tale titolo, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che assicuri alle parti in causa il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito agli articoli 6 e 13 della CEDU e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta. Quest’ultima disposizione deve pertanto essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 102 e giurisprudenza citata].

65 Quanto all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dal caso in cui gli Stati membri applicano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, punto 29, nonché del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Minsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 62).

66 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, nell’esercizio di funzioni giurisdizionali, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Lowicz e Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 36).

67 Orbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio il quale, in effetti, può essere chiamato a pronunciarsi su questioni collegate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «giurisdizione» nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché detto giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

68 Inoltre, il giudice del rinvio fa riferimento anche all’articolo 47 della Carta in alcune delle sue domande di pronuncia pregiudiziale. A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri quando essi danno attuazione al diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza citata, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 31].

69 Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo cui le controversie principali nelle cause C-422/23, C-455/23, C-486/23 e C-493/23 riguarderebbero l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale. In tali circostanze, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, l’articolo 47 della Carta non sembra applicabile in tali cause. Tuttavia, sebbene non sia applicabile al procedimento principale, l’articolo 47 della Carta deve essere debitamente preso in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, punti 44 e 45, nonché del 25 febbraio 2025, Sad Rejonowy w Bialymstoku et Adoreike, C-146/23 e C-374/23, EU:C:2025:109, punto 43).

70 Per contro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-459/23 emerge che, nel procedimento principale, la società E. lamenta la violazione delle norme dell’Unione che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici, e in particolare della direttiva 2004/17. Con le sue questioni relative a tale causa il giudice del rinvio interroga la Corte, in particolare, sull’interpretazione dell’ambito di applicazione di tale direttiva. Pertanto, si deve ritenere che la controversia di cui al procedimento principale in detta causa riguardi l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale, fermo restando che spetterà al giudice del rinvio determinare, alla luce delle risposte della Corte alle questioni proprie della causa C-459/23, se la direttiva 2004/17 sia effettivamente applicabile nel procedimento principale, nel qual caso lo sarebbe parimenti l’articolo 47 della Carta.

71 In tali circostanze, occorre statuire sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

– Sulle questioni

72 Con le sue prime e seconde questioni nelle cause C-422/23 e C-493/23 nonché con le sue prime e seconde questioni nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a provvedimenti adottati dal presidente di un organo giurisdizionale nazionale, consistenti nel designare giudici assegnati a una sezione di tale organo giurisdizionale al fine di esercitare temporaneamente le funzioni giudicanti presso un’altra sezione di detto organo giurisdizionale, continuando nel contempo a far parte della loro sezione d’origine, sebbene tali giudici non abbiano dato il consenso a tale designazione, non dispongano di alcun mezzo di ricorso giurisdizionale per contestarla, detta designazione implichi un aumento del carico di lavoro dei giudici coinvolti e richieda il loro investimento in materie estranee al settore in cui sono specializzati e tale presidente sia stato nominato presso lo stesso organo giurisdizionale in condizioni incompatibili con i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

73 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto, e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 65].

74 Tale requisito d’indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti alla persona dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 49 e giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 66].

75 Detto requisito d’indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da una qualsivoglia fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione d’«imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di un qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punti 50 e 51 e giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 67].

76 Se è vero che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza dei giudici dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, esso mira, tuttavia, anche a tutelare i giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 54 e giurisprudenza citata, e del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 68].

77 Occorre altresì sottolineare che l’esercizio della funzione giudicante deve essere al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni giudiziarie [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 53 e giurisprudenza citata, nonché del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C-197/23, EU:C:2024:956, punto 62 e giurisprudenza citata].

78 Tali garanzie d’indipendenza e imparzialità presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le persone possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 52, nonché del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 70].

79 In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede inoltre la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra l’accesso a un siffatto giudice e le garanzie di indipendenza e imparzialità dei giudici [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 55 e giurisprudenza citata, nonché del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C-197/23, EU:C:2024:956, punto 63 e giurisprudenza citata].

80 Orbene, la nozione di «tribunale precostituito per legge», che figura anche all’articolo 47, secondo comma, della Carta e riflette in particolare il principio dello Stato di diritto, riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa. Tale nozione comprende quindi le norme sull’assegnazione e riassegnazione delle cause [v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punti 73 e 74 e giurisprudenza citata].

81 Di conseguenza l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede anche, a tal riguardo, che le norme che disciplinano la composizione dei collegi giudicanti siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a una determinata causa, di soggetti estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento, dinanzi ai quali le parti non abbiano potuto esporre i loro argomenti [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C-554/21, C-622/21 e C-727/21, EU:C:2024:594, punto 59, nonché del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice), C-647/21 e C-648/21, EU:C:2025:143, punto 75].

82 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con gli obblighi ricordati ai punti da 73 a 81 della presente sentenza di provvedimenti con i quali la prima presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema) ha designato alcuni giudici, provenienti dalla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, al fine di esercitare le funzioni giudicanti, per un periodo determinato di tre mesi, presso la Sezione civile, continuando nel contempo a far parte, durante tale periodo, della loro sezione di origine.

83 A tal riguardo occorre, in un primo momento, rilevare che è legittimo, per gli Stati membri, prevedere, nel loro diritto nazionale, le condizioni in virtù delle quali il presidente di un organo giurisdizionale è legittimato ad adottare provvedimenti che impongano temporaneamente ai giudici di tale organo giurisdizionale una duplice assegnazione, alla loro sezione d’origine e a un’altra sezione di detto organo giurisdizionale. Infatti, misure di tal genere possono essere indispensabili ai fini dell’organizzazione interna dei lavori di un organo giurisdizionale, tenuto conto dei doveri imperativi connessi alla necessità di garantire una buona amministrazione della giustizia e al rispetto del principio del termine ragionevole.

84 Per quanto riguarda, in un secondo momento, le condizioni alle quali provvedimenti del genere possono essere adottati, in primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza del fatto che la prima presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema), che ha designato i giudici coinvolti al fine di esercitare temporaneamente le funzioni giudicanti presso la Sezione civile, così come del resto la presidente di tale sezione, che ha assegnato le cause relative alle controversie nei procedimenti principali a tale collegio, siano state nominate alle funzioni di giudice presso tale organo giurisdizionale in condizioni incompatibili con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

85 A tal riguardo è vero che, come rilevato dal giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato, ai punti 155 e 160 della sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798), che un giudice nazionale deve, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente un’ordinanza emessa da un organo che non costituisca un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione.

86 Non ne consegue tuttavia che qualsiasi misura di organizzazione interna dei lavori di un organo giurisdizionale, come un provvedimento consistente nell’assegnare taluni giudici, al fine di esercitare temporaneamente le funzioni giudicanti, ad una sezione diversa da quella alla quale sono assegnati o nell’attribuire loro cause, debba essere considerata inesistente qualora sia stata adottata dal presidente di tale organo giurisdizionale o da un presidente di un collegio giudicante, i quali non costituiscano un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione. Infatti, la causa che ha dato luogo alla giurisprudenza citata al punto precedente riguardava, a differenza delle presenti cause, l’esistenza di decisioni giudiziarie che ponevano fine ad un procedimento.

87 Ne consegue che la circostanza che la presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema) e la presidente della Sezione civile che hanno, rispettivamente, assegnato i giudici interessati per esercitare le funzioni giudicanti a tale sezione e attribuito cause relative alle controversie principali ai collegi giudicanti siano state, secondo le constatazioni del giudice del rinvio, nominate in condizioni incompatibili con i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è, di per sé, sufficiente a giustificare che i collegi giudicanti così costituiti e investiti di tali cause debbano, anch’essi, essere considerati come non costituenti un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione.

88 In secondo luogo, al fine di garantire la compatibilità con i principi di indipendenza e imparzialità, nonché con il requisito di un giudice precostituito per legge, dei provvedimenti che impongono temporaneamente ai giudici di un organo giurisdizionale una duplice assegnazione, alla loro sezione di origine e a un’altra sezione di tale organo giurisdizionale, occorre garantire che tali misure non costituiscano un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

89 Ciò potrebbe verificarsi qualora siffatti provvedimenti potessero non solo incidere in modo duraturo sulla portata delle attribuzioni dei giudici interessati e sulla trattazione dei fascicoli che sono stati loro affidati, ma anche avere conseguenze significative sulla vita e sulla carriera di questi ultimi in quanto, ad esempio, essi implicherebbero una retrocessione di grado di tali giudici o un peggioramento della loro situazione professionale. Analogamente, misure del genere potrebbero essere idonee a suscitare dubbi legittimi, nelle parti in causa, quanto all’indipendenza e all’imparzialità di tali giudici, se rientrassero in un potere puramente discrezionale del presidente dell’organo giurisdizionale nazionale e se fossero rivolte a taluni giudici a causa delle posizioni che questi ultimi avrebbero adottato in passato, in particolare contro le recenti riforme della giustizia polacca, o se esse dovessero essere adottate in risposta a decisioni giudiziarie emesse da tali giudici [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punti 115 e 119].

90 Per contro, ciò non si verifica nel caso delle misure consistenti nell’assegnare giudici a una sezione per esercitare le funzioni giudicanti fondate su motivi legittimi attinenti, in particolare, a una buona amministrazione della giustizia, che sono adottate sulla base delle norme nazionali che disciplinano l’organo giurisdizionale di cui trattasi, che sono temporanee e rigorosamente delimitate nel tempo, fatto salvo il loro eventuale rinnovo, che non rimettono in discussione l’assegnazione dei giudici interessati alla loro sezione d’origine e che non comportano alcuna revoca nell’assegnazione a tali giudici delle cause di cui sono investite né alcuna retrocessione di grado di detti giudici. Una siffatta conclusione si impone a maggior ragione quando provvedimenti del genere, puramente organizzativi, riguardano un gran numero di giudici dell’organo giurisdizionale nazionale interessato e non hanno né per oggetto né per effetto di colpire taluni giudici a causa delle posizioni che questi ultimi avrebbero adottato in passato. La circostanza che provvedimenti di questo tipo possano comportare, in modo temporaneo, un aumento, seppur significativo, del carico di lavoro dei giudici interessati e che obblighino questi ultimi ad affrontare materie estranee al loro ambito di specializzazione è irrilevante al riguardo.

91 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge che i provvedimenti di cui trattasi nel procedimento principale corrispondono a quelli di cui al punto precedente.

92 Infatti, anzitutto, i provvedimenti con cui la prima presidente del Sad Najwyzszy (Corte suprema) ha designato alcuni giudici, provenienti dalla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, al fine di esercitare le funzioni giudicanti presso la Sezione civile, per un periodo determinato di tre mesi, sono state adottati sulla base dell’articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema. Tale disposizione, che esiste da lunga data, fissa espressamente pari ad un periodo massimo di sei mesi all’anno il periodo di applicazione di tali provvedimenti adottati senza il consenso dei giudici interessati. La seconda frase di detta disposizione sembra peraltro non vietare il mantenimento in carica di tali giudici presso la loro sezione di origine.

93 Il giudice del rinvio precisa tuttavia che l’articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema non consentirebbe che una siffatta designazione avvenga senza il consenso del giudice interessato e che non prevederebbe neppure il mantenimento del giudice interessato nella sua sezione di origine durante tale periodo. A tal riguardo, occorre ricordare che non spetta alla Corte rimettere in discussione l’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal giudice del rinvio. Ciò premesso, anche supponendo che la medesima disposizione non autorizzi le designazioni interessate, tale circostanza, di per sé, non sarebbe sufficiente per mettere in discussione la compatibilità dei collegi giudicanti che agiscono in funzione di giudice del rinvio con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

94 Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge poi che, sebbene non motivati, tali provvedimenti sembrano essere stati adottati per far fronte a un aumento del contenzioso dinanzi alla Sezione civile e per rimediare a un notevole arretrato di tale sezione. Essi perseguono quindi uno scopo legittimo, e ciò indipendentemente dalle circostanze che hanno causato tale notevole arretrato.

95 Inoltre, i provvedimenti di cui trattasi nel procedimento principale sono temporanei, in quanto i giudici interessati sono designati per l’esercizio delle funzioni giudicanti presso la Sezione civile per un periodo di tre mesi, laddove l’articolo 35, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema prevede una durata massima di sei mesi all’anno. In tale contesto, l’eventualità di una proroga o di un rinnovo di tali designazioni, che renda l’assegnazione alla Sezione civile quasi permanente, rappresenti, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, un evento ipotetico.

96 Ancora, secondo gli elementi di cui dispone la Corte tali provvedimenti non sembrano aver provocato alcuna retrocessione di grado dei giudici interessati o alcun peggioramento della loro situazione professionale, fermo restando che tali giudici continuano a trattare ricorsi per cassazione di competenza del Sad Najwyzszy (Corte suprema). Essi non hanno comportato la revoca dell’assegnazione a tali giudici delle cause precedentemente a loro carico, fermo restando che detti giudici continuano a far parte della loro sezione d’origine per tutto il periodo interessato da detti provvedimenti. Come constatato al punto 90 della presente sentenza, la circostanza che questi ultimi comportino un aumento, temporaneo, del carico di lavoro dei giudici interessati o li obblighino a trattare materie estranee al loro ambito di specializzazione è irrilevante in tale contesto.

97 Infine, i provvedimenti di cui trattasi nel procedimento principale hanno riguardato, in totale, una ventina di giudici. Alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, tali provvedimenti non sembrano aver colpito giudici specifici, ad esempio per il fatto che avrebbero criticato le riforme della giustizia polacca.

98 In tali circostanze, il fatto che i provvedimenti di cui trattasi nel procedimento principale siano stati adottati senza il consenso dei giudici interessati, e che tali giudici non godano di alcun mezzo di ricorso per contestarli, non può costituire una violazione dei principi di indipendenza e imparzialità, nonché del requisito di un giudice precostituito per legge. Infatti, in assenza di un qualsiasi indizio del fatto che tali misure possano comportare effetti analoghi a una sanzione disciplinare, circostanze del genere non sono idonee a suscitare dubbi legittimi, nelle parti in causa, quanto all’indipendenza e all’imparzialità di tali giudici.

99 Inoltre, e in ogni caso, occorre aggiungere che la regolarità della composizione dei collegi giudicanti che costituiscono il giudice del rinvio alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere assoggettabile a controllo giurisdizionale [v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C-197/23, EU:C:2024:956, punto 67]. Orbene, nel caso di specie le cause di cui ai procedimenti principali dimostrano precisamente che il diritto nazionale offre la possibilità per il giudice del rinvio di controllare la regolarità della propria composizione.

100 Stando a tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle due questioni nelle cause C-422/23 e C-493/23 nonché alle prime e seconde questioni nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a provvedimenti adottati dal presidente di un organo giurisdizionale nazionale, consistenti nel designare giudici assegnati a una sezione di tale organo giurisdizionale al fine di esercitare temporaneamente le funzioni giudicanti presso un’altra sezione di detto organo giurisdizionale, continuando nel contempo a far parte della loro sezione d’origine, sebbene tali giudici non abbiano dato il consenso a tale designazione, non dispongano di alcun mezzo di ricorso giurisdizionale per contestarla, detta designazione implichi un aumento del carico di lavoro dei giudici interessati e richieda il loro investimento in materie estranee al settore in cui sono specializzati e tale presidente sia stato nominato presso lo stesso organo giurisdizionale in condizioni incompatibili con i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, purché tali provvedimenti siano fondati su motivi legittimi attinenti, in particolare, a una buona amministrazione della giustizia, siano adottati sulla base delle norme nazionali che disciplinano l’organo giurisdizionale di cui trattasi, siano temporanei e strettamente delimitati nel tempo, non rimettano in discussione l’assegnazione dei giudici interessati alla loro sezione d’origine e non comportino alcuna retrocessione di grado né alcuna revoca nell’assegnazione a tali giudici delle cause di cui sono investiti.

Sulle terze questioni nelle cause C – 455/23, C – 459/23 e C – 486/23

101 Le terze questioni nelle cause C-455/23, C-459/23 e C-486/23 sono poste nell’ipotesi in cui dalla risposta alle prime e seconde questioni in tali cause derivi, in sostanza, che un organo giurisdizionale composto in circostanze come quelle del giudice del rinvio non costituisce un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Tenuto conto della risposta fornita a queste ultime questioni, non è più necessario pronunciarsi sulle terze questioni sollevate in tali cause.

Sulla quarta questione nella causa C – 459/23

102 Con la sua quarta questione nella causa C-459/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che l’acquisto, da parte di un’impresa pubblica per il commercio di energia elettrica, di certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettere k) ed l), della direttiva 2009/28, costituisce un’attività svolta ai fini dell’alimentazione con energia elettrica delle reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica.

103 In via preliminare, occorre ricordare anzitutto che la direttiva applicabile è, in linea di principio, quella in vigore alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie il tipo di procedura da seguire, risolvendo definitivamente la questione se sussista o meno l’obbligo di indire preventivamente una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia, C-337/98, EU:C:2000:543, punto 37; del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punto 31, nonché del 14 settembre 2017, Casertana Costruzioni, C-223/16, EU:C:2017:685, punto 21). Nel caso di specie, poiché il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso nel corso del 2011, è la direttiva 2004/17 ad essere, di conseguenza, applicabile ratione temporis.

104 Occorre poi sottolineare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, quest’ultima si applica agli enti aggiudicatori che sono, in particolare, imprese pubbliche che esercitano una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva. A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17 stabilisce una presunzione secondo cui è «impresa pubblica», ai sensi di tale disposizione, un’impresa le cui amministrazioni aggiudicatrici detengono, direttamente o indirettamente, la maggioranza del suo capitale.

105 Nel caso di specie, dalle constatazioni effettuate dal giudice del rinvio risulta che la società E. costituisce una siffatta impresa pubblica, dal momento che più del 50% del suo capitale è detenuto dallo Stato polacco.

106 Resta quindi da stabilire, come invita a fare la quarta questione nella causa C-459/23, se si possa ritenere che tale impresa eserciti una delle attività di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/17.

107 A tale titolo, in primo luogo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17, detta direttiva si applica, per quanto riguarda l’elettricità, all’alimentazione con elettricità di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di elettricità.

108 Né questa né nessun’altra disposizione della direttiva 2004/17 definiscono cosa si debba intendere con la nozione di «alimentazione con l’elettricità» di tali reti, contenuta in detta disposizione.

109 Pertanto, secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 13 febbraio 2025, Latvijas Sabiedriskais Autobuss, C-684/23, EU:C:2025:90, punto 48).

110 In primo luogo, nel suo significato comune la nozione di «alimentazione» va intesa come l’azione di alimentare, approvvigionare, fornire e rifornire. L’alimentazione delle reti con elettricità si riferisce quindi alla fornitura di energia elettrica a queste ultime. A tal fine, la nozione di «alimentazione con l’elettricità» può comprendere non solo la produzione di energia elettrica, ma anche la vendita all’ingrosso o al dettaglio di quest’ultima.

111 In secondo luogo, dai considerando 2 e 3 della direttiva 2004/17 deriva che tale direttiva prevede norme che coordinano le procedure di appalto «[nei] settori» di cui a detta direttiva, tra cui il settore dell’energia, e «degli enti che operano in tali settori». Con tali considerando il legislatore dell’Unione ha quindi chiaramente espresso la sua volontà di coprire, per quanto riguarda il settore dell’energia elettrica, non solo le attività di produzione o fornitura di energia elettrica, ma anche quelle della sua commercializzazione.

112 In terzo luogo, tale interpretazione è altresì conforme all’obiettivo delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici, vale a dire l’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile (v., in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punto 37 e giurisprudenza citata, nonché del 26 settembre 2024, Luxone e Sofein, C-403/23 e C-404/23, EU:C:2024:805, punto 50 e giurisprudenza citata).

113 In quarto luogo, detta interpretazione è ulteriormente corroborata dalla direttiva 2014/25, che ha abrogato la direttiva 2004/17 e con la quale il legislatore dell’Unione ha in particolare apportato, senza novellare, una precisazione alla nozione di «alimentazione con l’elettricità». Pertanto, dall’articolo 7, primo comma, della direttiva 2014/25, letto alla luce del considerando 23 di quest’ultima, risulta che, ai fini di quest’ultima direttiva, la nozione di «alimentazione» comprende la produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Inserendo tale definizione nella direttiva 2014/25, precisando nel contempo, in detto considerando 23, che essa è fornita «[s]enza estendere in alcun modo l’ambito di applicazione [di tale] direttiva», il legislatore dell’Unione ha confermato che la direttiva 2004/17 includeva già nella nozione di «alimentazione con l’elettricità», oltre alla produzione di quest’ultima, la sua vendita all’ingrosso o al dettaglio.

114 Pertanto, un’attività di vendita di energia elettrica, come quella esercitata dalla società E., rientra in un’attività prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17. La società E. deve, pertanto, essere considerata un ente aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

115 Ciò premesso, in secondo luogo, occorre ancora osservare che l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2004/17 dispone che tale direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscono per scopi diversi dallo svolgimento delle attività da loro esercitate nei settori di cui agli articoli da 3 a 7 di tale direttiva.

116 Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17 i soli appalti che un ente aggiudicatore, ai sensi di tale direttiva, attribuisce in relazione e per l’esercizio di attività nei settori elencati agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva (sentenza 10 aprile 2008, Ing. Aigner, C-393/06, EU:C:2008:213, punto 33).

117 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge che la società E. è tenuta ad acquistare certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettere k) ed l), della direttiva 2009/28, al fine di conformarsi all’obbligo di legge, ad essa incombente, di promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Ne consegue che l’acquisto di tali certificati è strettamente connesso all’esercizio, da parte di tale società, dell’attività di commercio di energia elettrica, la quale costituisce un’attività prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17.

118 Orbene, in presenza di siffatta stretta connessione, si deve ritenere che l’acquisto dei certificati verdi sia effettuato ai fini dell’esercizio di tale attività, cosicché non si può ritenere che esso sia effettuato «per scopi diversi» da ciò, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2004/17.

119 Avuto riguardo a tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C-459/23 dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’acquisto, da parte di un’impresa pubblica per il commercio di energia elettrica, di certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettere k) ed l), della direttiva 2009/28, costituisce un’attività svolta ai fini dell’alimentazione con energia elettrica delle reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica.

Sulla quinta questione nella causa C – 459/23

Sulla ricevibilità

120 La società E. ritiene che la quinta questione nella causa C-459/23 non sia rilevante ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. Infatti, anzitutto, dinanzi al giudice del rinvio essa avrebbe sostenuto che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è viziato da nullità assoluta, in quanto ha lo scopo di imporre alle parti di concludere contratti in violazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici. Per contro essa non avrebbe affermato che, in quanto tale, detto contratto avrebbe dovuto essere concluso secondo le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Inoltre il suddetto contratto non sarebbe un accordo quadro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, in quanto obbligherebbe in modo assoluto l’ente aggiudicatore ad attribuire l’appalto all’operatore economico, controparte contrattuale. Infine, dall’articolo 14, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva deriverebbe che la conclusione di un accordo quadro secondo la procedura prevista per gli appalti pubblici non è obbligatoria.

121 Orbene, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Nell’ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre quest’ultima è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono esposti dal giudice nazionale [v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, punto 4, nonché del 4 ottobre 2024, Schrems (Comunicazione di dati al grande pubblico), C-446/21, EU:C:2024:834, punto 42 e giurisprudenza citata].

122 Orbene, da un lato, con i suoi argomenti diretti a mettere in discussione la ricevibilità della quinta questione nella causa C-459/23, la società E. mira, in definitiva, a mettere in discussione la presentazione, da parte del giudice del rinvio, degli argomenti dedotti dinanzi ad esso e la sua valutazione della natura del contratto di cui trattasi nel procedimento principale. Conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, argomenti del genere non possono portare a concludere nel senso dell’irricevibilità di una questione pregiudiziale.

123 Dall’altro lato, esaminando la definizione della nozione di «accordo quadro» e sostenendo che un accordo quadro non deve necessariamente essere concluso nel rispetto delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, la società E. affronta la risposta nel merito e non la ricevibilità di tale questione.

124 Pertanto, la quinta questione nella causa C-459/23 è ricevibile.

Nel merito

125 Con la sua quinta questione nella causa C-459/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 14 e con l’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che un contratto, che obbliga le parti a concludere contratti di esecuzione a determinate condizioni di prezzo e di quantitativi, rientra nella nozione di «accordo quadro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva, e deve essere concluso in applicazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

126 In primo luogo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, un accordo quadro è un accordo concluso tra una o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, i quantitativi previsti.

127 Da un lato, dalla lettera stessa di tale disposizione risulta che l’accordo quadro deve precisare il periodo nel corso del quale esso è applicabile e disciplina i termini degli appalti da aggiudicare.

128 Dall’altro lato, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, la nozione di «accordo quadro», di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, deve essere interpretata alla luce, in particolare, dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, quali la parità di trattamento e la trasparenza, applicabili al momento della conclusione di un accordo quadro come risulta dall’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, e del divieto, previsto all’articolo 14, paragrafo 4, della medesima direttiva, di ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza. Da una lettura d’insieme di tali disposizioni e principi discende che l’accordo quadro deve, fin dall’inizio, determinare il volume massimo delle forniture che potranno essere oggetto degli appalti successivi, precisandone i quantitativi e/o il valore massimo (v., per analogia, sentenze del 19 dicembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e Coopservice, C-216/17, EU:C:2018:1034, punti 60, da 62 a 67 e 69, nonché del 17 giugno 2021, Simonsen & Weel, C-23/20, EU:C:2021:490, punti da 54 a 58, da 61 a 65, 67, 68 e 74).

129 Spetterà al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte per quanto riguarda il contratto di cui trattasi nel procedimento principale. A tal riguardo, anzitutto, spetterà ad esso assicurarsi che tale contratto definisse effettivamente il periodo durante il quale i contratti di acquisto dei certificati verdi potevano essere conclusi in esecuzione di detto contratto. Occorre poi precisare che la mera indicazione di una formula di prezzo applicabile ai fini del calcolo del prezzo di vendita dei certificati verdi e l’obbligo, per l’ente aggiudicatore, di acquistare la totalità dei certificati verdi ottenuti, senza precisare un quantitativo specifico, non sono sufficienti per ritenere che detto contratto determini il volume massimo delle forniture che possano essere oggetto degli appalti successivi.

130 In secondo luogo, e fatte salve le suesposte considerazioni, è importante ricordare che, conformemente all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2004/17, quest’ultima si applica, fatte salve le esclusioni previste da tale disposizione, agli appalti di forniture e servizi il cui valore, stimato al netto dell’IVA, sia pari o superiore a EUR 387 000.

131 Per quanto riguarda i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro, dall’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2004/17 risulta che il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, stimato dall’ente aggiudicatore. In conformità con l’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva, gli enti aggiudicatori non possono eludere l’applicazione della direttiva di cui trattasi suddividendo i progetti d’opera o i progetti di commessa volti ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore stimato degli appalti. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della medesima direttiva, per gli accordi quadro il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo. Infine, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, della direttiva 2004/17, quando si tratta di appalti di forniture o servizi aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto o il valore reale complessivo di appalti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, oppure il valore stimato complessivo degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi seguenti la prima consegna, o dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

132 Da tali disposizioni risulta che, sia nell’ipotesi di un accordo quadro, di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2004/17, sia in quella di un appalto di forniture o servizi avente carattere di regolarità o destinato ad essere rinnovato entro un determinato periodo, di cui all’articolo 17, paragrafo 7, di tale direttiva, è il «valore stimato» dell’accordo quadro o dell’appalto ad essere preso in considerazione. Tale valore è, nella prima ipotesi, il valore stimato totale dell’accordo quadro e, nella seconda ipotesi, il valore stimato, secondo le modalità alternative previste da quest’ultima disposizione, per un periodo di dodici mesi.

133 Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che il valore di ciascuno dei contratti di esecuzione conclusi mensilmente sulla base del contratto di cui trattasi nel procedimento principale resta al di sotto della soglia di EUR 387 000 prevista all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2004/17. Per contro, il valore annuo dei contratti di esecuzione, considerati nel loro insieme, supererebbe tale soglia.

134 Orbene, da quanto precede deriva che, in un caso del genere, l’ente aggiudicatore non può basarsi sul valore unitario di ciascun contratto di esecuzione del contratto interessato per concludere tali contratti senza previa indizione di una gara. Un siffatto modo di procedere sarebbe infatti contrario al divieto, previsto all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17, di eludere l’applicazione di tale direttiva suddividendo i progetti.

135 Al fine di rispettare tale divieto nonché quello, sancito dall’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, di ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo con l’effetto di ostacolare, limitare o falsare la concorrenza, l’ente aggiudicatore dispone, in un caso del genere, di una scelta tra due possibilità.

136 La prima possibilità consiste nell’aggiudicazione degli appalti successivi nel rispetto, per ciascuno di tali appalti, delle procedure previste da detta direttiva.

137 La seconda possibilità consiste nell’attribuzione, conformemente alla direttiva 2004/17, di un accordo quadro, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva e ricordate ai punti da 126 a 128 della presente sentenza. Conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, di tale direttiva, ciò consente poi all’ente aggiudicatore di ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara per gli appalti successivi (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Commissione/Belgio, C-287/07, EU:C:2009:245, punto 104).

138 Da quanto precede discende che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, l’ente aggiudicatore doveva rispettare le norme che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici o al momento della conclusione di ciascuno dei contratti di esecuzione successivi, o al momento della conclusione del contratto interessato quale accordo quadro, nel rispetto delle condizioni enunciate ai punti da 126 a 128 della presente sentenza.

139 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla quinta questione nella causa C-459/23 dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 14 e con l’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

– per rientrare nella nozione di «accordo quadro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva, un contratto, che obblighi le parti a concludere contratti di esecuzione a determinate condizioni di prezzo e di quantitativi, deve indicare il periodo nel corso del quale esso è applicabile e determinare il volume massimo delle forniture che possano essere oggetto dei successivi appalti precisandone i quantitativi e/o il valore massimo, fermo restando che la sola indicazione di una formula di prezzo applicabile ai fini del calcolo del valore dei contratti da concludere e di un obbligo, non stimato, di concludere contratti di esecuzione non è sufficiente a tale titolo;

– qualora il valore stimato dei contratti che devono essere conclusi nel corso di un determinato periodo in applicazione di un accordo quadro o nell’ambito di appalti aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati, quale calcolato sulla base, rispettivamente, dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 17 della direttiva 2004/17, superi la soglia fissata all’articolo 16, lettera a), di tale direttiva, l’ente aggiudicatore deve attribuire ciascuno degli appalti successivi nel rispetto delle procedure previste da detta direttiva oppure aggiudicare, conformemente a quest’ultima, un accordo quadro, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 1, paragrafo 4, della medesima direttiva.

Sulla sesta questione nella causa C – 459/23

Sulla ricevibilità

140 La società E. ritiene che la sesta questione nella causa C-459/23 sia irricevibile in quanto irrilevante per la controversia di cui al procedimento principale. Infatti, contrariamente alla premessa sulla quale tale questione sarebbe fondata, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe non un appalto bensì un contratto che impone l’aggiudicazione di un appalto. Esso non potrebbe quindi essere concluso in violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

141 Alla luce della giurisprudenza citata al punto 121 della presente sentenza e per i motivi esposti al punto 122 della stessa, tale obiezione deve essere respinta. La sesta questione nella causa C-459/23 è pertanto ricevibile.

Nel merito

142 Con la sua sesta questione nella causa C-459/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13 debba essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto in violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è soggetta alla sanzione prevista da tale disposizione.

143 L’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 92/13 stabilisce che l’assenza di previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza che ciò sia consentito ai sensi delle disposizioni della direttiva 2004/17, priva di effetti l’appalto interessato.

144 Tale articolo 2 quinquies è stato inserito nella versione iniziale della direttiva 92/13 dalla direttiva 2007/66. Il legislatore dell’Unione ha esplicitato le modifiche apportate, al considerando 13 della direttiva 2007/66, spiegando che, per contrastare l’aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, la quale, secondo la Corte di giustizia nella sentenza dell’11 gennaio 2005, Stadt Halle e RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5, punti 36 e 37) rappresenta la violazione più grave del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e considerare a tale titolo che un contratto risultante da un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere, in linea di principio, privo di effetti. Al considerando 14 di tale direttiva, esso ha precisato che la privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici illegittimamente privati delle possibilità di competere, e che le aggiudicazioni mediante affidamenti diretti illegittimi ai sensi della direttiva 2007/66 dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi della direttiva 2004/17 (v., per analogia, sentenza del 17 giugno 2021, Simonsen & Weel, C-23/20, EU:C:2021:490, punto 85).

145 Risulta quindi dall’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13, letto alla luce dei considerando 13 e 14 della direttiva 2007/66, che, al momento dell’adozione della direttiva 2007/66, il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel diritto vigente una sanzione severa la cui applicazione dovrebbe tuttavia essere circoscritta alle ipotesi più gravi di violazioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, ossia quelle in cui un appalto è aggiudicato mediante affidamento diretto senza essere stato oggetto di previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., per analogia, sentenza del 17 giugno 2021, Simonsen & Weel, C-23/20, EU:C:2021:490, punto 86).

146 Ne consegue che l’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13 si applica a qualsiasi ipotesi in cui l’ente aggiudicatore abbia indebitamente aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

147 È vero che, conformemente all’articolo 2 quinquies, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/13, le conseguenze della privazione di effetti di un contratto sono determinate dal diritto nazionale. Ciò non toglie, però, che tale disposizione non preveda affatto il mantenimento o la continuità dell’appalto aggiudicato senza previa adeguata pubblicità.

148 In considerazione di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla sesta questione nella causa C-459/23 dichiarando che l’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13 dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto in violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è soggetta alla sanzione prevista da tale disposizione.

Sulla settima questione nella causa C – 459/23

Sulla ricevibilità

149 La società E. sostiene che la settima questione nella causa C-459/23 è irrilevante per la controversia di cui al procedimento principale. Da un lato, tale società ribadisce il motivo già esposto al punto 140 della presente sentenza. Dall’altro, l’abuso di diritto potrebbe sussistere solo qualora una parte chiedesse la dichiarazione di nullità relativa del contratto di cui trattasi. Orbene, dinanzi al giudice del rinvio la società E. chiederebbe la dichiarazione di nullità assoluta del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la dichiarazione della sua inesistenza.

150 Tale argomento deve essere respinto conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 121 della presente sentenza e per i motivi esposti ai punti 122 e 123 della stessa. Pertanto, la settima questione nella causa C-459/23 è ricevibile.

Nel merito

151 Con la settima questione nella causa C-459/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del divieto di abuso del diritto debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un ente aggiudicatore possa chiedere l’annullamento di un contratto, da esso concluso con un fornitore, per il motivo che tale contratto sarebbe stato concluso in violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, laddove il vero motivo di tale domanda è una diminuzione della redditività dell’esecuzione di detto contratto.

152 In conformità alla giurisprudenza della Corte, le parti in causa non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione, dato che il principio del divieto di frode e di abuso del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che detti soggetti sono tenuti a rispettare. L’applicazione della normativa dell’Unione non può, infatti, essere estesa sino a comprendere le operazioni effettuate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione (sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C-359/16, EU:C:2018:63, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata, e dell’11 luglio 2018, Commissione/Belgio, C-356/15, EU:C:2018:555, punto 99).

153 L’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo (sentenze del 13 marzo 2014, SICES e a., C-155/13, EU:C:2014:145, punto 31, nonché del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 38).

154 Da un lato, per quanto riguarda l’elemento oggettivo, tale accertamento richiede un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da detta normativa non è stato raggiunto (sentenze del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, punto 52, e del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 39).

155 Dall’altro lato, un siffatto accertamento richiede un elemento soggettivo, vale a dire che da un insieme di elementi oggettivi deve risultare che lo scopo essenziale delle operazioni in questione è il conseguimento di un vantaggio indebito. Infatti, il divieto di pratiche abusive non è pertinente quando le operazioni di cui trattasi possono avere una giustificazione diversa dal mero conseguimento di un vantaggio (sentenze del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, punto 53, e del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 40).

156 Spetta al giudice nazionale verificare, conformemente alle norme probatorie del diritto nazionale, e senza che venga compromessa l’efficacia del diritto dell’Unione, se sussistano nel procedimento principale gli elementi costitutivi di una pratica abusiva (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, punto 54 e giurisprudenza citata, nonché del 28 luglio 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, punto 42).

157 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile occorre tuttavia precisare che, nell’ipotesi in cui un appalto sia aggiudicato senza previa indizione di una gara, in violazione delle prescrizioni della direttiva 2004/17, manca l’elemento oggettivo. Infatti non si può ritenere, in un caso del genere, che le condizioni previste dalla normativa dell’Unione siano state formalmente rispettate.

158 Pertanto, poiché le condizioni relative all’esistenza di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo sono cumulative, l’abuso non può essere qualificato tale nell’ipotesi, di cui al punto 151 della presente sentenza, che costituisce l’oggetto della settima questione nella causa C-459/23.

159 Alla luce di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alla settima questione nella causa C-459/23 dichiarando che il principio del divieto di abuso del diritto dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un ente aggiudicatore possa chiedere l’annullamento di un contratto, da esso concluso con un fornitore, per il motivo che tale contratto sarebbe stato concluso in violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, laddove il vero motivo di tale domanda è una diminuzione della redditività dell’esecuzione di detto contratto.

Sulle spese

160 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a provvedimenti adottati dal presidente di un organo giurisdizionale nazionale, consistenti nel designare giudici assegnati a una sezione di tale organo giurisdizionale al fine di esercitare temporaneamente le funzioni giudicanti presso un’altra sezione di detto organo giurisdizionale, continuando nel contempo a far parte della loro sezione d’origine, sebbene tali giudici non abbiano dato il consenso a tale designazione, non dispongano di alcun mezzo di ricorso giurisdizionale per contestarla, detta designazione implichi un aumento del carico di lavoro dei giudici interessati e richieda il loro investimento in materie estranee al settore in cui sono specializzati e tale presidente sia stato nominato presso lo stesso organo giurisdizionale in condizioni incompatibili con i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, purché tali provvedimenti siano fondati su motivi legittimi attinenti, in particolare, a una buona amministrazione della giustizia, siano adottati sulla base delle norme nazionali che disciplinano l’organo giurisdizionale di cui trattasi, siano temporanei e strettamente delimitati nel tempo, non rimettano in discussione l’assegnazione dei giudici interessati alla loro sezione d’origine e non comportino alcuna retrocessione di grado né alcuna revoca nell’assegnazione a tali giudici delle cause di cui sono investiti.

2) L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2004/17, come modificata,

dev’essere interpretato nel senso che:

l’acquisto, da parte di un’impresa pubblica per il commercio di energia elettrica, di certificati verdi, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, lettere k) ed l), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, costituisce un’attività svolta ai fini dell’alimentazione con energia elettrica delle reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore della produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica.

3) L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, come modificata dal regolamento n. 1177/2009, in combinato disposto con l’articolo 14 e con l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17, come modificata,

dev’essere interpretato nel senso che:

– per rientrare nella nozione di «accordo quadro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, come modificata, un contratto, che obblighi le parti a concludere contratti di esecuzione a determinate condizioni di prezzo e di quantitativi, deve indicare il periodo nel corso del quale esso è applicabile e determinare il volume massimo delle forniture che possano essere oggetto dei successivi appalti precisandone i quantitativi e/o il valore massimo, fermo restando che la sola indicazione di una formula di prezzo applicabile ai fini del calcolo del valore dei contratti da concludere e di un obbligo, non stimato quantitativamente, di concludere contratti di esecuzione non è sufficiente a tale titolo;

– qualora il valore stimato dei contratti che devono essere conclusi nel corso di un determinato periodo in applicazione di un accordo quadro o nell’ambito di appalti aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati, quale calcolato sulla base, rispettivamente, dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 17 della direttiva 2004/17, come modificata, superi la soglia fissata all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2004/17, come modificata, l’ente aggiudicatore deve attribuire ciascuno degli appalti successivi nel rispetto delle procedure previste dalla direttiva 2004/17, come modificata, oppure aggiudicare, conformemente a quest’ultima, un accordo quadro, ai sensi e nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 1, paragrafo 4, della medesima direttiva, come modificata.

4) L’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007,

dev’essere interpretato nel senso che:

la conclusione di un contratto in violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è soggetta alla sanzione prevista da tale disposizione.

5) Il principio del divieto di abuso del diritto dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un ente aggiudicatore possa chiedere l’annullamento di un contratto, da esso concluso con un fornitore, per il motivo che tale contratto sarebbe stato concluso in violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, laddove il vero motivo di tale domanda è una diminuzione della redditività dell’esecuzione di detto contratto.