REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1527 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1527 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)Le domande riguardano l’autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e del preparato di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio».
(4)Nel parere del 26 novembre 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che i preparati di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi non sono irritanti per la pelle, che dovrebbero essere considerati potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie, che qualsiasi esposizione agli additivi attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa mentre non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibilità che siano irritanti per gli occhi. L’Autorità ha altresì concluso che l’aggiunta di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 a un livello minimo di 1×109 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione di insilati da materiale fresco.
(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 41028 e Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30148 soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali preparati. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati specificati nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzati come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  EFSA Journal, 22(12), e9142. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9142.

EFSA Journal, 22(12), e9143. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9143.