REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1522 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1010/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 12 quater, l’articolo 17, paragrafo 3 e l’articolo 20, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 ha istituito un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
(2) Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (2) ha stabilito modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.
(3) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4) Una serie di modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842 riguardano disposizioni stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1010/2009 per adeguarlo alle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 1005/2008, quale modificato dal regolamento (UE) 2023/2842.
(6) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce il modulo da utilizzare per la notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale modulo deve essere semplificato per evitare duplicazioni delle informazioni da comunicare. Occorre pertanto aggiornare l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1010/2009 e l’allegato corrispondente.
(7) L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede che gli Stati membri effettuino ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi, conformemente a parametri definiti sulla base della gestione del rischio. Tali parametri sono stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1010/2009. Quest’ultimo, all’articolo 5, paragrafo 2, prevede che essi siano aggiornati dalla Commissione sulla base dei risultati delle relazioni riguardanti la loro applicazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare. Anche il regolamento (UE) 2023/2842 ha introdotto alcune variazioni ai parametri mediante la modifica degli articoli 3, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(8) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1010/2009 ha introdotto un modello semplificato di certificato di cattura per alcuni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, in considerazione delle eventuali limitazioni di capacità alle quali tali pescherecci devono far fronte per poter attuare correttamente il sistema di certificazione. In mancanza di una definizione generale di «pesca su piccola scala», l’articolo 6 del medesimo regolamento ha stabilito alcuni criteri specifici in base ai quali l’esportatore può chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tener conto della capacità limitata dei pescherecci interessati, il che renderebbe l’obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture un onere sproporzionato. Tali condizioni di ammissibilità all’uso del modello semplificato dovrebbero essere modificate per facilitarne l’applicazione e la verifica da parte delle autorità competenti nell’Unione. Il modello semplificato del certificato di cattura dovrebbe inoltre essere adattato all’uso del sistema CATCH e alla modifica, introdotta dal regolamento (UE) 2023/2842, del modello del certificato di cattura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008. Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità dei paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al modello di certificato di cattura semplificato, è opportuno stabilire disposizioni transitorie.
(9) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce, tra l’altro, norme per l’esecuzione, da parte degli Stati membri, dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali riguardanti gli animali e le merci che entrano nell’Unione, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. A norma di tale regolamento la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.
(10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («regolamento IMSOC»). L’IMSOC integra e potenzia, ove necessario, alcuni sistemi informatici gestiti dalla Commissione e funge da strumento interoperabile di collegamento tra tali sistemi e, in alcuni casi, anche tra i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri e i sistemi informatici dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Tra le componenti dell’IMSOC, il sistema esperto per il controllo degli scambi (sistema TRACES) di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 è attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni sugli animali e su alcuni altri prodotti e sui relativi controlli ufficiali.
(11) Il regolamento (UE) 2023/2842 ha modificato il capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilendo, per gli importatori dell’UE e per le autorità competenti degli Stati membri, l’obbligo di utilizzare una banca dati per la gestione dei certificati di cattura e dei documenti connessi denominata CATCH. Tale banca dati è stata sviluppata dalla Commissione quale componente del sistema TRACES. CATCH consente un controllo basato sul rischio, riducendo il rischio di importazioni fraudolente e alleviando l’onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri.
(12) Quale componente del sistema TRACES, CATCH è conforme alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 laddove pertinenti per il suo uso e funzionamento.
(13) Occorre stabilire norme e istruzioni specifiche per il funzionamento di CATCH, compresi l’elaborazione, il trattamento e la presentazione dei certificati di cattura e dei documenti connessi e le informazioni ivi contenute.
(14) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, ORGP) che sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti nel medesimo regolamento. L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1010/2009 ha riconosciuto i sistemi di documentazione delle catture di alcune ORGP come conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008 e li ha elencati nell’allegato V, parti I e II. Tali elenchi vanno aggiornati per tener conto degli sviluppi di detti sistemi e dell’uso di CATCH.
(15) Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere lo status di operatore economico riconosciuto possono avvalersi di una procedura semplificata per l’importazione di prodotti della pesca nel territorio dell’Unione. Tra i vantaggi dello status di operatore economico riconosciuto ottenuto sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 vi è la possibilità di avvertire le autorità competenti dello Stato membro dell’arrivo dei prodotti e di tenere il certificato di cattura convalidato e i documenti connessi di cui all’articolo 14 di tale regolamento a disposizione delle autorità ai fini dei controlli di cui all’articolo 16, paragrafo 1, o delle verifiche di cui all’articolo 17 del medesimo. L’articolo 12 bis, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce tuttavia che si devono effettuare tramite CATCH tutti gli scambi di informazioni, di dati e di documenti relativi all’importazione di prodotti della pesca e alle relative verifiche, alla gestione del rischio, agli accertamenti e al controllo, nonché ai documenti di cui al capo III di detto regolamento riguardanti il sistema di certificazione delle catture per l’importazione e l’esportazione di prodotti della pesca, comprese le richieste o le decisioni tra l’importatore e le autorità competenti degli Stati membri. Le norme relative allo status di operatore economico riconosciuto devono pertanto essere aggiornate per essere rese conformi all’uso obbligatorio di CATCH. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(16) A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 le verifiche nell’ambito del sistema di certificazione delle catture devono vertere sui rischi individuati sulla base di appositi criteri comuni dell’Unione, che sono stati successivamente stabiliti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(17) I suddetti criteri comuni per le verifiche nel quadro del sistema di certificazione delle catture devono consentire l’identificazione sistematica dei rischi e l’attuazione delle misure necessarie per limitare l’esposizione a tali rischi. I criteri comuni dell’Unione mirano a garantire un approccio uniforme in materia di verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni di parità fra tutti gli operatori.
(18) L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1010/2009 consente alla Commissione di aggiornare i criteri di verifica dell’Unione sulla base delle sue osservazioni e delle relazioni che gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni sulla loro applicazione. È pertanto opportuno aggiornare l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1010/2009 sulla base dei risultati delle relazioni degli Stati membri sull’applicazione di tali criteri a norma dell’articolo 32 del medesimo regolamento e dell’uso del sistema CATCH.
(19) Gli obblighi di comunicazione e valutazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono essere inoltre aggiornati allo scopo di armonizzare le informazioni da includere nelle relazioni presentate dagli Stati membri conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 e di consentire alla Commissione di procedere a eventuali adeguamenti dei criteri dell’Unione.
(20) L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del medesimo regolamento, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l’accordo dello Stato di bandiera mediante procedure amministrative.
(21) Le procedure amministrative stabilite nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(22) La modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 mediante il regolamento (UE) 2023/2842 ha reso obbligatorio l’uso di CATCH e ha introdotto alcune modifiche del modello di certificato di cattura nell’intento di ridurre l’uso fraudolento di tali certificati e di assistere le autorità competenti degli Stati membri nei controlli da effettuare.
(23) CATCH effettuerà controlli incrociati sulla base dei dati contenuti nei nuovi certificati di cattura. Tali controlli incrociati potranno essere eseguiti solo se saranno forniti tutti i dati richiesti nel certificato di cattura. La mancanza di dati o l’eventualità che questi si discostino dal modello standard inciderà sui controlli incrociati e avrà pertanto un impatto negativo sui controlli effettuati dalle autorità degli Stati membri. L’assenza di tali dati nei certificati di cattura potrebbe ripercuotersi negativamente anche sui nuovi requisiti di tracciabilità stabiliti in CATCH.
(24) Di conseguenza, le procedure amministrative stabilite tra la Commissione e sette paesi terzi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 non saranno più compatibili con CATCH né con i requisiti del sistema di certificazione delle catture. È pertanto opportuno sopprimere di conseguenza l’articolo 33 di tale regolamento che stabilisce dette procedure. La Commissione ha informato tutti i paesi terzi interessati che le procedure amministrative cesseranno di applicarsi a decorrere dal 10 gennaio 2026.
(25) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la liceità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei loro dati personali.
(26) In linea con la decisione (UE) 2019/1862 della Commissione (8), quest’ultima può trattare i dati personali ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Sono state stabilite norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell’ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell’Unione che mira a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
(27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2009.
(28) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura.
(29) Il comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.
(30) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 giugno 2025,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato come segue:
1) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Modulo di notifica preventiva
Il modulo per la notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell’allegato II del presente regolamento.»
;
2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Parametri per le ispezioni in porto
5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP
I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 come conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.»
;
6) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Gestione dei dati registrati
Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, se del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se le informazioni contenute nei certificati di cattura e nei documenti connessi di cui all’articolo 14 del medesimo regolamento sono registrate in CATCH.»
;
7) il titolo del capo III e l’articolo 31 sono sostituiti dai seguenti:
« CAPO III
Controlli e verifiche
Articolo 31
Criteri dell’Unione per le verifiche
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri incentrano le verifiche sui rischi individuati in base ai seguenti criteri dell’Unione:
a) segnalazioni attivate in CATCH;
b) informazioni condivise mediante messaggi di assistenza reciproca conformemente all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al titolo IV del presente regolamento;
c) prodotti ottenuti da specie soggette a contingente nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca;
d) paese al quale è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante conformemente all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
e) peschereccio, proprietario o operatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
f) peschereccio, proprietario o operatore coinvolto in attività illegali diverse dalla pesca INN ma che rappresentano un rischio potenziale di pesca INN;
g) recente modifica del nome, della bandiera o del numero di immatricolazione del peschereccio;
h) prodotti della pesca ottenuti da specie di alto valore commerciale;
i) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca, nuove presentazioni di prodotti o nuovi modelli commerciali;
j) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
k) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di un paese terzo, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche della sua industria di trasformazione o i suoi scambi di prodotti della pesca;
l) modelli commerciali non giustificati dalla razionalità o logica economica;
m) aumento rilevante ed improvviso del volume degli scambi per determinate specie;
n) certificato di cattura presentato per più partite;
o) generazione, convalida e presentazione di certificati di cattura su supporto cartaceo o approvazione di dichiarazioni di trasformazione su supporto cartaceo;
p) incongruenze tra i dati presentati in CATCH dall’operatore e i dati contenuti nei certificati di cattura su supporto cartaceo, o in altri documenti cartacei connessi, o qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione dell’autorità competente;
q) uso della casella 6 del certificato di cattura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008;
r) uso della casella 7 del certificato di cattura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 in caso di trasbordo;
s) presentazione di certificati di cattura corredati di numerose informazioni riguardati il trasporto come previsto dall’appendice dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o dei documenti previsti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
t) prodotto proveniente da un nuovo Stato di bandiera o da un nuovo Stato di esportazione;
u) nuovo operatore.»;
8) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Obblighi di comunicazione e valutazione
11) l’articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale