DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 marzo 2024 (in Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 96

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 marzo 2024 (in Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 96

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 marzo 2024 (in Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 96). – Disciplina attuativa di cui al decreto 8 agosto 2023, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115.  

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 ed in particolare gli interventi SRF02 e SRF03 dedicati rispettivamente ai fondi di mutualità danni e ai Fondi di mutualità redditi;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l’art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell’incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727 con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrato dall’UCB presso il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 7 marzo 2024, al n. 168;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2024, in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 19 che dispone che con successivo provvedimento del direttore generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è adottata, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto, la relativa disciplina attuativa;

Visto il decreto 31 gennaio 2024, n. 47695 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei Fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 – Interventi SRF02 e SRF03 del PSP 2023-2027;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e, in particolare quelli previsti all’art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto necessario stabilire le procedure attuative in materia di riconoscimento e di gestione dei soggetti gestori dei fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115 in conformità al disposto dell’art. 19 del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182;

Acquisito il parere delle Regioni e Province autonome nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’8 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto, ai sensi dell‘art. 19 del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, reca la disciplina attuativa in materia di riconoscimento e di gestione dei soggetti gestori dei fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115.

2. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni dettate dal decreto 8 agosto 2023, dalle norme unionali di riferimento e dal Piano strategico della PAC 2023-2027.

Art. 2 Presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti gestori

1. Sono ammessi a presentare la richiesta di riconoscimento ai fini della gestione dei fondi i soggetti di cui all‘art. 3, comma 2 del decreto 8 agosto 2023 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 14 del medesimo decreto.

2. Lo stesso soggetto gestore può presentare domanda di riconoscimento anche per più fondi, diversi o dello stesso tipo, di cui alle lettere g) e h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 8 agosto 2023.

3. La domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore richiedente, è presentata alla Direzione generale dello sviluppo rurale – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1.

4. La domanda di riconoscimento è corredata da:

a) copia autentica dello statuto del soggetto gestore adottato, ovvero modificato ai fini del riconoscimento, secondo quanto disposto all’art. 4 del decreto 8 agosto 2023;

b) il regolamento del fondo adottato dall’organo competente del soggetto gestore, secondo quanto disposto dall‘art. 5 del decreto 8 agosto 2023 nonché la copia autentica della delibera di adozione da parte del medesimo organo;

c) i modelli di domanda di adesione al fondo e di partecipazione alla copertura mutualistica, adottati dal soggetto gestore, redatti secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 6 e7 del decreto 8 agosto 2023 e riportanti gli elementi minimi riportati negli esempi di cui all’allegato 2;

d) l’elenco degli agricoltori aderenti al fondo, trasmesso con foglio elettronico, comprendente tutte le informazioni di cui all’Allegato 3, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, dei quali il soggetto gestore dichiara di aver accettato la domanda di adesione al fondo, nel rispetto di quanto previsto dall‘art. 14, comma 3 del decreto 8 agosto 2023;

e) il piano economico-finanziario triennale, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 4, attestante la sostenibilità del progetto mutualistico sulla base di un’analisi dei rischi oggetto di copertura nel rispetto di quanto previsto dall‘art. 8, comma 1 del decreto 8 agosto 2023;

f) la documentazione attestante il volume di affari nei casi di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), punto ii. del decreto 8 agosto 2023;

g) l’organigramma, con riferimento alla gestione amministrativa e tecnica del fondo;

h) copia autentica della deliberazione dell’organo competente del soggetto gestore che autorizza la presentazione della domanda di riconoscimento.

5. La domanda di cui al comma 3, deve essere presentata, completa dei relativi allegati, tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN – SGR; a tal fine il soggetto gestore è tenuto a richiedere preventivamente alla Direzione generale dello sviluppo rurale per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it le credenziali per accedere al servizio.

6. Sono ammesse all’istruttoria di cui all’art. 3 le domande di riconoscimento pervenute nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre di ciascuna annualità a partire dal 2024.

Art. 3 Modalità di riconoscimento dei soggetti gestori dei fondi di mutualità

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, ai sensi dell‘art. 14 del decreto 8 agosto 2023, le domande di cui all’art. 2 sono oggetto di controlli amministrativi volti, in particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo art. 14.

2. In caso di esito positivo dell’istruttoria è disposto il riconoscimento formale del richiedente in qualità di soggetto gestore del fondo; il provvedimento di riconoscimento è comunicato al richiedente all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda e pubblicato sul sito del ministero.

3. In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di non ammissibilità della domanda, il richiedente può presentare istanza di riesame per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it, allegando la relativa documentazione. L’esito dell’istruttoria di riesame, che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa, è comunicato al richiedente entro venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Se il richiedente non presenta istanza di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo.

4. I soggetti gestori formalmente riconosciuti sono inseriti nell’elenco di cui all’art. 15 del decreto 8 agosto 2023.

5. Non sono oggetto di riconoscimento i fondi la cui durata sia inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

Art. 4 Obblighi informativi del soggetto gestore

1. Per ciascun fondo riconosciuto, il soggetto gestore deve presentare alla Direzione generale dello sviluppo rurale:

a) ai sensi dell‘art. 16, comma 2 del decreto 8 agosto 2023, qualsiasi modifica ai documenti presentati in fase di riconoscimento;

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto 8 agosto 2023, la dichiarazione di cui all’Allegato 5, ivi incluso l’elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal fondo trasmesso con foglio elettronico secondo il modello di cui all’Allegato 6;

c) entro il 31 gennaio di ogni anno i nominativi degli eventuali soggetti esterni incaricati dell’attività di verifica dei danni ai sensi degli articoli 12 e13 del decreto 8 agosto 2023, conformemente al modello riportato nell’Allegato 7;

d) entro il 15 maggio di ogni anno, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto 8 agosto 2023, la relazione sull’attività svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l’attività del fondo relativamente all’anno civile precedente secondo i modelli di cui all’Allegato 8, comprensiva dei bilanci approvati;

e) entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del relativo contratto con l’Istituto di credito, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del decreto 8 agosto 2023, l’accensione di eventuali finanziamenti o mutui finalizzati alla liquidazione dei pagamenti compensativi. La comunicazione, redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 9, deve essere corredata della documentazione contabile attestante il valore del capitale presente nel fondo al momento della richiesta del finanziamento o del mutuo e di una copia del contratto di finanziamento o del mutuo dalla quale si evinca l’importo complessivo del credito e la durata del piano di ammortamento, comunque non superiore a sessanta mesi;

f) per i soli Fondi IST, entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi all’accertamento, una comunicazione inerente al superamento del Trigger Event, calcolato secondo la metodologia riportata nel regolamento del fondo;

g) prima dell’avvio delle erogazioni, una comunicazione con la quale si informa circa l’inizio del pagamento delle compensazioni agli aderenti aventi diritto;

h) a partire dal quarto anno di operatività del fondo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il piano economico finanziario annuale di cui all’art. 8, comma 3, del decreto 8 agosto 2023.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN-SGR.

Art. 5 Accesso ai benefici previsti dall’art. 76 del regolamento n. 2021/2115

1. Esclusivamente in relazione al sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi, la presentazione della domanda di riconoscimento di cui all’art. 2, comma 3, costituisce manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici previsti dal PSP 2023-2027.

2. Il diritto a presentare successiva domanda di sostegno per le spese di cui al comma 1, è subordinato al riconoscimento ufficiale di cui all’art. 14 del decreto 8 agosto 2023.

3. Il sostegno per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica è ammissibile esclusivamente per le domande di partecipazione sottoscritte dagli agricoltori aderenti al fondo successivamente al riconoscimento ufficiale di cui all‘art. 14 del decreto 8 agosto 2023.

4. In conformità al disposto di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2023 n. 413182, il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell’agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni individuati da AGEA anche nell’ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori; il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento da parte dell’agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.

5. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato da parte di ciascun agricoltore aderente al fondo al massimo entro l’anno immediatamente successivo a quello di riferimento.

6. In caso di modifica ai documenti di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) del decreto 8 agosto 2023 intervenuta anche in corso d’anno, per qualunque causa, successivamente al riconoscimento, ai fini dell’ottenimento del contributo pubblico di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, il soggetto gestore potrà operare sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito positivo della verifica di cui all’art. 16 del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

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Allegato 5

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Allegato 6

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Allegato 7

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Allegato 8

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Allegato 9

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DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 marzo 2024 (in Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 96

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 marzo 2024 (in Gazz. Uff. 24 aprile 2024, n. 96). – Disciplina attuativa di cui al decreto 8 agosto 2023, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115.  

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 ed in particolare gli interventi SRF02 e SRF03 dedicati rispettivamente ai fondi di mutualità danni e ai Fondi di mutualità redditi;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l’art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell’incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 9 febbraio 2024, n. 64727 con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrato dall’UCB presso il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste il 7 marzo 2024, al n. 168;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 5 marzo 2024, n. 108781 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2024, in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 19 che dispone che con successivo provvedimento del direttore generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è adottata, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto, la relativa disciplina attuativa;

Visto il decreto 31 gennaio 2024, n. 47695 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei Fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 – Interventi SRF02 e SRF03 del PSP 2023-2027;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2021/2115 e, in particolare quelli previsti all’art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto necessario stabilire le procedure attuative in materia di riconoscimento e di gestione dei soggetti gestori dei fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115 in conformità al disposto dell’art. 19 del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182;

Acquisito il parere delle Regioni e Province autonome nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’8 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto, ai sensi dell‘art. 19 del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, reca la disciplina attuativa in materia di riconoscimento e di gestione dei soggetti gestori dei fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115.

2. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni dettate dal decreto 8 agosto 2023, dalle norme unionali di riferimento e dal Piano strategico della PAC 2023-2027.

Art. 2 Presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti gestori

1. Sono ammessi a presentare la richiesta di riconoscimento ai fini della gestione dei fondi i soggetti di cui all‘art. 3, comma 2 del decreto 8 agosto 2023 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 14 del medesimo decreto.

2. Lo stesso soggetto gestore può presentare domanda di riconoscimento anche per più fondi, diversi o dello stesso tipo, di cui alle lettere g) e h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 8 agosto 2023.

3. La domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore richiedente, è presentata alla Direzione generale dello sviluppo rurale – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1.

4. La domanda di riconoscimento è corredata da:

a) copia autentica dello statuto del soggetto gestore adottato, ovvero modificato ai fini del riconoscimento, secondo quanto disposto all’art. 4 del decreto 8 agosto 2023;

b) il regolamento del fondo adottato dall’organo competente del soggetto gestore, secondo quanto disposto dall‘art. 5 del decreto 8 agosto 2023 nonché la copia autentica della delibera di adozione da parte del medesimo organo;

c) i modelli di domanda di adesione al fondo e di partecipazione alla copertura mutualistica, adottati dal soggetto gestore, redatti secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 6 e7 del decreto 8 agosto 2023 e riportanti gli elementi minimi riportati negli esempi di cui all’allegato 2;

d) l’elenco degli agricoltori aderenti al fondo, trasmesso con foglio elettronico, comprendente tutte le informazioni di cui all’Allegato 3, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, dei quali il soggetto gestore dichiara di aver accettato la domanda di adesione al fondo, nel rispetto di quanto previsto dall‘art. 14, comma 3 del decreto 8 agosto 2023;

e) il piano economico-finanziario triennale, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 4, attestante la sostenibilità del progetto mutualistico sulla base di un’analisi dei rischi oggetto di copertura nel rispetto di quanto previsto dall‘art. 8, comma 1 del decreto 8 agosto 2023;

f) la documentazione attestante il volume di affari nei casi di cui all’art. 14, comma 2, lettera c), punto ii. del decreto 8 agosto 2023;

g) l’organigramma, con riferimento alla gestione amministrativa e tecnica del fondo;

h) copia autentica della deliberazione dell’organo competente del soggetto gestore che autorizza la presentazione della domanda di riconoscimento.

5. La domanda di cui al comma 3, deve essere presentata, completa dei relativi allegati, tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN – SGR; a tal fine il soggetto gestore è tenuto a richiedere preventivamente alla Direzione generale dello sviluppo rurale per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it le credenziali per accedere al servizio.

6. Sono ammesse all’istruttoria di cui all’art. 3 le domande di riconoscimento pervenute nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre di ciascuna annualità a partire dal 2024.

Art. 3 Modalità di riconoscimento dei soggetti gestori dei fondi di mutualità

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, ai sensi dell‘art. 14 del decreto 8 agosto 2023, le domande di cui all’art. 2 sono oggetto di controlli amministrativi volti, in particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo art. 14.

2. In caso di esito positivo dell’istruttoria è disposto il riconoscimento formale del richiedente in qualità di soggetto gestore del fondo; il provvedimento di riconoscimento è comunicato al richiedente all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda e pubblicato sul sito del ministero.

3. In caso di esito negativo dell’istruttoria, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di non ammissibilità della domanda, il richiedente può presentare istanza di riesame per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it, allegando la relativa documentazione. L’esito dell’istruttoria di riesame, che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa, è comunicato al richiedente entro venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Se il richiedente non presenta istanza di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo.

4. I soggetti gestori formalmente riconosciuti sono inseriti nell’elenco di cui all’art. 15 del decreto 8 agosto 2023.

5. Non sono oggetto di riconoscimento i fondi la cui durata sia inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

Art. 4 Obblighi informativi del soggetto gestore

1. Per ciascun fondo riconosciuto, il soggetto gestore deve presentare alla Direzione generale dello sviluppo rurale:

a) ai sensi dell‘art. 16, comma 2 del decreto 8 agosto 2023, qualsiasi modifica ai documenti presentati in fase di riconoscimento;

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del decreto 8 agosto 2023, la dichiarazione di cui all’Allegato 5, ivi incluso l’elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal fondo trasmesso con foglio elettronico secondo il modello di cui all’Allegato 6;

c) entro il 31 gennaio di ogni anno i nominativi degli eventuali soggetti esterni incaricati dell’attività di verifica dei danni ai sensi degli articoli 12 e13 del decreto 8 agosto 2023, conformemente al modello riportato nell’Allegato 7;

d) entro il 15 maggio di ogni anno, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto 8 agosto 2023, la relazione sull’attività svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l’attività del fondo relativamente all’anno civile precedente secondo i modelli di cui all’Allegato 8, comprensiva dei bilanci approvati;

e) entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del relativo contratto con l’Istituto di credito, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del decreto 8 agosto 2023, l’accensione di eventuali finanziamenti o mutui finalizzati alla liquidazione dei pagamenti compensativi. La comunicazione, redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 9, deve essere corredata della documentazione contabile attestante il valore del capitale presente nel fondo al momento della richiesta del finanziamento o del mutuo e di una copia del contratto di finanziamento o del mutuo dalla quale si evinca l’importo complessivo del credito e la durata del piano di ammortamento, comunque non superiore a sessanta mesi;

f) per i soli Fondi IST, entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi all’accertamento, una comunicazione inerente al superamento del Trigger Event, calcolato secondo la metodologia riportata nel regolamento del fondo;

g) prima dell’avvio delle erogazioni, una comunicazione con la quale si informa circa l’inizio del pagamento delle compensazioni agli aderenti aventi diritto;

h) a partire dal quarto anno di operatività del fondo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il piano economico finanziario annuale di cui all’art. 8, comma 3, del decreto 8 agosto 2023.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN-SGR.

Art. 5 Accesso ai benefici previsti dall’art. 76 del regolamento n. 2021/2115

1. Esclusivamente in relazione al sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi, la presentazione della domanda di riconoscimento di cui all’art. 2, comma 3, costituisce manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici previsti dal PSP 2023-2027.

2. Il diritto a presentare successiva domanda di sostegno per le spese di cui al comma 1, è subordinato al riconoscimento ufficiale di cui all’art. 14 del decreto 8 agosto 2023.

3. Il sostegno per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica è ammissibile esclusivamente per le domande di partecipazione sottoscritte dagli agricoltori aderenti al fondo successivamente al riconoscimento ufficiale di cui all‘art. 14 del decreto 8 agosto 2023.

4. In conformità al disposto di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2023 n. 413182, il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell’agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni individuati da AGEA anche nell’ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori; il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento da parte dell’agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.

5. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato da parte di ciascun agricoltore aderente al fondo al massimo entro l’anno immediatamente successivo a quello di riferimento.

6. In caso di modifica ai documenti di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) del decreto 8 agosto 2023 intervenuta anche in corso d’anno, per qualunque causa, successivamente al riconoscimento, ai fini dell’ottenimento del contributo pubblico di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, il soggetto gestore potrà operare sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito positivo della verifica di cui all’art. 16 del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

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Allegato 5

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Allegato 6

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Allegato 7

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Allegato 8

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Allegato 9

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