DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 24 gennaio 2024 (in Gazz. Uff. 8 febbraio 2024, n. 31)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 24 gennaio 2024 (in Gazz. Uff. 8 febbraio 2024, n. 31)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 24 gennaio 2024 (in Gazz. Uff. 8 febbraio 2024, n. 31). – Attuazione del decreto 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano». 

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualità agroalimentare

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l’art. 2 che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, l’art. 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sopra citata, avente ad oggetto il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868 con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 538507 del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano», ai sensi dell’art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022 che prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché degli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese le modalità di richiesta dell’anticipo e degli acconti ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l’art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia» e che abroga il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto in particolare, l’art. 8, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall’U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 22 febbraio 2023, n. 118468 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall’U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370 in data 6 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (MASAF) e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia) in data 14 dicembre 2022, approvata con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del 14 dicembre 2022, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF al n. 958 del 20 dicembre 2022;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, dall’art. 8, commi 1 e 2, dall’art. 9, comma 1, e dall’art. 10, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Carta di identità elettronica»: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivodecreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

c) «data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: 20 dicembre 2022;

d) «decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2022;

e) «DOP»: Denominazione di origine protetta – la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;

f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

g) «IGP»: Indicazione geografica protetta – la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e(UE) n. 2019/787;

h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

i) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF;

j) «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi;

k) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;

l) «Registro nazionale degli aiuti di Stato»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione europea;

m) «regolamento de minimis»: ilregolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023;

o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia, come definito dall’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi on-line della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

r) «SQNPI»: il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito e disciplinato dall’art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», in conformità all’art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014;

s) «SQNZ»: il Sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023.

Art. 2 Finalità dell’intervento e ambito di applicazione

1. L’intervento di cui al presente decreto è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano prevedendo contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. A tal fine, il presente decreto individua, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 8, commi 1 e 2, 9, comma 1, e 10, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, le modalità di presentazione delle DSAN attestanti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale 21 ottobre 2022, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, gli elementi e le precisazioni utili all’attuazione dell’intervento, con particolare riferimento alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni a valere sul «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano» di cui all’art. 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3 Dotazione finanziaria, contributo concedibile, regime agevolativo, divieto di cumulo

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi 20.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. A valere sulle risorse di cui al comma precedente può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:

a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;

b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

3. I contributi di cui all’art. 2 del presente decreto sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

4. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto gestore verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti all’interno del registro nazionale aiuti.

6. Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il soggetto gestore procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022. Nello specifico:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione deldecreto ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;

g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, come previsto all’art. 6 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;

b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

3. I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

5. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Art. 6 Presentazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’art. 4, comma 1, esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalla data indicata al comma 6 e secondo le modalità indicate al presente articolo. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.

3. Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura. E’ richiesto, altresì, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di commercio.

4. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione, corredata del piano di formazione degli apprendisti, della copia della comunicazione di assunzione e della copia del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 2, lettera a) del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali. Laddove non ancora disponibile, la citata documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione pena la decadenza dalle agevolazioni.

5. L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 1º marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del 30 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

7. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato ai sensi dell’art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema reso disponibile non saranno oggetto di valutazione.

9. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute. Si provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposito provvedimento.

10. L’impresa richiedente l’agevolazione è tenuta a comunicare tutte le modifiche, riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

11. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente l’agevolazione è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto registro e ripetere la procedura di presentazione della domanda.

Art. 7 Istruttoria e concessione dei contributi

1. 1 contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell’orario di trasmissione della domanda stessa come risultante dalla ricevuta di attestazione di cui all’art. 6, comma 6, del presente decreto. Tale provvedimento di concessione sarà adottato dal Ministero entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all’art. 6, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni o da eventuali richieste di soccorso istruttorio.

2. Il soggetto gestore avvia le attività di verifica di propria competenza, come disciplinate dall’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, comma 2.

3. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma precedente, si provvederà alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni in base all’art. 3, comma 2, del presente decreto, e all’adozione, previa registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione in forma cumulativa, nonché alla successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero.

4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 2 si concludano con esito negativo, il soggetto gestore provvederà a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le domande che non saranno ritenute ammissibili saranno oggetto di idoneo provvedimento da parte del Ministero.

Art. 8 Erogazione dei contributi

1. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione.

2. Ai fini dell’erogazione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare, entro trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, apposita richiesta, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati previsti dall’art. 9 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 relativi alle risorse professionali di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto, e precisamente:

a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato. L’elenco deve riportare la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2022 – CUP …», ai sensi dell’art. 5, commi 6 e 7, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) relazione tecnico-illustrativa sull’attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all’art. 6, comma 4, del presente decreto, con l’indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell’art. 5 del presente decreto e l’elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere d) ed e);

c) copia del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 2, lettera a) del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate;

d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto;

e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto).

3. L’incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui al comma precedente determina la revoca del contributo concesso.

4. L’erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

5. Qualora l’investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il soggetto gestore provvederà a rideterminare il valore del contributo.

Art. 9 Anticipo del contributo, pagamento di acconti e saldo

1. In alternativa a quanto previsto dal precedente art. 8, le imprese potranno avanzare una richiesta di anticipo, nella misura massima del 50% del contributo richiesto, per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovrà garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

2. L’anticipo potrà essere richiesto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione e verrà erogato con apposito provvedimento in esito alle verifiche in merito alla presentazione della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 4 e alle verifiche di cui all’art. 8, comma 3 del presente decreto. L’anticipo erogato è recuperato nel saldo delle agevolazioni.

3. Nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi ed in alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l’impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:

a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi dell’art. 7 al termine del primo anno del contratto di apprendistato;

b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell’art. 7 al termine del secondo anno del contratto di apprendistato. Qualora l’impresa abbia già richiesto il pagamento dell’acconto previsto dalla precedente lettera a), questo importo è ridotto a 1/3 (un terzo).

4. Ai fini del pagamento degli acconti previsti dal comma precedente, l’impresa deve presentare apposita richiesta per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore allegando la documentazione prevista dall’art. 8, comma 1, del presente provvedimento.

5. La richiesta del saldo dovrà, in ogni caso, pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 8, comma 2.

6. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procederà al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria.

7. Gli importi previsti dal precedente comma 3 sono rivalutati percentualmente in base alle spese ammissibili rendicontate al termine del singolo anno di contratto su cui viene richiesto l’acconto.

Art. 10 Variazioni e revoche

1. Le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili devono essere comunicate al soggetto gestore e corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di disporre la revoca delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.

3. E’ disposta, altresì, la revoca nei seguenti casi:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;

c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell’attività del soggetto beneficiario anche ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni antecedentemente alla data di erogazione dell’agevolazione;

d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all‘articolo 11 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo;

f) delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;

g) licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese;

h) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

4. In caso di revoca, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

Art. 11 Controlli

1. Ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, in qualsiasi fase della procedura di cui al presente decreto, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate.

2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

4. E’ comunque previsto da parte del soggetto gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5%

dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto daldecreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 24 gennaio 2024 (in Gazz. Uff. 8 febbraio 2024, n. 31)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 24 gennaio 2024 (in Gazz. Uff. 8 febbraio 2024, n. 31). – Attuazione del decreto 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano». 

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualità agroalimentare

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l’art. 2 che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e, in particolare, l’art. 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sopra citata, avente ad oggetto il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023;

Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868 con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 538507 del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano», ai sensi dell’art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022 che prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste per la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione nonché degli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese le modalità di richiesta dell’anticipo e degli acconti ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l’art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia» e che abroga il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto in particolare, l’art. 8, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Vista la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall’U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 22 febbraio 2023, n. 118468 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall’U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, nonché le richieste di riassegnazione delle somme di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370 in data 6 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (MASAF) e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia) in data 14 dicembre 2022, approvata con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del 14 dicembre 2022, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF al n. 958 del 20 dicembre 2022;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, dall’art. 8, commi 1 e 2, dall’art. 9, comma 1, e dall’art. 10, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale n. 538507 del 21 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Carta di identità elettronica»: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivodecreto ministeriale 31 gennaio 2019;

b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

c) «data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: 20 dicembre 2022;

d) «decreto ministeriale 21 ottobre 2022»: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2022;

e) «DOP»: Denominazione di origine protetta – la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;

f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

g) «IGP»: Indicazione geografica protetta – la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e(UE) n. 2019/787;

h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30);

i) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF;

j) «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi;

k) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2018/848;

l) «Registro nazionale degli aiuti di Stato»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione europea;

m) «regolamento de minimis»: ilregolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023;

o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. – Invitalia, come definito dall’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi on-line della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

r) «SQNPI»: il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito e disciplinato dall’art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», in conformità all’art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014;

s) «SQNZ»: il Sistema di qualità nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023.

Art. 2 Finalità dell’intervento e ambito di applicazione

1. L’intervento di cui al presente decreto è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano prevedendo contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. A tal fine, il presente decreto individua, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 8, commi 1 e 2, 9, comma 1, e 10, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, le modalità di presentazione delle DSAN attestanti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale 21 ottobre 2022, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, gli elementi e le precisazioni utili all’attuazione dell’intervento, con particolare riferimento alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni a valere sul «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano» di cui all’art. 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3 Dotazione finanziaria, contributo concedibile, regime agevolativo, divieto di cumulo

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi 20.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. A valere sulle risorse di cui al comma precedente può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:

a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;

b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

3. I contributi di cui all’art. 2 del presente decreto sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

4. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il soggetto gestore verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti all’interno del registro nazionale aiuti.

6. Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il soggetto gestore procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022. Nello specifico:

a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione deldecreto ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;

g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, come previsto all’art. 6 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;

b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

3. I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

5. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Art. 6 Presentazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’art. 4, comma 1, esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalla data indicata al comma 6 e secondo le modalità indicate al presente articolo. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.

3. Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura. E’ richiesto, altresì, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di commercio.

4. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione, corredata del piano di formazione degli apprendisti, della copia della comunicazione di assunzione e della copia del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 2, lettera a) del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali. Laddove non ancora disponibile, la citata documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione pena la decadenza dalle agevolazioni.

5. L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 1º marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del 30 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

7. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato ai sensi dell’art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica, non complete o non redatte sulla base dello schema reso disponibile non saranno oggetto di valutazione.

9. Le domande presentate nei termini che non trovino copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute. Si provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza tramite apposito provvedimento.

10. L’impresa richiedente l’agevolazione è tenuta a comunicare tutte le modifiche, riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

11. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa richiedente l’agevolazione è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto registro e ripetere la procedura di presentazione della domanda.

Art. 7 Istruttoria e concessione dei contributi

1. 1 contributi saranno concessi, con idoneo provvedimento, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, sulla base della data e dell’orario di trasmissione della domanda stessa come risultante dalla ricevuta di attestazione di cui all’art. 6, comma 6, del presente decreto. Tale provvedimento di concessione sarà adottato dal Ministero entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello di cui all’art. 6, comma 6, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni o da eventuali richieste di soccorso istruttorio.

2. Il soggetto gestore avvia le attività di verifica di propria competenza, come disciplinate dall’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, comma 2.

3. Per le iniziative valutate positivamente ai sensi del comma precedente, si provvederà alla determinazione dell’ammontare delle agevolazioni in base all’art. 3, comma 2, del presente decreto, e all’adozione, previa registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, del provvedimento di concessione in forma cumulativa, nonché alla successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero.

4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 2 si concludano con esito negativo, il soggetto gestore provvederà a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le domande che non saranno ritenute ammissibili saranno oggetto di idoneo provvedimento da parte del Ministero.

Art. 8 Erogazione dei contributi

1. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione.

2. Ai fini dell’erogazione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare, entro trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, apposita richiesta, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it) completa degli allegati previsti dall’art. 9 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 relativi alle risorse professionali di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto, e precisamente:

a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato. L’elenco deve riportare la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2022 – CUP …», ai sensi dell’art. 5, commi 6 e 7, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) relazione tecnico-illustrativa sull’attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all’art. 6, comma 4, del presente decreto, con l’indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell’art. 5 del presente decreto e l’elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere d) ed e);

c) copia del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 2, lettera a) del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate;

d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto;

e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto).

3. L’incompletezza ed il mancato rispetto della documentazione e degli allegati di cui al comma precedente determina la revoca del contributo concesso.

4. L’erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall’impresa, della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell’erogazione e acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

5. Qualora l’investimento effettivamente sostenuto e ritenuto ammesso dovesse risultare, in sede di istruttoria di erogazione, inferiore a quello ammesso con decreto di concessione, il soggetto gestore provvederà a rideterminare il valore del contributo.

Art. 9 Anticipo del contributo, pagamento di acconti e saldo

1. In alternativa a quanto previsto dal precedente art. 8, le imprese potranno avanzare una richiesta di anticipo, nella misura massima del 50% del contributo richiesto, per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione dovrà garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

2. L’anticipo potrà essere richiesto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione e verrà erogato con apposito provvedimento in esito alle verifiche in merito alla presentazione della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 4 e alle verifiche di cui all’art. 8, comma 3 del presente decreto. L’anticipo erogato è recuperato nel saldo delle agevolazioni.

3. Nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi ed in alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l’impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:

a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi dell’art. 7 al termine del primo anno del contratto di apprendistato;

b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell’art. 7 al termine del secondo anno del contratto di apprendistato. Qualora l’impresa abbia già richiesto il pagamento dell’acconto previsto dalla precedente lettera a), questo importo è ridotto a 1/3 (un terzo).

4. Ai fini del pagamento degli acconti previsti dal comma precedente, l’impresa deve presentare apposita richiesta per il tramite dei servizi della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore allegando la documentazione prevista dall’art. 8, comma 1, del presente provvedimento.

5. La richiesta del saldo dovrà, in ogni caso, pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 8, comma 2.

6. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, procederà al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria.

7. Gli importi previsti dal precedente comma 3 sono rivalutati percentualmente in base alle spese ammissibili rendicontate al termine del singolo anno di contratto su cui viene richiesto l’acconto.

Art. 10 Variazioni e revoche

1. Le variazioni relative a operazioni societarie o altre variazioni soggettive, nonché quelle afferenti alle spese ammissibili devono essere comunicate al soggetto gestore e corredate di ogni documentazione utile ai fini della sua valutazione e delle opportune verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di disporre la revoca delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.

3. E’ disposta, altresì, la revoca nei seguenti casi:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;

c) messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell’attività del soggetto beneficiario anche ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni antecedentemente alla data di erogazione dell’agevolazione;

d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all‘articolo 11 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo;

f) delocalizzazione dell’attività economica interessata dall’investimento in stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;

g) licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese;

h) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022.

4. In caso di revoca, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

Art. 11 Controlli

1. Ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, in qualsiasi fase della procedura di cui al presente decreto, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate.

2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

4. E’ comunque previsto da parte del soggetto gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attività intraprese su un minimo del 5%

dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto daldecreto ministeriale 21 ottobre 2022.

2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.