DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 20 gennaio 2024, n. 16)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 20 gennaio 2024, n. 16). – Modifica del decreto 27 febbraio 2020, recante: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi»

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e in particolare l’art. 48, commi 8 e 9, che rinviano ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2183 del 27 febbraio 2020, recante «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi», e in particolare l’art. 10 concernente «Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a DOC e a IGT ai sensi dell’art. 48, comma 8 della legge – Caratteristiche e gestione del sistema»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato», che, all’art. 2, attribuisce allo stesso i compiti di produzione e fornitura delle carte valori per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato;

Visto in particolare l’art. 2, comma 5, della citata legge 13 luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra i compiti del Poligrafico, rispettivamente la «fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato» e la «fabbricazione di contrassegni di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», che ha previsto, nell’elenco delle carte valori, di cui all’allegato A) del decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (all. A n. 13);

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;

Ritenuto necessario modificare l’allegato 1 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, al fine di sostituire integralmente i layout dei contrassegni DOCG e DOC aggiornati con la nuova dicitura relativa al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Ritenuto altresì necessario aggiornare il Capo II del citato decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di contrassegno, ed in particolare l’art. 3, Caratteristiche dello speciale contrassegno, in modo da adeguare il contrassegno medesimo alla nuova denominazione del Ministero;

Considerata l’esigenza di apportare modifiche al Capo III del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, recante Disposizioni in materia di sistemi di controllo e tracciabilità alternativi, e specificamente all’art. 10, «Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T.»;

Considerato che l’individuazione dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi di cui all’art. 48, comma 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, richiede la preventiva definizione delle caratteristiche, diciture nonché modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni e le modalità applicative dei predetti sistemi;

Ritenuto necessario che i sistemi alternativi assicurino la tracciabilità delle produzioni utilizzando i più avanzati ed efficaci sistemi di anticontraffazione;

Considerato che, in tale ambito, l’elevata competenza, esperienza e professionalità dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) maturata, tra l’altro, nella stampa e rilascio delle fascette di certificazione dei vini DOCG e DOC, come statuito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del 23 dicembre 2013 recante Individuazione delle carte valori ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, allegato A, n. 13;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini di una maggiore efficacia del sistema di tracciabilità e garanzia di anticontraffazione, nell’ambito dell’efficacia e semplificazione del processo amministrativo, modificare l’art. 10 del citato decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 affidando la gestione del sistema telematico di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Art. 1 Rettifica dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020

1. All’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 le parole «all’art. 9» sono sostituite dalle parole «all’art. 10».

Art. 2 Modifiche al Capo II del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di contrassegno

1. All’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» è sostituita da «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

2. Al fine di sostituire integralmente i layout delle fascette aggiornati con la dicitura «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», l’allegato 1 di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

Art. 3 Modifiche al Capo III del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di sistemi di controllo e tracciabilità alternativi

1. All’art. 10 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera c) del comma 2 è soppressa;

il comma 3 è modificato come segue:

«3. Il sistema telematico è fornito dall’ IPZS, è dotato di sistemi anticontraffazione con tracciabilità gestita da banche dati dedicate. I contrassegni, carte valori, per il sistema di controllo e tracciabilità telematico, alternativo all’uso della fascetta, oltre al codice alfanumerico non seriale di cui al comma 2 recano il codice bidimensionale per la lettura automatizzata e hanno formato, dimensioni ed elementi indicati nell’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto»;

il comma 5 è modificato come segue:

«5. L’onere di effettuare la richiesta all’IPZS, della gestione e distribuzione dei contrassegni di cui al comma 3 è a carico degli organismi di controllo o dei consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione»;

il comma 12 è soppresso.

2. Dopo l’art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10-bis (Costi di rilascio dei contrassegni relativi al sistema di tracciabilità). – 1. I prezzi unitari, al netto d’IVA, dei contrassegni relativi al sistema telematico per i vini DOC e IGT non superano quelli di seguito indicati:

euro 0,0045 per i contrassegni relativi al sistema di tracciabilità dei vini DOC e IGT, versione standard, carta colla;

euro 0,0055 per i contrassegni relativi al sistema di tracciabilità dei vini DOC e IGT, versione standard, carta autoadesiva».

Art. 4 Verifica della funzionalità del sistema di tracciabilità

1. Entro trentasei mesi dalla entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema telematico di controllo e tracciabilità, di cui all’art. 10 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, il Ministero effettua la verifica sull’implementazione delle disposizioni del presente decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, adotta le misure atte a migliorare la funzionalità del sistema.

Art. 5 Disposizioni transitorie

1. Le fascette non aggiornate con le modifiche previste all’art. 2 del presente decreto, già realizzate e detenute dall’IPSZ, dagli Organismi di controllo e dai Consorzi di tutela riconosciuti sono distribuite, per l’utilizzo, agli imbottigliatori interessati, fino al completo smaltimento delle medesime.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.