DECRETO LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazz.Uff. 09 dicembre 2023, n.287)

DECRETO LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazz.Uff. 09 dicembre 2023, n.287)

DECRETO LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazz.Uff. 09 dicembre 2023, n.287)  – Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Capo I

Misure in materia di energia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, l’articolo 108, paragrafo 3;

Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022»;

Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l’articolo 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure urgenti per il settore energetico»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, concernente il «Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell’articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante «Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, recante «Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, recante «Approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell’energia rinnovabile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, dell’economia e delle finanze, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 -Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

1. Tenuto conto dell’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell’individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1).

Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l’energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;

2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;

c) l’entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l’entrata in operativita’ degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, semprechè il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all’impresa;

d) nelle more dell’entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell’energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all’energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

f) il GSE rende disponibile l’energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato elettrico – GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

g) per ogni singola impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo’ essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1;

h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l’ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;

i) la restituzione dell’energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l’impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l’energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l’energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell’energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l’inflazione. E’ fatta salva la previsione relativa all’applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;

5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;

l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) puo’ essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia puo’ essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell’ambito dei contratti di cui alla lettera d);

n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell’elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l’utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. L’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall’anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell’energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

Art. 2- Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità

1. L’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli). – 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito “Gruppo GSE”) avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali.

3. E’ consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all’articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

a) l’impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

b) l’impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L’attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell’interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a).

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l’indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE.

Nell’ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;

c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all’esito di una o più aste che prevedono:

1) l’allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall’intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2) l’indice di prevalenza dell’uso del gas rispetto all’energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l’entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l’ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell’ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettera a), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. E’ fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).».

2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

Art. 3 – Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16:

1) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l’indizione della gara previsto dall’articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;

2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti). – 1. Ai fini del rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l’autorità competente puo’ chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l’innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

2. L’autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l’autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l’autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l’autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l’autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell’articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta.

L’autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall’autorità medesima, l’inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, avvia, entro centottanta giorni dall’accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 3 e 4.».

Art. 4- Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.

3. Le attività necessarie all’operativita’ delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI’), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell’impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo.

Per l’anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all’individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 5- Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l’altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell’approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell’energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operativita’ del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’ARERA adotta i provvedimenti necessari all’attuazione del primo periodo.

3. All’articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 6- Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l’assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 – Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 :

stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo

limitato e a fini di sperimentazione, all’interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;

b) all’articolo 7:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 , ai sensi

delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo

stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;

2) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono inseritele seguenti «, primo periodo,»;

3) al comma 8, dopo le parole «stoccaggio di CO2 » sono

inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;

4) ai commi 9 e 10, dopo le parole «stoccaggio di CO2 » sono

inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell’ambito di programmi sperimentali,»;

c) all’articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»;

d) dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ). – 1. Le autorizzazioni allo

svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2

sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all’articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini

sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l’uso di infrastrutture a terra, l’autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.

2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all’allegato III.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato puo’ richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa.

Durante il periodo di validità dell’autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall’autorizzazione medesima.

4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:

a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell’allegato I;

b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;

d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;

e) non siano compromesse la sicurezza, l’ambiente e l’efficienza del traffico marittimo;

f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l’effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;

g) sia data prova dell’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell’articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2

inferiore a 100.000 tonnellate.

5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33.

L’articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000

tonnellate.

6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa

approvazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell’attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.

8. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall’autorizzazione di cui al presente articolo:

a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;

b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all’articolo 20;

c) se dalla relazione di cui all’articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

d) in caso di violazione dell’articolo 14, comma 3.

9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l’articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo.

Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.

10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2

nell’ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell’articolo 13 e le finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000

tonnellate, fatta eccezione per l’articolo 13, comma 1, lettera r).

12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un’unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.

13. L’autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:

a) il nome, i dati fiscali e l’indirizzo del gestore;

b) l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;

c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio

geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di

valutazione dell’accettabilità dello stesso ai sensi dell’articolo 18;

e) il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell’articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell’articolo 20;

f) l’obbligo di informare il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli

opportuni provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 22;

g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all’articolo 23;

h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l’obbligo di

presentare la prova dell’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell’articolo 25.

Art. 11-ter (Norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ). – 1. La domanda per il rilascio

dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all’articolo 11-bis è redatta in forma

cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.

3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis, convoca un’apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un’amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione puo’ formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.

5. Nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l’intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

6. L’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l’intesa con la regione interessata nei casi di cui all’articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.

7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l’autorizzazione di cui all’articolo 11-bis è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;

e) all’articolo 12:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell’autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai

sensi dell’articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell’autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;

2) il comma 8 è abrogato;

f) all’articolo 13, il comma 2 è abrogato;

g) all’articolo 16:

1) al comma 2, dopo le parole «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell’articolo 7, comma 3,

secondo periodo»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l’autorizzazione di cui all’articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;

3) il comma 12 è abrogato;

h) all’articolo 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l’entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall’autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell’articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;

i) all’articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell’efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere

programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del

presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all’uno per mille del valore delle opere da realizzare.

L’obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l’istruttoria.»;

l) all’articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole «geologico di CO2 » sono inserite

le seguenti: «, anche nell’ambito di programmi sperimentali,»;

2) il comma 2 è abrogato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l’ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo

stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 ,

anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon

Capture, Utilization and Storage – CCUS), nell’ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all’effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2 ;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di

produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le

diverse tipologie di utenza;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell’ambito dei settori industriali

più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;

f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 .

4. Il decreto di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.

5. All’articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi,» sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».

Art. 8- Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorita’ di sistema portuale di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell’articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorita’ di sistema portuale, sentite le Autorita’ marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 9- Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) per l’accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima.

2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La gestione e l’aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3.

5. Fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.

6. Ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l’assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un’autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l’amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

a) fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l’amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;

b) fuori dai casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all’adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

8. L’istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell’accoglimento, l’amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l’esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l’ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di euro per l’anno 2023 è destinato all’attuazione dei progetti di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all’Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all’articolo 23

del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell’anno 2022 di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, già versati all’entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all’erario.

2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati

nell’anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell’80 per cento al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 11 – Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 2:

1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;

2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;

b) all’articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.2) dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente:

«e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. E’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) all’articolo 27:

1) al comma 5, dopo la parola «idonee» è inserita la seguente: «(CNAI)»;

2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l’eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all’autorità di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l’autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.

5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l’ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.

5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all’autorità di regolamentazione competente.

5-septies. L’autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»;

3) al comma 6:

3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità.»;

3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI è pubblicata»;

4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro trenta giorni dall’approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l’intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.

6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell’ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all’individuazione dell’area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell’intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall’Agenzia. L’Agenzia vigila sull’esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»;

5) al comma 7:

5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall’approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;

5.2) al quarto periodo, le parole «il livello di priorità» sono sostituite dalle seguenti: «l’ordine di idoneità»;

6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;

d) all’articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole «all’Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.».

Art. 12 – Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

1. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell’iscrizione.

3. L’ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l’inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l’iscrizione.

4. L’ENEA provvede all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 – Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All’onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 14 – Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un’adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall’avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative.

A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all’articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall’ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;

b) l’assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;

c) l’entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;

d) l’obbligo per ciascun fornitore di svolgere l’attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;

e) il divieto per il fornitore di utilizzare:

1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;

2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;

3) per l’esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.

2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all’esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.».

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché evitare incrementi dei costi per l’utenza, all’articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti il servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.».

5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l’emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell’esercente il servizio a tutele graduali individuato all’esito delle procedure competitive di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o dall’esercente il servizio di vulnerabilità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico a intermediari finanziari per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell’ambito del servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rilasciata, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall’esercente il servizio a tutele graduali o dall’esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l’Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d’intesa con la Banca d’Italia e sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

6. L’ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all’articolo 16- ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un’adeguata informazione preventiva dell’utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell’energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente Unico S.p.A. effettua, secondo criteri e modalità definiti dall’ARERA, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all’articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive.

Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall’ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

Capo II

Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli

eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio

2023

Art. 15 – Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

1. All’articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;

b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,».

Art. 16 – Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

Art. 17 – Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023

1. In deroga all’articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.

2. La Regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, puo’ deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18 – Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023

1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell’occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Per disciplinare l’attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Capo III

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 19 – Abrogazioni

1. All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;

b) il comma 5-ter è abrogato.

2. L’articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

3. L’articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

4. All’articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter è abrogato.

Art. 20 – Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.