CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. V, 23 novembre 2023, n.354

25 Gennaio 2024 Novità Giurisprudenziali

CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. V, 23 novembre 2023, n.354

L’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato n. 33/2019/UE, come modificato dal regolamento delegato n. 1375/2021/UE, deve essere interpretato nel senso che una vinificazione è interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, anche se l’operazione di pressatura è stata realizzata da collaboratori dell’azienda viticola che ha locato l’impianto di pressatura all’azienda viticola eponima, purché il proprietario di quest’ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione. Il fatto che l’azienda viticola che concede in locazione l’impianto di pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene effettuata la pressatura, in particolare a motivo di una clausola contrattuale che prevede un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ettolitro di vino, non incide sulla questione se la vinificazione possa essere considerata effettuata   nell’azienda viticola eponima.

Nella causa C-354/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 10 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 1º giugno 2022, nel procedimento

Weingut A

contro

Land Rheinland-Pfalz,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešic (relatore), I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per Weingut A, da H. Eichele, Rechtsanwalt;

– per il Land Rheinland-Pfalz, da S. Reuter, M. Fachreferent e E. Wagner, Regierungsrätin;

– per la Commissione europea, da B. Hofstötter e B. Rechena, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell’11 giugno 2021 (GU 2021, L 297, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento delegato 2019/33»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Weingut A e il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania; in prosieguo: il «Land») in merito all’utilizzo dei termini «Weingut» (tenuta viticola) e «Gutsabfüllung» (imbottigliamento nella tenuta) nella presentazione dei vini le cui uve, provenienti da vigneti presi in affitto, vengono pressate in un impianto locato presso un’altra azienda viticola.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1308/2013

3 Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 (GU 2021, L 435, pag. 262) (in prosieguo: il «regolamento n. 1308/2013»), contiene un articolo 3, intitolato «Definizioni», il cui paragrafo 3 è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate (…) dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608)] (…), salvo disposizione contraria del presente regolamento».

4 L’articolo 122 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Poteri delegati», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l’impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

(…)

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

(…)

iii) i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso;

(…)».

Regolamento n. 1307/2013

5 L’articolo 4 del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Definizioni e relative disposizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

b) “azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

(…)».

Regolamento delegato 2019/33

6 I considerando 34 e 48 del regolamento delegato 2019/33 così recitano:

«(34) Gli articoli da 117 a 121 del [regolamento n. 1308/2013] stabiliscono le norme generali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Tale regolamento armonizza inoltre l’uso di termini diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa dell’Unione, a condizione che non siano ingannevoli. Per il corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere stabilite le norme dell’Unione sull’uso delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull’etichetta dei prodotti vitivinicoli. Inoltre, al fine di non indurre in errore i consumatori, dovrebbero essere definite anche le disposizioni relative all’impiego delle indicazioni facoltative.

(…)

(48) L’indicazione dell’azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un’indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un’azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta».

7 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento delegato, intitolato «Oggetto»:

«Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il [regolamento n. 1308/2013] relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all’etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

(…)

f) l’etichettatura e la presentazione».

8 Le disposizioni del capo IV di detto regolamento delegato disciplinano l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli; le sezioni 1 e 2 di tale capo elencano, rispettivamente, le indicazioni obbligatorie (articoli da 40 a 48) e le indicazioni facoltative (articoli da 49 a 55).

9 L’articolo 54 del medesimo regolamento delegato, intitolato «Indicazione dell’azienda», al paragrafo 1 così dispone:

«I termini elencati nell’allegato VI con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell’azienda».

10 L’allegato VI del regolamento delegato 2019/33 contiene un elenco dei termini di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultimo, per ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, tale allegato elenca i termini seguenti: «Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer».

Diritto tedesco

11 L’articolo 38 della Weinverordnung (regolamento sul vino), del 21 aprile 2009 (BGBl. I, pag. 827), dispone quanto segue:

«(1) È ammessa l’indicazione dell’azienda per i vini “Federweiβer”, “Landwein” [vini locali], “Qualitätswein” [vini di qualità], “Prädikatswein” [vini di qualità superiore], “Sekt b.A.” [vini spumanti], “Qualitätsperlwein b.A.” [vini spumanti di qualità] o “Qualitätslikörwein b.A.” [vini liquorosi di qualità] solo in conformità del combinato disposto dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’allegato VI del regolamento delegato [2019/33].

(…)

(4) La nozione di “prodotto e imbottigliato” può essere utilizzata soltanto:

1. da un’azienda viticola nella quale le uve utilizzate per un tale vino siano state raccolte e vinificate;

(…)

3. da un’azienda situata nella determinata regione indicata, o nelle immediate vicinanze di tale regione, alla quale le aziende viticole che hanno raccolto le uve utilizzate siano legate nell’ambito di un’associazione di aziende viticole e che ha vinificato tali uve.

(5) La nozione di “imbottigliato in azienda” può essere utilizzata, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, prima frase, punto 1, soltanto se:

1. l’impresa viticola tiene una contabilità fiscale,

2. la persona responsabile della vinificazione può comprovare una formazione enologica completa, e

3. i vigneti sui quali sono state raccolte le uve utilizzate per elaborare il vino in questione sono coltivati dall’impresa viticola interessata almeno dal 1º gennaio dell’anno di raccolta».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Weingut A, ricorrente nel procedimento principale, è un’azienda viticola situata a Zell (Germania), nella regione della Mosella. Essa produce vino con uve provenienti dai propri vigneti, ma anche da vigneti di cui è affittuaria.

13 Uno di questi vigneti in affitto, con una superficie di 2,15 ettari, è situato a circa 70 chilometri (km) da Zell, in un’azienda agricola appartenente al viticoltore B.

14 I due viticoltori hanno concluso un contratto in forza del quale il viticoltore B coltiva le viti affittate dall’azienda ricorrente nel procedimento principale osservandone le istruzioni e loca, inoltre, a quest’ultima, ogni anno, a titolo esclusivo, un impianto di pressatura per un periodo di 24 ore a decorrere dalla vendemmia. Durante tale periodo, l’impianto di pressatura è disponibile esclusivamente per la trasformazione delle uve provenienti dai vigneti affittati.

15 In forza di tale contratto, la pressatura è effettuata nell’azienda del viticoltore B secondo le pratiche enologiche della ricorrente nel procedimento principale. Il vino così ottenuto viene versato in cisterne trasportate nei locali della ricorrente nel procedimento principale dal proprio personale.

16 Il Land ha considerato che, nelle suddette circostanze, la ricorrente nel procedimento principale non poteva utilizzare i termini «Weingut» e «Gutsabfüllung» per il vino vinificato nei locali dell’azienda del viticoltore B, tenuto conto della mancanza di autonomia dello stabilimento permanente e del fatto che la ricorrente nel procedimento principale non impiegava personale proprio nelle operazioni di pressatura.

17 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Trier (Tribunale amministrativo di Treviri, Germania) un ricorso diretto a far dichiarare che essa era autorizzata a utilizzare i due termini. Tale giudice, con sentenza del 16 maggio 2019, ha accolto il ricorso, principalmente per il motivo che la direzione effettiva, la stabile sorveglianza e la responsabilità esclusiva della vinificazione incombevano alla ricorrente nel procedimento principale.

18 Il Land ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania), il quale, con sentenza del 12 agosto 2020, ha riformato detta sentenza e ha respinto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale.

19 Il giudice d’appello ha considerato, in particolare, che, in forza dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, in combinato disposto con l’allegato VI di quest’ultimo, i termini «Weingut» e «Gutsabfüllung» possono essere utilizzati solo se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate nei vigneti dell’azienda che dà il nome (in prosieguo: l’«azienda viticola eponima») e se la vinificazione è interamente effettuata in quest’ultima. Infatti, la vinificazione dovrebbe aver luogo in un’azienda che costituisca un unico complesso operativo con un’organizzazione stabile utilizzata durevolmente dal titolare dell’azienda viticola eponima e in cui lavora personale soggetto al suo diritto di direzione. Una separazione delle fasi della vinificazione, come la pressatura, sarebbe in contraddizione con l’idea fondamentale secondo cui «tutto deve restare in un’unica mano».

20 Secondo tale giudice, le condizioni del contratto di affitto di cui trattasi non garantiscono che tutte le fasi della produzione del vino si svolgano sotto la direzione e la responsabilità della stessa persona fisica o giuridica, dal momento che la pressatura potrebbe aver luogo in presenza della ricorrente nel procedimento principale come in presenza del locatore del torchio, il quale si assumerà allora la responsabilità dell’operazione.

21 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giudice del rinvio.

22 Quest’ultimo nutre dubbi se la vinificazione possa essere considerata «interamente» effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33, qualora tale azienda faccia pressare le uve in un torchio preso in locazione per un periodo di 24 ore presso un’altra azienda viticola.

23 Osserva, anzitutto, che il regolamento delegato 2019/33 non contiene una definizione della nozione di «azienda» di cui al suo articolo 54, paragrafo 1, secondo comma.

24 Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Corte avrebbe già precisato, nelle sentenze del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C-61/09, EU:C:2010:606), e del 2 luglio 2015, Wree (C-422/13, EU:C:2015:438), che il criterio determinante per stabilire se un’unità di produzione presa in affitto possa essere considerata collegata all’azienda dell’agricoltore e gestita da quest’ultimo sarebbe accertare se tale imprenditore disponga di un’autonomia sufficiente nell’esercizio della sua attività.

25 Secondo il giudice del rinvio, in assenza di qualsiasi indicazione contraria, si deve supporre che tali criteri si applichino anche in una situazione come quella di cui è stato investito. Orbene, nell’ambito della normativa viticola, detti criteri dovrebbero essere interpretati restrittivamente.

26 Il requisito di uno stretto collegamento tra le organizzazioni stabili e l’azienda viticola eponima sarebbe, in primo luogo, corroborato dalla formulazione dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33. Infatti, quest’ultimo presupporrebbe non solo che la vinificazione abbia luogo nell’azienda del titolare, ma anche che vi sia effettuata «interamente». Ciò rifletterebbe appunto il requisito di un nesso particolarmente stretto tra la stabile organizzazione e l’azienda viticola eponima.

27 In secondo luogo, la genesi della normativa controversa consentirebbe di confermare una siffatta interpretazione restrittiva. Secondo il giudice del rinvio, l’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di presentazione e di uso delle indicazioni di etichettatura per i prodotti del settore vitivinicolo in vigore dal 2009 ha comportato una restrizione in forza della quale la vinificazione dovrebbe essere effettuata «interamente» nell’azienda viticola eponima.

28 In terzo luogo, la ratio e la finalità della suddetta normativa sarebbero di tutelare l’identificazione delle aziende viticole che coltivano esse stesse i vigneti e assicurano la vinificazione dall’inizio alla fine, per soddisfare l’aspettativa dei consumatori di vedersi proporre un vino di qualità superiore.

29 Tuttavia, non sarebbe certo, sulla base di criteri derivanti dalle sentenze del 18 ottobre 1988, Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen (311/87, EU:C:1988:483), e del 29 giugno 1994, Baux (C-403/92, EU:C:1994:269), che un impianto di pressatura preso in locazione per una durata di 24 ore non possa essere collegato all’attività dell’azienda viticola eponima. Infatti, se l’affitto di vigneti situati ad una distanza considerevole dallo stabilimento principale dell’azienda viticola eponima non incide sull’indicazione, appare logico che non incida nemmeno la locazione di un torchio per effettuare la pressatura in loco ed evitare il trasporto delle uve. L’utilizzazione congiunta di impianti aziendali è invero prassi diffusa nella produzione del vino ed è ragionevole dal punto di vista economico.

30 Ad ogni modo, nella misura in cui l’impianto di pressatura preso in locazione per 24 ore dall’azienda viticola eponima può essere collegato a quest’ultima, occorrerebbe chiarire i requisiti che l’operazione di pressatura deve soddisfare in termini di personale. A tal riguardo si porrebbe, in particolare, la questione se durante l’operazione di pressatura la presenza della ricorrente nel procedimento principale o dei suoi collaboratori sia obbligatoria.

31 Secondo il giudice del rinvio, i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte, che fanno riferimento a una direzione effettiva e ad un controllo permanente, depongono a favore della presenza obbligatoria dei collaboratori della ricorrente nel procedimento principale e contro la possibilità di limitarsi a impartire istruzioni. Per quanto riguarda l’imbottigliamento, la Corte avrebbe considerato, nella sentenza del 18 ottobre 1988, Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen (311/87, EU:C:1988:483), che era necessario che l’imbottigliamento fosse effettuato dal produttore stesso. Il ricorso ai servizi di un’altra azienda viticola dovrebbe quindi essere evitato, tenuto conto dell’esigenza di una vinificazione completa nell’azienda viticola eponima, essa stessa.

32 Nell’ipotesi in cui la pressatura possa essere effettuata anche da collaboratori dell’azienda viticola che concede in locazione l’impianto, si porrebbe poi la questione se tali collaboratori possano essere autorizzati ad intervenire di propria iniziativa in tale operazione in caso di problemi imprevisti. In simili situazioni di urgenza, le decisioni che il personale dell’azienda viticola locatrice dovrebbe prendere autonomamente, senza riferire prima all’azienda viticola eponima, avrebbero come conseguenza che non sia più quest’ultima ad assumere, in concreto, la direzione effettiva e il controllo permanente dell’operazione.

33 Infine, anche supponendo che l’assunzione della responsabilità per via d’istruzione sia in linea di principio sufficiente, resterebbe la questione se la situazione non cambi quando l’azienda viticola che concede in locazione l’impianto di pressatura ed effettua la pressatura ha un interesse proprio nel modo in cui tale operazione viene effettuata. Nel caso di specie, il contratto concluso tra la ricorrente nel procedimento principale e il viticoltore B prevedrebbe un supplemento di prezzo in funzione della resa e della qualità del vino prodotto, cosa che potrebbe condurre ad un interesse proprio del coltivatore nel modo di realizzare la pressatura e ad un rischio economico suo.

34 In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la vinificazione possa considerarsi effettuata interamente nell’azienda viticola eponima, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del [regolamento delegato 2019/33], qualora la pressatura abbia luogo in un torchio per uva preso in locazione per 24 ore presso un’altra azienda e a disposizione esclusiva dell’azienda eponima durante tale periodo.

2) In caso di risposta affermativa, se sia necessario che la pressatura venga effettuata dai dipendenti dell’azienda viticola eponima o che sia quantomeno sottoposta a controllo in loco, oppure se la pressatura possa essere effettuata anche da dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio per uva in base alle istruzioni impartite dall’azienda eponima.

3) Qualora la pressatura possa essere effettuata anche dai dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio, se questi ultimi possano essere autorizzati a intervenire nella pressatura prendendo decisioni in autonomia in caso di problemi imprevisti.

4) Se osti all’attribuzione della vinificazione all’azienda viticola eponima il fatto che l’azienda viticola che concede in locazione il torchio per uva ed effettua la pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene realizzata tale operazione, in quanto nell’accordo di coltivazione dei vigneti, del pari stipulato con la medesima azienda, è stato previsto, oltre a un corrispettivo in base alla superficie coltivata, un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ogni ettolitro di vino “Kabinett”, “Spätlese” e “Auslese”».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35 Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 debba essere interpretato nel senso che il fatto che la pressatura delle uve provenienti da vigneti affittati avvenga in un impianto messo a disposizione esclusiva dell’azienda viticola eponima per un breve periodo in forza di un contratto di locazione con un’altra azienda viticola esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione.

36 A tal riguardo occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, i termini elencati nell’allegato VI con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e se la vinificazione è interamente effettuata nell’azienda.

37 Ne consegue che l’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato 2019/33 riserva tali termini ai prodotti vitivinicoli che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta; condizione che, nel caso di specie, non suscita interrogativi da parte del giudice del rinvio. Occorre quindi rispondere alla prima questione partendo dall’ipotesi che i vigneti affittati nel caso di specie, situati a circa 70 km dallo stabilimento principale dell’azienda viticola eponima, siano coperti dalla stessa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di tale stabilimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

38 Lo stesso vale per quanto riguarda la condizione secondo cui i termini di cui trattasi possono essere utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda, in quanto il giudice del rinvio ha rilevato che, nel caso di specie, i vigneti affittati sono coltivati secondo le prescrizioni della ricorrente nel procedimento principale e non sono sorte questioni al riguardo.

39 Gli interrogativi del giudice del rinvio vertono quindi sulle condizioni in cui si può ritenere che la vinificazione sia interamente effettuata nell’azienda viticola eponima e, in particolare, per quanto riguarda la prima questione, sul punto se il fatto che l’impianto di pressatura delle uve sia preso in locazione da tale azienda per un periodo di appena 24 ore escluda che l’operazione di pressatura e, di conseguenza, la vinificazione stessa siano considerate interamente effettuate in detta azienda.

40 A tal riguardo occorre constatare che la nozione di «azienda» di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33 non è definita in tale regolamento né, indirettamente, mediante rinvio ai diritti nazionali degli Stati membri. Pertanto, tale nozione deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto non solo dei termini della disposizione, ma anche del contesto in cui essa si colloca e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2023, Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, C-155/22, EU:C:2023:394, punto 63 e giurisprudenza citata).

41 In primo luogo, per quanto riguarda gli altri termini dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33, tale disposizione richiede, ai fini della loro utilizzazione, in particolare, che la vinificazione sia effettuata «interamente» nell’azienda viticola eponima.

42 A tal riguardo occorre ricordare che detta disposizione distingue diverse fasi di produzione, tra le quali la vendemmia delle uve e la loro vinificazione, che comprende la pressatura delle uve. Orbene, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, poiché una organizzazione stabile rientra nella nozione di «azienda», il termine «interamente» precisa semplicemente che nessuna fase di trasformazione durante il processo di vinificazione deve essere realizzata fuori da tale azienda, senza tuttavia che la definizione dell’azienda prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 sia limitata dall’impiego di tale termine.

43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, quest’ultimo è stato adottato dalla Commissione in forza del potere conferitole dagli articoli 122 e 227 del regolamento n. 1308/2013. Conformemente all’articolo 122, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 1308/2013, gli atti delegati possono contenere regole riguardanti, in particolare, indicazioni facoltative per «i termini che fanno riferimento a un’azienda e le condizioni per il loro uso».

44 Orbene, sebbene non precisi neanch’esso la nozione di «azienda», il regolamento n. 1308/2013 rinvia, al suo articolo 3, paragrafo 3, alle definizioni contenute, tra l’altro, nel regolamento n. 1307/2013. Pertanto, occorre prendere in considerazione la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo regolamento, secondo la quale l’«azienda» sono «tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro».

45 Quanto allo spazio geografico in cui le diverse unità di produzione devono essere situate per essere considerate come facenti parte dell’azienda, la Corte ha considerato che un produttore è libero di scegliere il luogo di produzione, se tale luogo è situato nel territorio di uno Stato membro. Deve tuttavia gestire il complesso delle unità di produzione, senza essere necessariamente il proprietario degli impianti che utilizza per la sua produzione (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2003, causa C-268/01, Agrargenossenschaft Alkersleben, EU:C:2003:263, punti 30 e 33, e la giurisprudenza ivi citata).

46 Quanto al requisito che un’unità di produzione debba essere «gestita» da un agricoltore, la Corte ha già dichiarato che la nozione di gestione non implica che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nello sfruttarla per fini agricoli. Invece, l’agricoltore in questione deve disporre di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola su tale superficie (sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C-176/20, EU:C:2022:274, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

47 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, dalle considerazioni esposte ai punti da 44 a 46 della presente sentenza si deduce, per analogia, che la nozione di «azienda», ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, non è limitata ai soli terreni di proprietà del viticoltore, o a quelli vicini, ma può estendersi a vigneti presi in affitto finanche situati in un luogo diverso da quello in cui tale viticoltore possiede i propri vigneti, fatte salve le altre condizioni enunciate in tale disposizione e, in particolare, quelle di cui ai punti 37 e 38 della presente sentenza.

48 In terzo luogo, una siffatta interpretazione è altresì corroborata dall’obiettivo perseguito dalle disposizioni del regolamento delegato 2019/33 che disciplinano l’uso delle indicazioni facoltative di etichettatura.

49 A tal riguardo, l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 deve essere letto alla luce del considerando 48 di quest’ultimo, ai sensi del quale l’indicazione, sull’etichetta di un prodotto vitivinicolo, dell’azienda che coltiva il vigneto da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione persegue l’obiettivo di fornire ai consumatori un’informazione quanto alla garanzia di una qualità superiore derivante da tale indicazione. Tale obiettivo può essere raggiunto solo se è garantito che tali consumatori non siano indotti in errore circa l’identità dell’azienda responsabile del processo di vinificazione. Una siffatta conclusione deriva, peraltro, dal considerando 34 di tale regolamento, il quale indica che dovrebbero essere adottate disposizioni relative all’impiego delle indicazioni facoltative di etichettatura al fine di non indurre in errore i consumatori.

50 Nello stesso ordine di idee, la Corte ha già dichiarato che le indicazioni facoltative, come l’indicazione dell’azienda, mirano a garantire ai consumatori, che acquistano vino recante determinate denominazioni, che le fasi principali del processo di elaborazione di detto vino, e cioè quelle che vanno dalla raccolta alla vinificazione, sono state realizzate sotto l’effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l’esclusiva responsabilità del titolare di un’azienda, al quale possa essere ascritta la qualità del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 1994, Baux, C-403/92, EU:C:1994:269, punto 15).

51 Analogamente, per quanto riguarda, in particolare, l’utilizzo della dicitura «imbottigliato dal produttore», che indica l’identità tra il produttore e la persona o l’impresa che procede all’imbottigliamento, la Corte ha precisato che è necessario che quest’ultima operazione sia stata effettuata dal produttore stesso, nella sua azienda viticola, oppure, se il produttore non dispone di un impianto d’imbottigliamento, in condizioni che offrano garanzie sostanzialmente identiche. Tali garanzie sussistono in particolare qualora la vinificazione avvenga sotto l’effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l’esclusiva responsabilità del produttore. Ciò allo scopo di tutela e di esatta informazione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 1988, Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen, 311/87, EU:C:1988:483, punti da 14 a 16).

52 Occorre inoltre rilevare, al pari, in sostanza, dell’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, che, una volta ammesso che, ai fini dell’impiego dei termini di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, non è necessario che i lavori di coltivazione e di raccolta delle uve, essenziali al risultato finale, siano effettuati sui terreni appartenenti al viticoltore o su terreni situati in loro prossimità, lo stesso ragionamento vale per la pressatura delle uve. Per contro, come per i suddetti lavori, occorre assicurarsi che il proprietario di tale azienda assuma anche la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione.

53 Ne consegue che la pressatura delle uve può essere considerata effettuata nell’azienda viticola eponima, allorché ha luogo in un torchio preso in locazione presso un’altra azienda per una durata di appena 24 ore, purché tale torchio sia messo a disposizione esclusiva del proprietario di tale prima azienda per il tempo necessario a portare a buon fine l’operazione di pressatura, circostanza che spetta in ultima analisi al giudice del rinvio verificare.

54 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 deve essere interpretato nel senso che il fatto che la pressatura delle uve provenienti da vigneti presi in affitto avvenga in un impianto che l’azienda viticola eponima prende in locazione per un breve periodo da un’altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, purché tale impianto sia messo a disposizione esclusiva dell’azienda viticola eponima per il tempo necessario all’operazione di pressatura e quest’ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

55 Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 debba essere interpretato nel senso che, affinché la vinificazione possa essere considerata interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, la pressatura di uve deve essere effettuata dai collaboratori di tale azienda personalmente, oppure se possano effettuarla collaboratori dell’azienda viticola che dà in locazione l’impianto di pressatura, i quali siano autorizzati ad intervenire in caso di problemi imprevisti nella pressatura. Tale giudice si interroga inoltre sull’incidenza del fatto che l’azienda viticola che dà in locazione l’impianto di pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene effettuata la pressatura, in particolare in ragione di una clausola contrattuale che prevede un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ettolitro di vino.

56 Occorre precisare, anzitutto, che dalla formulazione dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 non risulta alcuna prescrizione per quanto riguarda il legame tra l’azienda viticola eponima e il personale che procede alla pressatura delle uve.

57 Orbene, occorre constatare che l’obiettivo perseguito da tale disposizione, come risulta dai punti da 49 a 51 della presente sentenza, consistente nel fornire ai consumatori un’informazione quanto alla garanzia di una qualità superiore derivante dai termini di cui trattasi, può essere raggiunto solo se tali consumatori non sono indotti in errore circa l’identità delle persone responsabili del processo di vinificazione.

58 Di conseguenza, se tali considerazioni non escludono il fatto stesso di affidare talune attività connesse alla vinificazione a collaboratori dell’azienda viticola che loca l’impianto di pressatura, ciò non toglie che tali attività debbano essere svolte sotto la direzione effettiva, lo stretto e permanente controllo nonché la responsabilità esclusiva dell’azienda viticola eponima (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 1988, Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen, 311/87, EU:C:1988:483, punto 15).

59 Affinché tale requisito sia soddisfatto, è necessario, per quanto riguarda l’operazione di pressatura delle uve, che l’azienda viticola eponima sorvegli e controlli in modo stretto e permanente che tale operazione si svolga conformemente alle proprie prescrizioni, senza che essa possa limitarsi, a tal fine, a rinviare ad eventuali istruzioni impartite dall’azienda viticola che loca l’impianto di pressatura.

60 Ciò implica poi che, in caso di sopravvenienza, nel corso di tale operazione, di problemi imprevisti che richiedono l’adozione di decisioni immediate, queste ultime siano adottate dal proprietario dell’azienda viticola eponima lui stesso o dai membri del suo personale. Infatti, in simili situazioni di urgenza, le decisioni necessarie non possono essere delegate a terzi, dal momento che una siffatta delega non consentirebbe di mantenere l’impegno di qualità derivante dallo svolgimento della vinificazione interamente nell’azienda viticola eponima e, pertanto, sotto la direzione effettiva di quest’ultima.

61 Infine, occorre aggiungere che un eventuale interesse proprio dell’azienda che loca l’impianto di pressatura all’azienda viticola eponima, per esempio un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ettolitro di vino, non incide sulla questione se la vinificazione sia effettuata interamente all’interno di quest’ultima azienda, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33, in quanto un siffatto interesse non è tale da compromettere la garanzia che la vinificazione sia effettuata sotto la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente e la responsabilità esclusiva dell’azienda viticola eponima.

62 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 deve essere interpretato nel senso che una vinificazione è interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, anche se l’operazione di pressatura è stata realizzata da collaboratori dell’azienda viticola che ha locato l’impianto di pressatura all’azienda viticola eponima, purché il proprietario di quest’ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione. Il fatto che l’azienda viticola che concede in locazione l’impianto di pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene effettuata la pressatura, in particolare a motivo di una clausola contrattuale che prevede un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ettolitro di vino, non incide sulla questione se la vinificazione possa essere considerata effettuata nell’azienda viticola eponima.

63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

PQM

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell’11 giugno 2021,

deve essere interpretato nel senso che:

il fatto che la pressatura delle uve provenienti da vigneti presi in affitto avvenga in un impianto che l’azienda viticola eponima prende in locazione per un breve periodo da un’altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, purché tale impianto sia messo a disposizione esclusiva dell’azienda viticola eponima per il tempo necessario all’operazione di pressatura e quest’ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione.

2) L’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33, come modificato dal regolamento delegato 2021/1375,

deve essere interpretato nel senso che:

una vinificazione è interamente effettuata nell’azienda viticola eponima, ai sensi di tale disposizione, anche se l’operazione di pressatura è stata realizzata da collaboratori dell’azienda viticola che ha locato l’impianto di pressatura all’azienda viticola eponima, purché il proprietario di quest’ultima azienda assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente nonché la responsabilità di tale operazione. Il fatto che l’azienda viticola che concede in locazione l’impianto di pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene effettuata la pressatura, in particolare a motivo di una clausola contrattuale che prevede un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ettolitro di vino, non incide sulla questione se la vinificazione possa essere considerata effettuata nell’azienda viticola eponima.