DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 15 novembre 2023, n. 267)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 15 novembre 2023, n. 267)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 15 novembre 2023, n. 267). – Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, ed in particolare gli interventi denominati SRF02 «Fondi di mutualità danni» e SRF03 «Fondi di mutualità reddito»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificata dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto 31 gennaio 2019, n. 1104;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;

Visto il decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021 e, in particolare quelli previsti all’art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ritenuto necessario individuare disposizioni chiare ed univoche per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualità danni e dei fondi di mutualità reddito che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 agosto 2023;

Decreta:


Capo I  Disposizioni generali


Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di riconoscimento, costituzione e gestione dei fondi di mutualità danni e dei fondi di mutualità reddito, di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021.

2. Le presenti disposizioni non si applicano al Fondo mutualistico nazionale istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «agricoltore attivo» (di seguito indicato anche come «agricoltore»): l’agricoltore in attività così come novellato dall’art. 4 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

b) «Autorità competente»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale;

c) «domanda di adesione al Fondo»: il documento con il quale l’agricoltore richiede l’adesione al Fondo. La domanda di adesione, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all’art. 6 del presente decreto, deve essere sottoscritta dall’agricoltore;

d) «domanda di partecipazione alla copertura mutualistica»: il documento con il quale ciascun agricoltore aderente ad un Fondo può richiedere di accedere alla copertura mutualistica annuale promossa da Fondo stesso. La domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all’art. 7 del presente decreto, deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente;

e) «elenco»: elenco dei soggetti gestori e dei fondi che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dell’Autorità competente di cui all‘art. 4 del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411;

f) «Fondo di mutualità» di seguito denominato «Fondo»: strumento di gestione del rischio attivato dal soggetto gestore, attraverso il quale gli agricoltori associati possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai e di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito. Il patrimonio del Fondo è autonomo rispetto a quello del soggetto gestore;

g) «Fondo danni»: il Fondo per la tutela delle produzioni a fronte di rischi climatici e sanitari di cui all’intervento SRF02 del PSP 2023-2027 che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, può beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

h) «Fondo reddito» di seguito indicato «Fondo IST»: il Fondo per la tutela del reddito settoriale di cui all’intervento SRF03 del PSP 2023-2027 che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, può beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

i) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura», di seguito «PGRA»: decreto annuale che individua, tra l’altro, le produzioni ed i rischi assoggettabili a copertura mutualistica, le informazioni minime delle domande di adesione alla copertura mutualistica, i relativi termini massimi di sottoscrizione e le aliquote massime concedibili;

j) «Sistema gestione del rischio» di seguito denominato «SGR»:  sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III deldecreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa agli interventi in oggetto, nell’ottica di garantire una corretta gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

k) «soggetto gestore»: i soggetti, appartenenti alle categorie di seguito elencate, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualità:

cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole;

società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate;

organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori;

organismi collettivi di difesa e loro forme associate;

reti di impresa ai sensi dell’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole;

l) «Trigger event»: il conclamato verificarsi di un generalizzato stato di crisi di mercato che determina una variazione negativa del 15% dei redditi degli agricoltori rispetto al reddito medio del triennio precedente. Tale accadimento, che può essere causato da una caduta dei prezzi alla produzione o da un innalzamento dei costi di produzione, è la condizione necessaria per attivare le richieste di compensazione da parte degli agricoltori.


Capo II Costituzione e gestione dei Fondi


Art. 3 Costituzione dei Fondi

1. I Fondi sono costituiti in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2115/2021 e al Piano strategico per la Pac 2023 -2027, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, gli organismi collettivi di difesa e loro forme associate, le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole possono costituire e, previo riconoscimento da parte dell’Autorità competente, gestire fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Art. 4 Statuto dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano uno statuto, ovvero adeguano lo statuto già in vigore, in conformità a quanto prescritto nel presente decreto.

2. Lo statuto indica necessariamente:

a) la denominazione e la sede legale del soggetto gestore;

b) la data di adozione dello stesso;

c) tra gli scopi sociali, la gestione di fondi ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021;

d) le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte dal soggetto gestore;

e) le modalità di costituzione del Fondo;

j) l’indicazione degli organi di gestione e controllo e delle regole di funzionamento degli stessi, nonché le funzioni ad essi assegnate;

g) i diritti ed i doveri dei singoli aderenti;

h) le modalità di scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio;

i) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci.

Art. 5 Regolamento dei Fondi

1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano apposito regolamento che prevede:

a) scopo perseguito dal Fondo con la espressa indicazione che lo stesso non persegue scopo di lucro;

b) durata del Fondo non inferiore ad anni cinque;

c) modalità di adesione al Fondo dei singoli agricoltori e di partecipazione alla copertura mutualistica, nonché il richiamo ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e motivi di esclusione dal Fondo;

d) modalità di gestione ed amministrazione del Fondo, ivi incluso l’obbligo di contabilità separata del Fondo rispetto ad eventuali altre attività del soggetto gestore e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

e) individuazione e descrizione degli organi che hanno la gestione del Fondo di mutualità e i relativi organi di controllo, in coerenza con quanto previsto dallo statuto;

f) obbligo di restituzione, da parte degli agricoltori, di eventuali somme indebitamente percepite a titolo di compensazioni, maggiorate degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con decorrenza dalla data di incasso dell’indebito;

g) durata minima di adesione al Fondo, comunque non inferiore a tre anni, tenuto conto anche delle ipotesi di subentro e successione;

h) modalità e tempistiche relative alle ipotesi di subentro e successione nel rapporto tra agricoltore e Fondo di mutualità;

i) modalità e tempistiche di versamento delle quote per l’adesione al Fondo e per l’accesso alla copertura mutualistica annuale a carico dei singoli agricoltori aderenti, con espresso riferimento al divieto di pagamento in contanti delle somme dovute;

j) criteri e modalità per la determinazione delle perdite economiche dovute alla mancata produzione o ai drastici cali di reddito e per la conseguente quantificazione delle compensazioni in capo agli agricoltori aderenti, nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali vigenti, ivi incluse limitazioni e cause di esclusione previste;

k) criteri e modalità attuative per la determinazione del Trigger event da parte del Fondo (solo Fondi IST);

l) criteri generali per la determinazione di eventuali costi benchmark per aziende senza bilancio (solo Fondi IST);

m) criteri di quantificazione della quota di adesione al Fondo e della quota di partecipazione alla copertura mutualistica annuale, con espresso richiamo alla normativa vigente in materia;

n) indicazione dei criteri adottati dal Fondo per l’individuazione dei periti da incaricare per l’accertamento e la valutazione danni;

o) con riferimento all’anno di competenza, obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti in ordine all’importo di eventuali ulteriori compensazioni o indennizzi loro spettanti sulla base di altre previsioni normative o di strumenti assicurativi privati, anche se non ancora percepiti;

p) obbligo da parte dell’agricoltore di comunicare tempestivamente al Fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante alla perdita economica oggetto di copertura mutualistica nel caso di Fondi danni, o agli eventi che possono contribuire in maniera rilevante ad un drastico calo del reddito nel caso di Fondi IST;

q) obbligo in capo all’agricoltore aderente di fornire al soggetto gestore la documentazione richiesta ai fini della copertura mutualistica e della verifica in merito alle perdite subite;

r) impegno da parte dell’agricoltore aderente ai Fondi IST a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale e in particolare un utilizzo delle potenzialità produttive dell’azienda in linea con le attività colturali e di allevamento realizzate negli anni di riferimento per la definizione del reddito medio oggetto di protezione e comunque in linea con le ordinarie pratiche imprenditoriali;

s) divieto per il singolo aderente di cessione della propria partecipazione al Fondo, tranne nei casi di cui alla lettera g);

t) modalità e tempistiche relative alle comunicazioni tra gestore ed agricoltori e per il ricorso da parte degli agricoltori in caso in caso di eventuale contenzioso con il soggetto gestore;

u) clausola che preveda espressamente la risoluzione del rapporto in caso di perdita da parte dell’aderente dei requisiti di cui all’art. 6, comma 3 del presente decreto, ovvero nella ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell’aderente agli obblighi di informativa in capo allo stesso;

v) richiamo all’osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente decreto;

w) norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del Fondo con previsione espressa di restituzione dei contributi ricevuti e non utilizzati dal Fondo per pagare le compensazioni.

Art. 6 Adesione ai Fondi

1. L’adesione ai Fondi di mutualità è volontaria.

2. Ai fini dell’adesione ad un fondo, gli agricoltori sottoscrivono una domanda che prevede necessariamente:

a) quota di adesione al Fondo, modalità e termini di versamento della stessa;

b) espressa dichiarazione dell’agricoltore richiedente ad impegnarsi ad aderire al fondo fino a comunicazione di revoca e comunque per un periodo minimo di tre anni;

c) termini e modalità di partecipazione alla copertura mutualistica annuale di cui al successivo art. 7, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l’accesso ai benefici di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021;

d) per le domande presentate prima dell’avvenuto riconoscimento, espressa dichiarazione dell’agricoltore aderente di essere a conoscenza della richiesta effettuata dal Fondo all’Autorità competente per essere riconosciuto soggetto gestore, ai sensi e per gli scopi previsti dalla normativa nazionale ed unionale vigente in materia e che, in caso di non riconoscimento del soggetto gestore da parte dell’Autorità competente, il Fondo non avrà accesso ai benefici di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021;

e) espressa dichiarazione dell’agricoltore aderente di aver preso visione del regolamento del Fondo, anche con riferimento ai termini e alle modalità di partecipazione alla copertura mutualistica annuale e di accettare espressamente le previsioni in esso contenute, nonché di quanto deliberato dagli organi di competenza del Fondo;

3. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative alla ammissione;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della pubblica amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all’agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all’agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;

d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

4. Al momento della presentazione della domanda di adesione al Fondo, i soggetti interessati producono al soggetto gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 3 ostative alla ammissione al Fondo.

5. L’adesione al Fondo decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del soggetto gestore.

6. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione della compensazione, dovesse emergere in capo al singolo agricoltore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 3, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con decorrenza dalla data della ricezione della compensazione erogata.

Art. 7 Partecipazione alla copertura mutualistica annuale

1. Gli agricoltori aderenti al Fondo, al fine di accedere alla copertura mutualistica annuale, sottoscrivono una domanda di partecipazione che riporti:

a) data di inizio e fine della copertura mutualistica;

b) valore della produzione commercializzata sulla quale è calcolata la quota di partecipazione alla copertura mutualistica tariffa applicata, soglia di danno per l’accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati e, per i soli Fondi reddito, il reddito oggetto di copertura mutualistica;

c) l’importo della quota totale di partecipazione alla copertura mutualistica, compresa la contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell’agricoltore, distinta tra la parte commisurata al rischio e la componente eventualmente richiesta per la copertura delle spese di gestione del Fondo, e relative modalità e termini di pagamento;

d) valore della produzione media, nel caso di Fondi danni, o valore del reddito medio, nel caso di Fondi IST, dell’agricoltore aderente calcolato come media del triennio precedente o del quinquennio precedente, escludendo in quest’ultimo caso l’anno con la produzione o con il reddito più basso e l’anno con la produzione o con il reddito più elevato. Nel caso di agricoltori insediati da meno di tre anni, il reddito medio annuo è determinato sulla base del reddito di almeno un anno;

e) obbligatoriamente per i Fondi danni, espressa dichiarazione da parte dell’agricoltore aderente di conoscere la condizione in base alla quale, qualora l’entità complessiva delle compensazioni da riconoscere a tutti i soci aventi diritto nell’anno ecceda la disponibilità finanziaria prevista dal Fondo, l’erogazione delle compensazioni avverrà con una ripartizione proporzionale a tutti i soci aventi diritto;

f) esclusivamente per i Fondi IST, l’indicazione che la compensazione che il Fondo può riconoscere all’agricoltore aderente è inferiore al 70%, e comunque pari almeno al 20%, della perdita di reddito, entro il limite massimo di 460.000 euro;

g) la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate, aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili;

h) modalità e tempistiche di erogazione della compensazione, con la espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla effettiva capienza finanziaria del Fondo, nel rispetto del limite minimo previsto per i Fondi IST di cui alla lettera f);

i) metodo di coltivazione applicato, rispetto alle pratiche di coltivazione tradizionali, biologiche o integrate;

j) espressa dichiarazione da parte dell’agricoltore aderente di conoscere ed accettare quanto previsto dal regolamento del Fondo e, se del caso, dalle delibere annuali adottate dall’organo di gestione del Fondo, ivi compresi termini, forme e modalità d’incasso della quota di partecipazione alla copertura mutualistica.

2. La domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale comprende inoltre gli eventuali contenuti previsti dal PGRA della campagna di riferimento.

3. Per i Fondi IST la copertura mutualistica ha durata annuale e deve fare riferimento alla produzione dell’anno di partecipazione alla medesima copertura mutualistica, secondo il principio di competenza economica.

4. Nel caso dei Fondi danni la copertura mutualistica ha durata annuale; per le sole produzioni vegetali, la copertura mutualistica può avere durata inferiore all’anno solare, in relazione agli specifici cicli colturali delle produzioni oggetto di copertura e può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di partecipazione alla copertura mutualistica del Fondo.

Art. 8 Piano economico finanziario

1. I soggetti gestori, preventivamente ed ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, devono elaborare un piano economico finanziario relativo al primo triennio di operatività del Fondo, che deve riportare necessariamente le seguenti informazioni:

a) descrizione della tipologia del Fondo;

b) prodotti e rischi coperti dal Fondo, eventualmente distinti per anno;

c) territori di operatività del Fondo;

d) analisi dei rischi;

e) metodologia di calcolo della quota di adesione al Fondo;

f) metodologia di calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica, ivi compresi i dati utilizzati per la determinazione del tasso e della quota di partecipazione alla copertura mutualistica e stima del sostegno finanziario previsto;

g) valore della produzione commercializzata (VPC) per ciascuna annualità di riferimento;

h) motivazioni, di carattere qualitativo e/o quantitativo, alla base della scelta del tasso da applicare;

i) stima delle spese di costituzione del Fondo in conformità all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021;

j) stima delle spese di gestione del fondo in conformità all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021;

k) prospetto finanziario previsionale delle entrate e delle uscite del Fondo.

2. Qualora il Fondo non attivi coperture mutualistiche per una o due delle prime tre annualità di cui al comma 1, il Piano economico finanziario si intende applicabile ai primi tre anni di effettiva operatività del Fondo.

3. A partire dal quarto anno di operatività del Fondo, ai fini del mantenimento del riconoscimento, i soggetti gestori devono elaborare e trasmettere all’Autorità competente entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della relativa approvazione, un Piano economico finanziario annuale che riporti necessariamente le informazioni di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere h) e i) e tenga conto delle risultanze delle annualità pregresse di operatività del Fondo, nonché delle eventuali disposizioni del PGRA della campagna di riferimento.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Piano di cui al comma 3, l’Autorità competente ne valuta la conformità ai requisiti di cui al presente decreto e ne comunica l’esito al soggetto gestore.

5. Le quote di partecipazione alla copertura mutualistica sono valutate ai fini della ragionevolezza della spesa secondo modalità stabilite con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Art. 9 Patrimonio e contabilità dei Fondi

1. I Fondi hanno una esclusiva funzione mutualistica e non perseguono scopo di lucro.

2. Il capitale iniziale dei Fondi, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 è costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi finanziari di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e privati, anche diversi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

3. I soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del Fondo, ma che non posseggano la qualità di agricoltore attivo, non possono beneficiare delle compensazioni del Fondo stesso.

4. La contabilità relativa ai Fondi è tenuta separatamente dalle altre attività del soggetto gestore, il quale è obbligato a rendicontare all’Autorità competente tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l’attività del Fondo medesimo; il soggetto gestore è tenuto, altresì, a separare contabilmente le voci di spesa destinate alla gestione corrente tecnico-amministrativa da quella prettamente mutualistica.

5. Il patrimonio dei Fondi è separato rispetto a quello del soggetto gestore.

6. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell’adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.

7. La liquidazione del Fondo può avvenire per scadenza o scioglimento o venire meno del soggetto gestore; in tali casi, il contributo finanziario di cui all’art. 1, comma 1, e gli eventuali ulteriori contributi pubblici erogati al Fondo non utilizzati in conformità degli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno sono recuperati. Il restante stock di capitale può essere ripartito tra gli aderenti, secondo il regolamento del Fondo, compatibilmente con la natura giuridica del soggetto gestore e con le disposizioni normative che ne regolano l’attività.

Art. 10 Gestione del patrimonio dei Fondi

1. I soggetti gestori dei Fondi possono contrarre obbligazioni, anche nei confronti di terzi, nei limiti di quanto strettamente necessario alla attività del Fondo, alla capitalizzazione dello stesso, alla gestione del patrimonio confluito ed alla eventuale liquidazione delle compensazioni.

2. Il ricorso del soggetto gestore a finanziamenti o mutui, esclusivamente finalizzato alla liquidazione delle compensazioni, non può comunque superare il valore del 200 per cento del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta, elevabile al 300 per cento qualora detto capitale derivasse esclusivamente dalla contribuzione dei singoli aderenti; la contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a sessanta mesi e deve essere comunicata all’Autorità competente entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del contratto.

3. Le risorse del Fondo sono gestite tramite un unico conto corrente dedicato.

4. I soggetti gestori dei Fondi possono effettuare investimenti con capitale garantito, per gli stessi scopi di cui al comma 1, impiegando parte delle disponibilità finanziarie degli stessi, quantificate all’inizio di ciascun anno, attraverso: depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;

titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica italiana, dagli Stati appartenenti all’Unione europea, da organismi sovrannazionali.

Art. 11 Entrate e uscite dei Fondi

1. Le entrate del Fondo possono essere costituite da:

a) versamento dei contributi dei singoli aderenti;

b) somme erogate da istituti di credito a titolo di mutui od altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi;

c) contributi erogati da soggetti pubblici e privati;

d) contributi di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021;

e) risarcimenti assicurativi;

f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato.

2. Le uscite del Fondo possono essere costituite da:

a) pagamenti delle compensazioni agli aderenti;

b) spese di assicurazione per la copertura dell’eventuale quota di rischio non coperta direttamente dal Fondo;

c) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo;

d) spese per l’accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti;

e) oneri finanziari;

f) rimborso quota capitale a fronte di somme erogate da istituti di credito a titolo di mutui o di altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.

Art. 12 Riconoscimento delle compensazioni per i Fondi danni

1. A seguito della denuncia presentata dall’agricoltore aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal regolamento del Fondo, accertato l’effettivo accadimento di uno degli eventi coperti, il soggetto gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione della compensazione, verifica le richieste pervenute anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, tra l’altro al fine di valutare se l’evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti previsti dalle norme unionali e nazionali vigenti per l’accesso alle compensazioni. Ogni anno il soggetto gestore del Fondo trasmette all’Autorità competente l’elenco dei nominativi dei soggetti esterni che potranno essere incaricati dell’attività di verifica, assicurando il tempestivo aggiornamento degli stessi elenchi in caso di intervenute variazioni.

2. Il Fondo, ai fini del riconoscimento della compensazione, anche nella ricorrenza di più richieste, procede nei limiti delle dotazioni finanziarie del Fondo stabilite per la campagna di riferimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura dell’importo totale da erogare.

3. Ai fini della liquidazione della compensazione, i soggetti gestori possono prevedere che l’erogazione in favore dei singoli beneficiari avvenga in maniera contestuale e secondo date predeterminate in maniera tale da potere ripartire in maniera proporzionale tra gli agricoltori aderenti aventi diritto al beneficio le risorse disponibili nel Fondo prescindendo, quindi, dalla data in cui il singolo aderente ha denunciato l’evento dal quale deriva il diritto.

4. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 1, il soggetto gestore garantisce che le compensazioni erogate non siano superiori al 100 per cento della perdita ed evita sovracompensazioni per effetto del cumulo delle compensazioni stesse con l’intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

5. Ai fini dell’accertamento dei danni subiti da ciascun agricoltore aderente e della quantificazione delle compensazioni, i Fondi danni seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti previsti dal PGRA della campagna di riferimento.

Art. 13 Riconoscimento delle compensazioni per i Fondi IST

1. A seguito della denuncia dell’aderente, nei termini e secondo le modalità fissate dal regolamento del Fondo, previa verifica dell’ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi, il soggetto gestore del Fondo procede all’erogazione della compensazione; la verifica di ammissibilità è svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati ed è volta tra l’altro a valutare, in conformità con quanto previsto dalle norme unionali e nazionali vigenti, se l’evento abbia comportato una perdita di reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso alle compensazioni. Ogni anno il soggetto gestore del Fondo trasmette all’Autorità competente l’elenco dei nominativi dei soggetti esterni che potranno essere incaricati dell’attività di verifica, assicurando il tempestivo aggiornamento degli stessi elenchi in caso di intervenute variazioni.

2. I Fondi IST possono attivare le procedure di cui al comma 1 solo a seguito dell’accertamento del verificarsi del trigger event da parte dell’Autorità competente, ovvero dal soggetto gestore, utilizzando la metodologia per la rilevazione del trigger event approvata dall’Autorità competente.

3. Il gestore del Fondo garantisce che la compensazione sia inferiore al 70 per cento della perdita subita dall’agricoltore nel limite di 460.000 euro per agricoltore, e comunque non inferiore al 20 per cento della perdita subita, ed evita sovracompensazioni che possano determinarsi per effetto del cumulo delle compensazioni stesse con l’intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

4. Il Fondo, ai fini dell’erogazione delle compensazioni di cui al presente articolo, anche nella ricorrenza di più richieste, può procedere esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie del Fondo stabilite per la campagna di riferimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura dell’importo totale da erogare.

5. Ai fini dell’accertamento del drastico calo del reddito subito da ciascun aderente e della quantificazione della compensazione spettante, i Fondi IST seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti previsti dal PGRA della campagna di riferimento.


Capo III
Riconoscimento dei Fondi


Art. 14 Riconoscimento dei soggetti gestori e dei relativi Fondi e cause di esclusione

1. Ai fini del riconoscimento ufficiale, i soggetti gestori devono presentare apposita domanda di riconoscimento all’Autorità competente.

2. L’Autorità competente, ai fini di cui al precedente comma, valuta, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda:

a) la non ricorrenza delle condizioni ostative previste al comma 5 del presente articolo;

b) la conformità dello statuto, del regolamento, dei modelli di domanda e del Piano economico finanziario triennale ai requisiti indicati nel presente decreto;

c) per i Fondi IST il rispetto dei seguenti requisiti dimensionali minimi:

i. adesione al Fondo di almeno centocinquanta agricoltori;

oppure

ii. adesione al Fondo di almeno cinquanta agricoltori e un volume d’affari complessivo, calcolato come somma del volume d’affari di ciascun aderente, non inferiore a 10 milioni di euro nell’esercizio fiscale precedente alla presentazione della domanda;

d) per i Fondi danni, il rispetto del seguente requisito dimensionale minimo in termini di dimensione del Fondo:

i. adesione al Fondo di almeno settecento agricoltori.

3. L’adesione al Fondo è comprovata dall’accoglimento, da parte del soggetto gestore, della domanda di cui all’art. 6 sottoscritta dall’agricoltore; l’elenco degli aderenti al Fondo è comunicato all’Autorità competente in allegato alla domanda di riconoscimento.

4. La conformità dei documenti di cui al comma 2, lettera b) costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento.

5. Non possono essere autorizzati alla gestione dei Fondi i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative;

b) il cui rappresentante legale o i cui amministratori o dirigenti o organi di controllo siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della pubblica amministrazione. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

c) destinatari dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

6. Il soggetto gestore attesta, al momento della presentazione della domanda sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in una delle ipotesi previste al precedente comma 5.

7. L’Autorità competente provvede, con decreto, al riconoscimento ufficiale del soggetto gestore e dei relativi Fondi ovvero, in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, comunica il diniego del riconoscimento.

8. I Fondi sono autorizzati ad attivare le coperture mutualistiche esclusivamente a seguito del riconoscimento ufficiale di cui al comma 7.

Art. 15 Elenco dei soggetti gestori dei Fondi

1. Il soggetto gestore ufficialmente riconosciuto, ed il relativo Fondo, sono inseriti nell’elenco di cui all’art. 4 del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411.

2. Entro novanta giorni dal riconoscimento formale, il soggetto gestore costituisce il proprio fascicolo aziendale, per il tramite del CAA di appartenenza.

Art. 16 Modifiche ai Fondi riconosciuti

1. Successivamente al riconoscimento del Fondo, il soggetto gestore è tenuto ad inviare annualmente una dichiarazione, relativamente all’anno civile precedente, da cui risulti che non siano intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all’art. 14; la dichiarazione include l’elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal Fondo nel medesimo anno.

2. Qualsiasi modifica ai documenti di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) intervenuta anche in corso d’anno, per qualunque causa, successivamente al riconoscimento, deve essere comunicata all’Autorità competente.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità competente effettua la valutazione di conformità dei documenti modificati ai requisiti indicati nel presente decreto e ne comunica l’esito al soggetto gestore.

4. Ai fini dell’ottenimento del contributo pubblico di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, il soggetto gestore potrà operare sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 3.

Art. 17 Irregolarità nella gestione dei Fondi – Sanzioni e revoca del riconoscimento

1. Nello svolgimento dell’attività di gestione dei Fondi riconosciuti ai sensi del presente decreto, i soggetti gestori sono sottoposti al controllo ed alle verifiche da parte dell’Autorità competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, qualora venissero accertate irregolarità da parte dei soggetti gestori relativamente all’attività del Fondo, anche in riferimento agli obblighi di informativa all’Autorità competente, possono essere disposte sanzioni proporzionali alla gravità dell’inadempimento fino alla revoca del riconoscimento.

3. Nei casi di cui al comma 2, entro trenta giorni dall’accertamento dell’irregolarità l’Autorità competente comunica al soggetto gestore l’esito delle valutazioni svolte e le eventuali azioni correttive da attuare ivi compresi i relativi termini di adozione; a far data dalla comunicazione e fino all’adozione delle relative azioni correttive è sospesa per il Fondo in esame la concessione di nuovi aiuti e sono, altresì, sospesi i pagamenti di eventuali contributi già concessi.

4. Il riconoscimento è revocato da parte dell’Autorità competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di:

a) mancata adozione delle azioni correttive entro i termini fissati nella comunicazione di cui al comma 3;

b) mancato rispetto dei requisiti minimi di dimensione di cui all’art. 14, comma 2, lettere c) e d), per due annualità consecutive, ovvero il riscontro delle condizioni di cui al medesimo art. 14, comma 5;

c) violazione da parte dei soggetti gestori degli obblighi di rendicontazione e di gestione separata del Fondo;

d) scioglimento o venir meno del soggetto gestore, ovvero di inattività del Fondo per tre annualità anche non consecutive.

5. In caso di revoca del riconoscimento per la gestione dei Fondi, o comunque in caso di accertate irregolarità nella procedura di liquidazione delle compensazioni ai propri aderenti, o di accertata carenza dei presupposti, seppure dichiarati, per l’ottenimento del contributo pubblico di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, ferme restando le procedure di recupero previste dalla legge, il soggetto gestore è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con l’applicazione degli interessi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con decorrenza dalla data di avvenuto incasso del contributo percepito. 

Art. 18 Soggetti gestori e Fondi riconosciuti ai sensi del decreto 5 maggio 2016

1. I soggetti gestori ed i Fondi inclusi nell’elenco di cui all’art. 15 ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e 7 febbraio 2019, n. 1411 sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto.

2. Nei casi di cui al comma 1, tutti i riferimenti al regolamento (UE) 1305/2013 e ai relativi articoli riportati nella documentazione oggetto di riconoscimento ai sensi deldecreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 sono da intendersi attribuiti all’art. 76 del regolamento UE n. 2115/2021 e al presente decreto.

3. I soggetti gestori ed i Fondi di cui al comma 1, per accedere ai benefici di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, applicano le disposizioni del presente decreto.


Capo IV
Disposizioni finali


Art. 19 Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento del direttore generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è adottata, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la disciplina attuativa in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 15 novembre 2023, n. 267)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 15 novembre 2023, n. 267). – Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, ed in particolare gli interventi denominati SRF02 «Fondi di mutualità danni» e SRF03 «Fondi di mutualità reddito»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificata dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto 31 gennaio 2019, n. 1104;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;

Visto il decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021 e, in particolare quelli previsti all’art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Ritenuto necessario individuare disposizioni chiare ed univoche per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualità danni e dei fondi di mutualità reddito che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 agosto 2023;

Decreta:


Capo I  Disposizioni generali


Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di riconoscimento, costituzione e gestione dei fondi di mutualità danni e dei fondi di mutualità reddito, di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021.

2. Le presenti disposizioni non si applicano al Fondo mutualistico nazionale istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «agricoltore attivo» (di seguito indicato anche come «agricoltore»): l’agricoltore in attività così come novellato dall’art. 4 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

b) «Autorità competente»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale;

c) «domanda di adesione al Fondo»: il documento con il quale l’agricoltore richiede l’adesione al Fondo. La domanda di adesione, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all’art. 6 del presente decreto, deve essere sottoscritta dall’agricoltore;

d) «domanda di partecipazione alla copertura mutualistica»: il documento con il quale ciascun agricoltore aderente ad un Fondo può richiedere di accedere alla copertura mutualistica annuale promossa da Fondo stesso. La domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all’art. 7 del presente decreto, deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente;

e) «elenco»: elenco dei soggetti gestori e dei fondi che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dell’Autorità competente di cui all‘art. 4 del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411;

f) «Fondo di mutualità» di seguito denominato «Fondo»: strumento di gestione del rischio attivato dal soggetto gestore, attraverso il quale gli agricoltori associati possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai e di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito. Il patrimonio del Fondo è autonomo rispetto a quello del soggetto gestore;

g) «Fondo danni»: il Fondo per la tutela delle produzioni a fronte di rischi climatici e sanitari di cui all’intervento SRF02 del PSP 2023-2027 che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, può beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

h) «Fondo reddito» di seguito indicato «Fondo IST»: il Fondo per la tutela del reddito settoriale di cui all’intervento SRF03 del PSP 2023-2027 che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, può beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

i) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura», di seguito «PGRA»: decreto annuale che individua, tra l’altro, le produzioni ed i rischi assoggettabili a copertura mutualistica, le informazioni minime delle domande di adesione alla copertura mutualistica, i relativi termini massimi di sottoscrizione e le aliquote massime concedibili;

j) «Sistema gestione del rischio» di seguito denominato «SGR»:  sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III deldecreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa agli interventi in oggetto, nell’ottica di garantire una corretta gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

k) «soggetto gestore»: i soggetti, appartenenti alle categorie di seguito elencate, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualità:

cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole;

società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate;

organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori;

organismi collettivi di difesa e loro forme associate;

reti di impresa ai sensi dell’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole;

l) «Trigger event»: il conclamato verificarsi di un generalizzato stato di crisi di mercato che determina una variazione negativa del 15% dei redditi degli agricoltori rispetto al reddito medio del triennio precedente. Tale accadimento, che può essere causato da una caduta dei prezzi alla produzione o da un innalzamento dei costi di produzione, è la condizione necessaria per attivare le richieste di compensazione da parte degli agricoltori.


Capo II Costituzione e gestione dei Fondi


Art. 3 Costituzione dei Fondi

1. I Fondi sono costituiti in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2115/2021 e al Piano strategico per la Pac 2023 -2027, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, gli organismi collettivi di difesa e loro forme associate, le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole possono costituire e, previo riconoscimento da parte dell’Autorità competente, gestire fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Art. 4 Statuto dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano uno statuto, ovvero adeguano lo statuto già in vigore, in conformità a quanto prescritto nel presente decreto.

2. Lo statuto indica necessariamente:

a) la denominazione e la sede legale del soggetto gestore;

b) la data di adozione dello stesso;

c) tra gli scopi sociali, la gestione di fondi ai sensi del regolamento (UE) n. 2115/2021;

d) le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte dal soggetto gestore;

e) le modalità di costituzione del Fondo;

j) l’indicazione degli organi di gestione e controllo e delle regole di funzionamento degli stessi, nonché le funzioni ad essi assegnate;

g) i diritti ed i doveri dei singoli aderenti;

h) le modalità di scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio;

i) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci.

Art. 5 Regolamento dei Fondi

1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano apposito regolamento che prevede:

a) scopo perseguito dal Fondo con la espressa indicazione che lo stesso non persegue scopo di lucro;

b) durata del Fondo non inferiore ad anni cinque;

c) modalità di adesione al Fondo dei singoli agricoltori e di partecipazione alla copertura mutualistica, nonché il richiamo ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e motivi di esclusione dal Fondo;

d) modalità di gestione ed amministrazione del Fondo, ivi incluso l’obbligo di contabilità separata del Fondo rispetto ad eventuali altre attività del soggetto gestore e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

e) individuazione e descrizione degli organi che hanno la gestione del Fondo di mutualità e i relativi organi di controllo, in coerenza con quanto previsto dallo statuto;

f) obbligo di restituzione, da parte degli agricoltori, di eventuali somme indebitamente percepite a titolo di compensazioni, maggiorate degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con decorrenza dalla data di incasso dell’indebito;

g) durata minima di adesione al Fondo, comunque non inferiore a tre anni, tenuto conto anche delle ipotesi di subentro e successione;

h) modalità e tempistiche relative alle ipotesi di subentro e successione nel rapporto tra agricoltore e Fondo di mutualità;

i) modalità e tempistiche di versamento delle quote per l’adesione al Fondo e per l’accesso alla copertura mutualistica annuale a carico dei singoli agricoltori aderenti, con espresso riferimento al divieto di pagamento in contanti delle somme dovute;

j) criteri e modalità per la determinazione delle perdite economiche dovute alla mancata produzione o ai drastici cali di reddito e per la conseguente quantificazione delle compensazioni in capo agli agricoltori aderenti, nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali vigenti, ivi incluse limitazioni e cause di esclusione previste;

k) criteri e modalità attuative per la determinazione del Trigger event da parte del Fondo (solo Fondi IST);

l) criteri generali per la determinazione di eventuali costi benchmark per aziende senza bilancio (solo Fondi IST);

m) criteri di quantificazione della quota di adesione al Fondo e della quota di partecipazione alla copertura mutualistica annuale, con espresso richiamo alla normativa vigente in materia;

n) indicazione dei criteri adottati dal Fondo per l’individuazione dei periti da incaricare per l’accertamento e la valutazione danni;

o) con riferimento all’anno di competenza, obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti in ordine all’importo di eventuali ulteriori compensazioni o indennizzi loro spettanti sulla base di altre previsioni normative o di strumenti assicurativi privati, anche se non ancora percepiti;

p) obbligo da parte dell’agricoltore di comunicare tempestivamente al Fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante alla perdita economica oggetto di copertura mutualistica nel caso di Fondi danni, o agli eventi che possono contribuire in maniera rilevante ad un drastico calo del reddito nel caso di Fondi IST;

q) obbligo in capo all’agricoltore aderente di fornire al soggetto gestore la documentazione richiesta ai fini della copertura mutualistica e della verifica in merito alle perdite subite;

r) impegno da parte dell’agricoltore aderente ai Fondi IST a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale e in particolare un utilizzo delle potenzialità produttive dell’azienda in linea con le attività colturali e di allevamento realizzate negli anni di riferimento per la definizione del reddito medio oggetto di protezione e comunque in linea con le ordinarie pratiche imprenditoriali;

s) divieto per il singolo aderente di cessione della propria partecipazione al Fondo, tranne nei casi di cui alla lettera g);

t) modalità e tempistiche relative alle comunicazioni tra gestore ed agricoltori e per il ricorso da parte degli agricoltori in caso in caso di eventuale contenzioso con il soggetto gestore;

u) clausola che preveda espressamente la risoluzione del rapporto in caso di perdita da parte dell’aderente dei requisiti di cui all’art. 6, comma 3 del presente decreto, ovvero nella ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell’aderente agli obblighi di informativa in capo allo stesso;

v) richiamo all’osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente decreto;

w) norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del Fondo con previsione espressa di restituzione dei contributi ricevuti e non utilizzati dal Fondo per pagare le compensazioni.

Art. 6 Adesione ai Fondi

1. L’adesione ai Fondi di mutualità è volontaria.

2. Ai fini dell’adesione ad un fondo, gli agricoltori sottoscrivono una domanda che prevede necessariamente:

a) quota di adesione al Fondo, modalità e termini di versamento della stessa;

b) espressa dichiarazione dell’agricoltore richiedente ad impegnarsi ad aderire al fondo fino a comunicazione di revoca e comunque per un periodo minimo di tre anni;

c) termini e modalità di partecipazione alla copertura mutualistica annuale di cui al successivo art. 7, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l’accesso ai benefici di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021;

d) per le domande presentate prima dell’avvenuto riconoscimento, espressa dichiarazione dell’agricoltore aderente di essere a conoscenza della richiesta effettuata dal Fondo all’Autorità competente per essere riconosciuto soggetto gestore, ai sensi e per gli scopi previsti dalla normativa nazionale ed unionale vigente in materia e che, in caso di non riconoscimento del soggetto gestore da parte dell’Autorità competente, il Fondo non avrà accesso ai benefici di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021;

e) espressa dichiarazione dell’agricoltore aderente di aver preso visione del regolamento del Fondo, anche con riferimento ai termini e alle modalità di partecipazione alla copertura mutualistica annuale e di accettare espressamente le previsioni in esso contenute, nonché di quanto deliberato dagli organi di competenza del Fondo;

3. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative alla ammissione;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della pubblica amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all’agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all’agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;

d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

4. Al momento della presentazione della domanda di adesione al Fondo, i soggetti interessati producono al soggetto gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 3 ostative alla ammissione al Fondo.

5. L’adesione al Fondo decorre dalla data di accoglimento della domanda da parte del soggetto gestore.

6. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione della compensazione, dovesse emergere in capo al singolo agricoltore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 3, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con decorrenza dalla data della ricezione della compensazione erogata.

Art. 7 Partecipazione alla copertura mutualistica annuale

1. Gli agricoltori aderenti al Fondo, al fine di accedere alla copertura mutualistica annuale, sottoscrivono una domanda di partecipazione che riporti:

a) data di inizio e fine della copertura mutualistica;

b) valore della produzione commercializzata sulla quale è calcolata la quota di partecipazione alla copertura mutualistica tariffa applicata, soglia di danno per l’accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati e, per i soli Fondi reddito, il reddito oggetto di copertura mutualistica;

c) l’importo della quota totale di partecipazione alla copertura mutualistica, compresa la contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell’agricoltore, distinta tra la parte commisurata al rischio e la componente eventualmente richiesta per la copertura delle spese di gestione del Fondo, e relative modalità e termini di pagamento;

d) valore della produzione media, nel caso di Fondi danni, o valore del reddito medio, nel caso di Fondi IST, dell’agricoltore aderente calcolato come media del triennio precedente o del quinquennio precedente, escludendo in quest’ultimo caso l’anno con la produzione o con il reddito più basso e l’anno con la produzione o con il reddito più elevato. Nel caso di agricoltori insediati da meno di tre anni, il reddito medio annuo è determinato sulla base del reddito di almeno un anno;

e) obbligatoriamente per i Fondi danni, espressa dichiarazione da parte dell’agricoltore aderente di conoscere la condizione in base alla quale, qualora l’entità complessiva delle compensazioni da riconoscere a tutti i soci aventi diritto nell’anno ecceda la disponibilità finanziaria prevista dal Fondo, l’erogazione delle compensazioni avverrà con una ripartizione proporzionale a tutti i soci aventi diritto;

f) esclusivamente per i Fondi IST, l’indicazione che la compensazione che il Fondo può riconoscere all’agricoltore aderente è inferiore al 70%, e comunque pari almeno al 20%, della perdita di reddito, entro il limite massimo di 460.000 euro;

g) la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate, aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili;

h) modalità e tempistiche di erogazione della compensazione, con la espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla effettiva capienza finanziaria del Fondo, nel rispetto del limite minimo previsto per i Fondi IST di cui alla lettera f);

i) metodo di coltivazione applicato, rispetto alle pratiche di coltivazione tradizionali, biologiche o integrate;

j) espressa dichiarazione da parte dell’agricoltore aderente di conoscere ed accettare quanto previsto dal regolamento del Fondo e, se del caso, dalle delibere annuali adottate dall’organo di gestione del Fondo, ivi compresi termini, forme e modalità d’incasso della quota di partecipazione alla copertura mutualistica.

2. La domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale comprende inoltre gli eventuali contenuti previsti dal PGRA della campagna di riferimento.

3. Per i Fondi IST la copertura mutualistica ha durata annuale e deve fare riferimento alla produzione dell’anno di partecipazione alla medesima copertura mutualistica, secondo il principio di competenza economica.

4. Nel caso dei Fondi danni la copertura mutualistica ha durata annuale; per le sole produzioni vegetali, la copertura mutualistica può avere durata inferiore all’anno solare, in relazione agli specifici cicli colturali delle produzioni oggetto di copertura e può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di partecipazione alla copertura mutualistica del Fondo.

Art. 8 Piano economico finanziario

1. I soggetti gestori, preventivamente ed ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, devono elaborare un piano economico finanziario relativo al primo triennio di operatività del Fondo, che deve riportare necessariamente le seguenti informazioni:

a) descrizione della tipologia del Fondo;

b) prodotti e rischi coperti dal Fondo, eventualmente distinti per anno;

c) territori di operatività del Fondo;

d) analisi dei rischi;

e) metodologia di calcolo della quota di adesione al Fondo;

f) metodologia di calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica, ivi compresi i dati utilizzati per la determinazione del tasso e della quota di partecipazione alla copertura mutualistica e stima del sostegno finanziario previsto;

g) valore della produzione commercializzata (VPC) per ciascuna annualità di riferimento;

h) motivazioni, di carattere qualitativo e/o quantitativo, alla base della scelta del tasso da applicare;

i) stima delle spese di costituzione del Fondo in conformità all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021;

j) stima delle spese di gestione del fondo in conformità all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021;

k) prospetto finanziario previsionale delle entrate e delle uscite del Fondo.

2. Qualora il Fondo non attivi coperture mutualistiche per una o due delle prime tre annualità di cui al comma 1, il Piano economico finanziario si intende applicabile ai primi tre anni di effettiva operatività del Fondo.

3. A partire dal quarto anno di operatività del Fondo, ai fini del mantenimento del riconoscimento, i soggetti gestori devono elaborare e trasmettere all’Autorità competente entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della relativa approvazione, un Piano economico finanziario annuale che riporti necessariamente le informazioni di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere h) e i) e tenga conto delle risultanze delle annualità pregresse di operatività del Fondo, nonché delle eventuali disposizioni del PGRA della campagna di riferimento.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Piano di cui al comma 3, l’Autorità competente ne valuta la conformità ai requisiti di cui al presente decreto e ne comunica l’esito al soggetto gestore.

5. Le quote di partecipazione alla copertura mutualistica sono valutate ai fini della ragionevolezza della spesa secondo modalità stabilite con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Art. 9 Patrimonio e contabilità dei Fondi

1. I Fondi hanno una esclusiva funzione mutualistica e non perseguono scopo di lucro.

2. Il capitale iniziale dei Fondi, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 è costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi finanziari di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e privati, anche diversi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

3. I soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del Fondo, ma che non posseggano la qualità di agricoltore attivo, non possono beneficiare delle compensazioni del Fondo stesso.

4. La contabilità relativa ai Fondi è tenuta separatamente dalle altre attività del soggetto gestore, il quale è obbligato a rendicontare all’Autorità competente tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l’attività del Fondo medesimo; il soggetto gestore è tenuto, altresì, a separare contabilmente le voci di spesa destinate alla gestione corrente tecnico-amministrativa da quella prettamente mutualistica.

5. Il patrimonio dei Fondi è separato rispetto a quello del soggetto gestore.

6. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell’adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.

7. La liquidazione del Fondo può avvenire per scadenza o scioglimento o venire meno del soggetto gestore; in tali casi, il contributo finanziario di cui all’art. 1, comma 1, e gli eventuali ulteriori contributi pubblici erogati al Fondo non utilizzati in conformità degli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno sono recuperati. Il restante stock di capitale può essere ripartito tra gli aderenti, secondo il regolamento del Fondo, compatibilmente con la natura giuridica del soggetto gestore e con le disposizioni normative che ne regolano l’attività.

Art. 10 Gestione del patrimonio dei Fondi

1. I soggetti gestori dei Fondi possono contrarre obbligazioni, anche nei confronti di terzi, nei limiti di quanto strettamente necessario alla attività del Fondo, alla capitalizzazione dello stesso, alla gestione del patrimonio confluito ed alla eventuale liquidazione delle compensazioni.

2. Il ricorso del soggetto gestore a finanziamenti o mutui, esclusivamente finalizzato alla liquidazione delle compensazioni, non può comunque superare il valore del 200 per cento del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta, elevabile al 300 per cento qualora detto capitale derivasse esclusivamente dalla contribuzione dei singoli aderenti; la contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a sessanta mesi e deve essere comunicata all’Autorità competente entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del contratto.

3. Le risorse del Fondo sono gestite tramite un unico conto corrente dedicato.

4. I soggetti gestori dei Fondi possono effettuare investimenti con capitale garantito, per gli stessi scopi di cui al comma 1, impiegando parte delle disponibilità finanziarie degli stessi, quantificate all’inizio di ciascun anno, attraverso: depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;

titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica italiana, dagli Stati appartenenti all’Unione europea, da organismi sovrannazionali.

Art. 11 Entrate e uscite dei Fondi

1. Le entrate del Fondo possono essere costituite da:

a) versamento dei contributi dei singoli aderenti;

b) somme erogate da istituti di credito a titolo di mutui od altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi;

c) contributi erogati da soggetti pubblici e privati;

d) contributi di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 2115/2021;

e) risarcimenti assicurativi;

f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato.

2. Le uscite del Fondo possono essere costituite da:

a) pagamenti delle compensazioni agli aderenti;

b) spese di assicurazione per la copertura dell’eventuale quota di rischio non coperta direttamente dal Fondo;

c) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo;

d) spese per l’accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti;

e) oneri finanziari;

f) rimborso quota capitale a fronte di somme erogate da istituti di credito a titolo di mutui o di altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.

Art. 12 Riconoscimento delle compensazioni per i Fondi danni

1. A seguito della denuncia presentata dall’agricoltore aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal regolamento del Fondo, accertato l’effettivo accadimento di uno degli eventi coperti, il soggetto gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione della compensazione, verifica le richieste pervenute anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, tra l’altro al fine di valutare se l’evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti previsti dalle norme unionali e nazionali vigenti per l’accesso alle compensazioni. Ogni anno il soggetto gestore del Fondo trasmette all’Autorità competente l’elenco dei nominativi dei soggetti esterni che potranno essere incaricati dell’attività di verifica, assicurando il tempestivo aggiornamento degli stessi elenchi in caso di intervenute variazioni.

2. Il Fondo, ai fini del riconoscimento della compensazione, anche nella ricorrenza di più richieste, procede nei limiti delle dotazioni finanziarie del Fondo stabilite per la campagna di riferimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura dell’importo totale da erogare.

3. Ai fini della liquidazione della compensazione, i soggetti gestori possono prevedere che l’erogazione in favore dei singoli beneficiari avvenga in maniera contestuale e secondo date predeterminate in maniera tale da potere ripartire in maniera proporzionale tra gli agricoltori aderenti aventi diritto al beneficio le risorse disponibili nel Fondo prescindendo, quindi, dalla data in cui il singolo aderente ha denunciato l’evento dal quale deriva il diritto.

4. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 1, il soggetto gestore garantisce che le compensazioni erogate non siano superiori al 100 per cento della perdita ed evita sovracompensazioni per effetto del cumulo delle compensazioni stesse con l’intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

5. Ai fini dell’accertamento dei danni subiti da ciascun agricoltore aderente e della quantificazione delle compensazioni, i Fondi danni seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti previsti dal PGRA della campagna di riferimento.

Art. 13 Riconoscimento delle compensazioni per i Fondi IST

1. A seguito della denuncia dell’aderente, nei termini e secondo le modalità fissate dal regolamento del Fondo, previa verifica dell’ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi, il soggetto gestore del Fondo procede all’erogazione della compensazione; la verifica di ammissibilità è svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati ed è volta tra l’altro a valutare, in conformità con quanto previsto dalle norme unionali e nazionali vigenti, se l’evento abbia comportato una perdita di reddito superiore ai limiti previsti per l’accesso alle compensazioni. Ogni anno il soggetto gestore del Fondo trasmette all’Autorità competente l’elenco dei nominativi dei soggetti esterni che potranno essere incaricati dell’attività di verifica, assicurando il tempestivo aggiornamento degli stessi elenchi in caso di intervenute variazioni.

2. I Fondi IST possono attivare le procedure di cui al comma 1 solo a seguito dell’accertamento del verificarsi del trigger event da parte dell’Autorità competente, ovvero dal soggetto gestore, utilizzando la metodologia per la rilevazione del trigger event approvata dall’Autorità competente.

3. Il gestore del Fondo garantisce che la compensazione sia inferiore al 70 per cento della perdita subita dall’agricoltore nel limite di 460.000 euro per agricoltore, e comunque non inferiore al 20 per cento della perdita subita, ed evita sovracompensazioni che possano determinarsi per effetto del cumulo delle compensazioni stesse con l’intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

4. Il Fondo, ai fini dell’erogazione delle compensazioni di cui al presente articolo, anche nella ricorrenza di più richieste, può procedere esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie del Fondo stabilite per la campagna di riferimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura dell’importo totale da erogare.

5. Ai fini dell’accertamento del drastico calo del reddito subito da ciascun aderente e della quantificazione della compensazione spettante, i Fondi IST seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti previsti dal PGRA della campagna di riferimento.


Capo III
Riconoscimento dei Fondi


Art. 14 Riconoscimento dei soggetti gestori e dei relativi Fondi e cause di esclusione

1. Ai fini del riconoscimento ufficiale, i soggetti gestori devono presentare apposita domanda di riconoscimento all’Autorità competente.

2. L’Autorità competente, ai fini di cui al precedente comma, valuta, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda:

a) la non ricorrenza delle condizioni ostative previste al comma 5 del presente articolo;

b) la conformità dello statuto, del regolamento, dei modelli di domanda e del Piano economico finanziario triennale ai requisiti indicati nel presente decreto;

c) per i Fondi IST il rispetto dei seguenti requisiti dimensionali minimi:

i. adesione al Fondo di almeno centocinquanta agricoltori;

oppure

ii. adesione al Fondo di almeno cinquanta agricoltori e un volume d’affari complessivo, calcolato come somma del volume d’affari di ciascun aderente, non inferiore a 10 milioni di euro nell’esercizio fiscale precedente alla presentazione della domanda;

d) per i Fondi danni, il rispetto del seguente requisito dimensionale minimo in termini di dimensione del Fondo:

i. adesione al Fondo di almeno settecento agricoltori.

3. L’adesione al Fondo è comprovata dall’accoglimento, da parte del soggetto gestore, della domanda di cui all’art. 6 sottoscritta dall’agricoltore; l’elenco degli aderenti al Fondo è comunicato all’Autorità competente in allegato alla domanda di riconoscimento.

4. La conformità dei documenti di cui al comma 2, lettera b) costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento.

5. Non possono essere autorizzati alla gestione dei Fondi i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative;

b) il cui rappresentante legale o i cui amministratori o dirigenti o organi di controllo siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della pubblica amministrazione. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

c) destinatari dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

6. Il soggetto gestore attesta, al momento della presentazione della domanda sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in una delle ipotesi previste al precedente comma 5.

7. L’Autorità competente provvede, con decreto, al riconoscimento ufficiale del soggetto gestore e dei relativi Fondi ovvero, in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, comunica il diniego del riconoscimento.

8. I Fondi sono autorizzati ad attivare le coperture mutualistiche esclusivamente a seguito del riconoscimento ufficiale di cui al comma 7.

Art. 15 Elenco dei soggetti gestori dei Fondi

1. Il soggetto gestore ufficialmente riconosciuto, ed il relativo Fondo, sono inseriti nell’elenco di cui all’art. 4 del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411.

2. Entro novanta giorni dal riconoscimento formale, il soggetto gestore costituisce il proprio fascicolo aziendale, per il tramite del CAA di appartenenza.

Art. 16 Modifiche ai Fondi riconosciuti

1. Successivamente al riconoscimento del Fondo, il soggetto gestore è tenuto ad inviare annualmente una dichiarazione, relativamente all’anno civile precedente, da cui risulti che non siano intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all’art. 14; la dichiarazione include l’elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal Fondo nel medesimo anno.

2. Qualsiasi modifica ai documenti di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) intervenuta anche in corso d’anno, per qualunque causa, successivamente al riconoscimento, deve essere comunicata all’Autorità competente.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità competente effettua la valutazione di conformità dei documenti modificati ai requisiti indicati nel presente decreto e ne comunica l’esito al soggetto gestore.

4. Ai fini dell’ottenimento del contributo pubblico di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, il soggetto gestore potrà operare sulla base dei documenti modificati solo a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 3.

Art. 17 Irregolarità nella gestione dei Fondi – Sanzioni e revoca del riconoscimento

1. Nello svolgimento dell’attività di gestione dei Fondi riconosciuti ai sensi del presente decreto, i soggetti gestori sono sottoposti al controllo ed alle verifiche da parte dell’Autorità competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, qualora venissero accertate irregolarità da parte dei soggetti gestori relativamente all’attività del Fondo, anche in riferimento agli obblighi di informativa all’Autorità competente, possono essere disposte sanzioni proporzionali alla gravità dell’inadempimento fino alla revoca del riconoscimento.

3. Nei casi di cui al comma 2, entro trenta giorni dall’accertamento dell’irregolarità l’Autorità competente comunica al soggetto gestore l’esito delle valutazioni svolte e le eventuali azioni correttive da attuare ivi compresi i relativi termini di adozione; a far data dalla comunicazione e fino all’adozione delle relative azioni correttive è sospesa per il Fondo in esame la concessione di nuovi aiuti e sono, altresì, sospesi i pagamenti di eventuali contributi già concessi.

4. Il riconoscimento è revocato da parte dell’Autorità competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di:

a) mancata adozione delle azioni correttive entro i termini fissati nella comunicazione di cui al comma 3;

b) mancato rispetto dei requisiti minimi di dimensione di cui all’art. 14, comma 2, lettere c) e d), per due annualità consecutive, ovvero il riscontro delle condizioni di cui al medesimo art. 14, comma 5;

c) violazione da parte dei soggetti gestori degli obblighi di rendicontazione e di gestione separata del Fondo;

d) scioglimento o venir meno del soggetto gestore, ovvero di inattività del Fondo per tre annualità anche non consecutive.

5. In caso di revoca del riconoscimento per la gestione dei Fondi, o comunque in caso di accertate irregolarità nella procedura di liquidazione delle compensazioni ai propri aderenti, o di accertata carenza dei presupposti, seppure dichiarati, per l’ottenimento del contributo pubblico di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, ferme restando le procedure di recupero previste dalla legge, il soggetto gestore è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con l’applicazione degli interessi di cui al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, con decorrenza dalla data di avvenuto incasso del contributo percepito. 

Art. 18 Soggetti gestori e Fondi riconosciuti ai sensi del decreto 5 maggio 2016

1. I soggetti gestori ed i Fondi inclusi nell’elenco di cui all’art. 15 ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e 7 febbraio 2019, n. 1411 sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto.

2. Nei casi di cui al comma 1, tutti i riferimenti al regolamento (UE) 1305/2013 e ai relativi articoli riportati nella documentazione oggetto di riconoscimento ai sensi deldecreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 sono da intendersi attribuiti all’art. 76 del regolamento UE n. 2115/2021 e al presente decreto.

3. I soggetti gestori ed i Fondi di cui al comma 1, per accedere ai benefici di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, applicano le disposizioni del presente decreto.


Capo IV
Disposizioni finali


Art. 19 Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento del direttore generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è adottata, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la disciplina attuativa in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi che possono beneficiare del sostegno di cui all’art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.