DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 5 settembre 2023 (in Gazz. Uff. 8 novembre 2023, n. 261)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 5 settembre 2023 (in Gazz. Uff. 8 novembre 2023, n. 261)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 5 settembre 2023 (in Gazz. Uff. 8 novembre 2023, n. 261). –  Interventi per la filiera agroalimentare.

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della Commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie C 485 – del 21 dicembre 2022;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell’amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l’art. 53 della predetta legge, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relative ai prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, recante le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ed, in particolare, l’art. 1, comma 128, della predetta legge, come modificato dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021;

Visto il successivo comma 129 del suddetto art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura» di cui al comma 128;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed, in particolare, gli articoli 68, comma 2-bis, e 68-quater, comma 1, del predetto decreto, che hanno rideterminato la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020, in 295 milioni di euro per l’anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura» per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

Visto l’art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura» che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, ha disposto l’incremento della dotazione del suddetto Fondo di 35 milioni di euro per l’anno 2022;

Visto l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura» che ha disposto l’incremento della dotazione del suddetto fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l’art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”»;

Considerato che i prodotti designati da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un’indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi della normativa dell’Unione, hanno un fondamentale ruolo di traino per l’economia delle rispettive filiere agricole, costituendo – nel loro insieme – l’eccellenza della produzione di qualità del settore;

Considerato altresì, che il sistema delle DOP e IGP – previsto dai regolamenti (UE) n. 1151/2012, per i prodotti agricoli e alimentari, e (UE) n. 1308/2013, per i vini – costituisce un importante strumento della politica di sviluppo rurale, nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea, capace di generare un valore aggiunto per i prodotti agricoli da esse designati, che viene distribuito lungo tutta la filiera, contribuendo così a sostenere il reddito dei loro produttori;

Considerato inoltre, che il suddetto sistema delle DOP e IGP contribuisce a preservare la biodiversità, il paesaggio, l’ambiente e il patrimonio culturale dei territori, garantisce una leale concorrenza tra i produttori e tutela il consumatore finale, assicurando l’autenticità dei prodotti agricoli di qualità;

Considerato che le filiere agricole dei prodotti designati da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un’indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi della normativa dell’Unione, necessitano di ulteriori strumenti diretti ad aumentare la competitività della commercializzazione ed a sviluppare azioni di informazione per migliore la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo;

Dato atto che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2022, ha già previsto interventi a favore della filiera vitivinicola dei prodotti designati da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un’indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, assegnando risorse finanziarie per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che occorre assegnare anche alla filiera agroalimentare dei prodotti designati da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un’indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, una quota parte delle risorse iscritte nel «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», di cui all’art. 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo non superiore a 25 milioni di euro;

Considerato che le azioni di valorizzazione e informazione, con particolare riferimento ai metodi di produzione e ai sistemi di qualità, rappresentano uno strumento per migliorare la competitività ed il consumo dei prodotti agroalimentari e consentono di aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell’ottica di ripristinare l’equilibrio del mercato stesso e contenere così gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;

Ritenuto pertanto, di dover prevedere interventi di sostegno per iniziative, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volte a sviluppare azioni di valorizzazione ed informazione, per incrementare la competitività della commercializzazione, migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei suddetti prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire una più ampia diffusione delle suddette azioni ed un più efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l’attuazione a soggetti che, pur espressione del mondo imprenditoriale, siano, al contempo, istituzionalmente deputati alla tutela, alla valorizzazione e all’informazione relative alle produzioni DOP e IGP e portatori qualificati delle istanze collettive delle imprese operanti nel settore di riferimento;

Ritenuto che i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, riconosciuti ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, svolgono – per legge – funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle rispettive DOP e IGP e, che, pertanto vanno individuati come soggetti beneficiari della presente misura di sostegno;

Dato atto che, nel settore agroalimentare, sono attualmente riconosciuti, ai sensi della suddetta legge, soltanto centosessantotto consorzi di tutela, a fronte di trecentodiciannove DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari registrate e che, pertanto, per circa la metà delle predette DOP e IGP non esiste alcun consorzio di tutela che eserciti le funzioni sopra indicate;

Ritenuto di dover incentivare l’accrescimento della rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, favorendo l’aggregazione dei produttori interessati, in modo da poter aumentare l’efficacia del presente intervento di sostegno e garantire, anche negli anni avvenire, la valorizzazione, la salvaguardia e la tutela dei prodotti designati da una DOP o IGP, attraverso consorzi di tutela dotati di un’elevata rappresentatività;

Ritenuto opportuno circoscrivere il presente finanziamento alle sole iniziative di studio, valorizzazione e informazione, che non esauriscano la propria utilità nell’esercizio di sostenimento, ma che, al contrario, manifestino una capacità di produrre benefici economici anche negli anni futuri, ovverosia a quelle annoverate tra le «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, tra i «costi di impianto e di ampliamento» e i «costi di sviluppo», secondo la classificazione economica applicata in base agli attuali principi contabili;

Considerato che, tra i suddetti «costi di impianto e di ampliamento», vengono annoverati i costi sostenuti – in modo non ricorrente – in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita dell’impresa, come la fase pre-operativa (c.d. costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa, ad esempio, in caso di innovazione del processo produttivo, anche al fine di renderlo più sostenibile, o di apertura di nuovi mercati;

Considerato che, nelle suddette ipotesi, anche le spese di pubblicità sono qualificate investimenti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, e, quindi, possono ritenersi costi pluriennali ammortizzabili, nei casi in cui non esauriscano rapidamente i loro effetti, potendo l’utilità che ne deriva protrarsi anche negli anni successivi e perseguendo lo scopo d’incrementare la produttività aziendale;

Ritenuto opportuno, altresì, prevedere, come ulteriore requisito dei soggetti beneficiari – ai soli fini dell’ammissibilità al presente finanziamento – che la produzione rappresentata nella compagine sociale del consorzio di tutela sia composta, almeno, per il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allo scopo di garantire l’efficacia ed efficienza della presente misura di sostegno;

Ritentuto che gli interventi sopra descritti, in quanto finalizzati ad incrementare la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, siano in grado di favorire lo sviluppo ed il sostegno dell’intera filiera agroalimentare;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del giorno 12 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

b) «Direzione generale»: la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

d) «Fondo»: il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito all’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

f) «Legge sui consorzi di tutela»: la legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificata dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

g) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

h) «Prodotti agroalimentari»: i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012;

i) «Sistema di controllo e certificazione»: il sistema di controllo e certificazione previsto dal Piano dei controlli di un prodotto designato da una DOP o IGP, redatto sulla base del relativo disciplinare di produzione dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero, ai sensi dell’art. 53 della legge sui consorzi di tutela;

j) «Società controllata»: la società a controllo pubblico disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società partecipate);

k) «Società in house»: la società in house disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società partecipate).

Art. 2 Ambito di applicazione, finalità e risorse finanziarie

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;

b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;

c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;

d) incrementare la rappresentatività dei consorzi di tutela, all’interno delle pertinenti filiere produttive, così come individuate dall’art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Le risorse finanziarie da assegnare nel quadro dell’applicazione del presente decreto ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, a valere sulle disponibilità in termini di residui di stanziamento di provenienza 2022 del Fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) consorzi di tutela;

b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

2. E’ ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già riconosciuti ai sensi dell’art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

3. Ai soli fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, di cui al presente decreto, la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell’art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

4. I soggetti beneficiari, di cui al precedente comma 1, possono presentare una sola domanda di contributo, a valere sugli interventi previsti dal presente decreto.

5. I consorzi di tutela possono far parte di una sola associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico.

6. Non è ammessa, da parte dei consorzi di tutela, la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b). In tale ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b).

Art. 4 Attività e spese ammissibili

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’art. 2 del presente decreto, possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell’art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attività:

a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;

b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità;

c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;

d) attività di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;

e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità.

2. Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attività.

3. Ai sensi del precedente comma 2, si considerano «costi di impianto e di ampliamento» quelli sostenuti per lo svolgimento delle attività previste nel precedente comma 1, lettere dalla a) alla d), nei seguenti casi:

a) se finalizzate a valorizzare DOP o IGP per le quali esistano consorzi di tutela di recente istituzione («start-up»). Ai fini del presente decreto, un consorzio di tutela si considera di recente istituzione («start-up») qualora il decreto ministeriale di riconoscimento, previsto dall’art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela, sia stato emanato non oltre i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) nelle ipotesi diverse da quelle previste dalla precedente lettera a), ovvero per i consorzi di tutela istituiti da oltre cinque anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono finanziabili le sole attività di cui al precedente comma 1, lettere dalla a) alla d), volte ad accrescere la capacità operativa dei soggetti beneficiari, per l’apertura di nuovi mercati nazionali e/o internazionali dei prodotti agroalimentari designati da DOP o IGP.

4. Con esclusivo riferimento ai «costi di impianto e di ampliamento» di cui al precedente comma 3, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto è subordinata alla predisposizione e presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, di apposito piano economico giustificativo dell’utilità pluriennale dei predetti costi ammissibili alle agevolazioni.

5. Ai sensi del precedente comma 2, si considerano «costi di sviluppo» quelli sostenuti per lo svolgimento delle attività previste nel precedente comma 1, lettera e), tra cui, a titolo esemplificativo: gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; i costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo.

6. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte entro quindici mesi dalla data di concessione del contributo.

Art. 5 Contributo concedibile, anticipo e regime di aiuti di Stato

1. A valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto ed entro il limite delle stesse, può essere concesso un contributo in conto capitale:

non superiore a 300.000,00 (trecentomila/00) euro per i soggetti beneficiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); oppure

non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro per i soggetti beneficiari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b).

2. Non può essere richiesto un contributo inferiore a 60.000,00 (sessantamila/00) euro per singolo soggetto beneficiario, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) o b).

3. E’ consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

4. I contributi previsti dal presente decreto vengono concessi in esenzione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e della comunicazione della Commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie C 485 – del 21 dicembre 2022.

Art. 6 Modalità attuative

1. La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attività finanziabili, nonché su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all’adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il provvedimento previsto dal precedente comma 1 disciplina, altresì, la costituzione e la composizione di un’apposita Commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del presente decreto e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1).

3. Ai componenti della suddetta Commissione non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

4. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero può avvalersi di una società controllata o di una società in house per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di erogazione dei contributi previsti dal presente decreto, previa verifica sulla congruità economica dell’offerta. Con apposita convenzione tra il Ministero e la società controllata o la società in house incaricata sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal precedente periodo sono posti a carico degli stanziamenti previsti dall’art. 2, comma 2, del presente decreto, nel limite massimo dell’1%.

Art. 7 Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7098, P.G. 01, in termini di residui di stanziamento di provenienza 2022, assegnato con direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata dall’UCB-MASAF il 22 febbraio 2023 al n. 120 alla gestione dell’Ufficio P.Q.A.I. III della Direzione generale.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero.