REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2023

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il 10 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla politica in materia di proprietà intellettuale indicando di essere pronto a valutare l’eventualità di introdurre un sistema di protezione specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli, sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto dei possibili costi e benefici.
(2)Nella comunicazione del 25 novembre 2020 intitolata «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE – Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», la Commissione si è impegnata a valutare, sulla base di una valutazione d’impatto, se proporre un sistema di protezione dell’Unione delle indicazioni geografiche non agricole.
(3)Nella sua risoluzione dell’11 novembre 2021 sul piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE, il Parlamento europeo ha sottolineato il fatto che il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli è in linea con le priorità dei programmi dell’Unione in via di definizione, ribadendo il suo sostegno all’iniziativa della Commissione volta a istituire, sulla base di un’accurata valutazione d’impatto, una protezione efficace e trasparente a livello di Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli al fine di allinearsi, tra l’altro, all’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (4) («Atto di Ginevra»), che prevede la possibilità di proteggere le indicazioni geografiche sia per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli.
(4)Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPS») dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il 26 novembre 2019, in conformità della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (5), l’Unione ha aderito all’Atto di Ginevra, amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’Atto di Ginevra offre un mezzo per ottenere la protezione delle indicazioni geografiche, indipendentemente dalla natura dei beni a cui si applicano, e perciò include i prodotti artigianali e industriali. Al fine di rispettare pienamente tali obblighi internazionali, per l’Unione è una priorità garantire il riconoscimento e la protezione uniformi in tutta l’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
(5)Da molti anni la protezione delle indicazioni geografiche è concessa a livello di Unione a vini (6) e bevande spiritose (7), come pure ai prodotti agricoli e alimentari, compresi i vini aromatizzati (8). È opportuno concedere la protezione dell’Unione anche delle indicazioni geografiche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione vigente, garantendo nel contempo la convergenza. Tale protezione dovrebbe essere mirata a includere un’ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana nonché cuoi e pelli. L’introduzione di un siffatto sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali comporterebbe vantaggi per i consumatori, in quanto porterebbe a una migliore consapevolezza dell’autenticità dei prodotti. Avrebbe inoltre un impatto economico positivo sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) rafforzando la competitività e avrebbe un impatto positivo generale sull’occupazione, sullo sviluppo e sul turismo nelle regioni rurali e meno sviluppate. Inoltre, un tale sistema faciliterebbe anche l’accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso accordi commerciali con l’Unione e realizzerebbe il pieno potenziale delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
(6)In diversi Stati membri sono in vigore sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tali sistemi si differenziano in termini di ambito della protezione, amministrazione e tasse, e non offrono protezione al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non concedono alcuna protezione delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali a livello nazionale. Tale mosaico frammentato e complesso di sistemi di protezione a livello di Stati membri potrebbe comportare un aumento dei costi e incertezza giuridica per i produttori e costituire un disincentivo per gli investimenti nell’artigianato tradizionale dell’Unione. L’esistenza di un sistema di protezione armonizzato dell’Unione è fondamentale per creare la certezza giuridica necessaria a tutti i portatori di interessi e per prevenire le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti artigianali e industriali, consentendo in tal modo all’Unione di proteggere meglio i suoi interessi, anche a livello internazionale.
(7)La realizzazione di prodotti strettamente collegati a una zona geografica specifica spesso dipende dal know-how locale e si fonda soprattutto sull’utilizzo di metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine di tali prodotti. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l’attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale nel settore agricolo e in quello artigianale e industriale. Si dovrebbero pertanto istituire procedure efficienti per la registrazione, a livello di Unione, di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento dovrebbe assicurare il mantenimento e la valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali.
(8)Una protezione uniforme in tutta l’Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può incentivare la produzione di prodotti di qualità, concorrere alla lotta contro la contraffazione, assicurare l’ampia disponibilità di prodotti di qualità per i consumatori e contribuire alla creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate, il che aiuterebbe a contrastare le tendenze allo spopolamento. In particolare, viste le potenzialità di tale protezione in termini di contribuito alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un’indicazione geografica nella zona geografica delimitata. I requisiti in base ai quali una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica di un prodotto devono essere essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica e secondo cui il prodotto deve essere originario di una zona geografica delimitata, come stabilito nel presente regolamento, rafforzano la consapevolezza che parte sostanziale del valore del prodotto designato dall’indicazione geografica deve essere creata nella zona geografica in questione. Tali requisiti dovrebbero garantire che solo i prodotti con un forte legame con la zona geografica possano beneficiare della protezione prevista dal presente regolamento.
(9)È pertanto necessario garantire una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; assicurare la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; tutelare e sviluppare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; garantire che le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali siano registrate in modo efficiente a livello sia di Unione sia internazionale; prevedere controlli e un’attuazione efficaci per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutto il mercato interno, anche nel commercio elettronico; e stabilire un collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull’Atto di Ginevra.
(10)I compiti assegnati dal presente regolamento alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («Ufficio») possono esigere il trattamento di dati personali, in particolare allorché ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di registrazione, modifica del disciplinare di produzione o cancellazione della registrazione, gli opponenti, o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di un’indicazione geografica registrata. Il trattamento di tali dati personali è quindi necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Qualsiasi trattamento e pubblicazione di dati personali ricevuti nel corso delle procedure di cui al presente regolamento, ad esempio ai fini della registrazione compresi l’opposizione, la modifica del disciplinare di produzione, la cancellazione della registrazione, i controlli e la concessione di un periodo transitorio, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In tale contesto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11)impongono certi obblighi agli Stati membri, mentre il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) impone certi obblighi alla Commissione e all’Ufficio. Allorché la Commissione e l’Ufficio determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento.
(11)Le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali aventi una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata al loro luogo di produzione conferiscono un diritto collettivo che può essere esercitato da tutti i produttori ammissibili in una zona geografica delimitata che desiderano aderire a un disciplinare di produzione, conformemente al presente regolamento. I produttori che agiscono collettivamente hanno più potere di mercato rispetto ai singoli produttori e possono sfruttare sinergie nel gestire le loro indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche ricompensano i produttori per il loro impegno volto a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbero pertanto essere presentate da associazioni di produttori.
(12)In talune zone geografiche potrebbe esserci un solo produttore che desidera presentare una domanda di registrazione di un nome come indicazione geografica. Dovrebbe pertanto essere possibile che anche un singolo produttore sia considerato un richiedente. Tuttavia, un singolo produttore non dovrebbe essere autorizzato a delimitare la zona geografica facendo riferimento ai propri terreni o laboratori. La zona geografica dovrebbe sempre fare riferimento a una parte specifica di un territorio e non ai confini di proprietà privata.
(13)Anche un’autorità locale o regionale designata da uno Stato membro o un soggetto privato designato da uno Stato membro dovrebbero poter essere considerati un richiedente. In questi casi la domanda dovrebbe indicare i motivi di tale designazione.
(14)Inoltre, un’entità locale o regionale dello Stato membro da cui proviene la rispettiva associazione di produttori o il singolo produttore dovrebbe essere autorizzata a fornire assistenza a tale associazione di produttori o singolo produttore nella preparazione della domanda e nella prima fase della procedura di registrazione. L’assistenza potrebbe comprendere consulenza nonché la condivisione di documenti, di contatti e di informazioni.
(15)Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituito dal presente regolamento è volto a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli: in questo contesto, l’etichettatura e la pubblicità aiutano i consumatori a identificare correttamente i prodotti di qualità sul mercato. I diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare il loro patrimonio immateriale. Per evitare di creare concorrenza sleale e sostenere il mercato interno, ogni produttore anche di un paese terzo dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un’indicazione geografica registrata e di commercializzare prodotti designati da tale indicazione geografica in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme al disciplinare di produzione corrispondente e il produttore sia soggetto a controlli.
(16)Il nome di un prodotto dovrebbe essere proteggibile come indicazione geografica se il prodotto soddisfa tre requisiti cumulativi: il prodotto dovrebbe essere radicato o essere originario di un luogo, una regione o un paese determinati; a tale origine geografica dovrebbero essere essenzialmente attribuibili una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica del prodotto; e almeno una delle fasi di produzione dovrebbe avere luogo in tale zona geografica. Per soddisfare tali requisiti è necessario dimostrare che l’origine geografica rappresenta un fattore essenziale per la data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto. Tali requisiti sono in linea con i requisiti per le indicazioni geografiche stabiliti nell’Atto di Ginevra e nella legislazione dell’Unione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose. Tuttavia, i prodotti contrari all’ordine pubblico non dovrebbero essere oggetto di un’indicazione geografica protetta. La necessità di applicare tale eccezione dell’ordine pubblico dovrebbe essere valutata caso per caso e l’eccezione dovrebbe essere applicata conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(17)La fase o le fasi di produzione indicate nel disciplinare di produzione sono quelle che conferiscono al prodotto una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica. Fattori umani o naturali, o una loro combinazione, determinano se una fase di produzione sia pertinente per essere inclusa nel disciplinare di produzione. I prodotti realizzati principalmente al di fuori della zona geografica in questione e ivi trasportati solo per l’imballaggio o per una fase di produzione che potrebbe avere luogo altrove senza comportare una differenza significativa rispetto alla data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto, non dovrebbero poter beneficiare della protezione. Tale principio consentirebbe di evitare che prodotti di scarsa qualità privi di caratteristiche uniche e realizzati quasi interamente al di fuori della zona geografica in questione siano venduti come prodotti designati da un’indicazione geografica.
(18)Le MPMI dispongono spesso di risorse limitate per svolgere compiti amministrativi. L’autorità competente dello Stato membro di origine del richiedente dovrebbe adoperarsi per fornire assistenza, su richiesta del richiedente, nella preparazione del documento unico previsto dal presente regolamento, conformemente alla sua prassi amministrativa. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta prevista dal presente regolamento («procedura di registrazione diretta»), l’Ufficio, in stretta collaborazione con il punto di contatto unico dello Stato membro interessato, dovrebbe adoperarsi per fornire assistenza in relazione al documento unico. L’assistenza fornita dalle autorità o dall’Ufficio non dovrebbe pregiudicare il fatto che il richiedente resta responsabile del documento unico.
(19)Per ottenere protezione come indicazioni geografiche, i nomi dovrebbero essere registrati solo a livello di Unione. La procedura standard relativa alla registrazione di un’indicazione geografica a norma del presente regolamento dovrebbe articolarsi in due fasi. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase («fase nazionale»), mentre l’Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase («fase a livello di Unione»). Qualora a uno Stato membro sia stata concessa una dispensa da tale procedura standard, un richiedente proveniente da tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di presentare una domanda direttamente all’Ufficio attraverso la procedura di registrazione diretta. È opportuno che la protezione concessa ai sensi del presente regolamento all’atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche per prodotti originari di paesi terzi («indicazioni geografiche di paesi terzi») che soddisfano i requisiti corrispondenti e che sono protette nel paese terzo di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall’Ufficio.
(20)Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure amministrative efficienti, prevedibili e rapide. Le informazioni su tali procedure, compresi gli eventuali termini applicabili, e la durata complessiva delle procedure, dovrebbero essere rese pubbliche. Gli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio dovrebbero cooperare nell’ambito del comitato consultivo istituito a norma del presente regolamento («comitato consultivo»), per condividere le migliori pratiche al fine di promuovere l’efficienza di tali procedure.
(21)È opportuno che siano gli Stati membri e l’Ufficio a espletare le procedure di registrazione, comprese le procedure di opposizione, di modifica del disciplinare di produzione, di cancellazione della registrazione e di ricorso, relative alle indicazioni geografiche originarie dell’Unione e che dette procedure soddisfino i requisiti di trasparenza. Gli Stati membri e l’Ufficio dovrebbero essere rispettivamente responsabili delle diverse fasi di tali procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della fase nazionale, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, esaminarla, gestire la procedura nazionale di opposizione e, se la fase nazionale è completata con esito positivo, presentare la domanda all’Ufficio per l’avvio della fase a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le modalità procedurali dettagliate per la fase nazionale. Tali modalità dovrebbero includere consultazioni tra il richiedente e eventuali opponenti nazionali, nonché la presentazione da parte del richiedente di una relazione sull’esito di tali consultazioni e di eventuali modifiche apportate alla domanda. Inoltre, l’ammissibilità dell’opposizione e i motivi di rifiuto della registrazione nella fase nazionale dovrebbero essere allineati a quelli della fase a livello di Unione. L’Ufficio dovrebbe essere responsabile dell’esame delle domande nella fase a livello di Unione, della gestione della procedura di opposizione e della concessione o del rifiuto della registrazione. Le relative procedure per le indicazioni geografiche di paesi terzi dovrebbero altresì essere espletate dall’Ufficio.
(22)L’Ufficio dovrebbe incoraggiare le parti a ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, allo scopo di raggiungere una composizione amichevole. A tal fine, l’Ufficio dovrebbe offrire alle parti la possibilità di avvalersi di tali servizi nelle procedure disponibili a livello di Unione. L’Ufficio stesso dovrebbe fornire tali servizi, ma le parti dovrebbero altresì avere la possibilità di avvalersi di altri servizi di mediazione.
(23)Ai fini di una più agevole gestione delle domande da parte delle autorità competenti, due o più Stati membri dovrebbero poter cooperare nella fase nazionale della procedura, anche per quanto riguarda l’esame, l’opposizione nazionale, la presentazione delle domande all’Ufficio, la modifica del disciplinare di produzione e la cancellazione della registrazione, nonché decidere che uno Stato membro gestisca le procedure per conto dell’altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, gli Stati membri in questione dovrebbero informare opportunamente e senza indugio la Commissione nonché fornire informazioni sui principali termini della cooperazione.
(24)In determinate circostanze, alcuni Stati membri dovrebbero poter ottenere una dispensa dall’obbligo di designare un’autorità nazionale competente che sia responsabile della fase nazionale delle procedure di registrazione, comprese le procedure di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione. Tale dispensa dovrebbe tenere conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che in tali Stati membri l’interesse locale a proteggere le indicazioni geografiche è minimo e che, in siffatte circostanze, non sarebbe giustificato obbligarli a realizzare l’intera infrastruttura necessaria per un tale sistema. Sarebbe più efficiente, anche in termini di costi, fornire alle associazioni di produttori di tali Stati membri una via alternativa per proteggere i loro prodotti, vale a dire una procedura di registrazione diretta presso l’Ufficio. Tale alternativa presenterebbe inoltre dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri.
(25)La Commissione, in seguito all’esame delle informazioni fornite da uno Stato membro, dovrebbe adottare una decisione sulla richiesta di dispensa presentata da tale Stato membro che gli consenta di avvalersi della procedura di registrazione diretta. Nell’esaminare la richiesta, la Commissione dovrebbe valutare tutte le circostanze pertinenti, tra cui il numero di nomi di prodotti protetti esistenti, il numero di produttori e associazioni di produttori potenzialmente interessati nello Stato membro in questione, le dimensioni della popolazione dello Stato membro in questione, il volume delle vendite, le capacità di produzione e i mercati dei prodotti interessati e altre informazioni che lo Stato membro ritiene rilevanti quali prova dello scarso interesse a livello nazionale. Al fine di prendere una decisione, la Commissione dovrebbe altresì poter utilizzare, ad esempio, le informazioni raccolte attraverso una consultazione pubblica, un’indagine o un’analisi di mercato oppure tramite lettere provenienti da ordini professionali pertinenti o altri enti ufficiali competenti. La Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare o revocare una decisione che consente a uno Stato membro di utilizzare la procedura di registrazione diretta qualora tale Stato membro non soddisfi più le condizioni, ad esempio nel caso in cui il numero di domande dirette presentate da richiedenti di tale Stato membro superasse ripetutamente nel tempo la stima iniziale dello stesso Stato membro.
(26)In virtù di tale dispensa, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione dovrebbero essere gestite direttamente dall’Ufficio. A questo proposito l’Ufficio, se ne ha necessità, dovrebbe essere assistito dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione mediante un punto di contatto unico nazionale designato, in particolare per quanto riguarda l’esame della domanda. Il punto di contatto unico dovrebbe disporre delle competenze e delle conoscenze locali necessarie in materia di indicazioni geografiche. Al fine di assistere l’Ufficio, il punto di contatto unico dovrebbe essere autorizzato a consultare esperti in possesso di conoscenze sui prodotti o settoriali.
(27)L’applicazione della procedura di registrazione diretta non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall’obbligo di designare un’autorità competente per effettuare i controlli e intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento.
(28)Al fine di garantire un processo decisionale coerente ed efficiente per quanto riguarda le domande, l’autorità competente di uno Stato membro dovrebbe, senza indebito ritardo, informare l’Ufficio di eventuali procedimenti presso un organo giurisdizionale nazionale o altro organo relativi a una domanda presentata da tale autorità competente all’Ufficio, e del risultato finale di tali procedimenti. Per lo stesso motivo, l’autorità competente dovrebbe tenere informato l’Ufficio in merito a eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali nei confronti della decisione dell’autorità competente che potrebbero incidere sulla registrazione di un’indicazione geografica.
(29)A decorrere dalla data di presentazione di una domanda da parte di uno Stato membro all’Ufficio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione nazionale temporanea a un’indicazione geografica prima del completamento della fase a livello di Unione, purché ciò non ostacoli il mercato interno o la politica commerciale dell’Unione. La protezione nazionale temporanea non dovrebbe essere concessa in caso di registrazione diretta.
(30)Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un’indicazione geografica di continuare a usare il nome registrato per un periodo di tempo limitato, è opportuno che l’Ufficio conceda una deroga specifica per l’uso di tale nome per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio potrebbe altresì essere autorizzato al fine di superare difficoltà temporanee, con l’obiettivo a lungo termine di garantire la conformità al disciplinare di produzione da parte di tutti i produttori. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra indicazioni geografiche e marchi, dovrebbe essere possibile continuare a utilizzare nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione di un’indicazione geografica, a talune condizioni e per un periodo transitorio.
(31)In taluni casi specifici, la Commissione dovrebbe poter avocare a sé il potere decisionale in merito a singole domande, a richieste di modifica del disciplinare di produzione o a richieste di cancellazione. Qualsiasi Stato membro o l’Ufficio dovrebbe poter chiedere alla Commissione di esercitare tale prerogativa. La Commissione dovrebbe inoltre poter agire di propria iniziativa. L’Ufficio dovrebbe mantenere, in ogni caso, la responsabilità dell’esame del fascicolo e dell’opposizione e, sulla base di considerazioni tecniche, dovrebbe elaborare un progetto di Atto di esecuzione per la Commissione.
(32)Ai fini dell’adeguato funzionamento del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, nonché le autorità e i consumatori, dispongano di un rapido e facile accesso alle informazioni pertinenti relative alle indicazioni geografiche.
(33)Per evitare la frammentazione del mercato interno e garantire la trasparenza e l’uniformità in tutta l’Unione, è opportuno istituire un registro elettronico dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali («registro dell’Unione») che dovrebbe essere facilmente accessibile al pubblico in un formato leggibile meccanicamente. Il registro dell’Unione dovrebbe essere istituito e mantenuto dall’Ufficio, il quale dovrebbe provvedere al personale addetto al suo funzionamento. Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di utilizzare le banche dati esistenti onde evitare di creare inutili oneri amministrativi.
(34)L’Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione nell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da tali accordi, indipendentemente dalla registrazione internazionale prevista a norma dell’Atto di Ginevra e dal sistema di registrazione stabilito dal presente regolamento. Dovrebbe essere possibile iscrivere nel registro dell’Unione le indicazioni geografiche protette nell’Unione in virtù di una registrazione internazionale a norma dell’Atto di Ginevra o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell’Unione per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni, per aumentare la trasparenza a vantaggio dei consumatori e, in particolare, per garantire la protezione e il controllo in relazione all’uso di tali indicazioni geografiche. In tali casi, i rispettivi nomi dovrebbero essere iscritti nel registro dell’Unione come indicazioni geografiche protette.
(35)Ognuna delle parti che abbia subito un pregiudizio da una decisione dell’Ufficio dovrebbe avere il diritto di presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell’Ufficio («commissioni di ricorso»). Le decisioni delle commissioni di ricorso dovrebbero a loro volta essere soggetti alla possibilità di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale, che è l’organo competente sia per annullare sia per modificare la decisione contestata.
(36)È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da esperti degli Stati membri e della Commissione, per fornire le necessarie conoscenze e competenze relative a determinati prodotti, settori e circostanze locali che potrebbero influenzare l’esito delle procedure di cui al presente regolamento. Al fine di ottenere le conoscenze tecniche specifiche necessarie per l’esame delle singole domande in qualsiasi fase delle procedure di registrazione, comprese le procedure di opposizione, di ricorso o altre procedure, la divisione preposta alle indicazioni geografiche dell’Ufficio o le commissioni di ricorso, di loro iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, tale consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione di un prodotto, sulla definizione della natura generica di un nome e sulla valutazione del rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. Il comitato consultivo dovrebbe invitare, se del caso, esperti della categoria di prodotti in questione, compresi rappresentanti delle regioni e del mondo accademico. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo, adottato dal consiglio di amministrazione.
(37)La protezione dovrebbe essere concessa alle indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione, allo scopo di garantirne un uso corretto ed evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda i prodotti comparabili. Per stabilire se i prodotti siano comparabili a un prodotto protetto da un’indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Tali fattori dovrebbero includere: se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l’aspetto fisico o l’impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del segmento di mercato; se i prodotti sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.
(38)Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e combattere efficacemente la contraffazione, la protezione prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. È altresì importante tenere in debita considerazione l’Accordo TRIPS, in particolare gli articoli 22 e 23, e l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che è stato concluso, a nome dell’Unione, in virtù della decisione 94/800/EC del Consiglio (13), incluso l’articolo V di tale accordo relativo alla libertà di transito. Nell’ambito di tale quadro giuridico, per combattere in modo più efficace la contraffazione, tale protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all’uso specifico o alla trasformazione.
(39)È opportuno garantire che l’uso di un’indicazione geografica nel nome di un prodotto fabbricato che contiene o incorpora, come parte o componente, il prodotto designato dall’indicazione geografica sia conforme a pratiche commerciali leali e non sfrutti, indebolisca, svigorisca, o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica. Per consentire tale uso si dovrebbe richiedere il consenso dell’associazione di produttori o del singolo produttore del prodotto designato dall’indicazione geografica.
(40)I termini generici che sono simili o fanno parte di un nome o un termine protetto da un’indicazione geografica dovrebbero mantenere il loro carattere generico.
(41)I nomi omonimi («omonimi») sono nomi che sono scritti o pronunciati nello stesso modo, ma si riferiscono a zone geografiche diverse. Un nome omonimo o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica già registrata o oggetto di domanda di registrazione non dovrebbe essere registrato, a meno che determinate circostanze non ne giustifichino la protezione, tenuto conto della necessità di garantire la parità di trattamento dei produttori e di non indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine geografica dei prodotti. Gli omonimi che possono indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità od origine geografica del prodotto non dovrebbero essere registrati come indicazione geografica.
(42)Sebbene i marchi e le indicazioni geografiche differiscano per natura e finalità, è opportuno chiarire la loro relazione per quanto riguarda i criteri di rigetto delle domande di marchio, l’annullamento dei marchi e la coesistenza di marchi e indicazioni geografiche. La protezione delle indicazioni geografiche deve essere bilanciata rispetto alla protezione di marchi che godono di una reputazione e di marchi notoriamente conosciuti, in particolare alla luce del diritto fondamentale alla proprietà di cui all’articolo 17 della Carta e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Nel valutare la relazione tra un’indicazione geografica e un marchio, si dovrebbe tenere conto di ogni eventuale continuità nella protezione di un’indicazione geografica stabilita dalla registrazione o dall’uso in uno Stato membro, in cui l’indicazione geografica è divenuta oggetto della protezione dell’Unione conformemente al presente regolamento, e di qualsiasi diritto di priorità invocato in relazione a una domanda di marchio.
(43)Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nel processo di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, come pure nelle procedure di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione. In tal senso dovrebbero essere dotate dei mezzi necessari per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. È quindi opportuno specificare il ruolo delle associazioni di produttori.
(44)I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell’Unione che offrono procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio dovrebbero garantire che tali procedure riguardino anche le indicazioni geografiche. A seguito di un’appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o di un procedimento giudiziario, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell’Unione dovrebbero poter revocare o trasferire un nome di dominio registrato con un nome di dominio di primo livello nazionale alla pertinente associazione di produttori, qualora la registrazione di un nome di dominio violi la protezione di un’indicazione geografica, qualora il nome di dominio sia utilizzato in malafede, o qualora il nome di dominio sia stato registrato dal suo titolare senza che tale titolare abbia un diritto o un interesse legittimo in relazione all’indicazione geografica.
(45)La Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di istituire un sistema di informazione e allerta contro l’uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nell’ambito del sistema dei nomi di dominio e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. Sulla base dell’esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di istituire tale sistema.
(46)Poiché il sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento è nuovo, è importante sensibilizzare i consumatori, i produttori, soprattutto le MPMI, e le autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale riguardo a questa iniziativa. A tal fine gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio e i pertinenti portatori di interessi dovrebbero essere incoraggiati a svolgere regolarmente attività promozionali per sensibilizzare l’opinione pubblica.
(47)È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione che identificano indicazioni geografiche registrate nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore quanto alle caratteristiche dei prodotti.
(48)È opportuno raccomandare l’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione sull’imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica, anche sui siti di vendita online, allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori tali prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l’identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L’uso del simbolo dell’Unione, dell’indicazione e dell’abbreviazione dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi.
(49)A fini di chiarezza per i consumatori e per massimizzare la coerenza con riguardo alla legislazione dell’Unione in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, il simbolo dell’Unione utilizzato sull’imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello di cui al regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (14) e utilizzato sull’imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un’indicazione geografica.
(50)Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da meccanismi di verifica e controllo efficaci ed efficienti. I consumatori dovrebbero potersi aspettare che qualsiasi indicazione geografica sia coperta da robusti sistemi di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano originari dell’Unione o di un paese terzo.
(51)Per far sì che i consumatori abbiano fiducia nelle caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema basato su un’autodichiarazione del produttore che verifichi la conformità al disciplinare di produzione prima e dopo l’immissione sul mercato del prodotto. Ai fini dei controlli, ciascuno Stato membro dovrebbe designare autorità competenti per la verifica della conformità e il monitoraggio. Dovrebbe essere prevista la possibilità di designare un’autorità competente per la fase nazionale e una diversa autorità competente preposta ai controlli, qualora uno Stato membro decida in tal senso. La rispettiva autorità competente dovrebbe essere autorizzata a delegare talune funzioni afferenti ai controlli agli organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche.
(52)L’autodichiarazione dovrebbe essere presentata dal produttore all’autorità competente responsabile della verifica della conformità al disciplinare di produzione. Per dimostrare che la conformità a quest’ultimo è continua, tale autodichiarazione dovrebbe essere presentata ogni tre anni. I produttori dovrebbero avere l’obbligo di presentare immediatamente un’autodichiarazione aggiornata in caso di modifica del disciplinare di produzione tale da incidere sul prodotto in questione. La verifica basata sull’autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far verificare a terzi la conformità dei loro prodotti al disciplinare di produzione. Tale verifica di terzi dovrebbe poter integrare l’autodichiarazione, ma non sostituirla.
(53)L’autodichiarazione dovrebbe fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie riguardanti il prodotto, affinché l’autorità possa verificare la conformità al disciplinare di produzione. Per far sì che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete, è opportuno stabilire una struttura armonizzata per tali dichiarazioni. Il produttore dovrebbe assumersi la piena responsabilità di garantire la completezza, della coerenza e dell’accuratezza delle informazioni contenute nell’autodichiarazione ed essere in grado di fornire, senza compromettere la protezione del know-how e dei segreti commerciali, le prove necessarie per consentire la verifica di tali informazioni.
(54)Una volta ricevuta l’autodichiarazione, l’autorità competente dovrebbe effettuare un esame della stessa che preveda quanto meno un controllo della sua completezza e coerenza. È opportuno chiarire le incongruenze evidenti e richiedere al produttore le informazioni mancanti. Qualora abbia accertato che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti e non abbia altre riserve in merito alla conformità, l’autorità competente dovrebbe rilasciare un certificato ufficiale di autorizzazione a produrre il prodotto designato dall’indicazione geografica ovvero rinnovare tale certificato.
(55)Per garantire la conformità al disciplinare di produzione nonché controllare l’accuratezza delle informazioni contenute nell’autodichiarazione, l’autorità competente dovrebbe effettuare, a intervalli opportuni, controlli di conformità sul mercato, anche nel commercio elettronico, basati su un’analisi dei rischi che tengano conto del rischio di non conformità, comprese le pratiche fraudolente o ingannevoli.
(56)In caso di non conformità con il disciplinare di produzione, l’autorità competente dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che i produttori interessati pongano rimedio alla situazione e per evitare ulteriori casi di non conformità.
(57)In alternativa alla procedura di verifica basata sull’autodichiarazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere una procedura di verifica basata sulla verifica della conformità da parte di un’autorità competente o di un terzo designato. Tale procedura di verifica dovrebbe comprendere controlli di conformità del disciplinare di produzione sia prima che dopo l’immissione sul mercato del prodotto. L’autorità competente dovrebbe essere autorizzata a delegare, laddove necessario, a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche talune funzioni afferenti ai controlli connessi alla verifica dell’origine geografica o del processo di produzione del prodotto in questione.
(58)È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l’accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L’accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell’Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale mediante un certificato rilasciato da un organismo riconosciuto firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l’accreditamento (IAF) o un membro della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC). Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature, le infrastrutture e le risorse necessarie per svolgere le funzioni afferenti ai controlli loro delegate. Esse dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l’esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli loro delegati.
(59)Gli Stati membri e l’Ufficio dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle autorità competenti, sugli organismi di certificazione dei prodotti e sulle persone fisiche a cui sono state delegate funzioni afferenti ai controlli, al fine di garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarli.
(60)Il monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un’indicazione geografica e che a coloro che violano i diritti conferiti da un’indicazione geografica sia impedito di vendere prodotti non conformi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto designare autorità competenti per monitorare il mercato al fine di individuare eventuali usi impropri delle indicazioni geografiche ed effettuare controlli sulla base di un’analisi dei rischi. Qualora venga rilevato un uso improprio di un’indicazione geografica, l’autorità competente in questione dovrebbe adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso, per prodotti o servizi, di nomi che violino la protezione di un’indicazione geografica registrata, allorché tali prodotti siano prodotti o commercializzati nel loro territorio oppure tali servizi siano forniti o commercializzati nel loro territorio. Dovrebbe essere possibile che tali autorità coincidano con le autorità designate per la verifica della conformità al disciplinare di produzione. Dovrebbe essere possibile che tale monitoraggio sia effettuato da parte di autorità che svolgono controlli sui prodotti o controlli sul mercato in un altro contesto, ad esempio controlli doganali, vigilanza del mercato o rispetto delle norme.
(61)Le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) sono applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti relativi alle indicazioni geografiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, incluso un diritto relativo alle indicazioni geografiche, sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controlli doganali nel territorio doganale dell’Unione. Analogamente, il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)stabilisce i compiti e le attività dell’Ufficio relativi al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la promozione della cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri.
(62)Ai fini del funzionamento corretto del mercato interno è importante che i produttori possano dimostrare rapidamente e facilmente di essere autorizzati a usare un nome protetto come indicazione geografica, ad esempio nel contesto di controlli doganali o ispezioni di mercato, o su richiesta dei partner commerciali o dei consumatori. A tale scopo dovrebbero utilizzare un certificato ufficiale di autorizzazione a produrre il prodotto designato da un’indicazione geografica messo a loro disposizione.
(63)Poiché il sistema di controllo istituito dal presente regolamento segue un approccio pubblico-privato, anche i produttori stessi dovrebbero contribuire alla protezione delle indicazioni geografiche. Dovrebbero effettuare controlli di conformità per verificare la conformità al disciplinare di produzione, accompagnati, se del caso, da controlli interni di conformità gestiti e organizzati dalla pertinente associazione di produttori. I produttori dovrebbero inoltre essere incoraggiati a sostenere le autorità pubbliche nel monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato. Oltre a ciò, i produttori dovrebbero essere incoraggiati a notificare alle autorità competenti eventuali casi di non conformità o possibile violazione.
(64)Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e combattere in modo più efficace la contraffazione, la protezione prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi agli ambienti offline e online, compresi i nomi di dominio su internet. I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati da indicazioni geografiche. A questo proposito, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere considerate contenuti illegali a norma dell’articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) ed essere oggetto di obblighi e misure in virtù di tale regolamento.
(65)Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive volte a scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica, e a scoraggiare le altre persone dal commettere violazioni con riguardo alle indicazioni geografiche.
(66)Dato che le fasi di produzione di un prodotto designato da un’indicazione geografica potrebbero avere luogo in più di uno Stato membro e che i prodotti realizzati in uno Stato membro potrebbero essere venduti in un altro Stato membro, è opportuno garantire assistenza amministrativa e cooperazione tra gli Stati membri al fine di consentire un’applicazione e controlli efficaci ed efficienti.
(67)L’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Alcune disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza con riguardo all’istituzione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, conformemente al presente regolamento. In questo contesto, l’Ufficio dovrebbe agire in qualità di autorità competente dell’Unione in relazione alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a norma dell’Atto di Ginevra. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1753 applicabili alle indicazioni geografiche che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione che disciplina il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli dovrebbero pertanto essere modificate in modo da allinearle al presente regolamento.
(68)Analogamente, per garantire la coerenza con il presente regolamento, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/1001. All’elenco dei compiti dell’Ufficio di cui all’articolo 151 del regolamento (UE) 2017/1001 si dovrebbero aggiungere i compiti conferiti all’Ufficio in virtù del presente regolamento per quanto attiene alla gestione e alla promozione delle indicazioni geografiche.
(69)Per i compiti conferiti all’Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell’Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Con riguardo alle domande, alle richieste di modifica del disciplinare di produzione e alle richieste di cancellazione presentate da richiedenti di paesi terzi, l’Ufficio dovrebbe accettare le traduzioni autenticate, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, di documenti e informazioni. L’Ufficio dovrebbe avere la possibilità di utilizzare, se del caso, traduzioni automatiche verificate.
(70)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere il pagamento di una tassa a copertura dei costi di gestione del sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione delle MPMI. L’Ufficio non dovrebbe esigere il pagamento di una tassa per le domande presentate dalle autorità competenti degli Stati membri una volta completata la fase nazionale della procedura di registrazione. L’Ufficio dovrebbe tuttavia esigere il pagamento di una tassa per la procedura di registrazione diretta, considerando che tale procedura genera più lavoro per l’Ufficio rispetto al trattamento delle domande già esaminate nella fase nazionale. L’Ufficio dovrebbe inoltre esigere il pagamento di tasse per le procedure di cui al presente regolamento relative alle indicazioni geografiche di paesi terzi e per i ricorsi.
(71)L’importo delle tasse o tariffe relative ai controlli e alle verifiche dovrebbe coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti che eseguono i controlli. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli e, ove applicabile, il ricorso a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche. Per la presentazione dell’autodichiarazione e il relativo trattamento non dovrebbe essere riscossa alcuna tassa.
(72)I necessari costi di avviamento del sistema informatico previsto dal presente regolamento ossia il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio, il registro dell’Unione e il portale digitale dovrebbero essere finanziati dall’avanzo di bilancio accumulato dell’Ufficio. I costi operativi derivanti dai compiti conferiti all’Ufficio dal presente regolamento dovrebbero essere coperti dal bilancio operativo dell’Ufficio.
(73)Il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio dovrebbe includere un front office e un back office e permettere una connessione agevole, prevedendo un’interfaccia e un’integrazione con i sistemi informatici delle autorità nazionali, il registro dell’Unione e il sistema informatico dell’OMPI per l’amministrazione dell’Atto di Ginevra. Il registro dell’Unione dovrebbe essere simile nell’aspetto al registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i vini, i prodotti alimentari e i prodotti agricoli e dovrebbe possedere almeno le stesse funzionalità.
(74)Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda: i) l’ulteriore specificazione dei requisiti in relazione alla documentazione di accompagnamento della domanda; ii) l’elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da presentare; iii) la specificazione dei criteri per la procedura di registrazione diretta; iv) la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande all’Ufficio; v) la definizione del contenuto dell’atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l’esame di un ricorso; vi) la definizione del contenuto e della forma delle decisioni delle commissioni di ricorso; e vii) le modifiche delle informazioni e dei requisiti in relazione al modulo standard per l’autodichiarazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(75)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: i) stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare di produzione, allorché tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose; ii) stabilire regole concernenti la forma del disciplinare di produzione; iii) precisare il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento; iv) stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure relative alla preparazione e alla presentazione delle domande dirette ; v) stabilire norme dettagliate riguardanti la procedura nonché la forma e la presentazione delle domande all’Ufficio, anche per le domande che riguardano più di un territorio nazionale; vi) stabilire regole concernenti la presentazione dell’opposizione e specificare il formato e la presentazione online della dichiarazione di opposizione motivata; vii) stabilire regole concernenti la presentazione della notifica di osservazioni e specificarne il formato e la presentazione online; viii) le decisioni e le procedure nei casi in cui la Commissione avoca a sé il potere decisionale in merito a una domanda; ix) stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure, la forma e la presentazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione nonché le procedure , e la forma delle modifiche ordinarie, e la comunicazione all’Ufficio di tali modifiche; x) stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure e la forma della cancellazione nonché la presentazione delle richieste di cancellazione; xi) definire l’architettura informatica e la presentazione del registro dell’Unione; xii) specificare il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell’Unione; xiii) specificare le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le regole concernenti il loro uso per i prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, comprese le regole relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare; xiv) specificare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini dei controlli; e xv) determinare gli importi delle tasse esigibili dall’Ufficio e le relative modalità di pagamento o di rimborso nel caso della tassa di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).
(76)L’attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, comporta il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali con un quadro normativo dell’Unione creerebbe certezza giuridica, ridurrebbe l’onere amministrativo per le autorità nazionali e garantirebbe una concorrenza leale tra i produttori di prodotti designati da tali indicazioni geografiche nonché costi prevedibili e relativamente bassi, oltre a migliorare la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tal fine, i sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbero cessare dodici mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile prorogare nel tempo la protezione concessa nell’ambito di tali sistemi nazionali fino alla conclusione della registrazione delle indicazioni geografiche nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri, segnatamente quelli che partecipano all’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, hanno registrato, sulla base di tale accordo, indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Hanno inoltre concesso protezione, sempre sulla base dell’accordo, alle indicazioni geografiche di paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato per consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche.
(77)Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello di Unione e internazionale, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi in seguito allo scadere di un termine ragionevole dopo la sua adozione. Tuttavia, alcune disposizioni relative alla dispensa dalla fase nazionale, al comitato consultivo, all’istituzione del sistema informatico e alla delega di poteri alla Commissione dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(78)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità di tali diritti e principi, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale.
(79)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente la creazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(80)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 giugno 2022 (23),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

a)la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica; e
b)le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»), amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Articolo 2

Obiettivi

Il presente regolamento istituisce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione per i prodotti artigianali e industriali, in particolare fissando disposizioni riguardanti:

a)i compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili;
b)una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
c)la creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato;
d)informazioni affidabili e una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un’indicazione geografica per il consumatore;
e)i controlli e l’applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, che assicurino al contempo l’integrità del mercato interno;
f)uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali.

2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli o alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ai vini di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, né alle bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787.

3.   La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’immissione dei prodotti sul mercato, l’etichettatura dei prodotti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori e la vigilanza del mercato.

4.   La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)«prodotti artigianali e industriali»: prodotti a) realizzati interamente a mano, oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure   b) realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine;
2)«produttore»: un operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali;
3)«associazione di produttori»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto;
4)«fase di produzione»: qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l’ottenimento, l’estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l’immissione sul mercato;
5)«tradizionale» riferito a un prodotto originario di una determinata zona geografica: quando esiste un uso storico comprovato di un prodotto, da parte dei produttori di una comunità, per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra;
6)«termine generico»: a) il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell’Unione;   b) un termine comune all’interno dell’Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto; o   c) un termine che non si riferisce a un prodotto specifico;
7)«organismo di certificazione dei prodotti»: un organismo, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato di certificare che i prodotti designati da un’indicazione geografica sono conformi al disciplinare di produzione;
8)«autodichiarazione»: un documento in una forma armonizzata, quale stabilita nell’allegato I, in cui i produttori, che possono essere rappresentati da un rappresentante autorizzato indicano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al disciplinare di produzione corrispondente e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l’utilizzo legittimo dell’indicazione geografica;
9)«Ufficio»: l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dal regolamento (UE) 2017/1001;
10)«notifica di osservazioni»: un’osservazione scritta depositata presso l’Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare una procedura di opposizione;
11)«protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali»: titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica legata alla loro origine geografica, ad eccezione dei marchi.

Articolo 5

Protezione dei dati

1.   La Commissione e l’Ufficio sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale sono competenti a norma del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento a norma dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure per le quali sono competenti a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Requisiti per l’indicazione geografica

1.   Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

a)essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b)la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica dello stesso; e
c)almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.

2.   I prodotti contrari all’ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.

TITOLO II

REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 7

Procedura di registrazione

1.   La procedura di registrazione comprende due fasi. La prima fase si svolge a livello nazionale, conformemente agli articoli da 12 a 16. La seconda fase si svolge a livello di Unione, conformemente agli articoli da 21 a 30.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere una dispensa, in conformità dell’articolo 19, dalla fase nazionale della procedura di registrazione. In tali casi, le domande di registrazione sono presentate direttamente all’Ufficio.

3.   Gli eventuali oneri amministrativi collegati alla procedura di registrazione sono ridotti al minimo.

Articolo 8

Richiedente

1.   Una domanda di registrazione di un’indicazione geografica («domanda») è presentata da un’associazione di produttori.

2.   In deroga al paragrafo 1, un singolo produttore è considerato un richiedente qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)la persona in questione è l’unico produttore che desidera presentare una domanda; e
b)la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.

3.   Le entità locali o regionali dello Stato membro di origine dell’associazione di produttori o del singolo produttore sono autorizzate a fornire assistenza per quanto riguarda la preparazione della domanda e la relativa procedura.

4.   Un’autorità locale o regionale, diversa dalle autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 50, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, o un soggetto privato designato da uno Stato membro, possono essere considerati un richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La domanda indica i motivi di tale designazione.

5.   In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri, di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un’indicazione geografica relativa a tale prodotto.

Articolo 9

Disciplinare di produzione

1.   Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia protetto come indicazione geografica, il prodotto deve rispettare il disciplinare di produzione, che dimostra che tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono soddisfatti. Il disciplinare di produzione è oggettivo e non discriminatorio e indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata.

Il disciplinare di produzione comprende quanto segue:

a)il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere un nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto nella zona geografica delimitata o per farvi riferimento;
b)il tipo di prodotto;
c)la descrizione del prodotto ed eventualmente delle materie prime;
d)la specificazione della zona geografica delimitata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che stabiliscono il legame tra la zona geografica e una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
e)gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), anche mediante l’indicazione delle fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica delimitata;
f)la descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
g)informazioni relative all’imballaggio, qualora il richiedente decida che l’imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata, nel qual caso il richiedente fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto dei motivi per cui l’imballaggio debba avere luogo in tale zona;
h)qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto;
i)l’indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori in uno Stato membro o paese terzo diverso dallo Stato membro o paese terzo di cui è originario il nome del prodotto nonché l’indicazione di eventuali disposizioni specifiche per la verifica della conformità a tale riguardo;
j)altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un’associazione di produttori, se del caso, purché tali requisiti siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme volte a limitare le informazioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose, e che stabiliscano regole sulla forma del disciplinare di produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 10

Documento unico

1.   Il documento unico contenuto nella domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato II e comprende le informazioni seguenti:

a)il nome da proteggere come indicazione geografica;
b)il tipo di prodotto;
c)una descrizione del prodotto ed eventualmente informazioni relative all’imballaggio e all’etichettatura;
d)una delimitazione concisa della zona geografica;
e)la descrizione del legame del prodotto con la zona geografica delimitata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

2.   Se il richiedente è una micro, piccola o media impresa (MPMI) o un’associazione di produttori costituita unicamente da MPMI, l’autorità competente designata conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, dello Stato membro di origine dell’associazione di produttori o del singolo produttore si adopera per fornire assistenza, su richiesta del richiedente e fatta salva la decisione sulla domanda, nella preparazione del documento unico conformemente alla sua prassi amministrativa.

In caso di domande transfrontaliere, l’autorità competente di uno degli Stati membri interessati è considerata l’autorità competente a norma del primo comma.

Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta di cui all’articolo 20, l’Ufficio, in stretta collaborazione con il punto di contatto unico designato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, si adopera per fornire assistenza al richiedente in relazione alla preparazione del documento unico.

L’assistenza fornita dalle autorità o dall’Ufficio ai sensi del presente paragrafo non pregiudica la responsabilità del richiedente per quanto concerne il documento unico.

Articolo 11

Documentazione di accompagnamento della domanda

1.   La documentazione di accompagnamento della domanda («documentazione di accompagnamento») comprende:

a)il nome e i recapiti del richiedente;
b)il nome e i recapiti dell’autorità competente designata in conformità dell’articolo 50, paragrafo 1, e, se del caso, dell’organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica che verifica la conformità al disciplinare di produzione di cui all’articolo 51, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 53, lettera b);
c)informazioni su eventuali limitazioni dell’uso o della protezione dell’indicazione geografica, nonché su eventuali misure transitorie, proposte dal richiedente o dall’autorità nazionale competente, in particolare a seguito dell’esame da parte nell’autorità nazionale competente della domanda e di eventuali opposizioni;
d)qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per modificare il presente regolamento indicando elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da presentare.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Capo 2

Fase nazionale

Sezione 1

Procedure a livello nazionale

Articolo 12

Designazione dell’autorità competente

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 19, ogni Stato membro designa un’autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Tale autorità competente è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative a modifiche del disciplinare di produzione o alla cancellazione della registrazione.

2.   Due o più Stati membri possono concordare che l’autorità competente di uno di tali Stati membri sia responsabile della fase nazionale delle procedure di cui al paragrafo 1, compresa la presentazione della domanda all’Ufficio, anche per conto dell’altro o degli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Ufficio entro il 1o dicembre 2025 i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 e tengono aggiornate tali informazioni. Entro la stessa data informano la Commissione e l’Ufficio dell’eventuale decisione di cooperare tra loro su base permanente in relazione alla fase nazionale delle procedure, come previsto al paragrafo 2.

Articolo 13

Presentazione della domanda

1.   Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 1, la domanda di registrazione di un’indicazione geografica per un prodotto originario dell’Unione è presentata all’autorità competente dello Stato membro di cui il prodotto è originario.

2.   La domanda comprende:

a)il disciplinare di produzione di cui all’articolo 9;
b)il documento unico di cui all’articolo 10; e
c)la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 11.

3.   L’autorità competente consente ai richiedenti di presentare le domande per via elettronica.

Articolo 14

Esame della domanda da parte dell’autorità competente

1.   L’autorità competente esamina la domanda attraverso meccanismi efficaci e trasparenti per verificare che sia conforme ai requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e che riporti le informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11.

2.   Se constata che la domanda è incompleta o inesatta, l’autorità competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla entro un termine stabilito.

3.   Se a seguito dell’esame della domanda constata che la domanda non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non fornisce le informazioni necessarie di cui agli articoli 9, 10 e 11, l’autorità competente respinge la domanda. In caso contrario, l’autorità avvia la procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 15.

Articolo 15

Procedura nazionale di opposizione

1.   A seguito dell’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 1, l’autorità competente avvia una procedura nazionale di opposizione. Tale procedura prevede la pubblicazione della domanda e un periodo di almeno due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, entro il quale qualsiasi persona avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o negli Stati membri di cui il prodotto in questione è originario («opponente nazionale») può presentare un’opposizione alla domanda presso l’autorità competente .Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di tale procedura di opposizione.

2.   Se ritiene che l’opposizione sia ammissibile, entro due mesi dalla sua ricezione l’autorità competente invita l’opponente nazionale e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, al fine di raggiungere una composizione amichevole. In qualsiasi momento durante tale periodo, e su richiesta congiunta dell’opponente nazionale e del richiedente, l’autorità competente può prorogare tale periodo di un massimo di altri tre mesi. Il richiedente comunica all’autorità competente l’esito di tali consultazioni, comprese eventuali modifiche della domanda concordate.

3.   Un’opposizione si basa su uno o più dei motivi seguenti:

a)l’indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;
b)la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe contraria all’articolo 42 o 43 o all’articolo 44, paragrafo 2; oppure
c)la registrazione dell’indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l’esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Decisione adottata nel quadro della fase nazionale

1.   Se dopo l’esame della domanda e la valutazione dell’esito della procedura di opposizione, comprese, se del caso, eventuali modifiche della domanda concordate, constata che sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente adotta una decisione favorevole senza indebito ritardo e presenta la domanda all’Ufficio, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1. Se constata che i requisiti del presente regolamento non sono soddisfatti, l’autorità competente respinge la domanda.

2.   L’autorità competente rende pubblica la sua decisione e pubblica per via elettronica il disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.

3.   Qualsiasi parte avente un interesse legittimo ha il diritto di ricorrere contro la decisione adottata a norma del paragrafo 1.

Articolo 17

Efficienza delle procedure

In relazione agli articoli 14, 15 e 16, gli Stati membri prevedono procedure amministrative efficienti, prevedibili e rapide. Le informazioni su tali procedure, compresi gli eventuali termini applicabili e la durata complessiva di tali procedure, sono rese pubbliche. Gli Stati membri, la Commissione e l’Ufficio cooperano nell’ambito del comitato consultivo istituito a norma dell’articolo 35 («comitato consultivo») per condividere le migliori pratiche al fine di promuovere l’efficienza di tali procedure.

Articolo 18

Protezione nazionale temporanea

1.   Uno Stato membro può concedere una protezione nazionale temporanea a un’indicazione geografica, con effetto dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio.

2.   La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda o in cui la domanda viene ritirata.

3.   Qualora un’indicazione geografica non sia registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale temporanea sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo producono effetti solo a livello nazionale. Tali misure non hanno alcun effetto sul mercato interno o sul commercio internazionale.

Sezione 2

Dispensa e registrazione diretta

Articolo 19

Dispensa dalla fase nazionale

1.   Alla Commissione è conferito il potere di concedere a uno Stato membro la dispensa dall’obbligo, di cui alla sezione 1, di designare un’autorità competente e di trattare le domande a livello nazionale se lo Stato membro, entro il 30 novembre 2024, fornisce alla Commissione:

a)la prova che lo Stato membro interessato non dispone di una protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; e
b)la richiesta di dispensa, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che vi è scarso interesse locale riguardo alla protezione di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro prima di adottare una decisione sulla dispensa di cui al paragrafo 1.

3.   Uno Stato membro a cui sia stata concessa una dispensa conformemente al paragrafo 1 può informare per iscritto la Commissione della sua decisione di non avvalersi più di tale dispensa e di designare un’autorità competente ai fini della fase nazionale della procedura di registrazione. La suddetta decisione di uno Stato membro di non avvalersi più della dispensa non influisce sulle procedure di registrazione in corso.

4.   Se il numero di domande dirette presentate conformemente all’articolo 20 dai richiedenti di uno Stato membro cui è stata concessa una dispensa in conformità del paragrafo 1 del presente articolo supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma di tale paragrafo, la Commissione può revocare tale dispensa.

5.   Uno Stato membro a cui sia stata concessa una dispensa in conformità del paragrafo 1 designa un punto di contatto unico per eventuali problemi tecnici relativi ai prodotti e alle domande e fornisce alla Commissione e all’Ufficio i relativi recapiti. Tale punto di contatto unico è indipendente dai richiedenti e imparziale.

6.   Uno Stato membro cui è stata concessa una dispensa a norma del paragrafo 1 del presente articolo non è esentato dagli obblighi di cui agli articoli da 49 a 62.

Articolo 20

Registrazione diretta

1.   Qualora a uno Stato membro sia stata concessa una dispensa in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, qualsiasi domanda («domanda diretta»), richiesta di modifica del disciplinare di produzione o richiesta di cancellazione presentata da un richiedente di tale Stato membro in relazione a un prodotto originario dell’Unione è presentata direttamente all’Ufficio.

2.   L’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 23 paragrafi 1, 2 e da 4 a 7, e gli articoli da 25 a 33 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di registrazione diretta di cui al presente articolo.

3.   Nell’ambito della procedura di registrazione diretta, qualsiasi persona avente un interesse legittimo, compresi gli opponenti nazionali, può presentare un’opposizione all’Ufficio conformemente all’articolo 25.

4.   L’Ufficio rende noto al richiedente e al punto di contatto unico di cui all’articolo 19, paragrafo 5, eventuali problemi tecnici relativi alla domanda diretta.

5.   Entro due mesi dalla presentazione di una richiesta da parte dell’Ufficio, lo Stato membro presta assistenza tramite il punto di contatto unico, in particolare in relazione all’esame delle domande dirette. Su richiesta dello Stato membro, tale termine può essere prorogato di due mesi. Tale assistenza comprende l’esame di determinati aspetti specifici delle domande dirette presentate all’Ufficio, la verifica delle informazioni contenute nelle domande dirette, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall’Ufficio in relazione a tali domande.

6.   Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il punto di contatto unico entro il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la procedura di registrazione è sospesa per un periodo fino a sei mesi. Se l’assistenza non viene prestata entro tale periodo, la divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituita a norma dell’articolo 34 («divisione preposta alle indicazioni geografiche») consulta il comitato consultivo prima di adottare una decisione definitiva sulla domanda diretta.

7.   Il presente articolo non si applica alle domande di registrazione di indicazioni geografiche relative a prodotti originari di un paese terzo («indicazioni geografiche di un paese terzo»).

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 al fine di integrare il presente regolamento specificando i criteri di valutazione della procedura di registrazione diretta.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità riguardanti le procedure relative alla preparazione e alla presentazione delle domande dirette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Capo 3

Procedure a livello di Unione e compiti dell’Ufficio

Sezione 1

Procedure a livello di Unione

Articolo 21

Registrazione

Le procedure di registrazione a livello di Unione riguardano:

a)la fase, a livello di Unione, della procedura di registrazione relativa a una domanda presentata dall’autorità competente di uno Stato membro a seguito dell’adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda a livello nazionale a norma dell’articolo 16, paragrafo 1;
b)la procedura di registrazione relativa a una domanda diretta presentata a norma dell’articolo 20; e
c)la procedura di registrazione relativa a una domanda di registrazione di un’indicazione geografica di un paese terzo, diversa dalle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma dell’Atto di Ginevra o di qualsiasi altro accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente.

Articolo 22

Presentazione delle domande all’Ufficio

1.   Nei casi di cui all’articolo 21, lettera a), la domanda è presentata all’Ufficio dall’autorità competente dello Stato membro interessato. In tali casi, la domanda comprende:

a)il documento unico di cui all’articolo 10;
b)la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 11;
c)una dichiarazione dell’autorità competente alla quale la domanda è stata inizialmente presentata, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento;
d)un riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2.

2.   Nei casi di cui all’articolo 21, lettera b), una domanda diretta è presentata all’Ufficio dal richiedente.

In tali casi, la domanda comprende:

a)il disciplinare di produzione di cui all’articolo 9;
b)il documento unico di cui all’articolo 10;
c)la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 11.

3.   Nei casi di cui all’articolo 21, lettera c), una domanda di registrazione di un’indicazione geografica di un paese terzo è presentata all’Ufficio direttamente dal richiedente oppure dall’autorità competente del paese terzo interessato, secondo quanto applicabile ai sensi del diritto del paese terzo. Il richiedente e l’autorità competente del paese terzo interessato sono considerati parti della procedura di registrazione.

In tali casi, la domanda comprende:

a)il disciplinare di produzione di cui all’articolo 9;
b)il documento unico di cui all’articolo 10;
c)la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 11;
d)la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel paese terzo di origine;
e)la prova di una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

4.   Quando una domanda congiunta è presentata a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, la domanda all’Ufficio è presentata:

a)dall’autorità competente di uno degli Stati membri interessati, qualora la zona geografica transfrontaliera sia situata in più di uno Stato membro;
b)dall’autorità competente dello Stato membro interessato, qualora la zona geografica transfrontaliera sia situata sia in uno Stato membro che in un paese terzo;
c)dal richiedente del paese terzo o dall’autorità competente di uno dei paesi terzi interessati, qualora la zona geografica transfrontaliera sia situata in più di un paese terzo.

5.   La domanda congiunta di cui all’articolo 8, paragrafo 5, comprende, se del caso, i documenti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo degli Stati membri o dei paesi terzi interessati. La relativa fase nazionale della procedura di registrazione di cui agli articoli 14, 15 e 16 è svolta in tutti gli Stati membri interessati, salvo nei casi in cui si applica l’articolo 12, paragrafo 2.

6.   Le domande sono presentate per via elettronica, utilizzando il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio di cui all’articolo 67.

7.   Una volta ricevuta una domanda, l’Ufficio la pubblica nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali («registro dell’Unione») di cui all’articolo 37. Il disciplinare di produzione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, è tenuto aggiornato.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per integrare il presente regolamento stabilendo le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande all’Ufficio.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità riguardanti le procedure nonché la forma e la presentazione delle domande all’Ufficio, anche per le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 23

Esame della domanda e pubblicazione ai fini dell’opposizione

1.   Una domanda presentata a norma dell’articolo 22 è esaminata dall’Ufficio, nell’ambito della divisione preposta alle indicazioni geografiche. L’Ufficio verifica che:

a)non vi siano errori manifesti;
b)le informazioni fornite a norma dell’articolo 22, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi, siano complete; e
c)il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme all’articolo 10.

2.   L’esame effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo tiene conto dell’esito della fase nazionale della procedura di registrazione nello Stato membro interessato, salvo in caso di applicazione dell’articolo 20.

3.   L’esame di cui al paragrafo 1 è effettuato entro sei mesi dalla ricezione della domanda. Qualora il periodo di esame superi o sia probabilmente destinato a superare i sei mesi, l’Ufficio informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

4.   L’Ufficio può richiedere informazioni supplementari all’autorità competente dello Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un richiedente di un paese terzo o dall’autorità competente di un paese terzo, tale richiedente o autorità competente sono tenuti a fornire informazioni supplementari, qualora l’Ufficio ne faccia richiesta.

5.   Qualora ‘la divisione preposta alle indicazioni geografiche consulti il comitato consultivo’, il richiedente ne è informato e il periodo di cui al paragrafo 3 è sospeso.

6.   Qualora constati, sulla base dell’esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l’Ufficio invia le proprie osservazioni all’autorità competente dello Stato membro o, in caso di domanda proveniente da un paese terzo, al richiedente o all’autorità competente che ha presentato la domanda all’Ufficio, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro due mesi. L’Ufficio informa il richiedente che la domanda sarà respinta se questa non viene completata o rettificata entro il termine.

Se l’autorità competente dello Stato membro interessato o, in caso di domanda proveniente da un paese terzo, il richiedente o l’autorità competente in questione non completa o non rettifica la domanda entro il termine, la domanda è respinta a norma dell’articolo 29, paragrafo 1.

7.   Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento sulla base dell’esame effettuato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l’Ufficio pubblica nel registro dell’Unione, a fini di opposizione, il documento unico e il riferimento al disciplinare di produzione pubblicato per via elettronica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2. Il documento unico è pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 24

Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale

1.   L’autorità competente di uno Stato membro informa l’Ufficio senza indebito ritardo in merito a eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali avverso la decisione dell’autorità competente che potrebbero influire sulla registrazione di un’indicazione geografica.

2.   L’Ufficio è esentato dall’obbligo di rispettare il termine per completare l’esame stabilito all’articolo 23, paragrafo 3, e informa il richiedente dei motivi del ritardo qualora l’autorità competente di uno Stato membro:

a)informi l’Ufficio che la decisione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente esecutiva ma non definitiva; oppure
b)chieda all’Ufficio di sospendere l’esame in quanto sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali per contestare la validità della domanda.

3.   Quando la decisione amministrativa o giudiziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), diventa definitiva, l’autorità competente dello Stato membro ne informa l’Ufficio.

4.   L’esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché l’autorità competente dello Stato membro non comunica all’Ufficio che il motivo della sospensione non sussiste più.

Articolo 25

Procedura di opposizione a livello di Unione

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione elettronica del disciplinare di produzione nel registro dell’Unione di cui all’articolo 23, paragrafo 7, un opponente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, può presentare all’Ufficio un’opposizione. Tanto il richiedente quanto l’opponente sono considerati le parti della procedura.

2.   L’opponente può essere l’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro, ad eccezione dell’opponente nazionale di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

3.   L’Ufficio esamina l’ammissibilità dell’opposizione conformemente all’articolo 26.

4.   Se ritiene che l’opposizione sia ammissibile, entro due mesi dalla sua ricezione l’Ufficio invita l’opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi, al fine di raggiungere una composizione amichevole. In qualsiasi momento durante tale periodo, e su richiesta congiunta dell’opponente e del richiedente, l’Ufficio può prorogare tale periodo di un massimo di altri tre mesi. L’Ufficio può offrire una risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, per le consultazioni tra il richiedente e l’opponente, come indicato all’articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.

5.   Durante le consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente e l’opponente si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie a valutare se la domanda rispetti le condizioni di cui al presente regolamento.

6.   In qualsiasi fase della procedura di opposizione la divisione preposta alle indicazioni geografiche può consultare il comitato consultivo; in tale caso le parti ne sono informate e il periodo di cui al paragrafo 4 è sospeso.

7.   Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedente comunica all’Ufficio l’esito delle stesse.

8.   Qualora, a seguito delle consultazioni, le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 23, paragrafo 7, siano state modificate, l’Ufficio effettua un nuovo esame della domanda modificata. Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale e l’Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, esso pubblica la domanda modificata in conformità dell’articolo 23, paragrafo 7.

9.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano regole concernenti la presentazione dell’opposizione e che specifichino il formato e la presentazione online della dichiarazione di opposizione motivata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 26

Ammissibilità e motivi di opposizione

1.   Un’opposizione presentata in conformità dell’articolo 25 è ammissibile solo se contiene tutte le informazioni specificate nel modulo standard per la dichiarazione di opposizione motivata che figura nell’allegato III.

2.   Un’opposizione si basa su uno o più dei motivi seguenti:

a)l’indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;
b)la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe contraria all’articolo 42 o 43, o all’articolo 44, paragrafo 2; oppure
c)la registrazione dell’indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l’esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di cui all’articolo 22, paragrafo 7.

3.   Un’opposizione non ammissibile a norma del paragrafo 1 è respinta.

Articolo 27

Procedura relativa alla notifica di osservazioni

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione nel registro dell’Unione a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, un’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, ovvero una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, può presentare all’Ufficio una notifica di osservazioni.

2.   Una notifica di osservazioni evidenzia eventuali inesattezze o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda, compresa la possibile violazione di altre norme dell’Unione. Essa non conferisce alcun diritto al suo autore né avvia una procedura di opposizione. La notifica di osservazioni non si basa sui motivi di opposizione e l’autore della notifica di osservazioni non è considerato parte della procedura.

3.   L’Ufficio trasmette la notifica di osservazioni al richiedente e ne tiene conto al momento di decidere in merito alla domanda, a meno che la notifica di osservazioni sia poco chiara o palesemente inesatta.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano regole concernenti la presentazione della notifica di osservazioni e ne specifichino il formato e la presentazione online. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 28

Periodi transitori per l’uso di un’indicazione geografica

1.   Fatto salvo l’articolo 44, al momento della registrazione dell’indicazione geografica l’Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 40 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un’opposizione ammissibile , a norma dell’articolo 15 o 25, alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica la cui protezione è violata abbia dimostrato che:

a)la registrazione dell’indicazione geografica pregiudicherebbe l’esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale ai fini della denominazione del prodotto; oppure
b)tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome ai fini della denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di cui all’articolo 22, paragrafo 7.

2.   L’Ufficio può concedere un periodo transitorio fino a 15 anni o può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

a)il nome di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione all’Ufficio;
b)l’uso del nome di cui al paragrafo 1 non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome registrato come indicazione geografica; e
c)tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica dei prodotti.

3.   Le decisioni di concessione o di proroga di un periodo transitorio, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nel registro dell’Unione.

4.   Durante il periodo transitorio, quando si usa un nome di cui al paragrafo 1, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura e, ove applicabile, come parte della descrizione del prodotto qualora quest’ultimo sia commercializzato su un sito di vendita online.

5.   Nell’ottica di raggiungere l’obiettivo a lungo termine della conformità al disciplinare di produzione da parte di tutti i produttori di un prodotto designato da un’indicazione geografica nella zona geografica interessata, uno Stato membro può stabilire, a fini di conformità con il relativo disciplinare di produzione, un periodo transitorio massimo di dieci anni, con effetto dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente il prodotto in questione, utilizzando in modo continuativo il nome di cui trattasi durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’autorità competente dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 15.

6.   Il paragrafo 5 si applica, mutatis mutandis, a un’indicazione geografica facente riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo. L’obbligo di fare riferimento, nell’ambito della procedura nazionale di opposizione, all’uso continuo di cui a tale paragrafo non si applica alle indicazioni geografiche facenti riferimento a una zona geografica in un paese terzo.

Articolo 29

Decisione dell’Ufficio in merito alla domanda

1.   Se, sulla base delle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 23, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l’Ufficio respinge la domanda.

2.   Se, sulla base delle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 23, ritiene che siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento e che non sia pervenuta alcuna opposizione ammissibile, l’Ufficio registra l’indicazione geografica.

3.   Se all’Ufficio è pervenuta un’opposizione ammissibile ed è stato raggiunto un accordo a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, l’Ufficio, dopo aver controllato che l’accordo è conforme al diritto dell’Unione, registra l’indicazione geografica. Se necessario, in caso di modifiche non sostanziali delle informazioni pubblicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, l’Ufficio aggiorna tali informazioni.

4.   Se all’Ufficio è pervenuta un’opposizione ammissibile, ma non è stato raggiunto alcun accordo a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, l’Ufficio verifica che l’opposizione sia fondata. L’Ufficio valuta i motivi di opposizione in relazione al territorio dell’Unione. In base a tale valutazione, l’Ufficio respinge l’opposizione e registra il nome come indicazione geografica, oppure respinge la domanda.

5.   Le decisioni dell’Ufficio a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo specificano, se del caso, eventuali condizioni applicabili alla registrazione e, in caso di modifiche non sostanziali, l’Ufficio ripubblica, a titolo informativo, le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 7.

6.   Le decisioni adottate dall’Ufficio sono pubblicate nel registro dell’Unione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Un riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell’Unione è pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Decisione della Commissione in merito alla domanda

1.   Per quanto riguarda le domande di cui all’articolo 21, la Commissione può, in qualsiasi momento prima della fine della procedura di registrazione, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o dell’Ufficio, avocare a sé il potere decisionale in merito alla domanda qualora la registrazione dell’indicazione geografica proposta possa essere contraria all’ordine pubblico o qualora tale registrazione o il rigetto della domanda possa pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell’Unione.

2.   Qualora la Commissione abbia avocato a sé la procedura dall’Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’Ufficio fornisce alla Commissione un progetto della decisione di cui all’articolo 29, paragrafi da 1 a 5.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, qualsiasi decisione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2, e sono pubblicati nel registro dell’Unione.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle procedure di modifica del disciplinare di produzione e di cancellazione della registrazione.

5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, l’Ufficio fa in modo che la Commissione abbia accesso, attraverso il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio di cui all’articolo 67, ai documenti relativi alle domande, alle richieste di modifica del disciplinare di produzione e alle richieste di cancellazione.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano le procedure applicabili alle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 31

Modifica del disciplinare di produzione

1.   Il richiedente in nome del quale è stata registrata un’indicazione geografica ovvero un produttore che utilizza un’indicazione geografica a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, può richiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di tale indicazione geografica registrata.

2.   Le modifiche del disciplinare di produzione sono classificate in due categorie:

a)le modifiche dell’Unione di cui al paragrafo 3, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione; e
b)le modifiche ordinarie da esaminare a livello di Stato membro o di paese terzo.

3.   Una modifica è considerata una modifica dell’Unione se richiede una revisione del documento unico e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)la modifica consiste in un cambiamento del nome protetto come indicazione geografica o dell’uso di tale nome;
b)sussiste il rischio che la modifica pregiudichi il legame tra la zona geografica e il prodotto di cui al documento unico; oppure
c)la modifica comporta restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

4.   In relazione a una richiesta di modifica dell’Unione si applicano, mutatis mutandis, le tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione di cui agli articoli 7 e 8 e agli articoli da 14 a 30. La decisione in merito a una richiesta di modifica dell’Unione è presa dall’Ufficio o, laddove si applichi l’articolo 30, dalla Commissione.

5.   Qualsiasi modifica del disciplinare di produzione di un’indicazione geografica registrata, diversa da quelle di cui al paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria e rientra nella competenza dello Stato membro o del paese terzo di cui è originario il prodotto. Le modifiche ordinarie, una volta approvate, sono comunicate all’Ufficio dalla pertinente autorità competente.

Laddove si applichi l’articolo 20, le modifiche ordinarie sono approvate dall’Ufficio.

6.   Una modifica ordinaria è considerata temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare di produzione risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario da parte delle autorità pubbliche, da disastri naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute dalle autorità competenti oppure da un disastro provocato dall’uomo, come una guerra, una minaccia di guerra o un attentato terroristico.

7.   Una richiesta di modifica presentata dall’autorità competente di un paese terzo o da produttori stabiliti in un paese terzo contiene la prova che la modifica richiesta è conforme alla normativa in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigente in tale paese terzo.

8.   Se una richiesta di modifica dell’Unione relativa a un’indicazione geografica che designa un prodotto originario di uno Stato membro riguarda anche modifiche ordinarie, solo la modifica dell’Unione è esaminata dall’Ufficio o dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.

9.   Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro interessato o l’Ufficio può invitare il richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica a modificare altri elementi del disciplinare di produzione.

10.   L’Ufficio pubblica, una volta approvate, le modifiche dell’Unione e ordinarie nel registro dell’Unione.

11.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate riguardanti le procedure, la forma e la presentazione di una richiesta di modifica dell’Unione, e riguardanti le procedure e la forma delle modifiche ordinarie e la comunicazione all’Ufficio di tali modifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 32

Cancellazione

1.   La registrazione di un’indicazione geografica è cancellata qualora l’indicazione geografica sia stata registrata in violazione dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 1 o 2, o dell’articolo 44, paragrafo 2.

2.   La registrazione di un’indicazione geografica registrata può essere cancellata qualora:

a)la conformità al disciplinare di produzione da parte del prodotto non possa più essere garantita;
b)non sia stato immesso sul mercato per un periodo continuativo di almeno cinque anni alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.

3.   La registrazione di un’indicazione geografica può altresì essere cancellata su richiesta del richiedente in nome del quale è stata registrata.

4.   La richiesta di cancellazione a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere presentata dall’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, o da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo.

5.   La Commissione o l’Ufficio può avviare una procedura di cancellazione di propria iniziativa, sulla base dei motivi di cui al paragrafo 2.

6.   Le tappe della fase nazionale e della fase a livello di Unione di cui agli articoli 7, 8, 14, 15, 16 e da 20 a 30 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.

7.   Prima di decidere di cancellare la registrazione di un’indicazione geografica, l’Ufficio, nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, informa il richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica. Prima di decidere di cancellare la registrazione di un’indicazione geografica di un paese terzo, la divisione preposta alle indicazioni geografiche consulta le autorità competenti del paese terzo interessato. Se l’indicazione geografica era stata registrata a norma dell’articolo 20, la divisione preposta alle indicazioni geografiche può consultare il comitato consultivo e il punto di contatto unico dello Stato membro interessato.

8.   In caso di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica, il registro dell’Unione è opportunamente aggiornato.

9.   Il presente articolo non si applica alle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione a norma dell’Atto di Ginevra o di un altro accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le modalità riguardanti le procedure e la forma della cancellazione, nonché le modalità riguardanti la presentazione delle richieste di cancellazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 33

Ricorso

1.   Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio da una decisione adottata dall’Ufficio in tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all’articolo 36 («commissioni di ricorso»). Gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nel ricorso.

2.   Il ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell’Ufficio che non è stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4, primo comma.

3.   Una decisione che non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è oggetto di ricorso soltanto nell’ambito di un ricorso avverso la decisione definitiva.

4.   L’atto di ricorso è presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. L’atto di ricorso non si considera debitamente presentato fino all’avvenuto pagamento della tassa di ricorso.

In caso di ricorso, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione impugnata è presentata all’Ufficio una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.

5.   In seguito all’esame della ammissibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito. Le commissioni di ricorso esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviano l’istanza a tale divisione.

Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo.

Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l’Ufficio offre procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ad esempio i servizi di mediazione di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.

6.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale, entro due mesi dalla data di notifica della decisione delle commissioni di ricorso, per violazione delle forme sostanziali, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata.

7.   Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto il giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, qualora entro tale termine sia stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, il giorno successivo alla data di rigetto del ricorso o di rigetto di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione del Tribunale. L’Ufficio adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso avverso la sentenza, della Corte di giustizia.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per integrare il presente regolamento precisando:

a)il contenuto dell’atto di ricorso di cui al paragrafo 4 del presente articolo e la procedura per la presentazione e l’esame del ricorso; e
b)il contenuto e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Sezione 2

Organizzazione e compiti dell’Ufficio

Articolo 34

Divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

1.   In seno all’Ufficio è istituita una divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tale divisione preposta alle indicazioni geografiche ha la facoltà di adottare decisioni riguardanti:

a)la domanda di registrazione di un’indicazione geografica;
b)una richiesta di modifica del disciplinare di produzione;
c)l’opposizione a una domanda o a una richiesta di modifica del disciplinare di produzione;
d)le iscrizioni nel registro dell’Unione;
e)una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica.

2.   Le decisioni riguardanti le opposizioni e le richieste di cancellazione sono adottate da una commissione formata da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate da un solo membro in possesso di qualifiche adeguate.

Articolo 35

Comitato consultivo

1.   È istituito un comitato consultivo incaricato di formulare pareri nei casi previsti dal presente regolamento.

2.   La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso possono consultare, o consultano, quando la Commissione ne fa richiesta, il comitato consultivo su questioni riguardanti una domanda in qualsiasi fase delle procedure di registrazione, compresi l’opposizione, il ricorso, la modifica a un disciplinare di produzione e la cancellazione della registrazione di cui agli articoli 23, 25, 26, 29, 31, 32 e 33. Il comitato consultivo può essere consultato anche su questioni orizzontali, quali:

a)la valutazione dei criteri qualitativi;
b)la dimostrazione della reputazione di un prodotto;
c)la determinazione del carattere generico di un nome;
d)la valutazione del legame tra le caratteristiche di un prodotto e la sua origine geografica;
e)il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o i nomi di prodotti esistenti che sono commercializzati legalmente.

3.   La divisione preposta alle indicazioni geografiche e, se del caso, le commissioni di ricorso possono consultare il comitato consultivo in merito all’eventuale registrazione come indicazioni geografiche di nomi soggetti a domanda diretta di cui all’articolo 20.

4.   I pareri del comitato consultivo sono espressi da una commissione formata da tre membri e non sono vincolanti.

5.   Il comitato consultivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. Se necessario, esperti riconosciuti nel settore delle indicazioni geografiche o nella categoria di prodotti in questione, compresi rappresentanti delle regioni e del mondo accademico, sono invitati a fornire competenze al comitato consultivo.

6.   I mandati dei membri del comitato consultivo hanno una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovati.

7.   L’Ufficio pubblica l’elenco dei membri del comitato consultivo sul proprio sito web e lo tiene aggiornato.

8.   Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione istituito a norma dell’articolo 153 del regolamento (UE) 2017/1001 e sono rese pubbliche. I membri del comitato non hanno conflitti di interesse.

9.   L’Ufficio fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e il servizio di segreteria per le sue riunioni.

Articolo 36

Commissioni di ricorso

Le commissioni di ricorso istituite dall’articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001 sono competenti a deliberare sui ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Ufficio a norma del presente regolamento.

Articolo 37

Registro dell’Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

1.   Un registro elettronico dell’Unione è istituito e mantenuto dall’Ufficio ai fini della gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. È facilmente accessibile al pubblico e in un formato leggibile meccanicamente.

2.   Dalla decorrenza dell’efficacia di una decisione di registrazione di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 29 o 30, l’Ufficio iscrive nel registro dell’Unione le informazioni seguenti:

a)il nome registrato come indicazione geografica protetta («indicazione geografica protetta»);
b)il tipo di prodotto per il quale l’indicazione geografica è stata registrata;
c)il nominativo del richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica;
d)il riferimento alla decisione di registrazione dell’indicazione geografica;
e)il paese o i paesi di origine del prodotto per il quale l’indicazione geografica è stata registrata.

3.   Le indicazioni geografiche di paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro dell’Unione, se la Commissione decide in tal senso. In questo caso, la Commissione adotta un atto di esecuzione, a seguito del quale le indicazioni geografiche sono iscritte dall’Ufficio nel registro dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

4.   Un’indicazione geografica è iscritta nel registro dell’Unione nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non utilizza i caratteri latini, l’indicazione geografica è trascritta in caratteri latini ed entrambe le versioni dell’indicazione geografica sono iscritte nel registro dell’Unione e hanno parità di status.

5.   L’Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell’indicazione geografica e, in caso di rigetto della domanda o di cancellazione della registrazione, per i dieci anni successivi al rigetto o alla cancellazione.

6.   I costi operativi del registro dell’Unione sono coperti dal bilancio operativo dell’Ufficio.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano l’architettura informatica e la presentazione del registro dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 38

Estratti del registro dell’Unione

1.   L’Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare facilmente, in un formato leggibile meccanicamente e gratuitamente, un estratto ufficiale del registro dell’Unione contenente prova della registrazione dell’indicazione geografica, nonché altri dati pertinenti, compresa la data della domanda o altra data pertinente per rivendicare la priorità. L’estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 39

Supporto tecnico

1.   Su richiesta della Commissione, l’Ufficio procede all’esame e ai compiti amministrativi riguardanti le indicazioni geografiche di paesi terzi:

a)protette, o di cui si propone la protezione, in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte, diverso dall’Atto di Ginevra; o
b)di cui si propone la protezione in virtù di un accordo internazionale in corso di negoziazione da parte dell’Unione.

2.   Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, l’Ufficio pubblica e, in caso di cambiamenti, aggiorna l’elenco degli accordi internazionali che proteggono le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui l’Unione è parte contraente nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

TITOLO III

PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 40

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione sono protette da:

a)qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta;
b)qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile;
c)qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine;
d)qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l’evocazione di un’indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove, agli occhi del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall’indicazione geografica registrata.

3.   La protezione delle indicazioni geografiche si applica altresì a qualsiasi uso di un nome di dominio in violazione del paragrafo 1.

4.   La protezione delle indicazioni geografiche si applica anche:

a)alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica in tale territorio; e
b)alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

5.   L’associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l’indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre merci nell’Unione, nella normale prassi commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali merci, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in violazione del paragrafo 1.

6.   Un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento non diventa un termine generico all’interno dell’Unione.

7.   Se un’indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine generico, l’utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 41

Parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti

1.   L’articolo 40 non pregiudica l’uso di un’indicazione geografica protetta da parte di produttori, in conformità dell’articolo 47, per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica.

2.   Un’indicazione geografica protetta che designa una parte o un componente di un prodotto fabbricato o manufatto non è utilizzata per la denominazione di vendita di tale prodotto, tranne nel caso in cui il richiedente in nome del quale è stata registrata l’indicazione geografica abbia dato il suo consenso a tale uso.

Articolo 42

Termini generici

1.   Un termine generico non è registrato come indicazione geografica.

2.   Per stabilire se un termine sia generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)della situazione esistente nelle zone di consumo;
b)del pertinente diritto dell’Unione o nazionale.

Articolo 43

Omonimi

1.   Una domanda presentata dopo che è stato richiesto o protetto come indicazione geografica nell’Unione un nome omonimo o parzialmente omonimo è respinta, a meno che nella pratica non sussista una differenziazione sufficiente delle condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali tra i due nomi omonimi, tenuto conto della necessità di assicurare che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e di fare sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti.

2.   Un nome omonimo o parzialmente omonimo di un nome richiesto o protetto come indicazione geografica nell’Unione e che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine geografica di un prodotto non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

3.   Ai fini del presente articolo, un «nome richiesto o protetto come indicazione geografica nell’Unione» si riferisce:

a)alle indicazioni geografiche iscritte nel registro dell’Unione;
b)alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro dell’Unione;
c)alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753; e
d)alle indicazioni geografiche, ai nomi d’origine e ai termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l’Unione e uno o più paesi terzi.

Articolo 44

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi

1.   Una domanda di registrazione di un marchio il cui utilizzo violerebbe l’articolo 40 è respinta se è presentata dopo la data in cui è stata presentata all’Ufficio la domanda di registrazione dell’indicazione geografica. Se del caso, si tiene conto dell’eventuale priorità invocata nella domanda di registrazione del marchio.

2.   Una domanda di registrazione di un’indicazione geografica è respinta se, a causa di un marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto, il nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

3.   L’Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano, su richiesta, i marchi registrati in violazione del paragrafo 1.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, un marchio il cui utilizzo violi l’articolo 40 del presente regolamento e che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto applicabile, acquisito con l’uso in buona fede nell’Unione anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell’indicazione geografica è presentata all’Ufficio, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione dell’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l’uso dell’indicazione geografica e del marchio in questione è consentito.

5.   I marchi di garanzia o di certificazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e all’articolo 83 del regolamento (UE) 2017/1001, nonché i marchi collettivi di cui all’articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 e all’articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 possono essere utilizzati sulle etichette e sugli imballaggi insieme all’indicazione geografica.

Articolo 45

Compiti delle associazioni di produttori

1.   Le associazioni di produttori operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria, e in modo da consentire a tutti i produttori del prodotto designato da un’indicazione geografica di aderire all’associazione di produttori in qualsiasi momento.

Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori di un’associazione di produttori anche di organismi pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori.

2.   Le associazioni di produttori garantiscono che i produttori membri dell’associazione provvedano alla continua conformità al disciplinare di produzione corrispondente quando utilizzano l’indicazione geografica protetta e il simbolo dell’Unione sul mercato. Un’associazione di produttori può esercitare in particolare i diritti seguenti e svolgere i compiti seguenti:

a)elaborare e modificare il disciplinare di produzione e istituire controlli di conformità interni per garantire la conformità delle fasi di produzione al disciplinare di produzione;
b)avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
c)assumere impegni in materia di sostenibilità, siano essi compresi nel disciplinare di produzione o separati da quest’ultimo;
d)adottare misure per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica, tra cui: i) la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento di campagne pubblicitarie e di marketing collettive;   ii) la diffusione di informazioni e la realizzazione di attività di promozione tese a comunicare ai consumatori le proprietà del prodotto designato dall’indicazione geografica;   iii) lo svolgimento di analisi concernenti le prestazioni economiche, la sostenibilità della produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto designato dall’indicazione geografica;   iv) la diffusione di informazioni sull’indicazione geografica e sul simbolo dell’Unione; e   v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda la parità e l’integrazione di genere;
e)lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un’indicazione geografica di un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, monitorando l’uso dell’indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui tale indicazione geografica è protetta, anche sulle interfacce online, e, se necessario, informando le autorità incaricate dell’applicazione della legge;
f)sviluppare attività volte a garantire che il prodotto designato dall’indicazione geografica sia conforme al disciplinare di produzione; e
g)adottare qualsiasi altro provvedimento per garantire un’adeguata protezione giuridica dell’indicazione geografica, ad esempio informando, se del caso, le autorità competenti in conformità dell’articolo 51, paragrafo 5, dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 46

Protezione dei diritti di indicazione geografica nei nomi di dominio

I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell’Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure.

Articolo 47

Diritto d’uso

1.   Un’indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore di un prodotto conforme al disciplinare di produzione corrispondente.

2.   I produttori garantiscono che i loro prodotti siano conformi al disciplinare di produzione corrispondente.

Articolo 48

Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione

1.   Il simbolo dell’Unione stabilito per le «indicazioni geografiche protette» ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 è applicabile alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

2.   Per i prodotti artigianali e industriali originari dell’Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell’Unione può figurare nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione. L’indicazione geografica si trova nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione.

3.   L’abbreviazione «IGP», acronimo di «indicazione geografica protetta», può figurare nell’etichettatura dei prodotti designati da un’indicazione geografica per i prodotti artigianali e industriali.

4.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione e l’abbreviazione possono essere utilizzati nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione di prodotti fabbricati o manufatti qualora l’indicazione geografica si riferisca a una parte o a un componente di tali prodotti. In tal caso il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione si trova accanto al nome della parte o del componente che è chiaramente identificato come parte o componente. Il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione non sono collocati in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziché il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall’indicazione geografica.

5.   Il simbolo dell’Unione, l’indicazione o l’abbreviazione, a seconda dei casi, può figurare nell’etichettatura di un prodotto e, ove applicabile, nel materiale pubblicitario o di comunicazione del prodotto soltanto dopo la pubblicazione della decisione di registrazione dell’indicazione geografica conformemente all’articolo 29, paragrafo 6, o all’articolo 30, paragrafo 3, a seconda dei casi.

6.   Possono inoltre figurare nell’etichettatura di un prodotto e, ove applicabile, nel materiale pubblicitario o di comunicazione del prodotto:

a)riproduzioni della zona geografica di origine cui si fa riferimento nel disciplinare di produzione; e
b)riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica.

7.   Il simbolo dell’Unione associato a un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro dell’Unione può figurare nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario o di comunicazione del prodotto. In tal caso, si applica il paragrafo 2.

8.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le norme relative al loro impiego nei prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

TITOLO IV

CONTROLLI E APPLICAZIONE

Articolo 49

Ambito di applicazione

1.   Il presente titolo riguarda i controlli relativi alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 includono:

a)la verifica che un prodotto designato da un’indicazione geografica sia conforme al disciplinare di produzione corrispondente;
b)il monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, anche nel commercio elettronico.

Articolo 50

Designazione delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli di cui al presente titolo.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e agiscono in maniera trasparente. Dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere efficacemente le loro funzioni.

Articolo 51

Verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione

1.   Per un prodotto designato da un’indicazione geografica e originario dell’Unione, la verifica della conformità al disciplinare di produzione corrispondente è effettuata mediante un’autodichiarazione. L’autodichiarazione è effettuata utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I e contiene le informazioni richieste indicate in tale allegato.

2.   Prima dell’immissione del prodotto sul mercato, i produttori presentano un’autodichiarazione all’autorità competente di cui all’articolo 50, paragrafo 1. Una volta che il prodotto è sul mercato, i produttori ripresentano una autodichiarazione ogni tre anni, al fine di dimostrare la costante conformità del prodotto al disciplinare di produzione. In caso di modifiche del disciplinare di produzione che incidano sul prodotto interessato, l’autodichiarazione è aggiornata senza indugio.

3.   L’autorità competente controlla almeno che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti. Se ritiene che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti e non ha altre riserve in merito alla conformità, l’autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all’uso dell’indicazione geografica per il prodotto in questione o rinnova il certificato esistente. In caso di evidenti errori o incongruenze nell’autodichiarazione, il produttore ha la possibilità di completarla o correggerla.

4.   La verifica basata sull’autodichiarazione non impedisce ai produttori di far verificare a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche la conformità del prodotto al disciplinare di produzione.

5.   Al fine di verificare la conformità del prodotto oggetto di un’autodichiarazione, i controlli, che possono avere luogo prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato, sono effettuati, sulla base di un’analisi dei rischi e, se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati dall’indicazione geografica, dai soggetti seguenti:

a)l’autorità competente; o
b)uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate funzioni afferenti ai controlli a norma dell’articolo 55.

6.   In caso di non conformità, l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 69 per modificare il presente regolamento modificando, se del caso, le informazioni e i requisiti relativi al modulo standard di cui all’allegato I.

Articolo 52

Verifica della conformità al disciplinare di produzione da parte di un’autorità competente o di organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche

1.   In alternativa alla procedura di cui all’articolo 51, gli Stati membri possono prevedere la verifica della conformità del prodotto al disciplinare di produzione corrispondente mediante controlli effettuati, prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato, da:

a)una o più autorità competenti di cui all’articolo 50, paragrafo 1; o
b)uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate funzioni afferenti ai controlli a norma dell’articolo 55.

2.   Se i controlli effettuati prima dell’immissione del prodotto sul mercato dimostrano la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, l’autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all’uso dell’indicazione geografica per il prodotto in questione.

3.   I controlli effettuati dopo l’immissione del prodotto sul mercato si basano su un’analisi dei rischi e, se disponibili, sulle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da un’indicazione geografica. Se tali controlli dimostrano la conformità del prodotto al disciplinare di produzione, l’autorità competente rinnova il certificato di autorizzazione.

4.   In caso di non conformità, l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.

Articolo 53

Verifica della conformità al disciplinare di produzione di prodotti originari di un paese terzo

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di paesi terzi, la verifica della conformità al disciplinare di produzione corrispondente è effettuata, prima dell’immissione del prodotto sul mercato, da:

a)un’autorità pubblica competente designata dal paese terzo; o
b)uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

Articolo 54

Monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato

1.   Le autorità competenti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, monitorano l’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito o transito, siano in distribuzione oppure siano offerti in vendita all’ingrosso o al dettaglio, anche nel commercio elettronico.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, effettuano controlli, sulla base di un’analisi dei rischi e, se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da un’indicazione geografica. Laddove necessario, dette autorità adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41.

Articolo 55

Delega delle funzioni afferenti ai controlli

1.   Le autorità competenti possono delegare le funzioni afferenti ai controlli di cui all’articolo 51, paragrafo 5, all’articolo 52, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 54, paragrafo 2, a uno o più organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche.

2.   L’autorità competente delegante assicura che l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica a cui sono delegate le funzioni afferenti ai controlli di cui al paragrafo 1 abbiano i poteri necessari per svolgerle efficacemente.

3.   La delega delle funzioni afferenti ai controlli è effettuata in forma scritta alle condizioni seguenti:

a)la delega contiene una descrizione dettagliata delle funzioni afferenti ai controlli delegate all’organismo di certificazione dei prodotti o alla persona fisica e delle condizioni per lo svolgimento di tali funzioni;
b)qualora le funzioni afferenti ai controlli siano delegate ad organismi di certificazione dei prodotti, tali organismi di certificazione dei prodotti: i) dispongono delle competenze, delle attrezzature, delle infrastrutture e delle risorse necessarie per svolgere in modo efficiente le funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate;   ii) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; e   iii) agiscono in modo trasparente e sono imparziali ed esenti da qualsiasi conflitto di interessi; in particolare, che l’imparzialità della loro condotta non deve rischiare di essere direttamente o indirettamente pregiudicata per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate;
c)qualora le funzioni afferenti ai controlli siano delegate a persone fisiche, tali persone fisiche: i) dispongono delle competenze, delle attrezzature, delle infrastrutture e delle risorse necessarie per svolgere in modo efficiente le funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate;   ii) possiedono qualifiche ed esperienza adeguate; e   iii) agiscono in modo trasparente e sono imparziali ed esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate;
d)esistono disposizioni che garantiscono un coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti deleganti e gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche.

Articolo 56

Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche

Gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche cui siano state delegate le funzioni afferenti ai controlli a norma dell’articolo 55:

a)comunicano l’esito dei controlli e delle attività correlate alle autorità competenti deleganti, periodicamente e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
b)informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che l’esito dei controlli rivela una non conformità o indica una probabile non conformità, se non diversamente disposto in base ad accordi specifici tra le autorità competenti deleganti e l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica in questione; e
c)cooperano con le autorità competenti deleganti, forniscono loro assistenza e consentono loro di accedere ai propri locali e alla documentazione relativa alle funzioni afferenti ai controlli che sono state loro delegate.

Articolo 57

Obblighi delle autorità competenti deleganti

1.   Le autorità competenti che abbiano delegato le funzioni afferenti ai controlli a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche, a norma dell’articolo 55, revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio qualora:

a)sia comprovato che l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica non svolge correttamente le funzioni afferenti ai controlli delegate;
b)l’organismo di certificazione dei prodotti o la persona fisica non prenda provvedimenti adeguati e tempestivi per porre rimedio alle carenze individuate; o
c)l’indipendenza o l’imparzialità dell’organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica sia stata compromessa.

2.   Le autorità competenti deleganti possono anche revocare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti deleganti possono organizzare audit o ispezioni degli organismi di certificazione dei prodotti o delle persone fisiche in qualsiasi momento, se necessario.

Articolo 58

Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi di certificazione dei prodotti e persone fisiche

1.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e i recapiti delle autorità competenti, designate conformemente all’articolo 50, paragrafo 1, e degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui all’articolo 51, paragrafo 5, lettera b), e all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e aggiornano tali informazioni in caso di modifiche.

2.   In relazione ai paesi terzi, l’Ufficio pubblica, ove disponibili, i nomi e i recapiti delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 53 e aggiorna tali informazioni in caso di modifiche.

3.   L’Ufficio realizza un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e i recapiti delle autorità competenti nonché degli organismi di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 59

Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti

1.   Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 55, in funzione delle loro attività, rispettano le norme seguenti e sono accreditati conformemente ad esse:

a)norma europea EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», norma europea EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni» e norma europea EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura», comprese eventuali revisioni o versioni modificate di tali norme; o
b)altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale.

2.   L’accreditamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è eseguito da un organismo di accreditamento, riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, che sia membro della Cooperazione europea per l’accreditamento, oppure, nel caso di organismi di certificazione dei prodotti di un paese terzo, da un organismo di accreditamento riconosciuto al di fuori dell’Unione che sia membro del Forum internazionale per l’accreditamento (IAF) o della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC).

Articolo 60

Ordini per il contrasto dei contenuti illegali online

1.   Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell’Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del presente regolamento sono considerate contenuti illegali a norma dell’articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065.

2.   Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l’ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 61

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1 dicembre 2025 e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica.

Articolo 62

Assistenza reciproca e cooperazione

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per lo svolgimento di controlli e attività di applicazione delle norme in relazione alle indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento.

L’assistenza amministrativa può comprendere, se del caso e nell’ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

2.   In caso di possibile violazione di un’indicazione geografica, uno Stato membro adotta misure per agevolare la trasmissione, dalle proprie autorità incaricate dell’applicazione delle norme e le proprie autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, delle relative informazioni.

3.   Le autorità responsabili del monitoraggio previsto all’articolo 54, negli Stati membri, cooperano, ove opportuno e in conformità del paragrafo 1 del presente articolo , con le altre autorità pertinenti, i dipartimenti, le agenzie e gli organismi competenti, fra cui le autorità di polizia, le agenzie anticontraffazione, le autorità doganali, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori e gli ispettori competenti per le attività di vendita al dettaglio.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini dei controlli di cui al presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

TITOLO V

MODIFICHE DI ALTRI ATTI

Articolo 63

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

1)all’articolo 151, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «b bis) l’amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, in particolare le funzioni assegnate ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e la promozione del sistema di protezione di tali indicazioni geografiche; (*1)  Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;”
2)all’articolo 153, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «n) adotta il regolamento interno del comitato consultivo di cui all’articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/2411»; 3)   all’articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento, sul regolamento (CE) n. 6/2002 o sul regolamento (UE) 2023/2411.»

Articolo 64

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato:

1)l’articolo 1 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del presente regolamento, il termine “indicazioni geografiche” comprende le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Per quanto riguarda le denominazioni di origine relative ai prodotti artigianali e industriali che sono oggetto di una registrazione internazionale, la protezione nell’Unione è intesa come specificato agli articoli 6 e 40 del regolamento (UE) 2023/2411. (*2)  Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;”   b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Ai fini del presente regolamento, per “Ufficio” si intende l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).»;”
2)l’articolo 2 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   All’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione o l’Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di Ginevra, come specificato all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754, presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e relative a prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all’Ufficio di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie del territorio di uno Stato membro e registrate e protette ai sensi del diritto dell’Unione. Tali richieste sono formulate: a) sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure   b) di propria iniziativa.»;   b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per quanto riguarda le richieste di registrazione nel registro internazionale di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di Ginevra, come specificato all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754, procede sulla base della decisione relativa alla concessione della protezione conformemente agli articoli da 21 a 37 del regolamento (UE) 2023/2411.» ;
3)all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio richiede all’Ufficio internazionale di cancellare dal registro internazionale la registrazione di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro in una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 1.» ;
4)all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio pubblica le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative ad un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e per la quale la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro.» ;
5)all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio valuta le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative a un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale per la quale la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contiene gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune dell’accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra (“regolamento di esecuzione comune”) e le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.» ;
6)l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’articolo 4, le autorità competenti di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell’Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un’opposizione alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all’Ufficio. L’opposizione è in una delle lingue ufficiali dell’Unione.» ;   b) al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;   c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, dall’Ufficio, in relazione al territorio dell’Unione o a parte di esso.» ;
7)l’articolo 7 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, emerge che le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte e se non sono pervenute opposizioni, od opposizioni ammissibili, la Commissione respinge, se del caso, mediante un atto di esecuzione, le opposizioni inammissibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio respinge le opposizioni inammissibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. 2.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 5 emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se sia pervenuta un’opposizione ammissibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dall’Ufficio oppure, nei casi di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411, dalla Commissione. ‘Qualora la decisione in merito alla concessione della protezione sia adottata dalla Commissione, quest’ultima provvede in tal senso mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.» ;   b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro dodici mesi dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra. 5.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Qualora l’Ufficio abbia notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto relativo alla protezione del le indicazioni geografiche, l’Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, revocare, in tutto o in parte, tale rifiuto. La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio notifica senza indugio tale revoca all’Ufficio internazionale.» ;
8)all’articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni dell’Ufficio.»;
9)l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale 1.   La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, gli effetti della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica in una o più delle circostanze seguenti: a) l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;   b) l’indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;   c) non vi è più conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento soltanto dopo che alle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra o ai beneficiari quali definiti all’articolo 1, punto xvii), del medesimo atto è stata data la possibilità di far valere i propri diritti. 3.   Se l’invalidazione non può più essere impugnata, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio notifica senza indugio all’Ufficio internazionale l’invalidazione degli effetti sul territorio dell’Unione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettera a) o c).»;
10)all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per una denominazione di origine originaria di uno Stato membro che è parte dell’accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 ma non è ancora protetto a norma di tale regolamento, lo Stato membro in questione, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), dell’Atto di Ginevra, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere: a) la registrazione di tale denominazione di origine a norma del regolamento (UE) 2023/2411; o   b) la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione dal registro internazionale. Lo Stato membro in questione notifica all’Ufficio la sua scelta di cui al primo comma del presente paragrafo e presenta la corrispondente richiesta entro il 2 dicembre 2026. La procedura di registrazione prevista dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 si applica mutatis mutandis. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se lo ha ratificato o se vi ha aderito conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro dodici mesi dalla data di registrazione dell’indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2023/2411. Lo Stato membro in questione, in coordinamento con l’Ufficio, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra. L’Ufficio autorizza lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. In caso di rifiuto della registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411, una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in questione chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine dal registro internazionale.» ;
11)all’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) per i prodotti artigianali e industriali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411, dal comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali istituito dall’articolo 68 di tale regolamento.»

TITOLO VI

TASSE

Articolo 65

Tasse

1.   Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse a copertura dei costi della fase nazionale delle procedure previste dal presente regolamento, segnatamente i costi sostenuti per il trattamento delle domande, delle opposizioni, delle richieste di modifica del disciplinare di produzione, delle richieste di cancellazione e dei ricorsi.

2.   Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse o imporre oneri a copertura dei costi dei controlli effettuati a norma del titolo IV del presente regolamento.

3.   L’Ufficio esige il pagamento di una tassa in relazione a quanto segue:

a)la procedura di registrazione diretta di cui all’articolo 20;
b)la procedura relativa alle indicazioni geografiche di paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera c); e
c)i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all’articolo 33.

4.   L’Ufficio può esigere il pagamento di una tassa in relazione alle richieste di modifica del disciplinare di produzione e in relazione alle richieste di cancellazione se l’indicazione geografica è stata registrata secondo una delle procedure di cui al paragrafo 3, lettera a) o b).

5.   Le tasse esigibili a norma del presente regolamento sono ragionevoli e proporzionate e tengono conto della situazione delle MPMI al fine di favorire la competitività dei produttori. L’importo di tali tasse non supera i costi sostenuti per l’esercizio dei compiti a norma del presente regolamento.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse esigibili dall’Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso della tassa di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 66

Lingue procedurali

1.   Tutti i documenti e tutte le informazioni inviati all’Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

2.   Per le funzioni attribuite all’Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell’Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell’Unione conformemente al regolamento n. 1 (26).

Articolo 67

Sistema informatico

1.   L’Ufficio istituisce e mantiene il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio, il registro dell’Unione di cui all’articolo 37 e il portale digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 3.

2.   Il sistema digitale per la presentazione per via elettronica delle domande all’Ufficio è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Esso è facilmente accessibile al pubblico in un formato leggibile meccanicamente e di uso comune ed è utilizzato per la presentazione delle domande all’Ufficio a norma dell’articolo 21. Tale sistema digitale è inoltre utilizzabile dagli Stati membri nella fase nazionale della procedura di registrazione.

Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 20, 22, 33 e 51 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o dicembre 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 11, 20, 22, 33 e 51 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, 20, 22, 33 o 51 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70

Nomi esistenti e protezione transitoria

1.   Entro il 2 dicembre 2026, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa e le domande pendenti si considerano non presentate, a meno che non venga presentata una richiesta a norma del paragrafo 2.

2.   Entro il 2 dicembre 2026, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all’Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi acquisiti con l’uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento.

3.   Sulla base di una richiesta effettuata a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato può prorogare la durata della protezione nazionale fino al completamento della procedura di registrazione di cui al paragrafo 4 e fino a quando la decisione non sia divenuta definitiva. Qualora sia concessa la protezione dell’Unione, il giorno in cui lo Stato membro in questione avrà informato la Commissione e l’Ufficio, conformemente al paragrafo 2, è considerato il primo giorno di protezione ai sensi del presente regolamento.

4.   I nomi di cui la Commissione è informata a norma del paragrafo 2 del presente articolo che risultano conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 sono registrati dall’Ufficio oppure, nei casi di cui all’articolo 30, dalla Commissione, secondo la procedura di cui agli articoli da 22 a 30. Non si applicano gli articoli 25, 26 e 27. I termini generici non sono registrabili.

Articolo 71

Obblighi informativi degli Stati membri

1.   Entro il 2 dicembre 2029 e, successivamente, ogni cinque anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:

a)alla strategia e ai risultati di tutti i controlli svolti per verificare il rispetto dei requisiti relativi al sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali istituito dal presente regolamento, a norma del titolo IV;
b)alla verifica della conformità al disciplinare di produzione basata sull’autodichiarazione di cui all’articolo 51;
c)alla verifica della conformità al disciplinare di produzione da parte di un’autorità competente o di un organismo di certificazione dei prodotti o una persona fisica di cui all’articolo 52;
d)al monitoraggio dell’uso delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato di cui all’articolo 54;
e)alla continua la conformità al disciplinare di produzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2; e
f)ai contenuti illegali sulle interfacce online di cui all’articolo 60.

2.   Entro il 30 novembre 2024 gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le informazioni richieste a norma dell’articolo 19 necessarie per la dispensa dalla procedura di registrazione standard. Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sulla richiesta dello Stato membro interessato di essere dispensato dalla procedura di registrazione standard senza designare un’autorità nazionale responsabile del trattamento delle domande, delle richieste di modifica del disciplinare di produzione e delle richieste di cancellazione come previsto all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 72

Revisione

1.   Entro il 2 dicembre 2030 e, successivamente, ogni cinque anni la Commissione redige una relazione sull’attuazione del presente regolamento, corredata di una proposta legislativa per la relativa revisione, se opportuno. Tale relazione valuta, in particolare, in che misura sia creato il valore dei prodotti artigianali e industriali designati da un’indicazione geografica nella zona geografica delimitata o altrove.

2.   Entro il 2 giugno 2026 la Commissione procede a una valutazione della fattibilità di un sistema di informazione e allerta contro l’uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa.

Articolo 73

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2025. Tuttavia, l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, l’articolo 35, paragrafo 1, l’articolo 37, paragrafo 7, gli articoli 67, 68 e 69, nonché l’articolo 71, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 ottobre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. M. ALBARES BUENO