DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 (in Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 (in Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 (in Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254). – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico e, in particolare, l’articolo 19;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, l’articolo 10;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 4;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta del 21 settembre 2023;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 21 settembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Titolo I
Finalità, ambito di applicazione e definizioni


Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) Ministero: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) organismo di controllo: l’organismo delegato come definito dall’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l’autorità competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la verifica di conformità al Regolamento;

d) autorità di controllo: un’autorità di controllo competente per il settore biologico, come definita dall’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625;

e) autorità competente: un’autorità come definita dall’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

f) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625;

g) verifica di conformità: controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformità al Regolamento eseguita ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche più appropriate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625;

h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all’articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento;

i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all’uso nella produzione biologica;

l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;

m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;

n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021;

o) TRACES (Trade control and export system): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui alregolamento delegato (UE) 2021/2306;

p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023;

t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica;

u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

v) autorizzazione: provvedimento con il quale l’autorità competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;

z) importatore: l’operatore, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell’Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all’articolo 19 del presente decreto;

aa) primo destinatario: l’operatore, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell’Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all’articolo 19 del presente decreto;

bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625;

dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento;

ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall’autorità competente designata a livello ministeriale;

gg) organismo nazionale di accreditamento: l’unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

hh) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell’impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l’uso della produzione biologica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.


Titolo II
Il Sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali


Art. 3 Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

1. Il Ministero è l’autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell’articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali alle condizioni stabilite dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un’autorità di controllo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento.

3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché dagli altri organismi ed autorità.

4. Il Ministero è l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni.

5. Il Ministero e le regioni, nell’ambito del territorio di propria competenza, sono le autorità competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.

6. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell’Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalità del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.

7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

Art. 4 Compiti dell’autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all’importazione nell’Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera a) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad audit interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l’autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l’autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Art. 5 Autorizzazione degli organismi di controllo

1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L’istanza deve contenere:

a) l’indicazione delle attività, di cui all’articolo 34 del Regolamento, per le quali l’ente chiede l’autorizzazione;

b) una breve descrizione dell’organizzazione dell’ente;

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformità e di non conformità accertate, le misure previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente;

e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento;

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell’organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività.

3. L’istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all’ente richiedente:

a) l’organigramma nominativo e funzionale;

b) i documenti previsti dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento;

c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno e dell’inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

d) procedura dell’analisi dei rischi per la gestione dell’imparzialità.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarità e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l’intera durata dell’autorizzazione medesima:

a) idoneità morale, indipendenza, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all’attività di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall’allegato I al presente decreto;

b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell’organismo di controllo o la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali. Tale requisito è valutato attraverso l’analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell’ente e di eventuali associazioni o società o soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall’allegato I al presente decreto;

d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall’allegato I al presente decreto.

5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa. L’autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l’organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all’utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all’articolo 35 del Regolamento.

6. L’autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

7. L’autorizzazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

8. Il Ministero cura la tenuta dell’elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.

9. I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale già valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

Art. 6 Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Il Ministero sospende l’autorizzazione in caso di:

a) carenze ripetute che compromettono l’affidabilità, l’efficacia del sistema dei controlli, l’imparzialità e l’indipendenza dell’organismo di controllo;

b) adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori;

c) mancato rispetto delle procedure previste dall’articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento e di quelle derivanti dalla documentazione approvata all’organismo di controllo per lo svolgimento dei compiti delegati;

d) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

2. La sospensione può essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravità dell’inadempimento, decorsi i quali l’organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. La sospensione può essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l’organismo può eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed è sottoposto ad attività di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non può acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed è pubblicata sul sito del Ministero.

3. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall’articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, revoca l’autorizzazione in caso di:

a) perdita dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 4, del presente decreto;

b) revoca del certificato di accreditamento;

c) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a diciotto mesi nel quinquennio di durata dell’autorizzazione.

4. La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate.

5. La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all’utilizzo del sigillo elettronico.

6. Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell’autorizzazione.

7. L’organismo di controllo ha l’obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinché gli operatori dell’organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.

8. I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l’operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento.

9. In caso di revoca, l’organismo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica.

10. La sospensione e la revoca dell’autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

11. L’irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell’articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l’applicazione di sospensioni o revoche.

Art. 7 Compiti degli organismi di controllo

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori e in conformità alle procedure di cui all’articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii), iii), del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell’istanza di cui all’articolo 5, comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo:

a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all’articolo 17 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio;

b) garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall’articolo 21 del presente decreto;

c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonché le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza;

d) verificano la non conformità ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto.

2. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell’attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.

3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all’autorità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

Art. 8 Condizioni di non conformità

1. La condizione di non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell’Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.

2. La non conformità è di scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

a) l’operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;

d) non è intenzionale.

3. La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;

d) l’operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di ‘scarsa entità;

e) è intenzionale.

4. La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

a) l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;

d) è intenzionale.

5. La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l’operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;

b) l’operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;

c) l’operatore impedisce all’organismo di controllo l’accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall’accertamento della prima condotta.

7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo.

8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.

Art. 9 Misure da adottare in caso di accertata condizione

1. In caso di accertata condizione di non conformità l’organismo di controllo adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure:

a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d’azione per la correzione della non conformità da parte dell’operatore;

b) ordina il miglioramento dell’attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l’operatore ha messo in atto per garantire la conformità;

c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento;

d) impone un nuovo periodo di conversione;

e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento;

f) limita l’ambito di applicazione del certificato;

g) sospende il certificato;

h) ritira il certificato;

i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.

Art. 10 Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

1. Nell’esercizio dei compiti delegati, l’organismo di controllo ha l’obbligo di:

a) svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l’anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, tenendo conto dell’analisi del rischio di non conformità al Regolamento con riguardo, in particolare, all’esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilità e del bilancio di massa;

b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell’operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell’articolo 11, e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica;

d) redigere i provvedimenti di non conformità in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticità rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell’organismo di controllo;

e) informare l’operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza;

f) comunicare alle autorità competenti le non conformità rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo;

g) in caso di non conformità sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279;

h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall’adozione della misura, fatto salvo il caso dell’esclusione per morosità.

Art. 11 Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.

3. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all‘articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.

4. Il Ministero istituisce l’elenco dei laboratori di cui al comma 2.

Art. 12 Controperizia

1. Nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l’operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volontà di procedere alla controperizia è comunicata dall’operatore all’organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole.

2. La controperizia consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all’emissione del rapporto di prova.

3. L’esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall’operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.

4. L’operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull’aliquota ricevuta in fase di campionamento.

5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare.

Art. 13 Controversia

1. L’operatore che, sulla base della controperizia di cui all’articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l’operatore invia apposita richiesta all’organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell’operatore.

2. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.

3. Ai fini della definizione della controversia, l’organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

Art. 14 Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

1. Nell’esercizio dei compiti delegati, l’organismo di controllo ha l’obbligo di:

a) garantire alle autorità competenti l’accesso agli uffici e fornire le informazioni e l’assistenza necessarie per lo svolgimento dell’attività di verifica;

b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall’esclusione o dal recesso dell’operatore;

c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici;

d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all’esclusione, verificarne l’effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l’inadempimento al Ministero;

e) trasferire il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;

f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente;

g) comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all’autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;

h) trasmettere al Ministero, per l’approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell’articolo 5, per l’affidamento di specifiche attività di valutazione;

i) porre in essere le azioni correttive approvate dall’autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza;

l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto;

m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico;

n) trasmettere il programma annuale di verifica al Ministero e alle regioni entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno secondo il format di cui all’allegato III;

o) trasmettere alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente entro il 31 marzo secondo il format di cui all’allegato III;

p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalità e nella tempistica stabilita;

q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalità indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica;

r) trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sulla produzione biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l’anno precedente;

s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza;

t) verificare l’attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.

Art. 15 Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza, anche ai fini dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.

2. Gli organismi pagatori, nell’ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza.

3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell’esercizio di un’attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore.

4. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione europea o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.

Art. 16 Obblighi degli operatori

1. L’operatore che notifica l’attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 17 è tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.

2. L’operatore fornisce all’organismo di controllo la dichiarazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell’ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno:

a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l’operatore intende adottare;

b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l’organismo di controllo;

c) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;

d) le attività affidate a terzi;

e) le rese medie e le produzioni annuali previste.

4. L’operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.

5. L’operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall’uscita dal sistema, consentendo l’accesso alle autorità competenti e all’ultimo organismo di controllo.

6. Durante la verifica di conformità, anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l’operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell’organismo di controllo, consentendo l’accesso:

a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;

b) ai sistemi informatici;

c) agli animali e alle merci dell’azienda;

d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.

7. L’operatore ha l’obbligo di verificare l’autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall’autorità competente e dalla Commissione europea.

8. L’operatore comunica all’organismo di controllo l’esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

9. L’importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.

10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l’operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell’esclusione.


Titolo III
Il sistema di controllo e certificazione


Art. 17 Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

1. La persona fisica o giuridica notifica l’inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell’articolo 34 , paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell’allegato IV – Sezione A al presente decreto.

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all’articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all’organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

6. La prima notifica è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

7. L’operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità descritte nell’allegato IV – Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.

8. In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuità dell’applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall’allegato IV – Sezione C al presente decreto.

Art. 18 Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

1. L’organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all’articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all’allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l’esito della verifica si intende positivamente concluso.

2. Il certificato ha un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio.

3. L’organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all’esito di una verifica di conformità che attesta la conformità dell’azienda alla normativa dell’Unione europea e alle normative nazionale e regionali.

4. Sono esenti dall’obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.

5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.

Art. 19 Elenco degli operatori notificati e certificati

1. Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l’elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui è stato rilasciato un certificato.

Art. 20 Uscita dal sistema di controllo

1. L’operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.

2. L’operatore recede attraverso le funzionalità del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L’organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalità descritte nell’allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore ovvero dall’emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.

4. Le autorità competenti cancellano l’operatore dall’elenco di cui all’articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.

Art. 21 Sistemi di tracciabilità

1. Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.


Titolo IV
Il sistema sanzionatorio

Capo I
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo


Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro, all’organismo di controllo che:

a) impiega o si avvale di personale privo dei requisiti di competenza ed esperienza, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera l);

b) omette di formare e aggiornare il personale e i componenti degli organi collegiali, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera m);

c) svolge direttamente o indirettamente attività di formazione o consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge le medesime attività senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione di quanto stabilito dall’allegato I;

d) impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali o economici con gli operatori assoggettati al controllo dell’organismo, in violazione di quanto stabilito dall’allegato I;

e) non adotta le misure necessarie per evitare situazioni di familiarità e di contiguità tra il personale addetto alla valutazione e al riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori o si giova di tali situazioni, in violazione di quanto stabilito dall’allegato I;

f) per lo svolgimento dell’attività di valutazione e riesame, impiega o si avvale di personale che svolge per l’organismo di controllo altre attività, anche a titolo occasionale, in violazione di quanto stabilito nell’allegato I;

g) non tiene distinti i ruoli di valutazione e riesame e di valutazione e decisione, in violazione di quanto stabilito nell’allegato I;

h) non utilizza laboratori d’analisi designati dal Ministero e prove accreditate per la ricerca di sostanze non ammesse nella produzione biologica, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera c);

i) non verifica l’applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l’istituzione e il funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento;

l) non adotta o adotta in maniera non idonea le dovute misure investigative e inibitorie, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento, in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore;

m) non verifica l’adozione delle misure e soluzioni atte a garantire la chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonché tra i prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze ed i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento;

n) non mette in atto le azioni correttive approvate dall’autorità competente per la vigilanza o non le mette in atto nella tempistica indicata, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera i);

o) accetta l’assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall’emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l’esclusione per morosità, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 10, comma 1, lettera h);

p) accetta la notifica di variazione dell’Organismo di controllo nel caso in cui a carico dell’operatore siano state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

q) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera t);

r) non comunica nei tempi e nelle modalità stabilite dalle autorità competenti gli esiti dei controlli e i casi di non conformità accertati, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 10, comma 1, lettera f);

s) non svolge le verifiche di conformità almeno una volta l’anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, non rispetta le percentuali annuali di campionamento, delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza preavviso e non esegue adeguate verifiche sulla tracciabilità dei prodotti o del bilancio di massa, in violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a);

t) nell’attività di controllo e di campionamento e nella selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di matrice e prodotto da analizzare, nell’esecuzione dei bilanci di massa, non applica l’analisi del rischio, in violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a).

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro all’organismo di controllo che:

a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione e delle registrazioni inerente all’attività di controllo o omette di aggiornare i fascicoli di controllo;

b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema TRACES il certificato oltre il termine stabilito;

c) trasferisce il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera e);

d) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle regioni o omette di trasmettere le variazioni, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera n);

e) trasmette la relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera o);

f) non comunica nei tempi previsti le informazioni sulle attività svolte e sulle decisioni assunte nei casi di segnalazioni OFIS previste all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettera r), del presente decreto;

g) non comunica o non rende note agli operatori le spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 10, comma 1, lettera e);

h) applica agli operatori le tariffe in modalità differente da quanto stabilito nel tariffario;

i) omette di inserire o inserisce oltre i termini stabiliti sul SIB l’informazione sul recesso ricevuta dall’operatore, ai sensi dell’articolo 20;

l) non comunica al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettera g);

m) non comunica agli operatori interessati, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7, la revoca dell’autorizzazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all’organismo di controllo che impedisce l’accesso agli uffici alle autorità competenti od omette le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettere a) e f).

4. L’irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l’applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell’articolo 6.


Capo II
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori o a carico di altri soggetti


Art. 23 Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all’articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull’origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

Art. 24 Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell’Unione europea nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

4. La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall’articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell’organismo di controllo al quale è assoggettato l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.

7. L’operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull’imballaggio il logo di produzione biologica dell’Unione europea secondo i modelli conformi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all’articolo 32 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Art. 25 Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall’operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall’articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

9. Per un efficace coordinamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall’articolo 24.

Art. 26 Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero.

2. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta fino a un terzo.

Art. 27 Modalità di pagamento e riassegnazioni

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell’entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Titolo V
Norme finali


Art. 28 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali

1. Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30 Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 31 Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è abrogato.

2. Il comma 4-bis dell’articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

(Articoli 5 e 22)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A) Requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi.

1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell’attività di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformità e delle misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità, non devono:

a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513,515,516,517,517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importino l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell’organismo);

d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell’organismo);

e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell’organismo).

2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilità con l’operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell’articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l’indipendenza del lavoro.

3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l’eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell’imparzialità, non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall’organismo di controllo.

4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore della produzione biologica, attività diversa dall’attività di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo.

5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati.

6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

7. Il personale dipendente o esterno dell’organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non può avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell’organismo di controllo medesimo, né direttamente, né per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui è socio o associato o collaboratore.

8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attività di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L’organismo di controllo non impiega né si avvale di personale che svolge attività di formazione o consulenza senza le opportune verifiche.

9. L’organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione.

10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarità e/o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzietà del loro operato, prevedono altresì adeguate regole di rotazione.

A tal fine, l’organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri:

a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre verifiche di conformità consecutive;

b) lo stesso ispettore potrà riprendere l’attività di verifica di conformità a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l’ispettore provenga da altro organismo di controllo;

d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attività di campionamento o affiancamento.

11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non può svolgere per l’organismo di controllo attività finalizzata all’individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale.

12. Le modalità di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l’imparzialità, l’indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame.

13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell’imparzialità, i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo.

14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformità, le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri.

15. L’organo collegiale dei ricorsi valuta l’esistenza delle condizioni di procedibilità ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell’organismo di controllo.

16. Il possesso dei requisiti è dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’organismo, tuttavia, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

B) Requisito di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane.

1. Il personale che svolge ruoli di responsabilità nel processo di controllo e certificazione, che è addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformità e le misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze:

a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all’attività da svolgere;

b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell’organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualità di quaranta ore;

c) esperienza nel settore agroalimentare:

1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e il referente regionale;

2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame;

d) addestramento nel ruolo:

1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e per quello impiegato nell’attività di riesame nonché per il referente regionale; o

2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attività in cui sarà impiegato.

1.2. I componenti dell’organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un’esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare.

2. In fase di prima di autorizzazione, l’organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all’istanza:

a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attività;

b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane;

c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale.

C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali.

L’organismo deve dotarsi:

1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attività di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza;

3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2;

4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori.

Allegato II

(Articolo 5)

CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II), DEL REGOLAMENTO

1. La procedura di controllo standard deve:

a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l’organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo;

b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento;

c) indicare i criteri per verificare la validità e la completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attività e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori;

d) descrivere le modalità di comunicazione tra gli operatori e l’organismo di controllo e fra questo e gli altri operanti nell’ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l’integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo;

e) individua il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attività svolta dall’operatore e alla coltura in atto;

f) indicare la durata minima della verifica di conformità per tipologia di attività svolta dall’operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformità eseguibili giornalmente;

g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.

Allegato III

(Articolo 14 e 22)

REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI

A. L’Organismo di controllo elabora ogni anno il programma di verifica tenendo conto di quanto stabilito nella procedura di controllo standard

Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle:

1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre dell’anno precedente distinti per regione e per attività;

2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell’anno precedente suddivisi per attività e classe di rischio;

3. tabella n. 3 numero di verifiche da svolgere nell’anno distinte per tipologia: annuale, aggiuntiva, annunciata o non annunciata;

4. tabella n. 4 verifiche ripartite per mese e tipologia di attività, con indicazione se trattasi di controllo documentale o verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del prelievo e il numero di operatori impiegati.

Il programma è aggiornato in funzione del numero di operatori sottoposti a controllo e comunicato all’autorità competente per la vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera il 10 per cento.

B. Monitoraggio

L’organismo di controllo monitora, anche attraverso sistemi gestionali informatici, i dati dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali in relazione agli operatori controllati e li mette a disposizione dell’autorità competente alle scadenze indicate e tutte le volte che l’autorità ne faccia richiesta. Dispone di procedure per un monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono correttivi appropriati e tempestivi alle attività programmate.

C. Relazione annuale

La relazione annuale di cui all’articolo 40 del Regolamento contiene:

1. una breve descrizione della struttura organizzativa dell’Organismo di controllo;

2. la dotazione organica;

3. i dati statistici delle aziende controllate:

3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori che hanno notificato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno di rendicontazione;

3.2. la tipologia degli operatori/ gruppi di operatori assoggettati;

3.3. la distribuzione sul territorio degli operatori/gruppi di operatori;

3.4. la descrizione delle attività di controllo e di campionamento;

3.5. il dettaglio dei campioni analizzati e dei campioni irregolari con ripartizione regionale;

3.6. il numero degli operatori/gruppi di operatori con un provvedimento per positività analitica ripartiti per Regione;

3.7. gli operatori/gruppi di operatori receduti dal sistema di controllo ripartiti per Regione;

3.8. gli operatori/gruppi di operatori che hanno cambiato organismo di controllo ripartiti per Regione;

3.9. l’elenco dei tecnici ispettori impegnati nell’attività ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori che hanno cambiato Organismo;

4. le criticità riscontrate nello svolgimento dei compiti delegati;

5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti;

6. il numero di annullamenti di provvedimenti e principali cause;

7. il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata.

I dati sull’attività di controllo sono desunti dalla BDV come definita all’articolo 2, comma 1, lettera s).

Allegato IV

(Articolo 17)

Sezione A – Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

1. Funzionamento del SIB

1.1. Il SIB utilizza l’infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori.

1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali.

1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione).

2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB

2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono:

a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica (PQAI) e il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero;

b) le Regioni;

c) AGEA Area Coordinamento;

d) gli organismi pagatori regionali;

e) gli organismi di controllo;

f) gli operatori;

g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola – CAA;

h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB;

i) i soggetti delegati dall’operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori;

l) l’Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.

2.2. L’operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo.

2.3. I soggetti, per l’espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalità previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

3. Gestione della notifica di attività di produzione biologica

3.1. L’operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l’originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalità di legge dall’operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilità di tali documenti alle autorità competenti.

La notifica si compone delle seguenti sezioni:

Sezione anagrafica

Tipologia del richiedente: a) singolo operatore; b) gruppo di operatori; tipo di notifica: a) prima notifica; b) notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUAA/P.IVA/CF dell’operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali è specificato: a) denominazione da anagrafica tributaria; b) CUAA/P.IVA/CF dell’operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attività: a) produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato, d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unità operativa.

Sezione produzioni vegetali

Riferimento unità operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico).

Sezione produzioni animali

Riferimento unità operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attività hobbystica o al consumo personale).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione produzioni acquacoltura/alghe

Riferimento unità operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra – mare – acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacità produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all’unità operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio

Riferimento unità operativa; Filiera produttiva con indicazione dell’attività prevalente (con disponibilità anche di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all’Allegato I al Regolamento; tipologia attività; origine materia prima (aziendale – extra aziendale); prodotto lavorato (biologico – promiscuo); separazione (spazio – tempo); opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si – no) (inserire categoria attività); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attività e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse (inserire solo categoria attività).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Per le attività di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l’unità operativa con la targa automobilistica dell’automezzo o del macchinario specifico.

Per alcuni prodotti ricompresi nell’allegato I al Regolamento è necessario far riferimento alla sezione territorio.

Sezione importazione

Riferimento unità operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico – promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie – di terzi – entrambe) indicando se: opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si – no); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione.

3.2. Stati della notifica.

Gli «stati della notifica» corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti:

a) Rilasciata: stato acquisito dalla notifica compilata dall’operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell’attività di controllo da parte dell’organismo di controllo indicato dall’operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale.

b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall’operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall’organismo di controllo o dalla regione, per quanto di competenza) e che è superata da una successiva notifica in stato di rilasciata;

c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l’iter amministrativo;

d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell’organismo di controllo che ne sospende l’iter amministrativo;

e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell’inserimento del certificato da parte dell’organismo di controllo;

f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l’inserimento dell’operatore nell’elenco. La notifica può acquisire lo stato di «pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di «idonea» nel rispetto dell’istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che è superata da una successiva notifica pubblicata;

h) Pubblicata receduta: stato attribuito all’ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell’operatore o in caso di decesso dell’operatore o termine attività della persona giuridica;

i) Esclusa: stato attribuito all’ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall’organismo di controllo nei confronti dell’operatore;

l) Cancellata: stato attribuito all’ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l’operatore dall’elenco. Tale stato è sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di «pubblicata receduta» ed «esclusa»;

m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata al momento dell’inserimento da parte dell’operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente;

n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata» per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell’operatore;

o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell’annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti.

p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con alert verso i soggetti interessati quando una notifica non è sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessità di una eventuale notifica di variazione e l’eventuale nuova emissione del certificato.

Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente.

Gli stati sopraelencati da l) a n) sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall’attribuzione degli stati stessi.

Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell’istruttoria, è riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano reciprocamente l’esito degli accertamenti anche all’operatore attraverso l’apposita funzionalità del SIB.

Nel caso di cui alla lettera i) l’organismo di controllo che, a seguito delle proprie attività di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L’informazione è comunicata all’operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attività di propria competenza, escludono l’operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell’avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all’interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.

Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalità grafica è indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell’operatore o dell’emissione del certificato.

Sezione B – Notifica di variazione

1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l’operatore presenta, entro trenta giorni dall’avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalità previste per la prima notifica.

2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l’avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica può essere aumentato a novanta giorni.

3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuità dell’applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato.

4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato.

5. L’operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata:

a) Aumento o diminuzione delle attività ovvero categorie (con indicazione delle relative attività variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiere produttive);

b) Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell’operatore

(acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell’ultima notifica in stato di «pubblicata» rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un alert informatico nei confronti dell’operatore, dell’organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie;

c) Cambio del macrouso delle superfici agricole;

d) Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione dell’allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

e) Aumento o diminuzione delle unità operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica;

f) Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell’ambito dell’attività (filiera produttiva);

g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati;

h) Cambio dell’Organismo di controllo di riferimento.

6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute dall’anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati.

7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una «prima notifica» non potendo avvalersi di una notifica di variazione.

Sezione C – Casi speciali di notifica

A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico

1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell’operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.

2. L’operatore cedente notifica il «recesso» qualora l’intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell’azienda.

3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell’operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall’organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.

4. L’organismo di controllo dell’operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell’area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica».

5. L’organismo di controllo dell’operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull’attestazione di subentro di cui al punto 4.

B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo

1. L’operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l’obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all’organismo di controllo subentrante che all’organismo di controllo congedante.

2. L’organismo di controllo subentrante, al fine dell’emissione del certificato, richiede all’organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all’operatore:

a) programmi annuali di produzione dell’ultimo quinquennio;

b) «la data dell’ultima verifica ispettiva e il nominativo dell’ispettore;

c) indicazione di eventuali non conformità rilevate e misure applicate nell’ultimo triennio;

d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;

e) classe di rischio attribuita;

f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell’integrità dell’attività di controllo e certificazione.

3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità dell’attività di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorità competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza.

4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l’organismo di controllo non emette il certificato riguardante l’operatore.

5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall’organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell’organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l’organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell’operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l’intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell’operatore siano presenti non conformità gravi tali da impedire l’emissione di un nuovo certificato.

6. Al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e delle attività dell’operatore, il certificato emesso dall’organismo di controllo congedante è valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell’organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell’organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato.

7. L’organismo di controllo subentrante verifica le attività svolte dall’operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all’analisi della documentazione di cui al punto 2.

8. L’organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

Allegato V

(Articoli 18 e 20)

Gestione del certificato

1. L’organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilità che consente di associare il certificato con la notifica di riferimento.

2. Gli organismi di controllo rilasciano un nuovo certificato, ovvero aggiornano il precedente, in caso di modifica delle informazioni in esso contenute, anche se queste non comportano una notifica di variazione.

3. L’organismo di controllo carica il certificato su SIB nella stessa data di rilasciato del certificato su TRACES.

Contenuti minimi del certificato

Gli elementi da riportare nel certificato sono indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica e in particolare:

1) al riquadro 5 della parte I «Elementi obbligatori», «Attività dell’operatore o del gruppo di operatori», sono inserite le indicazioni riportate nella notifica per le relative attività;

2) il riquadro 1 della parte II «Elementi specifici opzionali», «Repertorio dei prodotti», deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui un operatore intenda certificare prodotti per la vendita/cessione e sono inseriti i dati relativi ai prodotti come codificati, per le diverse categorie, negli allegati al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012;

3) al riquadro 3, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Informazioni sui terreni» sono obbligatoriamente inserite le destinazioni delle superfici in base ai macrousi così come indicate nella notifica per le medesime superfici;

4) al riquadro 4, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Elenco dei locali o delle unità operative in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori» sono obbligatoriamente inserite le medesime indicazioni (particella catastale/georeferenziata, ubicazioni impianti, indirizzi, ecc.) riportate nella notifica, e così come previste dall’allegato IV – Sezione A al presente decreto, per l’individuazione degli elementi territoriali e delle unità operative.

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 (in Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 (in Gazz. Uff. 30 ottobre 2023, n. 254). – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico e, in particolare, l’articolo 19;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, l’articolo 10;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 4;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta del 21 settembre 2023;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 21 settembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Titolo I
Finalità, ambito di applicazione e definizioni


Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell’articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) Ministero: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) organismo di controllo: l’organismo delegato come definito dall’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l’autorità competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la verifica di conformità al Regolamento;

d) autorità di controllo: un’autorità di controllo competente per il settore biologico, come definita dall’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625;

e) autorità competente: un’autorità come definita dall’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

f) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625;

g) verifica di conformità: controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformità al Regolamento eseguita ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche più appropriate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625;

h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all’articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento;

i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all’uso nella produzione biologica;

l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;

m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;

n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021;

o) TRACES (Trade control and export system): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui alregolamento delegato (UE) 2021/2306;

p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023;

t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica;

u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

v) autorizzazione: provvedimento con il quale l’autorità competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento;

z) importatore: l’operatore, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell’Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all’articolo 19 del presente decreto;

aa) primo destinatario: l’operatore, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell’Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all’articolo 19 del presente decreto;

bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625;

dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento;

ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall’autorità competente designata a livello ministeriale;

gg) organismo nazionale di accreditamento: l’unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

hh) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell’impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l’uso della produzione biologica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.


Titolo II
Il Sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali


Art. 3 Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

1. Il Ministero è l’autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell’articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali alle condizioni stabilite dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un’autorità di controllo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento.

3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché dagli altri organismi ed autorità.

4. Il Ministero è l’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni.

5. Il Ministero e le regioni, nell’ambito del territorio di propria competenza, sono le autorità competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.

6. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell’Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalità del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.

7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

Art. 4 Compiti dell’autorità di controllo

1. Le Autorità doganali nazionali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualità di autorità di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del presente decreto:

a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all’importazione nell’Unione;

b) svolgono i controlli di cui alla lettera a) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022;

c) adottano la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306;

e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita;

f) procedono ad audit interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate;

g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l’autorità di controllo può richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.

3. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l’autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli è stabilita sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Art. 5 Autorizzazione degli organismi di controllo

1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L’istanza deve contenere:

a) l’indicazione delle attività, di cui all’articolo 34 del Regolamento, per le quali l’ente chiede l’autorizzazione;

b) una breve descrizione dell’organizzazione dell’ente;

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformità e di non conformità accertate, le misure previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente;

e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento;

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell’organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività.

3. L’istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all’ente richiedente:

a) l’organigramma nominativo e funzionale;

b) i documenti previsti dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento;

c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno e dell’inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

d) procedura dell’analisi dei rischi per la gestione dell’imparzialità.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarità e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l’intera durata dell’autorizzazione medesima:

a) idoneità morale, indipendenza, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all’attività di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall’allegato I al presente decreto;

b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell’organismo di controllo o la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali. Tale requisito è valutato attraverso l’analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell’ente e di eventuali associazioni o società o soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall’allegato I al presente decreto;

d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall’allegato I al presente decreto.

5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa. L’autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l’organismo di controllo può espletare, le condizioni alle quali può svolgerli e la delega all’utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all’articolo 35 del Regolamento.

6. L’autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

7. L’autorizzazione è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

8. Il Ministero cura la tenuta dell’elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.

9. I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale già valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

Art. 6 Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Il Ministero sospende l’autorizzazione in caso di:

a) carenze ripetute che compromettono l’affidabilità, l’efficacia del sistema dei controlli, l’imparzialità e l’indipendenza dell’organismo di controllo;

b) adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori;

c) mancato rispetto delle procedure previste dall’articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento e di quelle derivanti dalla documentazione approvata all’organismo di controllo per lo svolgimento dei compiti delegati;

d) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

2. La sospensione può essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravità dell’inadempimento, decorsi i quali l’organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. La sospensione può essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l’organismo può eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed è sottoposto ad attività di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non può acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed è pubblicata sul sito del Ministero.

3. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall’articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, revoca l’autorizzazione in caso di:

a) perdita dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 4, del presente decreto;

b) revoca del certificato di accreditamento;

c) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a diciotto mesi nel quinquennio di durata dell’autorizzazione.

4. La revoca può essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione autorizzate.

5. La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all’utilizzo del sigillo elettronico.

6. Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell’autorizzazione.

7. L’organismo di controllo ha l’obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinché gli operatori dell’organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.

8. I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l’operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento.

9. In caso di revoca, l’organismo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, né prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica.

10. La sospensione e la revoca dell’autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.

11. L’irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell’articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l’applicazione di sospensioni o revoche.

Art. 7 Compiti degli organismi di controllo

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori e in conformità alle procedure di cui all’articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii), iii), del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell’istanza di cui all’articolo 5, comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo:

a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all’articolo 17 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio;

b) garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall’articolo 21 del presente decreto;

c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonché le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza;

d) verificano la non conformità ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto.

2. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell’attività di controllo e certificazione, è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.

3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all’autorità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

Art. 8 Condizioni di non conformità

1. La condizione di non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell’Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.

2. La non conformità è di scarsa entità nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

a) l’operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;

d) non è intenzionale.

3. La non conformità è grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;

d) l’operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformità di ‘scarsa entità;

e) è intenzionale.

4. La non conformità è critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni:

a) l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;

b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;

c) il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;

d) è intenzionale.

5. La non conformità è altresì critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l’operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;

b) l’operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;

c) l’operatore impedisce all’organismo di controllo l’accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni.

6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entità, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall’accertamento della prima condotta.

7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo.

8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.

Art. 9 Misure da adottare in caso di accertata condizione

1. In caso di accertata condizione di non conformità l’organismo di controllo adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure:

a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d’azione per la correzione della non conformità da parte dell’operatore;

b) ordina il miglioramento dell’attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l’operatore ha messo in atto per garantire la conformità;

c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento;

d) impone un nuovo periodo di conversione;

e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento;

f) limita l’ambito di applicazione del certificato;

g) sospende il certificato;

h) ritira il certificato;

i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.

Art. 10 Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità

1. Nell’esercizio dei compiti delegati, l’organismo di controllo ha l’obbligo di:

a) svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l’anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, tenendo conto dell’analisi del rischio di non conformità al Regolamento con riguardo, in particolare, all’esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilità e del bilancio di massa;

b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell’operatore sono state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell’articolo 11, e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica;

d) redigere i provvedimenti di non conformità in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticità rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell’organismo di controllo;

e) informare l’operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza;

f) comunicare alle autorità competenti le non conformità rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo;

g) in caso di non conformità sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279;

h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall’adozione della misura, fatto salvo il caso dell’esclusione per morosità.

Art. 11 Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.

3. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all‘articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.

4. Il Ministero istituisce l’elenco dei laboratori di cui al comma 2.

Art. 12 Controperizia

1. Nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l’operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volontà di procedere alla controperizia è comunicata dall’operatore all’organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole.

2. La controperizia consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all’emissione del rapporto di prova.

3. L’esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall’operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.

4. L’operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull’aliquota ricevuta in fase di campionamento.

5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare.

Art. 13 Controversia

1. L’operatore che, sulla base della controperizia di cui all’articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facoltà di richiedere la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l’operatore invia apposita richiesta all’organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell’operatore.

2. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.

3. Ai fini della definizione della controversia, l’organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

Art. 14 Ulteriori obblighi degli organismi di controllo

1. Nell’esercizio dei compiti delegati, l’organismo di controllo ha l’obbligo di:

a) garantire alle autorità competenti l’accesso agli uffici e fornire le informazioni e l’assistenza necessarie per lo svolgimento dell’attività di verifica;

b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall’esclusione o dal recesso dell’operatore;

c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici;

d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all’esclusione, verificarne l’effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l’inadempimento al Ministero;

e) trasferire il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;

f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente;

g) comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all’autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione;

h) trasmettere al Ministero, per l’approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell’articolo 5, per l’affidamento di specifiche attività di valutazione;

i) porre in essere le azioni correttive approvate dall’autorità competente in relazione alle criticità rilevate in sede di vigilanza;

l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto;

m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico;

n) trasmettere il programma annuale di verifica al Ministero e alle regioni entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno secondo il format di cui all’allegato III;

o) trasmettere alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza una relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente entro il 31 marzo secondo il format di cui all’allegato III;

p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalità e nella tempistica stabilita;

q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalità indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica;

r) trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sulla produzione biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l’anno precedente;

s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza;

t) verificare l’attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema.

Art. 15 Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attività di competenza, anche ai fini dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.

2. Gli organismi pagatori, nell’ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorità competenti e agli organismi di controllo per le attività di competenza.

3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell’esercizio di un’attività di controllo, abbiano riscontrato una non conformità al Regolamento da parte di un operatore.

4. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione europea o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.

Art. 16 Obblighi degli operatori

1. L’operatore che notifica l’attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 17 è tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall’ubicazione sul territorio delle unità di produzione e dal numero o dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo.

2. L’operatore fornisce all’organismo di controllo la dichiarazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell’ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformità.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno:

a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l’operatore intende adottare;

b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformità compresa la tempistica delle comunicazioni con l’organismo di controllo;

c) il sistema di registrazione e di tracciabilità dei prodotti;

d) le attività affidate a terzi;

e) le rese medie e le produzioni annuali previste.

4. L’operatore può eliminare il sospetto di non conformità dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.

5. L’operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall’uscita dal sistema, consentendo l’accesso alle autorità competenti e all’ultimo organismo di controllo.

6. Durante la verifica di conformità, anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l’operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell’organismo di controllo, consentendo l’accesso:

a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione;

b) ai sistemi informatici;

c) agli animali e alle merci dell’azienda;

d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti.

7. L’operatore ha l’obbligo di verificare l’autenticità dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall’autorità competente e dalla Commissione europea.

8. L’operatore comunica all’organismo di controllo l’esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

9. L’importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.

10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosità, l’operatore non può procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell’esclusione.


Titolo III
Il sistema di controllo e certificazione


Art. 17 Notifica di attività di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo

1. La persona fisica o giuridica notifica l’inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell’articolo 34 , paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell’allegato IV – Sezione A al presente decreto.

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all’articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all’organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

6. La prima notifica è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

7. L’operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità descritte nell’allegato IV – Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.

8. In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuità dell’applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall’allegato IV – Sezione C al presente decreto.

Art. 18 Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

1. L’organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all’articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all’allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l’esito della verifica si intende positivamente concluso.

2. Il certificato ha un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di rilascio.

3. L’organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all’esito di una verifica di conformità che attesta la conformità dell’azienda alla normativa dell’Unione europea e alle normative nazionale e regionali.

4. Sono esenti dall’obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.

5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.

Art. 19 Elenco degli operatori notificati e certificati

1. Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l’elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui è stato rilasciato un certificato.

Art. 20 Uscita dal sistema di controllo

1. L’operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.

2. L’operatore recede attraverso le funzionalità del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L’organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalità descritte nell’allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore ovvero dall’emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.

4. Le autorità competenti cancellano l’operatore dall’elenco di cui all’articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.

Art. 21 Sistemi di tracciabilità

1. Al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l’individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.


Titolo IV
Il sistema sanzionatorio

Capo I
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo


Art. 22 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro, all’organismo di controllo che:

a) impiega o si avvale di personale privo dei requisiti di competenza ed esperienza, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera l);

b) omette di formare e aggiornare il personale e i componenti degli organi collegiali, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera m);

c) svolge direttamente o indirettamente attività di formazione o consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge le medesime attività senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione di quanto stabilito dall’allegato I;

d) impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali o economici con gli operatori assoggettati al controllo dell’organismo, in violazione di quanto stabilito dall’allegato I;

e) non adotta le misure necessarie per evitare situazioni di familiarità e di contiguità tra il personale addetto alla valutazione e al riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori o si giova di tali situazioni, in violazione di quanto stabilito dall’allegato I;

f) per lo svolgimento dell’attività di valutazione e riesame, impiega o si avvale di personale che svolge per l’organismo di controllo altre attività, anche a titolo occasionale, in violazione di quanto stabilito nell’allegato I;

g) non tiene distinti i ruoli di valutazione e riesame e di valutazione e decisione, in violazione di quanto stabilito nell’allegato I;

h) non utilizza laboratori d’analisi designati dal Ministero e prove accreditate per la ricerca di sostanze non ammesse nella produzione biologica, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera c);

i) non verifica l’applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l’istituzione e il funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento;

l) non adotta o adotta in maniera non idonea le dovute misure investigative e inibitorie, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento, in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore;

m) non verifica l’adozione delle misure e soluzioni atte a garantire la chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonché tra i prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze ed i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento;

n) non mette in atto le azioni correttive approvate dall’autorità competente per la vigilanza o non le mette in atto nella tempistica indicata, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera i);

o) accetta l’assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall’emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l’esclusione per morosità, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 10, comma 1, lettera h);

p) accetta la notifica di variazione dell’Organismo di controllo nel caso in cui a carico dell’operatore siano state rilevate situazioni di non conformità gravi o critiche non risolte;

q) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera t);

r) non comunica nei tempi e nelle modalità stabilite dalle autorità competenti gli esiti dei controlli e i casi di non conformità accertati, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 10, comma 1, lettera f);

s) non svolge le verifiche di conformità almeno una volta l’anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, non rispetta le percentuali annuali di campionamento, delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza preavviso e non esegue adeguate verifiche sulla tracciabilità dei prodotti o del bilancio di massa, in violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a);

t) nell’attività di controllo e di campionamento e nella selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di matrice e prodotto da analizzare, nell’esecuzione dei bilanci di massa, non applica l’analisi del rischio, in violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a).

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro all’organismo di controllo che:

a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione e delle registrazioni inerente all’attività di controllo o omette di aggiornare i fascicoli di controllo;

b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema TRACES il certificato oltre il termine stabilito;

c) trasferisce il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera e);

d) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle regioni o omette di trasmettere le variazioni, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera n);

e) trasmette la relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, lettera o);

f) non comunica nei tempi previsti le informazioni sulle attività svolte e sulle decisioni assunte nei casi di segnalazioni OFIS previste all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettera r), del presente decreto;

g) non comunica o non rende note agli operatori le spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza, in violazione di quanto stabilito nell’articolo 10, comma 1, lettera e);

h) applica agli operatori le tariffe in modalità differente da quanto stabilito nel tariffario;

i) omette di inserire o inserisce oltre i termini stabiliti sul SIB l’informazione sul recesso ricevuta dall’operatore, ai sensi dell’articolo 20;

l) non comunica al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettera g);

m) non comunica agli operatori interessati, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7, la revoca dell’autorizzazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all’organismo di controllo che impedisce l’accesso agli uffici alle autorità competenti od omette le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall’autorità competente, in violazione di quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettere a) e f).

4. L’irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l’applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell’articolo 6.


Capo II
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori o a carico di altri soggetti


Art. 23 Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all’articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull’origine italiana della materia prima del prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

Art. 24 Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell’Unione europea nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

4. La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall’articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell’organismo di controllo al quale è assoggettato l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.

7. L’operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull’imballaggio il logo di produzione biologica dell’Unione europea secondo i modelli conformi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all’articolo 32 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Art. 25 Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall’operatore a favore del quale è disposto il sistema dei controlli nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilità e di registrazioni per comprovare la conformità al Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 6.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall’articolo 39 del Regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall’articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 3.000 euro, né superiore a 100.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

9. Per un efficace coordinamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall’articolo 24.

Art. 26 Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero.

2. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta fino a un terzo.

Art. 27 Modalità di pagamento e riassegnazioni

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell’entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Titolo V
Norme finali


Art. 28 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali

1. Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli organismi di controllo già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30 Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 31 Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è abrogato.

2. Il comma 4-bis dell’articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

(Articoli 5 e 22)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A) Requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi.

1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell’attività di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformità e delle misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità, non devono:

a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513,515,516,517,517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importino l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell’organismo);

d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell’organismo);

e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell’organismo).

2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilità con l’operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell’articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l’indipendenza del lavoro.

3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l’eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell’imparzialità, non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall’organismo di controllo.

4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore della produzione biologica, attività diversa dall’attività di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo.

5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati.

6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione.

7. Il personale dipendente o esterno dell’organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non può avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell’organismo di controllo medesimo, né direttamente, né per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui è socio o associato o collaboratore.

8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attività di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L’organismo di controllo non impiega né si avvale di personale che svolge attività di formazione o consulenza senza le opportune verifiche.

9. L’organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione.

10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarità e/o contiguità tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzietà del loro operato, prevedono altresì adeguate regole di rotazione.

A tal fine, l’organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri:

a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre verifiche di conformità consecutive;

b) lo stesso ispettore potrà riprendere l’attività di verifica di conformità a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l’ispettore provenga da altro organismo di controllo;

d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attività di campionamento o affiancamento.

11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non può svolgere per l’organismo di controllo attività finalizzata all’individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale.

12. Le modalità di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l’imparzialità, l’indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame.

13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell’imparzialità, i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo.

14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformità, le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri.

15. L’organo collegiale dei ricorsi valuta l’esistenza delle condizioni di procedibilità ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell’organismo di controllo.

16. Il possesso dei requisiti è dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’organismo, tuttavia, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

B) Requisito di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane.

1. Il personale che svolge ruoli di responsabilità nel processo di controllo e certificazione, che è addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformità e le misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze:

a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all’attività da svolgere;

b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell’organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualità di quaranta ore;

c) esperienza nel settore agroalimentare:

1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e il referente regionale;

2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame;

d) addestramento nel ruolo:

1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e per quello impiegato nell’attività di riesame nonché per il referente regionale; o

2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attività in cui sarà impiegato.

1.2. I componenti dell’organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un’esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare.

2. In fase di prima di autorizzazione, l’organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all’istanza:

a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attività;

b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane;

c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale.

C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali.

L’organismo deve dotarsi:

1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attività di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza;

3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2;

4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attività di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori.

Allegato II

(Articolo 5)

CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II), DEL REGOLAMENTO

1. La procedura di controllo standard deve:

a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l’organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo;

b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento;

c) indicare i criteri per verificare la validità e la completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attività e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori;

d) descrivere le modalità di comunicazione tra gli operatori e l’organismo di controllo e fra questo e gli altri operanti nell’ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l’integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo;

e) individua il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attività svolta dall’operatore e alla coltura in atto;

f) indicare la durata minima della verifica di conformità per tipologia di attività svolta dall’operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformità eseguibili giornalmente;

g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.

Allegato III

(Articolo 14 e 22)

REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI

A. L’Organismo di controllo elabora ogni anno il programma di verifica tenendo conto di quanto stabilito nella procedura di controllo standard

Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle:

1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre dell’anno precedente distinti per regione e per attività;

2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell’anno precedente suddivisi per attività e classe di rischio;

3. tabella n. 3 numero di verifiche da svolgere nell’anno distinte per tipologia: annuale, aggiuntiva, annunciata o non annunciata;

4. tabella n. 4 verifiche ripartite per mese e tipologia di attività, con indicazione se trattasi di controllo documentale o verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del prelievo e il numero di operatori impiegati.

Il programma è aggiornato in funzione del numero di operatori sottoposti a controllo e comunicato all’autorità competente per la vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera il 10 per cento.

B. Monitoraggio

L’organismo di controllo monitora, anche attraverso sistemi gestionali informatici, i dati dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali in relazione agli operatori controllati e li mette a disposizione dell’autorità competente alle scadenze indicate e tutte le volte che l’autorità ne faccia richiesta. Dispone di procedure per un monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono correttivi appropriati e tempestivi alle attività programmate.

C. Relazione annuale

La relazione annuale di cui all’articolo 40 del Regolamento contiene:

1. una breve descrizione della struttura organizzativa dell’Organismo di controllo;

2. la dotazione organica;

3. i dati statistici delle aziende controllate:

3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori che hanno notificato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno di rendicontazione;

3.2. la tipologia degli operatori/ gruppi di operatori assoggettati;

3.3. la distribuzione sul territorio degli operatori/gruppi di operatori;

3.4. la descrizione delle attività di controllo e di campionamento;

3.5. il dettaglio dei campioni analizzati e dei campioni irregolari con ripartizione regionale;

3.6. il numero degli operatori/gruppi di operatori con un provvedimento per positività analitica ripartiti per Regione;

3.7. gli operatori/gruppi di operatori receduti dal sistema di controllo ripartiti per Regione;

3.8. gli operatori/gruppi di operatori che hanno cambiato organismo di controllo ripartiti per Regione;

3.9. l’elenco dei tecnici ispettori impegnati nell’attività ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori che hanno cambiato Organismo;

4. le criticità riscontrate nello svolgimento dei compiti delegati;

5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti;

6. il numero di annullamenti di provvedimenti e principali cause;

7. il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata.

I dati sull’attività di controllo sono desunti dalla BDV come definita all’articolo 2, comma 1, lettera s).

Allegato IV

(Articolo 17)

Sezione A – Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

1. Funzionamento del SIB

1.1. Il SIB utilizza l’infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori.

1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali.

1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione).

2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB

2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono:

a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica (PQAI) e il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero;

b) le Regioni;

c) AGEA Area Coordinamento;

d) gli organismi pagatori regionali;

e) gli organismi di controllo;

f) gli operatori;

g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola – CAA;

h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB;

i) i soggetti delegati dall’operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori;

l) l’Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.

2.2. L’operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo.

2.3. I soggetti, per l’espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalità previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

3. Gestione della notifica di attività di produzione biologica

3.1. L’operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l’originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalità di legge dall’operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilità di tali documenti alle autorità competenti.

La notifica si compone delle seguenti sezioni:

Sezione anagrafica

Tipologia del richiedente: a) singolo operatore; b) gruppo di operatori; tipo di notifica: a) prima notifica; b) notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUAA/P.IVA/CF dell’operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali è specificato: a) denominazione da anagrafica tributaria; b) CUAA/P.IVA/CF dell’operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attività: a) produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato, d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unità operativa.

Sezione produzioni vegetali

Riferimento unità operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico).

Sezione produzioni animali

Riferimento unità operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attività hobbystica o al consumo personale).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione produzioni acquacoltura/alghe

Riferimento unità operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra – mare – acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacità produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all’unità operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie.

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio

Riferimento unità operativa; Filiera produttiva con indicazione dell’attività prevalente (con disponibilità anche di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all’Allegato I al Regolamento; tipologia attività; origine materia prima (aziendale – extra aziendale); prodotto lavorato (biologico – promiscuo); separazione (spazio – tempo); opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si – no) (inserire categoria attività); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attività e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse (inserire solo categoria attività).

Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unità operativa; utilizzo principale; categoria attività; mq; metodo di produzione.

Per le attività di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l’unità operativa con la targa automobilistica dell’automezzo o del macchinario specifico.

Per alcuni prodotti ricompresi nell’allegato I al Regolamento è necessario far riferimento alla sezione territorio.

Sezione importazione

Riferimento unità operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico – promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie – di terzi – entrambe) indicando se: opera in qualità di appaltatore rimanendo responsabile delle attività svolte (si – no); affida le proprie attività ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attività stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione.

3.2. Stati della notifica.

Gli «stati della notifica» corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti:

a) Rilasciata: stato acquisito dalla notifica compilata dall’operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell’attività di controllo da parte dell’organismo di controllo indicato dall’operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale.

b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall’operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall’organismo di controllo o dalla regione, per quanto di competenza) e che è superata da una successiva notifica in stato di rilasciata;

c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l’iter amministrativo;

d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell’organismo di controllo che ne sospende l’iter amministrativo;

e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell’inserimento del certificato da parte dell’organismo di controllo;

f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l’inserimento dell’operatore nell’elenco. La notifica può acquisire lo stato di «pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di «idonea» nel rispetto dell’istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che è superata da una successiva notifica pubblicata;

h) Pubblicata receduta: stato attribuito all’ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell’operatore o in caso di decesso dell’operatore o termine attività della persona giuridica;

i) Esclusa: stato attribuito all’ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall’organismo di controllo nei confronti dell’operatore;

l) Cancellata: stato attribuito all’ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l’operatore dall’elenco. Tale stato è sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di «pubblicata receduta» ed «esclusa»;

m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata al momento dell’inserimento da parte dell’operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente;

n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata» per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell’operatore;

o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell’annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti.

p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con alert verso i soggetti interessati quando una notifica non è sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessità di una eventuale notifica di variazione e l’eventuale nuova emissione del certificato.

Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente.

Gli stati sopraelencati da l) a n) sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall’attribuzione degli stati stessi.

Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell’istruttoria, è riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano reciprocamente l’esito degli accertamenti anche all’operatore attraverso l’apposita funzionalità del SIB.

Nel caso di cui alla lettera i) l’organismo di controllo che, a seguito delle proprie attività di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L’informazione è comunicata all’operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attività di propria competenza, escludono l’operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell’avvio del procedimento di cancellazione è data comunicazione all’interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.

Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalità grafica è indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell’operatore o dell’emissione del certificato.

Sezione B – Notifica di variazione

1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l’operatore presenta, entro trenta giorni dall’avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalità previste per la prima notifica.

2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l’avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica può essere aumentato a novanta giorni.

3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuità dell’applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato.

4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato.

5. L’operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata:

a) Aumento o diminuzione delle attività ovvero categorie (con indicazione delle relative attività variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiere produttive);

b) Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell’operatore

(acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell’ultima notifica in stato di «pubblicata» rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un alert informatico nei confronti dell’operatore, dell’organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie;

c) Cambio del macrouso delle superfici agricole;

d) Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione dell’allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

e) Aumento o diminuzione delle unità operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica;

f) Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell’ambito dell’attività (filiera produttiva);

g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati;

h) Cambio dell’Organismo di controllo di riferimento.

6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute dall’anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati.

7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una «prima notifica» non potendo avvalersi di una notifica di variazione.

Sezione C – Casi speciali di notifica

A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico

1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell’operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.

2. L’operatore cedente notifica il «recesso» qualora l’intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell’azienda.

3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell’operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall’organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.

4. L’organismo di controllo dell’operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell’area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica».

5. L’organismo di controllo dell’operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull’attestazione di subentro di cui al punto 4.

B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo

1. L’operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l’obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all’organismo di controllo subentrante che all’organismo di controllo congedante.

2. L’organismo di controllo subentrante, al fine dell’emissione del certificato, richiede all’organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all’operatore:

a) programmi annuali di produzione dell’ultimo quinquennio;

b) «la data dell’ultima verifica ispettiva e il nominativo dell’ispettore;

c) indicazione di eventuali non conformità rilevate e misure applicate nell’ultimo triennio;

d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;

e) classe di rischio attribuita;

f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell’integrità dell’attività di controllo e certificazione.

3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità dell’attività di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorità competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza.

4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l’organismo di controllo non emette il certificato riguardante l’operatore.

5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall’organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell’organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l’organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell’operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l’intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell’operatore siano presenti non conformità gravi tali da impedire l’emissione di un nuovo certificato.

6. Al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e delle attività dell’operatore, il certificato emesso dall’organismo di controllo congedante è valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell’organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell’organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato.

7. L’organismo di controllo subentrante verifica le attività svolte dall’operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all’analisi della documentazione di cui al punto 2.

8. L’organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

Allegato V

(Articoli 18 e 20)

Gestione del certificato

1. L’organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilità che consente di associare il certificato con la notifica di riferimento.

2. Gli organismi di controllo rilasciano un nuovo certificato, ovvero aggiornano il precedente, in caso di modifica delle informazioni in esso contenute, anche se queste non comportano una notifica di variazione.

3. L’organismo di controllo carica il certificato su SIB nella stessa data di rilasciato del certificato su TRACES.

Contenuti minimi del certificato

Gli elementi da riportare nel certificato sono indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica e in particolare:

1) al riquadro 5 della parte I «Elementi obbligatori», «Attività dell’operatore o del gruppo di operatori», sono inserite le indicazioni riportate nella notifica per le relative attività;

2) il riquadro 1 della parte II «Elementi specifici opzionali», «Repertorio dei prodotti», deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui un operatore intenda certificare prodotti per la vendita/cessione e sono inseriti i dati relativi ai prodotti come codificati, per le diverse categorie, negli allegati al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012;

3) al riquadro 3, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Informazioni sui terreni» sono obbligatoriamente inserite le destinazioni delle superfici in base ai macrousi così come indicate nella notifica per le medesime superfici;

4) al riquadro 4, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Elenco dei locali o delle unità operative in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori» sono obbligatoriamente inserite le medesime indicazioni (particella catastale/georeferenziata, ubicazioni impianti, indirizzi, ecc.) riportate nella notifica, e così come previste dall’allegato IV – Sezione A al presente decreto, per l’individuazione degli elementi territoriali e delle unità operative.