DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 7 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221). – Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare le finalità della politica agricola comune di cui all’art. 39;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Vista la decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC202»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, ed in particolare l’art. 3 che disciplina le deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;

Visto il decreto 6 ottobre 2022 n. 502276 del sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari e forestali, sen. Francesco Battistoni, con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

Vista la sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 4 luglio 2018;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, recante «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e loro associazioni», come modificato dal decreto del 12 luglio 2019, n. 7442;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8-quater della legge 21 maggio 2019 n. 44», relativo all’attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee», ed in particolare l’art. 4 il quale prevede l’adozione, tramite decreto, di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati a livello comunitario in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 «Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l’art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2021, reg. n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2021, n. 7 – Serie generale, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 263;

Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del 25 marzo 2022, n. 140173, registrata all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 262;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 che prevedono la delega al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, delle funzioni relative, tra l’altro, alla filiera olivicola e la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020) con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 dell’11 febbraio 2021) sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;

Visto il decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell’11 novembre 2022), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 2020 al reg. n. 784 e confermato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2023, reg. n. 181, recante il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 42, recante il conferimento dell’incarico di direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea al dott. Luigi Polizzi;

Vista la direttiva del Ministro – prot. n. 29419 del 20 gennaio 2023 – registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Vista la direttiva dipartimentale DIPEISR 2023 – prot. n. 42502 del 27 gennaio 2023 – registrata all’UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 121;

Vista la direttiva direttoriale PIUE 2023 – prot. n. 101746 del 14 febbraio 2023 – registrata all’UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 122;

Ritenuto necessario adeguare la procedura informatica relativamente alle informazioni da trasmettere da parte dei soggetti interessati, utilizzando unicamente il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Considerato che il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 è stato più volte modificato per tener conto sia delle esigenze amministrative rappresentate dalle istituzioni regionali e dalle OP e AOP, sia delle criticità rilevate nell’attuazione del primo anno di applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) nn. 2021/2115 e n. 2022/126, si ritiene opportuno riconsiderare il provvedimento in causa;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 2 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca norme per l’applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115, con riferimento al Capo III, Tipi di intervento in alcuni settori, Sezione 1 – Disposizioni generali, ed in particolare art. 42, lettera e), art. 44, art. 46, art. 47, art. 48, e Sezione 6 – Settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, art. 63, art. 64 e art. 65, nonché del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

2. I tipi di intervento sono attuati mediante i programmi operativi delle OP e delle AOP. A tal fine si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2115 all’art. 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e all’art. 51, fatto salvo quanto previsto all’art. 65, paragrafo 3.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA – organismo di coordinamento»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, soggetto designato ad eseguire i compiti di cui all’art. 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021;

c) «Regioni»: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) «Regione di riferimento»: regione in cui il richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata;

e) «AGEA – organismo pagatore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, soggetto che esercita le funzioni di gestione e controllo delle spese di cui al presente decreto ai sensi dell’art. 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116;

f) «OP»: organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e6 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) «AOP»: associazione di organizzazioni dei produttori riconosciuta ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) «Autorità competenti»: il Ministero e le regioni;

i) «Organizzazione beneficiaria»: l’OP ovvero l’AOP che ha ricevuto l’approvazione del programma operativo;

j) «Programma operativo»: programma, della durata minima di tre anni e massima di cinque, presentato da ciascuna OP e/o AOP in cui siano indicati e dettagliati gli interventi e gli obiettivi specificati all’allegato I del presente decreto;

k) «Programma esecutivo o di esecuzione»: programma delle spese relative alla sola annualità di riferimento, in cui sono dettagliate le differenti tipologie di costi relative agli interventi del rispettivo programma operativo, come nell’allegato I;

l) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

m) «regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

n) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all’allegato IV del presente decreto;

o) «CUAA»: Codice unico aziende agricole;

p) «Fascicolo aziendale validato»: fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall’art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

q) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;

r) «CUP»: codice unico di progetto da assegnare a ciascun programma esecutivo del programma operativo.

Art. 2 Beneficiari

1. Il programma operativo può essere presentato dalle organizzazioni dei produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dagli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e riconosciute ai sensi deldecreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Competenze

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le regioni, l’AGEA – organismo pagatore e AGEA – coordinamento è così disciplinata:

a) Il Ministero:

1. l’ufficio PQAI II svolge l’istruttoria per il riconoscimento e per la permanenza del riconoscimento delle AOP informando l’Agea organismo pagatore prima dell’erogazione del saldo degli aiuti finanziari; inoltre cura l’elenco nazionale delle OP e AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

2. l’ufficio PIUE IV approva i programmi operativi e ammette i relativi importi dei programmi esecutivi delle AOP, nonché le eventuali richieste di modifiche in corso d’opera; inoltre predispone e pubblica sul sito internet istituzionale l’elenco nazionale delle organizzazioni beneficiarie con i relativi programmi operativi e le spese ammesse per il programma di esecuzione.

b) Le regioni:

1. svolgono l’istruttoria per il riconoscimento e per la permanenza del riconoscimento delle OP, anche avvalendosi del SIAN, informando l’AGEA organismo pagatore prima dell’erogazione del saldo degli aiuti finanziari.

2. approvano i programmi operativi e i programmi esecutivi presentati dalle OP, nonché le eventuali richieste di modifiche in corso d’opera. Nel caso di OP a carattere interregionale, l’approvazione è in capo alla Regione di riferimento per l’intero programma.

3. comunicano al Ministero – Ufficio PIUE IV l’elenco delle organizzazioni beneficiarie ammesse ai programmi operativi e l’elenco delle organizzazioni beneficiarie ammesse ai programmi esecutivi.

c) L’AGEA – organismo pagatore:

1. verifica la completezza e l’idoneità formale di tutta la documentazione presentata dalle organizzazioni beneficiarie;

2. adotta le disposizioni per la gestione delle domande di anticipo e saldo;

3. acquisisce le domande di erogazione degli aiuti;

4. effettua i controlli di competenza;

5. acquisisce dal Ministero – Ufficio PQAI II e dalle Regioni apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento da parte di ciascuna AOP e OP;

6. esegue i pagamenti dei programmi esecutivi, dopo aver ricevuto i resoconti dei controlli amministrativi, contabili e in loco, e determina le spese ammissibili con i relativi importi.

d) L’AGEA – organismo di coordinamento:

1. riceve le informazioni di propria competenza necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea;

2. adempie agli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea;

3. trasmette copia delle comunicazioni al ministero – Ufficio PIUE IV.

Art. 4 Dotazione finanziaria

1. L’aiuto finanziario dell’Unione europea per i programmi operativi è pari a euro 34.590.000,00  (trentaquattromilionicinquecentonovantamila/00) per ciascun anno di esecuzione, come stabilito dall’art. 88, punto 4, lettera c), del regolamento.

2. Ad integrazione dell’aiuto finanziario dell’Unione europea, le organizzazioni beneficiarie partecipano con fondi propri alla realizzazione dei programmi operativi.

3. Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale nella misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e, in ogni caso, non superiore al 50% dei costi non coperti dell’aiuto finanziario dell’Unione europea.

4. Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze il necessario stanziamento dei fondi nazionali, che saranno direttamente trasferiti ad AGEA – organismo pagatore.

Art. 5 Valore della produzione commercializzata e Fondo di esercizio

1. Il VPC di ciascuna OP e/o AOP è definito come da allegato IV al presente decreto, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 30 a 32 del regolamento delegato.

2. Il fondo di esercizio previsto dall’art. 51 del regolamento è costituito in base al VPC come da allegato V al presente decreto. E’ composto:

a) dall’aiuto finanziario dell’Unione europea di cui all’art. 65, punto 2 del regolamento;

b) dal finanziamento nazionale, di cui all’art. 65, del punto 3, del regolamento;

c) dai contributi finanziari degli aderenti all’organizzazione beneficiaria o dell’organizzazione stessa o entrambi, di cui all’art. 51, punto 1, lettera a), del regolamento.

3. Il fondo di esercizio di cui al comma precedente del presente art. è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato in via esclusiva a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, anche al fine di consentire agli organi di controllo l’agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.

4. Il fondo di esercizio deve essere costituito ed approvato dall’assemblea dei soci dell’organizzazione beneficiaria entro la data del 25 febbraio di ciascun anno pena la mancata approvazione dei programmi esecutivi. Entro la medesima data deve essere costituito il conto corrente dedicato per la gestione del citato fondo. Qualora entro la data del 25 febbraio non sia possibile convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione approva il fondo di esercizio con l’obbligo di ratifica da parte dell’assemblea dei soci prima della richiesta di anticipo e comunque entro il 30 giugno dell’anno di esecuzione del programma.

Art. 6 Presentazione dei programmi operativi ed esecutivi

1. I programmi operativi hanno una durata minima triennale e massima quinquennale e devono essere suddivisi in programmi esecutivi annuali.

2. Le domande per l’approvazione dei programmi operativi e dei programmi esecutivi, complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, sono presentate attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) – Programmi operativi delle OP/AOP del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (allegato I – Interventi e obiettivi dei programmi operativi, come da piano strategico nazionale), previa preventiva registrazione da parte dei delegati legali rappresentanti delle OP e AOP.

Art. 7 Termini per la presentazione dei programmi operativi ed esecutivi e istruttoria amministrativa

1. Le OP e le AOP presentano, esclusivamente tramite il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN):

entro il 31 ottobre, il programma operativo ed entro il 15 dicembre le autorità competenti approvano detto programma;

entro il 20 gennaio, l’autodichiarazione del legale rappresentante del valore della produzione commercializzata (VPC);

entro il 25 gennaio, la dichiarazione di asseverazione del VPC da parte di un dottore commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF, come disposto dall’allegato VI;

entro il 30 gennaio, sulla base del riscontro del VPC totale rispetto al plafond, di cui all’art. 88 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 2115/2021, l’Ufficio PIUE IV comunica alle Regioni ai fini della trasmissione alle proprie OP, e alle AOP, l’importo dell’aiuto unionale ammissibile, nonché provvede alla pubblicazione dell’aiuto finanziario UE per singolo beneficiario sul sito del ministero;

entro il 15 febbraio, il programma esecutivo;

entro il 10 marzo, le autorità competenti approvano il programma esecutivo;

entro il 15 marzo il ministero pubblica sul sito istituzionale i programmi esecutivi approvati con i relativi importi (aiuto UE, cofinanziamento nazionale e apporto finanziario del beneficiario).

2. Annualmente, nel caso di superamento della dotazione finanziaria annuale dell’UE pari a euro 34.590.000,00, si opererà un taglio lineare in percentuale uguale per tutti i beneficiari per ricondurre la somma dell’aiuto finanziario UE richiesto all’importo di euro 34.590.000,00.

Art. 8 Finanziamento, contenuti e importo minimo dei programmi operativi

1. L’aiuto finanziario dell’Unione europea può essere corrisposto in misura non superiore alla percentuale massima del 30% del VPC per gli anni di esecuzione 2023 e 2024, del 15% del VPC per gli anni di esecuzione 2025 e 2026, del 10% del VPC per l’anno di esecuzione 2027, così come stabilito dall’art. 65, comma 2 del regolamento.

2. L’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione europea ammissibile per il programma di esecuzione è rapportato al VPC dell’anno n – 1 (laddove n è l’anno di attuazione del programma esecutivo) per le OP/AOP con esercizio contabile coincidente con l’anno solare o al VPC proveniente dall’ultimo bilancio antecedente l’anno di attuazione del programma esecutivo per le OP/AOP con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare.

3. In deroga al precedente comma, le OP che si trovano nella condizione di cui all’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, potranno partecipare alla presentazione del programma operativo in base al VPC dichiarato in sede di riconoscimento ed accertato dall’autorità competente alla fine del programma di esecuzione e prima del saldo finale. Qualora dall’accertamento si dovesse riscontrare un VPC inferiore al dichiarato, gli aiuti finanziari saranno riportati al VPC accertato, così come definiti dell’art. 65, punto 2, del regolamento.

4. La quota dell’aiuto finanziario dell’Unione europea:

non può superare il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k) del regolamento;

non può superare il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e non supera il 50% per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera g) del regolamento;

non può superare il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera j) del regolamento;

non può superare il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h) del regolamento, se il programma operativo viene attuato in almeno tre Paesi terzi o Stati membri non produttori in collaborazione con almeno una OP/AOP di Stato membro produttore, ovvero non può superare il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h) del regolamento qualora tale condizione non viene soddisfatta.

5. La quota di aiuto nazionale è pari al 50% dell’importo non coperto dall’aiuto finanziario dell’Unione europea.

6. La restante quota è finanziata dall’organizzazione beneficiaria con contribuzioni finanziarie apportate dagli aderenti o dall’organizzazione stessa o da entrambi.

7. Nel realizzare il programma operativo, le OP/AOP devono assicurare il miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive nn. 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152. I servizi di consulenza, formazione e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie delle piante, devono favorire e riguardare l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le buone condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro.

8. Nelle Regioni Puglia, Calabria, Sicilia, Toscana, Campania e Lazio, dove, nelle ultime quattro campagne, si è registrata una produzione media regionale di olio di oliva superiore al 3,5% della produzione nazionale, l’importo minimo di ciascun programma di esecuzione è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00). Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’organizzazione beneficiaria non riesca a raggiungere un VPC tale da consentire il rispetto del citato importo minimo a causa di avversità atmosferiche, calamità naturali, fitopatie ed infestazioni parassitarie riconosciute dal Ministero.

9. Il limite di cui al comma 8 non si applica alle restanti regioni, che hanno registrato una produzione regionale inferiore al 3,5% della produzione nazionale.

10. In tutte le regioni, per le OP riconosciute per il solo segmento delle olive da tavola non è fissato un limite minimo dell’importo del programma di esecuzione.

Art. 9 OP ricadenti in zona infetta da Xylella fastidiosa

1. In deroga al precedente art., le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui all’allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 2020/1201, possono presentare un programma operativo sulla base del VPC calcolato, secondo l’art. 32.3, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 126/2022, pari all’85% del valore medio registrato nei tre anni precedenti la decisione di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.

2. Il VPC di cui al precedente comma è considerato fino al programma di esecuzione 2027. Ai fini dell’accertamento di quanto dichiarato dalle OP, le autorità competenti verificano, sulla base della documentazione in possesso, la rispondenza delle dichiarazioni rese.

3. Nel caso in cui si dovesse riscontrare una discrepanza tra quanto dichiarato dalle OP e quanto accertato, si provvede alla riduzione in analoga percentuale dell’aiuto unionale e nazionale riconosciuto in prima istanza.

Art. 10 Programmi operativi delle OP e delle AOP

1. Le OP presentano alle regioni, attraverso il portale SIAN il programma esecutivo rapportato all’importo assegnato, di cui all’art. 7, comma 1, quarto trattino. Le OP possono delegare e trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata e potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. Le OP presentano il programma esecutivo riportante i tipi di spesa degli interventi non delegati alla AOP. E’ vietato il doppio conteggio.

2. Le AOP, su delega delle OP aderenti, presentano un programma operativo composto dall’insieme dei tipi di intervento affidati dalle OP e da esse non realizzate.

3. Le OP aderenti ad una AOP a cui hanno affidato uno o più tipi di intervento, presentano alla regione il loro programma operativo e il relativo programma esecutivo con l’indicazione degli interventi delegati alla AOP e il relativo VPC trasferito.

4. Il programma operativo totale della AOP riporta, in sezioni distinte, gli interventi e gli obiettivi individuati per ciascuna OP.

5. Le AOP che presentano un programma operativo costituiscono un fondo di esercizio finanziato con i contributi delle OP aderenti e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il contributo dell’Unione europea è concesso a condizione che il programma operativo presentato, sia dalle stesse AOP gestito e attuato.

Art. 11 Modifiche del programma esecutivo in corso d’anno

1. Le organizzazioni beneficiarie possono presentare per il programma di esecuzione in corso una sola domanda di modifica, al più tardi entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni ed inserite nel sistema informativo SIAN.

2. Si ha modifica in corso d’anno quando si effettua:

a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso l’attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l’annualità in corso;

b) modifica del contenuto dei programmi esecutivi con l’inserimento di nuovi interventi o sostituzione, ma senza cambiare gli obiettivi.

3. La variazione dell’importo delle spese degli interventi per una differenza inferiore al 20% rispetto a quanto approvato, non necessita di preventiva istanza di approvazione da parte delle autorità competenti.

4. Resta inteso che il contributo unionale e nazionale del programma esecutivo non può superare quanto approvato.

5. Nelle more della decisione delle autorità competenti, le organizzazioni beneficiarie successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale delle autorità competenti e previa immediata comunicazione alle stesse, nonché all’AGEA – organismo pagatore.

6. Le autorità competenti svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di modifica dell’anno in corso.

7. Se le autorità competenti non esprimono alcun parere entro novanta giorni dalla richiesta di modifica, la modifica si intende approvata.

Art. 12 Spese non ammissibili e spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei programmi operativi non sono ammesse le spese di cui all’allegato II del presente decreto, mentre sono ammissibili le spese di cui all’allegato III del presente decreto.

Art. 13 Domande di finanziamento

1. Può essere presentata all’AGEA – organismo pagatore una sola richiesta di anticipo fino al 80% dell’importo approvato per il programma di esecuzione, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di esecuzione.

2. Entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di esecuzione, la richiesta di saldo deve essere presentata all’AGEA – organismo pagatore, esclusivamente utilizzando il portale del SIAN.

3. Le domande di finanziamento presentate dopo il 31 marzo sono irricevibili e l’AGEA – organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Art. 14 Domande di anticipo e saldo

1. L’AGEA – organismo pagatore determina, con proprie istruzioni operative, le modalità operative per la presentazione delle domande di finanziamento di anticipo e di saldo dell’aiuto, unitamente allo svincolo della cauzione.

Art. 15 Pagamenti parziali

1. Le organizzazioni beneficiarie possono chiedere pagamenti parziali – senza la costituzione di cauzioni a garanzia degli stessi – corrispondenti agli importi già spesi nell’ambito del programma operativo. L’importo di tali pagamenti non può essere superiore all’80% dell’importo delle spese sostenute e documentate.

Art. 16 Controlli

 1. L’Agea – organismo pagatore determina, con proprie istruzioni operative, le procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulle domande presentate, in particolar modo per quanto riguarda l’ammissibilità formale, la corretta attuazione dei programmi esecutivi e la correttezza delle spese sostenute dalle organizzazioni beneficiarie, nonché gli accertamenti sul valore della produzione commercializzata asseverata.

2. Entro il 31 maggio di ciascuna annualità del programma l’AGEA – organismo pagatore acquisisce dal Ministero – Ufficio PQAI II e dalle regioni apposita comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti del riconoscimento rispettivamente delle AOP e delle OP.

3. Al fine di evitare il doppio finanziamento, le autorità competenti effettuano i controlli, sulla base delle condizioni stabilite dall’allegato I. Le autorità competenti comunicano annualmente ad AGEA – organismo pagatore l’esito dei controlli, prima della data di erogazione del saldo.

Art. 17 Informatizzazione delle informazioni

1. All’interno del SIAN sono rese disponibili apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, il Ministero, le regioni, l’AGEA – organismo pagatore, le organizzazioni beneficiarie, per ottemperare agli obblighi di inserimento dati e informazioni e controllo dei programmi operativi.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dal Ministero e dall’AGEA – organismo pagatore, con propri provvedimenti.

Art. 18 Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto, le definizioni più dettagliate sui programmi operativi e le modalità di presentazione, approvazione ed esecuzione sono riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante del decreto.

2. Successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministero, acquisita l’intesa della Conferenza Stato-regioni.

3. In deroga al comma 2, in caso di motivate situazioni di urgenza e/o di forza maggiore, le modifiche degli allegati possono essere disposte con decreto direttoriale.

Art. 19 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 20 Allegati

1. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

Allegato I – Interventi ammissibili nei programmi operativi ed esecutivi e relativa documentazione necessaria ai fini della loro approvazione

Allegato II – Elenco di tipi di spesa non ammissibili

Allegato III – Elenco di tipi di spesa ammissibili

Allegato IV – Calcolo e periodo di riferimento del valore della produzione commercializzata

Allegato V – Fondo di esercizio e conto corrente dedicato

Allegato VI – Disposizioni per l’asseveramento del valore della produzione commercializzata

Art. 21 Applicazione

1. Il decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022 e il DD 656996 del 22 dicembre 2022 sono abrogati. Tuttavia restano in vigore per il 2023, primo anno di esecuzione dei programmi operativi.

2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

INTERVENTI AMMISSIBILI NEI PROGRAMMI OPERATIVI ED ESECUTIVI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA LORO APPROVAZIONE

I) Informazioni generali dell’organizzazione che presenta il programma operativo:

Denominazione sociale:

Partita IVA:

Data iscrizione al registro delle imprese:

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo):

Forma giuridica:

Sede legale:

PEC:

Telefono:

Rappresentante legale:

PEC del rappresentante legale:

Telefono del rappresentante legale:

Sedi operative:

Data di costituzione:

Determina regionale di riconoscimento ai sensi del decreto ministeriale n. 617/2018 e successive modifiche:

Determina regionale più recente di mantenimento di riconoscimento:

Prodotto o gruppo di prodotti per i quali è stata riconosciuta  (ai sensi dell’allegato I, Parte VII al regolamento (UE) n. 1308/2013):

Documenti da allegare all’istanza di approvazione dei programmi operativi:

1. Domanda di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115articoli 63, 64 e65;

2. Breve sintesi di descrizione di eventuali programmi precedentemente realizzati;

3. Programma operativo con descrizione degli interventi da realizzare e relativi obiettivi;

4. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA;

5. Fotocopia integrale (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’OP;

6. Dichiarazione non sovrapponibilità;

7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi;

8. Elenco OP deleganti (solo per le AOP);

9. Dichiarazione conoscenza sanzioni;

10. Dichiarazione copertura spese;

11. Dichiarazione No compiti delegato (solo per le AOP);

12. Dichiarazione Finanziamento esclusivo interventi;

13. Dichiarazione No altri finanziamenti unionali ex medesimi regolamenti (UE) n. 2021/2115 – articoli 63, 64 e65;

14. Dichiarazione Rispetto criteri demarcazione PSR;

15. Dichiarazione accettazione norme e condizioni.

Documenti da presentare prima della presentazione dell’istanza di approvazione del programma esecutivo:

16. Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata delle OP (entro il 20 gennaio);

17. Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata che le OP trasferiscono all’AOP ai fini della realizzazione del presente programma operativo e relativo programma esecutivo (solo per le AOP) (entro il 20 gennaio);

18. Asseverazione del valore della produzione commercializzata (entro il 25 gennaio).

Interventi ammissibili

Di seguito vengono riportati i tipi di intervento ammissibili e l’indicazione di quali obiettivi contribuiscono a raggiungere, come da rispettivi articoli 47 e46 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e inseriti nel PSN della PAC, i riferimenti sono dunque relativi lettere, punti e paragrafi del regolamento:

Gli investimenti lungo tutta la filiera rappresentano un tipo di intervento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia settoriale (sezione 3.5 del Piano strategico nazionale). Essi mirano ad aumentare la resilienza e la capacità di adattamento degli oliveti ai cambiamenti climatici, potenziando l’erogazione di servizi ecosistemici, nonché a favorire la conservazione e il ripristino della fertilità, della struttura e della qualità del suolo, promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibili. Con tali investimenti, inoltre, si promuove l’economia circolare anche in un’ottica di riuso, riduzione e valorizzazione degli scarti, creando nuove catene del valore. Gli investimenti mirano a traghettare il settore olivicolo-oleario verso la modernizzazione, la competitività e la sostenibilità attraverso l’adozione delle innovazioni e la diffusione di modelli di gestione sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi a ciascun tipo di intervento scelto tra quelli dell’articoli 47 (1) (a) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

1) Art. 47 (1) (a.i) «Conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti in attrezzature e operazioni per la lavorazione del suolo (tagliaerba, frangizolle, ecc.).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

2) Art. 47 (1) (a.ii) «Miglioramento dell’uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell’acqua».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti per il miglioramento dell’uso e della gestione dell’acqua: scoline, acquisto software ehardware (automazione) per la gestione dell’impianto di irrigazione (centralina e sensoristica, eccetera).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

3) Art. 47 (1) (a.iii) «Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, promozione dello sviluppo e dell’uso di varietà, e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

attrezzature e dispositivi per la prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, ad esempio reti antigrandine;

investimenti per lo sviluppo e l’uso di tecniche di produzione e varietà adattabili a condizioni climatiche in evoluzione (ad esempio, campi dimostrativi di varietà e tecniche di gestione dell’oliveto).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera f).

4) Art. 47 (1) (a.iv) «Aumento del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

attrezzature in favore del risparmio energetico anche attraverso il riutilizzo degli scarti di lavorazione per uso energetico, eccetera.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera e):

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione.

5) Art. 47 (1) (a.vii) «Riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell’utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti per gestione scarti di lavorazione; sansa per produzione nocciolino o estrazione fenoli per uso zootecnico o farmaceutico; residui di potatura previa cippatura o trinciatura;

acquisto macchine per frantoi e aziende; stoccaggio rifiuti e sottoprodotti per gestirli nel corso dell’anno, eccetera.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

6) Art. 47 (1) (a.viii) «Miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi, compresa l’attuazione di tecniche di difesa integrata».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

attrezzature e dispositivi per il controllo, anche da remoto, delle fitopatie; adozione di atomizzatori di ultima generazione (in un’ottica di maggiore sostenibilità), software per modelli previsionali di lotta ai patogeni, ricerca e sperimentazione di varietà resistenti ai parassiti, ecc.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato:

riferimento obiettivo art. 46 lettera d);

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie.

7) Art. 47 (1) (a.x) «Creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti in operazioni per il mantenimento degli habitat favorevoli alla biodiversità sia negli oliveti che nelle superfici adiacenti agli oliveti: realizzazione di siepi, fossi inerbiti, ciglioni, lunette, terrazzamenti, gestione aree non coltivate nell’oliveto, ecc.

In linea generale le aree adiacenti sono rappresentate dalla proiezione ortogonale dell’albero, nello specifico vengono definite da usi e consuetudini locali accertati, raccolti e pubblicati dalle Camere di Commercio. In virtù di tale pubblicazione usi e consuetudini assumono il rango di fonte del diritto e sussistono fino a prova contraria. Per la parte non contemplata da quanto sopra, si rimanda alla definizione prevista nell’ambito dei pagamenti diretti.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

8) Art. 47 (1) (a.xi) «Miglioramento della qualità dei prodotti».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

investimenti per preservare e migliorare la qualità dei prodotti dei soci delle OP/AOP nelle diverse fasi della filiera.

acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di immobili per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento;

acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento;

raccolta: agevolatori di raccolta, reti, scavallatrici, vibroscuotitori, ecc.;

trasformazione: acquisizione o ammodernamento di macchinari per la trasformazione (gramole, decanter, calibratrice, denocciolatrice olive, impianti per la stabilizzazione e la conservazione delle olive da mensa, software gestione temperatura gramole, ecc.);

costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini e delle olive da mensa. I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori già esistenti, anche al fine di valorizzare le proprietà nutrizionali dell’olio d’oliva e delle olive da mensa, di assicurare la tracciabilità e la differenziazione varietale;

stoccaggio e condizionamento: acquisizione o miglioramento di impianti differenziati per processo (es. convenzionale, biologico, integrato), tipologia (es. extravergine, vergine, lampante) o segmento qualitativo (IG, monovarietale, alta qualità ecc.), altre attrezzature;

confezionamento: macchine per l’imbottigliamento, etichettatura ecc.;

logistica: acquisizione, costruzione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell’OP/AOP ecc.;

commercializzazione: acquisizione o implementazione di piattaforme per l’e-commerce e di nuovi applicativi, siti web, ecc.;

logistica dei trasporti: acquisizione e/o locazione di mezzi di trasporto interni alle OP/AOP;

investimenti in azioni societarie finalizzate al conseguimento delle finalità dei programmi operativi;

acquisizione di hardware esoftware (e altre soluzioni informatiche e tecnologiche innovative) per la gestione delle operazioni nelle diverse fasi di produzione;

investimenti per l’adozione di soluzioni informatiche e tecnologiche innovative per la gestione sostenibile degli oliveti (piattaforme digitali, sistema di supporto alle decisioni (DSS), modelli previsionali, ecc.).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera a);

b) concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta:

riferimento obiettivo art. 46, lettera b);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera g).

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e/o altri regimi di sostegno.

Fase agricola

Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP/AOP. Saranno finanziati esclusivamente con gli interventi settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all’acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell’oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta.

Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere alla misura SRD01 «Investimenti per la competitività delle aziende agricole».

Gli investimenti inerenti ai nuovi impianti olivicoli e ristrutturazione degli esistenti verranno finanziati dagli interventi dello sviluppo rurale (come evidenziato nel capitolo 3.5.5 del PSN).

Il contributo UE a beneficiario (socio singolo) non può superare il limite di 50.000 euro annui.

Fase di trasformazione

Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP/AOP. Saranno finanziati esclusivamente con gli interventi settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all’acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.).

Il contributo UE a beneficiario (socio singolo) non può superare il limite di 100.000 euro annui.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

La demarcazione tra diversi interventi della PAC sarà garantita da:

implementazione di uno specifico Sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di sviluppo rurale e degli interventi settoriali.

Inoltre, OP/AOP, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli atti costitutivi si impegnano, anche in nome dei propri associati, a rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da altri regimi di sostegno dell’Unione europea per le azioni/operazioni finanziate dagli interventi settoriali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.

Gli interventi selezionati agiranno in complementarità con gli altri interventi previsti dai pagamenti diretti (eco-schemi) e sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC.

Beneficiari

Le Organizzazioni di produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP)

riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e seg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l’uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del Piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.

Le immobilizzazioni acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni in base alla natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Se tale periodo, per un determinato investimento, è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali «sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90%» di cui all’art. 31, paragrafo 7, del regolamento n. 2022/126. Si intendono per soci produttori sia i soci che producono olive che i soci che producono olio. Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l’immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all’art. 11 (1) (b) del regolamento n. 2022/126.

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo. Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia (art. 11 (3) regolamento delegato UE n. 2022/126) è ritenuto ammissibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in impianti di irrigazione e miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti sono ritenuti ammissibili purché tali investimenti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 11 (4) lettere a) e b) e dall’art. 11 (5) lettere a) e b) del regolamento delegato UE n. 2022/126.

Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato UE n. 2022/126 all’art. 11 paragrafo 1, comma I, lettera b (secondo comma), paragrafo 9 e paragrafo 10.

Gli interventi in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali (di cui all’art. 46, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 2021/2115) perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell’art. 12 (1) del regolamento delegato 2022/126. I beneficiari forniscono la prova del contributo positivo atteso per almeno un obiettivo ambientale al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo, dell’intervento o della modifica di tale programma o intervento.

Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato UE n. 2022/126 dall’art. 12 paragrafi da 2 a 5.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera g);

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera j);

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50% se tale condizione non è soddisfatta.

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici)

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (1) (b) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

9) Art. 47 (1) (b) «Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

servizi di consulenza e assistenza tecnica in favore delle aziende socie e delle OP/AOP per:

l’attuazione di pratiche sostenibili e per mantenere, preservare e migliorare il livello di qualità dei prodotti;

una gestione commerciale a minore impatto ambientale, compresa assistenza alla vendita per la valorizzazione delle produzioni di qualità;

una migliore conoscenza dei nuovi modelli di consumo;

la conoscenza di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

l’adozione del disciplinare previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in conformità alle indicazioni fornite dal MIPAAF e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;

pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

la riduzione dei rifiuti, l’utilizzo e la gestione ecocompatibile dei sottoprodotti, riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti;

tutela e miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

interventi legati agli obiettivi agro-climatici-ambientali al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione;

implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;

condizioni di impiego, obblighi dei datori di lavoro, e salute e sicurezza sul lavoro.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera a);

b) concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta:

riferimento obiettivo art. 46, lettera b);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46, lettera f);

k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delledirettive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152:  riferimento obiettivo art. 46, lettera k).

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale.

Le OP/AOP possono effettuare attività di consulenza e assistenza tecnica per le tematiche coperte dagli interventi settoriali «Olio di oliva e olive da mensa».

Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP interventi di consulenza diversi da quelli previsti dall’intervento settoriale.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco dei soci beneficiari di consulenza e assistenza tecnica.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento n. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento n. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50% se tale condizione non è soddisfatta.

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (1) (c) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

10) Art. 47 (1) (c) «Formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, come pure l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

formazione, scambio di buone pratiche e orientamento in favore delle aziende associate a OP e delle OP/AOP per:

tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie;

uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;

l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera a);

b) concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46, lettera b);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46, lettera f).

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale della PAC.

Le OP/AOP possono effettuare attività di formazione (compreso l’orientamento e lo scambio di buone pratiche) per le tematiche coperte dagli interventi settoriali olio di oliva e olive da mensa.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco dei soci beneficiari di formazione (compreso l’orientamento e lo scambio di buone pratiche).

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50% se tale condizione non è soddisfatta.

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici)

Il tipo di intervento sulla Produzione biologica e integrata si pone nell’ottica di medio-lungo termine di sostenere il reddito degli operatori della filiera e ridurne le oscillazioni, unitamente all’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente, la sostenibilità e salubrità delle produzioni.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (1) (d) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

11) Art. 47 (1) (d) «Produzione biologica o integrata».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

costi di prima certificazione. Le spese di certificazione sostenute nell’annualità di riferimento dai produttori o dalle OP per le produzioni Bio e SNQPI (nell’arco temporale compreso tra il primo e il quinto anno) saranno rimborsate al costo dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.

Inoltre, il tipo di intervento in oggetto finanzia le pertinenti «spese specifiche».

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera a);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46, lettera d);

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria;

f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46, lettera f);

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera g).

I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 «Partecipazione a regimi di qualità».

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

I soci aderenti a OP/AOP che beneficiano del tipo di intervento «Agricoltura biologica o integrata» sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all’introduzione del metodo dell’agricoltura biologica di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Il disciplinare previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SNQPI) dovrà essere integrato con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione. Dovranno essere adottati impegni relativi all’agricoltura biologica. Inoltre, il disciplinare SNQPI dovrà essere integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obbiettivi di Agenda 2030. Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera g).

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (1) (f) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

12) Art. 47 (1) (f) «Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati».

Le attività di promozione e comunicazione, rivolte al mercato interno e a quello esterno, compresi i paesi terzi extra-UE, perseguono almeno uno degli obiettivi da a) ad f) dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 2022/126.

In particolare, tali attività sono volte a rendere i prodotti maggiormente riconoscibili dal consumatore, includendo, tra l’altro, azioni per valorizzare il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica, SQNPI, ecc.). La promozione e comunicazione mira a incrementare la competitività e il consumo dei prodotti olivicoli-oleari, valorizzandone anche l’aspetto culturale e il legame con il territorio al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al prodotto acquistato, alle caratteristiche nutrizionali, all’origine e alla tracciabilità e sostenibilità.

Gli interventi (di seguito lista non esaustiva) sono:

partecipazione a fiere, convegni ed eventi vari;

giornate dimostrative;

prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola;

organizzazione di eventi di promozione e comunicazione attraverso mass media e social network;

organizzazione di degustazione di prodotti olivicolo-oleari in luoghi di incontro tra domanda e offerta (ad esempio Grande distribuzione);

azioni di sensibilizzazione rivolte al canale Ho.Re.Ca.;

materiali promozionali e gadget da usare in eventi fieristici e simili;

gestione sito web, piattaforme e-commerce e altri applicativi quali i social media;

spese per attività di incoming;

progettazione e implementazione di reti di OP/AOP per la commercializzazione di prodotti di qualità certificata dell’Unione e nazionali.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera g);

h) promozione e commercializzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera h).

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco dei soci che beneficiano di azioni di promozione e commercializzazione.

Beneficiari

Sono ammissibili le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera g);

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici)

Il tipo di intervento sull’attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali mira ad accrescere l’adesione volontaria dei produttori a sistemi di qualità riconosciuti (IG, monovarietale, alta qualità, ecc.) e la quota di prodotto certificata immessa sul mercato. Le OP/AOP, attraverso questo tipo di intervento, potrebbero creare le condizioni favorevoli all’adesione dei soci e alla commercializzazione, garantendo una adeguata retribuzione alle produzioni certificate.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (1) (g) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

13) Art. 47 (1) (g) «Attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

costi di prima certificazione delle produzioni appartenenti a regimi di qualità unionali e nazionali. I costi di prima certificazione comprendono:

la quota di iscrizione, fissa e variabile (in funzione degli ettari);

la quota del servizio annuale di controllo, fissa e variabile (in funzione degli ettari e delle quantità controllate);

la quota relativa alle analisi organolettiche;

il costo dei contrassegni. 

Le spese di certificazione sostenute nell’annualità di riferimento dai produttori o dalle OP per le produzioni di qualità riconosciute (nell’arco temporale compreso tra il primo e il quinto anno) saranno rimborsate al costo dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.

Predisposizione di disciplinari per regimi di qualità nazionali (ad esempio alta qualità).

Realizzazione di studi e analisi di mercato relativi alle potenzialità commerciali delle produzioni olivicole-olearie di qualità dopo l’adozione dei regimi di qualità dell’Unione e nazionali.

Formazione di panel di assaggiatori per l’analisi sensoriale dell’olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I disciplinari DOP/IGP prevedono la valutazione del panel test. I programmi puntano alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell’olio di oliva vergine e delle olive da tavola che rientrano nei regimi DOP/IGP e nei regimi di qualità nazionali. I corsi sono preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

E’ possibile effettuare in questa misura anche le venti sedute d’assaggio ufficiali finalizzate all’iscrizione nell’elenco Nazionale degli assaggiatori olio di oliva.

Nel contesto dei regimi di qualità nazionale, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato. In tale ambito, se opportunamente motivate da evidenze scientifiche e non assimilabili ad attività di ricerca, potranno essere incluse le seguenti analisi:

1) Monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali e che rispettano i disciplinari di qualità unionali e nazionali ai quali aderiscono;

2) Tecniche analitiche per la determinazione dell’autenticità quali la metabolomica e genomica.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera a);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46, lettera d).

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dallo Stato: riferimento obiettivo art. 46, lettera g).

I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 «Partecipazione a regimi di qualità».

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

I soci aderenti a OP/AOP che aderiscono a sistemi di qualità volontari dell’Unione e nazionali rispettano i relativi disciplinari.

I soci aderenti a OP/AOP che beneficiano del tipo di intervento «Agricoltura biologica o integrata» sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all’introduzione del metodo dell’agricoltura biologica di cui al regolamento n. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Il disciplinare previsto dal Sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SNQPI) dovrà essere integrato con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione. Dovranno essere adottati impegni relativi all’agricoltura biologica. Inoltre, il disciplinare SNQPI dovrà essere integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obbiettivi di Agenda 2030. Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera g).

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Adottare un sistema di tracciabilità permette di monitorare i flussi di prodotto lungo l’intera filiera, dalla materia prima al consumatore finale. La tracciabilità garantisce una maggiore sicurezza e un maggior controllo degli standard qualitativi consentendo agli operatori di attuare efficaci azioni correttive in caso di alert. I modelli di consumo, in continua evoluzione, richiedono prodotti con specifiche caratteristiche qualitative, etiche e di sostenibilità che una corretta certificazione può garantire accrescendo così il valore percepito di tali produzioni.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (1) (h) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

14) Art. 47 (1) (h) «Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali».

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al regolamento n. (CE) 178/2002 e successive modifiche e integrazioni.

l’applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (ad esempio, Environmental Product Declaration – EPD, Carbon Foot Print, standard di sostenibilità), nonché gli aspetti legati alla responsabilità sociale d’impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti, comunque integrati con quelli ambientali (ad esempio BlockChain ed etichette digitali, parlanti e inclusive);

sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher;

sistemi di certificazione volontaria unionali o nazionali, dove la tracciabilità è un elemento indispensabile per garantire l’origine del prodotto (DOP e IGP) e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI);

realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo. Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si applicano i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000/ ISO 9001/ STP /DTP.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46, lettera a);

c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46, lettera c);

g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46, lettera g).

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e/o altri regimi di sostegno.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUAA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere da a) a f), h) e k);

75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (2) (b) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

15) Art. 47 (2) (b) «Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo».

L’intervento sostiene gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che consentano alle OP/AOP di gestire in maniera più efficace, controllata e razionale l’immissione del prodotto sul mercato e lo stoccaggio per la prevenzione delle crisi, la gestione dei rischi e per prevenire e affrontare eventuali perturbazioni sui mercati dei prodotti olivicoli-oleari considerati in modo indifferenziato rispetto al segmento qualitativo di appartenenza.

Questo tipo di intervento concorre ad attenuare l’effetto depressivo sui prezzi derivante dalla concentrazione dell’offerta in un periodo limitato di tempo concomitante con la raccolta. Gli investimenti consentirebbero di diluire le vendite in un arco temporale più lungo consentendo di gestire l’immissione sul mercato del prodotto in maniera più efficiente ed efficace.

Questo tipo di intervento consentirebbe alle OP/AOP di rispondere alla necessità dei soci di disporre di una maggiore capacità di stoccaggio, consentendo anche la fidelizzazione dei soci stessi.

Questo tipo di intervento opera in complementarità con il tipo di intervento previsto dall’art. 47(1)(a.xi).

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di stoccaggio;

acquisizione o miglioramento degli impianti di stoccaggio;

acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di stoccaggio;

acquisizione di hardware e software per la gestione dello stoccaggio.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46, lettera j).

Condizione: Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e altri regimi di sostegno.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

La demarcazione tra diversi interventi della PAC sarà garantita da:

implementazione di uno specifico Sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di sviluppo rurale e degli interventi settoriali.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l’uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del Piano strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.

Le immobilizzazioni acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni in base alla natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Se tale periodo, per un determinato investimento, è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali «sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90%» di cui all’art. 31, paragrafo 7, del regolamento n. 2022/126. Si intendono per soci produttori sia i soci che producono olive che i soci che producono olio. Se l’investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l’immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all‘art. 11 (1) (b) del regolamento n. 2022/126.

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo. Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia (art. 11 (3) regolamento delegato (UE) n. 2022/126) è ritenuto ammissibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.

Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 2022/126 all’art. 11 paragrafo 1 comma I lettera b (secondo comma), paragrafo 9 e paragrafo 10.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera j).

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (2) (j) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

16) Art. 47 (2) (j) «Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. n. 1308/2013 o a norma dell’art. 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori».

La fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, singoli produttori aderenti o non aderenti a OP/AOP mira a mettere a fattor comune esperienze che consentano di evitare o ridurre gli effetti negativi dovuti a situazioni di difficoltà dei mercati.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

affiancamento ai destinatari dei servizi di orientamento per analizzare punti di forza, di debolezza e le potenzialità del modello organizzativo;

orientamento allo sviluppo di un modello organizzativo e commerciale più efficiente e più resiliente alle perturbazioni del mercato;

affiancamento nell’implementazione e miglioramento del rapporto con i soci e dei servizi ai soci per accrescere la fidelizzazione e accrescere la quota di produzione conferita dai soci stessi;

affiancamento nell’analisi dei rischi e nell’utilizzo dei diversi strumenti per la loro gestione;

analisi dei rischi di mercato e affiancamento nell’individuazione delle soluzioni per la diversificazione del rischio legato, ad esempio, ai canali di sbocco;

messa in rete dei canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46, lettera j).

Condizione: complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e altri regimi di sostegno.

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco delle OP/AOP a cui hanno prestato servizio di orientamento.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’OP/AOP.

Gli interventi perseguono uno degli obiettivi da a) a c) di cui all’art. 13 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

Il prestatore di orientamento è una OP o AOP. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.

Il destinatario dell’orientamento è un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori, un’organizzazione transnazionale di produttori, un’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un’organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.

I servizi di orientamento (di cui all’art. 47 (2) (j) del regolamento (UE) n. 2021/2115) perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all’art. 13 (1) del regolamento delegato n. 2022/126.

Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera j).

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (2) (l) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

17) Art. 47 (2) (l) «azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori».

Le azioni di comunicazione al consumatore sono intraprese al fine di consentire scelte di acquisto più consapevoli relativamente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei prodotti olivicolo-oleari (ad esempio, qualità del prodotto acquistato, caratteristiche salutistiche e nutrizionali, origine, tracciabilità e sostenibilità). La maggior conoscenza contribuisce alla fidelizzazione dei consumatori, rendendo la domanda più stabile; di conseguenza, le OP e il mercato sono meno esposti ai rischi derivanti dalle crisi e reagiscono efficacemente in caso di crisi.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

azioni di comunicazione/sensibilizzazione attraverso eventi, convegni, seminari, campagne di comunicazione, realizzazione di materiali divulgativi a mezzo stampa, mass media o altro canale di comunicazione, ecc.;

implementazione di etichette parlanti e inclusive attraverso qr code o altre applicazioni innovative;

campagne di informazioni/eventi ecc. nelle scuole.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46, lettera j).

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano strategico nazionale e altri regimi di sostegno

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco dei soci che hanno contribuito alla realizzazione dell’attività.

Beneficiari

Le organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modifiche e integrazioni (di attuazione degli articoli 152 e sgg. del regolamento n. 1308/2013).

Condizioni di ammissibilità

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.

I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.

Per i costi amministrativi e del personale (art. 23, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’OP/AOP.

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici):

50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’art. 46, lettera j).

L’Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sui Piani strategici).

Allegato II

ELENCO DI TIPI DI SPESA NON AMMISSIBILI, DI CUI ALL’ART. 22, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/126

1. Spese generali di produzione, prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell’ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento.

3. Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata.

4. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario per la commercializzazione o la distribuzione da parte dell’organizzazione di produttori.

5. Spese di esercizio dei beni noleggiati.

6. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.

7. Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

8. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.

9. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall’aiuto diretto non rimborsabile.

10. Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.

11. Spese sostenute da terzi diversi dal beneficiario, dall’organizzazione di produttori o dai suoi soci, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da una filiale, o da un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell’art. 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori.

12. Interventi non realizzati nell’azienda e/o nei locali dell’organizzazione di produttori,  dell’associazione  di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell’art. 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori.

13. Interventi esternalizzati o attuati dal beneficiario, dall’organizzazione di produttori al di fuori dell’Unione, a esclusione degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Allegato III

ELENCO DI TIPI DI SPESA AMMISSIBILI DI CUI ALL’ART. 22, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/126

1. Spese specifiche relative a:

miglioramento della qualità dei prodotti;

prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;

interventi agro-climatico-ambientali di cui all’art. 12 del regolamento (UE) n. 2022/126;

produzione biologica, integrata o sperimentale;

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un’azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

2. Costi amministrativi e di personale inerenti all’attuazione dei programmi operativi o degli interventi pertinenti, compresi relazioni, studi, spese per la tenuta e la gestione della contabilità, oneri salariali obbligatori se direttamente a carico del beneficiario, oppure, di una cooperativa socia di un’organizzazione di produttori.

3. Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l’esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell’ambiente.

4. Acquisto o leasing di immobilizzazioni materiali, anche di seconda mano, a condizione che non siano state acquistate con contributo finanziario dell’Unione o nazionale nei cinque anni che precedono l’acquisto o il leasing entro il limite del valore netto di mercato delle immobilizzazioni materiali.

5. Noleggio di immobilizzazioni materiali ove economicamente giustificato come alternativa all’acquisto, su approvazione dello Stato membro.

6. Investimenti in mezzi di trasporto, se l’organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni ai locali dell’organizzazione di produttori, e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

7. Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

8. Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come «Spese non ammissibili» nell’allegato II, nonché quelle altrimenti escluse nel Piano strategico nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP/AOP, nell’ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali e nazionale, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla strategia nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano strategico nazionale. Tra le spese ammissibili si indicano:

a) spese per investimenti materiali:

i. fabbricati e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione;

ii. investimenti agro-aziendali;

iii. macchinari ed attrezzature;

iv. terreni non edificati (nel limite stabilito all’allegato II);

b) spese per investimenti immateriali;

c) spese di informatica (software, hardware, canoni abbonamento etc.);

d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell’allegato I);

e) spese per servizi tecnici e commerciali;

f) spese per interventi agricoli;

g) spese per trasferte nell’ambito degli interventi di cui all’art. 47 (1), lettera f) del regolamento;

h) spese generali.

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l’organizzazione beneficiaria deve assumere, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, l’obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

dieci anni in caso di immobili e di impianti fissi;

cinque anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;

tre anni per le strumentazioni hardware e software.

L’impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l’impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L’obbligo assunto in delibera da parte dell’organizzazione beneficiaria è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci e delle cooperative aderenti.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;

impegno a restituire all’OP l’oggetto dell’investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;

scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);

alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;

modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali dell’organizzazione beneficiaria.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l’importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L’importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l’assemblea, dell’organizzazione o società a quest’ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l’utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l’origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all’acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

Allegato IV

CALCOLO E PERIODO DI RIFERIMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

Valore della produzione commercializzata (da art. 30 regolamento (UE) n. 2022/126)

Se nei tre anni successivi al riconoscimento non sono disponibili dati storici per i tre anni precedenti sulla produzione commercializzata di una OP, di una AOP si accetta il VPC in un periodo di dodici mesi consecutivi comunicato dall’organizzazione stessa per cui l’organizzazione interessata possa provare, in modo ritenuto soddisfacente, di avere la capacità effettiva di commercializzare olio di oliva o olive da tavola per conto dei suoi soci produttori.

Se l’OP/AOP, ha comunicato il VPC ai fini del suo riconoscimento si accetta solo tale valore che sarà accertato dall’autorità competente alla fine del programma esecutivo e prima del pagamento finale. Il VPC è auto-dichiarato dalle OP/AOP, inserito dalle stesse Op/AOP sul portale SIAN, all’atto di presentazione del programma, relativo al periodo di riferimento scelto, ed è successivamente accertato dall’autorità competente. Tale valore accertato è utilizzato ai fini della base di calcolo per determinare l’aiuto finanziario dell’unione di cui all’art. 65, comma 2, del regolamento.

Base di calcolo del valore della produzione commercializzata (da art. 31 regolamento (UE) n. 2022/126)

Il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori, di una associazione di organizzazioni dei produttori, è calcolato in base alla produzione dell’OP, AOP che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione ed include esclusivamente la produzione dei prodotti ceduti/conferiti dai soci produttori alla OP per i quali è stata riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione, qualora tali norme non si applichino.

L’OP può includere anche il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata, quando questi vengono venduti ed il loro valore fa parte dell’attivo del bilancio economico dell’OP.

Inoltre, a partire dall’annualità di esecuzione 2025, il valore della produzione commercializzata (VPC) può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall’Organizzazione beneficiaria per conto dei suoi soci, per un valore non superiore al 15% del VPC, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

il contratto stipulato dall’organizzazione beneficiaria con l’acquirente contenga almeno il prezzo, la categoria merceologica del prodotto e il relativo volume;

le fatture di vendita del socio contengano almeno gli estremi del contratto stipulato dall’organizzazione beneficiaria con l’acquirente, nonché il nome dell’organizzazione beneficiaria;

nella nota integrativa al bilancio dell’organizzazione beneficiaria sia riportato il valore della produzione negoziata;

il contratto negoziato riguardi solo i soci produttori costituiti in forma societaria che già esercita un’efficace concentrazione del prodotto e che associ almeno dieci aziende singole.

La produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori non include:

a) l’IVA;

b) le spese di trasporto interne dell’organizzazione di produttori;

c) l’acquisto da terzi (ossia da non soci) da parte delle OP/AOP e/o dei propri soci, di prodotti oggetto di riconoscimento.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell’ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di dodici mesi in cui sono effettivamente versati.

Periodo di riferimento e massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione (da art. 32 del regolamento (UE) n. 2022/126

Il periodo di riferimento di dodici mesi è il periodo contabile dell’organizzazione dei produttori, dell’associazione di organizzazioni dei produttori (art. 32, punto 1, secondo capoverso, del regolamento delegato).

Per le Op/AOP che hanno l’anno solare come periodo contabile, il periodo di riferimento per il calcolo del VPC per il quale è richiesto l’aiuto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno (n – 1), dove «n» è l’anno dell’attuazione del programma esecutivo. Pertanto, per l’attuazione del programma esecutivo 2023, si utilizza il VPC dell’anno solare 2022, per l’attuazione del programma esecutivo 2024, si utilizza il VPC dell’anno solare 2023, e così di seguito.

Per le OP e AOP che hanno un periodo contabile di dodici mesi non coincidente con l’anno solare e che termina prima della data di presentazione del programma esecutivo, si può fare riferimento al VPC di tale periodo.

Il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno, prima della presentazione del relativo programma esecutivo.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma se non in circostanze debitamente giustificate.

Se si verifica una diminuzione di almeno il 35% del valore della produzione commercializzata in un dato anno rispetto alla media di tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi, si applica quanto segue:

a) se la diminuzione si è verificata per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi;

b) se la diminuzione si è verificata a causa di calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85% del valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi.

In entrambi i casi, l’organizzazione beneficiaria dimostra all’autorità competente interessata che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo.

Se l’organizzazione beneficiaria dimostra che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità ed esulano dal suo controllo e di aver adottato le misure preventive necessarie, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100% del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento di dodici mesi.

Allegato V

FONDO DI ESERCIZIO E CONTO CORRENTE DEDICATO (c/cd)

Iter procedurale:

Fermo restando che il fondo di esercizio è stabilito dal regolamento all’art. 51, sia nella modalità di finanziamento che nella destinazione dello stesso finanziamento, l’organizzazione beneficiaria si dota del fondo di esercizio anche attraverso l’obbligo per i soci di versare contributi per la costituzione e gestione di tale fondo di esercizio annuale (fondo), secondo le modalità e l’importo fissato con delibera dalla stessa organizzazione, purché:

tutti i produttori possano beneficiare del fondo e partecipare democraticamente alle decisioni riguardanti il suo utilizzo ed i contributi da versare al Fondo stesso;

non venga pregiudicata la natura collettiva del programma operativo (cioè coinvolge un numero significativo di produttori olivicoli).

L’organizzazione beneficiaria gestisce il fondo attraverso la costituzione di un conto corrente (bancario o postale) dedicato (c/Cd) solo alle operazioni inerenti al programma operativo, in modo da consentire agli organi di controllo un’agevole «identificazione e verifica delle entrate ed uscite» (compresi casi di compensazione finanziaria). In casi eccezionali, debitamente giustificati, l’Agea, organismo pagatore, può concedere deroghe al c/cd purché:

risulti garantita la tracciabilità delle operazioni finanziarie;

sia presente una relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti o di un professionista iscritto all’Albo dei revisori dei conti che attesti la corretta gestione di tale conto;

ogni operazione è registrata (riportare: tipologia di intervento; beneficiario e committente; data e valuta) entro il 15 febbraio successivo.

Se le spese relative all’attività ordinaria di OP e quelle relative al programma operativo non sono separabili, è ammesso il trasferimento di queste ultime sul conto corrente ordinario, previa documentazione a supporto.

La AOP, che presenta un programma operativo (su delega delle organizzazioni dei produttori), gestisce il Fondo di esercizio trasferito dalle OP aderenti tramite proprio c/cd a cui sono applicate le procedure precedenti. Se l’OP delega l’intera gestione del fondo alla AOP, l’Agea, organismo pagatore, in qualità di organo di controllo, decide in merito all’obbligo di tenere il c/cd, fermo restando la tracciabilità dei flussi finanziari di OP da e verso i propri soci e la AOP.

Entità aiuto:

Le OP/AOP costituiscono un c/cd per la gestione del fondo, destinato al finanziamento esclusivo del programma operativo, alimentato da:

1. contributo finanziario della stessa OP/AOP, costituito da: 

fondi propri di OP/AOP, quote dei soci produttori versate, anche sotto forma di compensazione (se autorizzata da OP/AOP) con somme dovute loro dalla stessa OP/AOP per prodotti conferiti o rimborsi spese;

2. aiuto finanziario dell’Unione (versati sotto forma di anticipi ed acconti) fino al 75% delle spese sostenute per realizzare il programma di esecuzione, comunque mai superiore alle percentuali di VPC, di cui all’art. 65, punto 2, del regolamento, calcolate sull’entità del fondo;

3. aiuto finanziario nazionale, in entità mai superiore al 50% dei costi non coperti dall’aiuto finanziario dell’Unione.

L’AGEA eroga la quota parte di aiuto finanziario nazionale (compresi eventuali anticipi) a seguito di messa a disposizione delle risorse da parte del Ministero dell’economia e finanze.

Entrate nel conto corrente del Fondo riguardano:

1. Anticipi versati da OP/AOP o dai soci produttori, in attesa dell’aiuto dell’Unione e dell’aiuto nazionale, per «evitare il ricorso allo scoperto oneroso»;

2. Versamenti riconducibili al pagamento di IVA o di altri oneri obbligatori, riportati nelle fatture pagate da OP/AOP per forniture e/o servizi con prelievo su c/cd.

Prelievi dal conto corrente del fondo riguardano:

1. Pagamenti delle spese sostenute direttamente dalle OP;

2. Rimborsi delle spese sostenute dai soci (eventualmente cumulati alle somme liquidate loro per prodotti conferiti) effettuati mediante bonifico bancario/postale o compensazione (autorizzata dal socio) con contributi che questo deve versare ad OP/AOP;

3. Addebiti riconducibili a pagamenti effettuati da OP per forniture e/o servizi riguardanti il programma operativo eseguiti sul conto ordinario;

4. Addebiti, riconducibili ad anticipi versati da OP/soci produttori, per il pagamento dei beni strumentali effettuato con prestiti cambiari in scadenza entro il 15 febbraio per «evitare il ricorso allo scoperto oneroso» (in genere attuati dopo incasso del contributo dell’Unione e nazionale, mediante giroconto con accredito su conto ordinario).

Se dal c/cd vengono effettuati per errore pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, tali importi vanno subito riaccreditati e le relative operazioni evidenziate in contabilità. Bolli e competenze vanno stornati dal c/cd.

Gli aiuti finanziari dell’Unione e gli aiuti finanziari nazionali non possono essere considerati come fondi in diminuzione dei contributi dei soci o di OP/AOP.

Il fondo di esercizio entro il 15 febbraio successivo deve azzerarsi, per cui eventuali residui attivi presenti a tale data sono trasferiti al fondo di esercizio istituito per annualità successiva.

Allegato VI

DISPOSIZIONI PER L’ASSEVERAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

A) L’autodichiarazione del VPC e’ resa dal rappresentante legale della OP/AOP sulla base delle informazioni codificate in uno o piu’ «file» da caricare sulla piattaforma informatica SIAN.

Nei «file» devono essere riportate:

le fatture ed i corrispettivi, in formato «XML» e;

il numero identificativo SDI (Sistema di identificazione del cassetto fiscale);

numero che individua il protocollo delle fatture fiscali e dei corrispettivi con i dati commerciali del titolare del documento fiscale in parola, riprodotti nella fattura ed afferenti alla determinazione del VPC.

L’importo delle fatture e dei corrispettivi deve essere indicato al netto di IVA, al netto degli acquisti dai non soci e non deve comprendere le spese di trasporto interne dell’OP e/o dell’AOP.

L’OP e/o l’AOP puo’ inserire nel calcolo del VPC anche la vendita dei sottoprodotti e l’importo degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto o sulla produzione per i rischi imputabili a calamita’ naturali, avversita’ atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

A partire dall’annualita’ di esecuzione 2025, l’OP e/o l’AOP potra’ includere nel calcolo del VPC anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati alle condizioni stabilite nell’allegato IV del decreto. Conseguentemente, lo schema di cui alle lettere B) e C) del presente allegato potra’ contemplare anche il valore di detta produzione.

La validazione delle informazioni rese sulla base delle suddette indicazioni deve essere asseverata, da parte di un dottore commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF.

La dichiarazione di asseverazione deve essere caricata sulla piattaforma SIAN, da parte del legale rappresentante o delegato della OP/AOP, pena l’esclusione dalle provvidenze UE di cui alregolamento (UE) n. 2021/2115.

Ulteriori disposizioni operative potranno essere impartite con circolare AGEA.

B) Schema del valore della produzione commercializzata:  

Valore della produzione commercializzata (VPC)
Vendita olio
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olio) A
 
Vendita olive
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive) B
 
Vendita dei sottoprodotti
Valore di vendita dei sottoprodotti risultante dall’elenco analitico delle fatture di vendita C
 
Eventuali indennizzi
Valore degli indennizzi percepiti quale assicurazione per raccolto e/o produzione D
 
Vendita olive da mensa
Valore del prodotto ceduto/conferito dai soci produttori alla OP e immesso sul mercato da parte della stessa (VPC olive da mensa) E
 
Valore della produzione commercializzata attraverso contratti negoziati
Olio   F
Olive 
Olive da mensa 
 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA A+B+C+D+E+F

C) Fac simile di Asseverazione del VPC resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge