CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. V, 07 settembre 2023, n. 832/21

CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. V, 07 settembre 2023, n. 832/21

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, del regolamento n. 1215/2012 e allo specifico fine di valutare la sussistenza di un nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostele, spetta al giudice nazionale prendere in considerazione, segnatamente, la circostanza che più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, dei medesimi atti di contraffazione rispetto ai medesimi prodotti. L’esistenza di un nesso di collegamento effettivo delle domande di cui trattasi attiene principalmente al rapporto esistente tra tutti gli atti di contraffazione commessi piuttosto che ai rapporti organizzativi o di partecipazione tra le società interessate. Parimenti, per poter dimostrare l’esistenza di una stessa situazione di fatto, occorre prestare particolare attenzione alla natura dei rapporti contrattuali esistenti tra il cliente e il fornitore.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 settembre 2023

“Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande tra le quali esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica – Convenuto di riferimento – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 122 e 125 – Azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea nei confronti di una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Competenza del giudice del luogo in cui è domiciliato l’amministratore di una società convenuta – Competenza del giudice adito nei confronti dei convenuti domiciliati al di fuori dello Stato membro del foro – Nozione di “collegamento così stretto” – Contratto di distribuzione esclusiva tra fornitore e cliente”

Nella causa C-832/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 16 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2021, nel procedimento

B.C. GmbH,

MJ,

B.C.P. sp. z o.o., 

FE

contro

A.M.P. Inc.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per la B.C. GmbH e MJ, da M.C. Greisner, Rechtsanwalt;

– per la B.C.P. sp. z o.o. e FE, da M. Gil e M. Irmiński, adwokaci, e M. Oleksyn, radca prawny;

– per la A.M.P. Inc., da V. Ahmann, T. Raab e C. Tenkhoff, Rechtsanwälte;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da P. Němečková, S. Noë e C. Vollrath, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la B.C. GmbH, MJ, la B.C.P. sp. z o.o. e FE e, dall’altro, la A.M.P. Inc. in merito ad un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea promossa da quest’ultima società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3 I considerando 15, 16 e 21 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:

“(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(…)

(21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo”.

4 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento:

“A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”.

5 L’articolo 8 di detto regolamento dispone quanto segue:

“Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;

(…)”.

Regolamento (UE) 2017/1001

6 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), rubricato “Marchio UE”, al paragrafo 2, così dispone:

“Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione [europea]: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento”.

7 L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato “Diritti conferiti dal marchio UE”, così dispone:

“1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;

b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

(…)

4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013[del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU 2013, L 181, pag. 15)], il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale”.

8 Il capo X del regolamento 2017/1001, intitolato “Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE”, contiene gli articoli da 122 a 135.

9 L’articolo 122 di tale regolamento, rubricato “Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, così prevede, ai suoi paragrafi 1 e 2:

“1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 124:

a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l’articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 35 del regolamento [n. 1215/2012];

b) si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento [n. 1215/2012] entro i limiti previsti dall’articolo 125, paragrafo 4, del presente regolamento;

c) le disposizioni del capo II del regolamento [n. 1215/2012], che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione”.

10 L’articolo 124 del suddetto regolamento, intitolato “Competenza in materia di contraffazione e di validità”, così prevede:

“I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;

(…)”.

11 L’articolo 125 di detto regolamento, intitolato “Competenza internazionale”, dispone quanto segue:

“1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento [n. 1215/2012] applicabili in virtù dell’articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

(…)

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall’articolo 11, paragrafo 2″.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12 La A.M.P. Inc., con sede a N.Y. (S.U.), è titolare di diversi marchi dell’Unione europea con l’elemento denominativo “Vogue”, dei quali fa valere il carattere notorio.

13 La B.C.P. è una società di diritto polacco con sede in C. (P.). Essa produce, promuove e distribuisce una bevanda energetica con il nome “Diamant Vogue”. Il suo amministratore, FE, è parimenti domiciliato a Cracovia.

14 La B.C. GmbH è una società di diritto tedesco con sede in S., nel L. del B. (G.). Il suo amministratore, MJ, è domiciliato a Niederkassel nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania). Tale società era legata alla B.C.P. da un contratto di distribuzione esclusiva per la Germania in forza del quale acquistava da essa la bevanda energetica menzionata al punto precedente. Nonostante la somiglianza dei loro nomi, le due società non appartengono a un medesimo gruppo.

15 Ritenendosi vittima di atti di contraffazione dei suoi marchi, la A.M.P. Inc. ha intentato un’azione contro tali società e i loro amministratori rispettivi presso il Tribunale dei marchi dell’Unione europea competente per il Land della Renania settentrionale-Vestfalia, vale a dire il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), al fine di ottenere provvedimenti inibitori validi in tutta l’Unione nonché l’accesso alle informazioni, l’esibizione della contabilità e l’accertamento dell’obbligo di risarcimento danni. Tali domande accessorie sono state successivamente limitate agli atti commessi in Germania.

16 Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha accolto l’azione promossa dalla A.M.P. Inc., basando la propria competenza internazionale sull’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 per quanto riguarda la B.C.P. e FE. Esso ha ritenuto che i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza del 27 settembre 2017, N. (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724) fossero applicabili alla controversia di cui al procedimento principale.

17 La B.C.P. e FE hanno interposto appello avverso la decisione del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania).

18 Essi fanno valere che i giudici tedeschi non hanno competenza giurisdizionale internazionale a conoscere dell’azione avviata nei loro confronti, sottolineando di avere operato ed effettuato le consegne dei prodotti ai loro clienti esclusivamente in Polonia. Inoltre, la sentenza del 27 settembre 2017, N. (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724), non sarebbe applicabile alla loro situazione, poiché non sussisterebbe un collegamento pertinente tra loro, da un lato, e la B.C. GmbH e MJ, dall’altro.

19 Il giudice del rinvio considera che la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi a conoscere dell’azione nei confronti della B.C.P. e di FE è subordinata alla condizione che, conformemente all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tale domanda sia collegata a quella promossa nei confronti di MJ, qualificato come “convenuto di riferimento”, da un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

20 Orbene, nel caso di specie, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 settembre 2017, N. (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724), il rapporto di fornitura esistente tra la B.C.P. e la B.C. GmbH non riguarderebbe il convenuto di riferimento, essendo egli chiamato in causa soltanto nella sua qualità di rappresentante di quest’ultima società. Inoltre, tali due società non apparterrebbero ad uno stesso gruppo di società e agirebbero ciascuna sotto la propria responsabilità e indipendentemente l’una dall’altra.

21 Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se l’esistenza di un contratto di distribuzione esclusiva tra la B.C.P. e la B.C. GmbH sia sufficiente a soddisfare la condizione prevista all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, fermo restando che il procedimento principale riguarda gli stessi marchi e gli stessi prodotti.

22 In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare la seguente questione pregiudiziale:

“Se, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra le domande esista un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili qualora, nell’ambito di un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione, il collegamento consista nel fatto che la resistente con sede in uno Stato membro (nel caso in esame: la [Repubblica di] Polonia) abbia fornito i prodotti in contraffazione di un marchio dell’Unione a una resistente con sede in un altro Stato membro (nel caso in esame: la [Repubblica federale di] Germania) il cui rappresentante legale, anch’esso convenuto come contraffattore, è il resistente di riferimento, ove il rapporto tra le parti si esaurisca nella mera fornitura e non esista alcun collegamento ulteriore sotto il profilo giuridico o fattuale”.

Sulla questione pregiudiziale

23 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri possono essere citati dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi, adito nell’ambito di un’azione per contraffazione, con domande proposte nei loro confronti dal titolare di un marchio dell’Unione europea quando sia contestata ai convenuti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio commessa da ciascuno di essi, nel caso in cui tali convenuti siano legati da un contratto di distribuzione esclusiva.

24 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, le azioni per contraffazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione, “[f]atte salve le disposizioni [di tale] regolamento e quelle del regolamento [n. 1215/2012] applicabili in virtù dell’articolo 122” del primo regolamento.

25 L’articolo 122 del regolamento 2017/1001 precisa, al paragrafo 1, che “[s]alvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”. Inoltre, tale articolo 122 fissa, al suo paragrafo 2, l’elenco delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 che non sono applicabili o che sono applicabili soltanto a determinate condizioni ai procedimenti risultanti, in particolare, da un’azione per contraffazione.

26 Pertanto, poiché l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non rientra nel novero di tali disposizioni, esso si applica alle azioni per contraffazione riguardanti i marchi dell’Unione europea.

27 In particolare, tale disposizione enuncia che una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

28 Affinché decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione delle controversie, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa situazione di fatto e di diritto (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2017, N., C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

29 Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’esistenza di una stessa situazione di diritto, la Corte ha dichiarato, in una causa in cui era in discussione un’asserita violazione di diritti conferiti da disegni o da modelli comunitari, che tale condizione è soddisfatta nel caso in cui un ricorrente miri a tutelare un diritto esclusivo di utilizzare tali disegni o modelli comunitari, sancito dal diritto dell’Unione e produttivo dei medesimi effetti su tutto il territorio dell’Unione, mentre la differenza di fondamenti giuridici nel diritto nazionale delle domande relative a tale protezione non incide sulla valutazione del rischio di decisioni contraddittorie (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2017, N., C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, punti da 46 a 49 e giurisprudenza ivi citata).

30 In materia di marchio dell’Unione europea, occorre ricordare, da un lato, che un diritto esclusivo è concesso al titolare di un siffatto marchio mediante la sua registrazione, in forza dell’articolo 9 del regolamento 2017/1001 e, dall’altro, che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, il marchio dell’Unione europea produce gli stessi effetti in tutta l’Unione. Discende quindi dal diritto esclusivo conferito al titolare di un marchio dell’Unione europea che quest’ultimo può vietare a qualsiasi terzo di farne uso senza il suo consenso e tutelarlo mediante l’azione per contraffazione.

31 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’azione per contraffazione proposta dalla A.M.P. Inc. mirano alla tutela del diritto esclusivo che tale società possiede su marchi dell’Unione europea, cosicché la condizione relativa all’esistenza di una stessa situazione di diritto sembra soddisfatta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione relativa all’esistenza di una stessa situazione di fatto, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la B.C. GmbH e la B.C.P. non appartengono ad uno stesso gruppo, nonostante la somiglianza dei loro nomi e il contratto di distribuzione esclusiva concluso tra loro. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea l’assenza di un rapporto tra, da un lato, la B.C.P. e FE e, dall’altro lato, il “convenuto di riferimento”, vale a dire l’amministratore della B.C. GmbH, domiciliato in Germania, anche se tale amministratore è parimenti perseguito in quanto contraffattore.

33 Pertanto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in tali circostanze, l’esistenza di un contratto di distribuzione esclusiva sia un elemento sufficiente per constatare l’esistenza di una stessa situazione di fatto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

34 A tale proposito, lo scopo della norma sulla competenza di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, conformemente ai considerando 16 e 21 di tale regolamento, risponde all’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia, ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare decisioni eventualmente tra loro incompatibili in caso di trattazione separata (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, S., C-616/10, EU:C:2012:445, punto 19).

35 Tale norma speciale, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, deve essere oggetto di stretta interpretazione, che non vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, S., C-616/10, EU:C:2012:445 punto 21).

36 A tale proposito, la Corte ha dichiarato che, al fine di valutare la sussistenza di un nesso di collegamento tra le diverse domande sottopostele, spetta al giudice nazionale prendere in considerazione, segnatamente, la circostanza che più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, dei medesimi atti di contraffazione rispetto ai medesimi prodotti (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, S., C-616/10, EU:C:2012:445, punto 29).

37 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e da 60 a 65 delle sue conclusioni, l’esistenza di un nesso di collegamento effettivo delle domande di cui trattasi attiene principalmente al rapporto esistente tra tutti gli atti di contraffazione commessi piuttosto che ai rapporti organizzativi o di partecipazione tra le società interessate. Parimenti, per poter dimostrare l’esistenza di una stessa situazione di fatto, occorre prestare particolare attenzione alla natura dei rapporti contrattuali esistenti tra il cliente e il fornitore.

38 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha rilevato che la B.C. GmbH era legata alla B.C.P. da un contratto di distribuzione esclusiva della bevanda energetica “Diamant Vogue” in Germania. Un siffatto rapporto contrattuale esclusivo tra queste due società può rendere più prevedibile la possibilità che gli atti di contraffazione dedotti nei loro confronti siano considerati come rientranti in una stessa situazione di fatto, tale da giustificare la competenza di un solo giudice a statuire sulle domande dirette contro tutti gli attori che hanno commesso tali atti.

39 Inoltre, tanto dai documenti del fascicolo trasmesso alla Corte quanto dalle risposte delle parti nel procedimento principale ai suoi quesiti in udienza risulta che si può ritenere che la stretta collaborazione tra le società si sia manifestata anche nella gestione di due siti Internet, i cui domini appartengono a uno solo dei convenuti, mediante i quali, tramite rinvii fra tali siti, venivano commercializzati i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale.

40 Una tale circostanza può rafforzare l’ipotesi dell’esistenza di un nesso di collegamento tra le domande della A.M.P. Inc. in materia di contraffazione, ma altresì rivelare la prevedibilità dell’obbligo di rispondere di asseriti atti di contraffazione aventi la medesima origine.

41 Di conseguenza, la constatazione da parte di un giudice nazionale della circostanza che le domande di cui è investito sono dirette contro diversi soggetti che hanno contribuito ciascuno alla medesima violazione di un marchio dell’Unione europea nell’ambito di una catena di atti di contraffazione può giustificare che la condizione relativa all’esistenza di una stessa situazione di fatto sembri soddisfatta per quanto riguarda la sua competenza a statuire su domande promosse nei confronti di convenuti diversi relative ai medesimi atti di contraffazione riguardanti il medesimo marchio dell’Unione europea, sul fondamento dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

42 Spetterà, quindi, al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una medesima situazione di diritto e di fatto, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia di cui è investito, per quanto riguarda le domande dirette contro convenuti diversi.

43 Resta il fatto che la norma di cui all’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non può essere interpretata nel senso che essa possa consentire a un ricorrente di proporre una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato e, quindi, di eludere la norma sulla competenza contenuta in tale disposizione, creando o mantenendo artificiosamente le condizioni di applicazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punti da 27 a 29 e giurisprudenza ivi citata).

44 Tuttavia, l’ipotesi che un ricorrente abbia proposto una domanda nei confronti di una pluralità di convenuti al solo scopo di sottrarre uno di essi ai giudici dello Stato in cui è domiciliato è esclusa, come la Corte ha già dichiarato, laddove esiste uno stretto collegamento tra le domande formulate nei confronti di ciascuno dei convenuti, al momento della loro proposizione, vale a dire qualora vi sia un interesse a istruirle e a giudicarle insieme al fine di evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili se le cause fossero decise separatamente (v., in tal senso, sentenza dell’11 ottobre 2007, F., C-98/06, EU:C:2007:595, punti da 52 a 54).

45 Spetta, pertanto, al giudice adito assicurarsi che le domande dirette soltanto contro quello, tra i convenuti, il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito, non siano intese a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

46 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretato nel senso che una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri possono essere citati dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi, adito nell’ambito di un’azione per contraffazione, con domande proposte nei loro confronti dal titolare di un marchio dell’Unione europea quando sia contestata ai convenuti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio commessa da ciascuno di essi, nel caso in cui tali convenuti siano legati da un contratto di distribuzione esclusiva.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri possono essere citati dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi, adito nell’ambito di un’azione per contraffazione, con domande proposte nei confronti di tutti tali i convenuti dal titolare di un marchio dell’Unione europea quando sia contestata ai convenuti una violazione sostanzialmente identica di tale marchio commessa da ciascuno di essi, nel caso in cui tali convenuti siano legati da un contratto di distribuzione esclusiva.