DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 13 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 2 settembre 2023, n. 205)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 13 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 2 settembre 2023, n. 205)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 13 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 2 settembre 2023, n. 205). – Intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.  

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all’art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l’art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che in particolare prevede al comma 1 che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l’utilizzo delle procedure valutative di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che devono prevedere specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a) , della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto, altresì, l’art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle regioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, il Titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174 – 178);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 198/13 del 22 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto, in particolare, l’art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visti in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento generale di esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l’art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visti gli articoli 52 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l’altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate;

Visto il documento «La buona governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale», di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021, e la relativa decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 167 I del 12 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, in particolare, l’art. 35 del citato regolamento, che individua le modalità di calcolo dei costi indiretti ammissibili;

Visto l’Accordo di partenariato per l’Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final, del 29 novembre 2022;

Vista la priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del programma sopra indicato, relativa all’obiettivo strategico 1 di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate», di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera a, punto i), del regolamento (UE) 2021/1058;

Vista l’azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» prevista nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.1 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di sorveglianza del programma il 2 marzo 2023, in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023;

Considerato che gli interventi mirati dal lato dell’offerta, tra cui gli interventi di cui all’azione 1.1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di assicurare sistematicità, coralità e coerenza strategica nell’implementazione e revisione e aggiornamento della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Considerato che, nel quadro delle misure del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, su una valutazione ex ante, redatta sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici dell’intervento;

Visto il medesimo paragrafo 3 dell’art. 58, che prevede, inoltre, che la valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate;

Visto il paragrafo 5 dell’art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nella parte in cui prevede la possibilità di combinare lo strumento finanziario con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione e all’interno di un unico accordo di finanziamento;

Visto, altresì, l’art. 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060, che stabilisce che, quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2018 al n. 1 – 465 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto l’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l’art. 46-bis, recante «Certificazione della parità di genere»;

Visto, altresì, l’art. 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Centro di ricerca»: l’impresa, con personalità giuridica autonoma, che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;

b) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) «Organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

f) «Piccole imprese a media capitalizzazione»: entità che contano un massimo di quattrocentonovantanove dipendenti che non sono PMI, come definite all’art. 2, punto 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015;

g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento GBER;

h) «Principio DNSH»: principio di «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’art. 17 dello stesso;

i) «Programma “Orizzonte Europa”»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;

j) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

k) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

l) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

m) «Soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

n) «Strategia nazionale di specializzazione intelligente»: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto;

o) «Sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

p) «Tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie individuate dal Programma «Orizzonte Europa» riportate nell’allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Art. 2 Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto a sostegno dei progetti realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate sono rese disponibili, in prima applicazione, a valere sull’azione 1.1.4. del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, risorse pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00).

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Una quota pari al 60 per cento delle risorse attivate è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Nell’ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse nel periodo di validità del predetto regolamento.

5. Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), corrispondente al 2 per cento delle risorse, di cui al comma 2.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca;

e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a);

f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a).

2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa. A tal fine, i progetti sono ammissibili secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:

a) progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:

i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;

ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti;

iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;

iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

2) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

3) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, dell’impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

3. Le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 7, comma 4, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno sede secondaria nei territori di competenza dell’intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all’art. 6 e, quindi, un valore dell’indicatore A.3.i dell’allegato n. 2 almeno pari a 0,8;

h) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

4. Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di cui di cui alle lettere c) e f).

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4 Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;

b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, per le imprese, non superiori al 60 (sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 7, comma 4 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione di cui all’art. 8. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;

e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea;

f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021;

g) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’art. 8.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali relative al progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ai sensi dell’art. 74, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA.

4. Le spese rendicontate, secondo quanto specificato con i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1, devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027, garantire il rispetto del principio DNSH ed essere conformi ai criteri e alle condizioni definite con i provvedimenti applicativi, che individuano altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi.

5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi nel rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.

Art. 6 Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concedibili, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’art. 25 e dall’art. 4 del regolamento GBER, sulla base delle percentuali indicate ai commi 2 e 3 e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’art. 3 nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;

b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 30 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

3. Per gli organismi di ricerca beneficiari di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E’ facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».

6. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it

7. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l’intensità massima stabilita dall’art. 25 del regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

8. L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione di cui all’art. 8.

9. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

10. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 9, fermi restando i limiti di intensità applicabili, il medesimo costo progettuale non può in ogni caso essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Art. 7 Procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con i medesimi provvedimenti sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l’ammissione dei progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica del rispetto del principio DNSH, gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori-obiettivo di cui all’art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, per gli organismi di ricerca.

3. Gli organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto.

4. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

5. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento agevolativo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8 Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

2. Qualora le risorse residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione alla solidità economico-finanziaria di cui alla lettera A, numero 3, dell’allegato n. 2. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttorie.

3. Il soggetto gestore provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell’art. 7. In tale ambito, in particolare, valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

b) la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

c) la conformità del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali e europei di riferimento riguardanti principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5;

e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni spettanti nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all’art. 6;

f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

4. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 3, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell’allegato n. 2, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all’insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in considerazione delle specificità connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui alla lettera A dell’allegato n. 2, viene effettuata limitatamente alla capacità tecnico-organizzativa di cui alla lettera A, numero 1 del medesimo allegato.

5. Qualora, a seguito delle attività istruttorie di cui al comma 1, non risulti rispettato il rapporto di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) ovvero il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima indicata alla medesima lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella domanda di agevolazione, il progetto viene dichiarato non ammissibile.

6. A conclusione delle attività istruttorie, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto.

7. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 8, qualora non già prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l’adozione del decreto di concessione di cui al comma 8. Nel caso di esito negativo dell’attività istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

8. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 7, fatti salvi i termini previsti dall’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l’altro, l’indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e l’ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice unico di progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato concesso, nonché le condizioni di revoca.

Art. 9 Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al soggetto gestore secondo le modalità indicate con i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonché i criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi ammissibili.

3. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di opzioni di costo semplificate, in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione delle opzioni di costo semplificate, come individuate dai provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un’unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all’anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalità di versamento definite con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1.

5. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7 del presente articolo.

6. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.

7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro quaranta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 10, comma 3, e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del decreto di concessione definitivo di cui all’art. 10, comma 5.

8. Entro quaranta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta di erogazione, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando quanto previsto nel caso di utilizzo di opzioni semplificate di costi, e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all’art. 7, comma 1;

d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 6;

e) verificare l’avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;

f) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 come successivamente modificato od integrato;

h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

i) calcolare le agevolazioni spettanti;

l) effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all’art. 10, comma 3;

m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 10 Verifica intermedia e verifica finale

1. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c), ed è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 1.

3. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri – timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonché le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. Il Ministero, ai fini dell’adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

Art. 11 Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al soggetto gestore che procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.

Art. 12 Controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del regolamento (UE) 2021/1060, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 13 Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, in caso di:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all’art. 4, comma 2, lettera c);

f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall’art. 4, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;

m) mancato rispetto delle disposizioni inerenti all’utilizzo delle risorse del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’art. 7, comma 1;

n) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere m) e n), la revoca delle agevolazioni può essere parziale o totale, a seconda della natura della fattispecie riscontrata.

6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale non avente finalità liquidatorie, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato nel caso di grandi imprese, ovvero tre anni per le imprese di PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati

Art. 14 Monitoraggio, valutazione e pubblicità

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell’efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Ministero la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. Con i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1, sono individuate le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati, i contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni, tenuto conto dei vincoli stabiliti per l’utilizzo delle fonti di finanziamento impiegate.

3. Gli impatti attesi dell’intervento agevolativo, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1. Tali indicatori e i relativi valori obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni.

Art. 15 Disposizioni finali

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto dei regolamenti, vincoli e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, e in particolare a:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese;

c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

d) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021 e in materia di delocalizzazione;

e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH;

f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.

2. Ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.

3. Il Ministero garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all’art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell’art. 11, lettera b), del regolamento GBER.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(Art. 4, comma 1)

Con l’obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di accelerare il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l’evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano anche adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento, riconducibili al II Pilastro del Programma «Orizzonte Europa», sono coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Elenco delle tecnologie (KETs – Key Enabling Technologies)

1. Materiali avanzati e nanotecnologia

2. Fotonica e micro/nano elettronica

3. Sistemi avanzati di produzione

4. Tecnologie delle scienze della vita

5. Intelligenza artificiale

6. Connessione e sicurezza digitale

Allegato 2

(Art. 3, comma 4 e art. 8, commi 2 e 4)

Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità dell’iniziativa di ricerca e sviluppo.

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti nella realizzazione del progetto, sia in qualità di proponenti che di prestatori di servizi e di ricerca contrattuale;

3) solidità economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove:  «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell’art. 6; “N’: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni;

ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;

B) Qualità della proposta progettuale. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale;

3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

C) Impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: da valutare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

Le modalità di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi sopra indicati sono stabiliti con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 13 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 2 settembre 2023, n. 205)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 13 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 2 settembre 2023, n. 205). – Intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.  

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all’art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l’art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che in particolare prevede al comma 1 che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l’utilizzo delle procedure valutative di cui all’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che devono prevedere specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a) , della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto, altresì, l’art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle regioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, il Titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174 – 178);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 198/13 del 22 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto, in particolare, l’art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visti in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento generale di esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l’art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visti gli articoli 52 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti tra l’altro disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate;

Visto il documento «La buona governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;

Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale», di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021, e la relativa decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 167 I del 12 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, in particolare, l’art. 35 del citato regolamento, che individua le modalità di calcolo dei costi indiretti ammissibili;

Visto l’Accordo di partenariato per l’Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final, del 29 novembre 2022;

Vista la priorità 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del programma sopra indicato, relativa all’obiettivo strategico 1 di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate», di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettera a, punto i), del regolamento (UE) 2021/1058;

Vista l’azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» prevista nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.1 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;

Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di sorveglianza del programma il 2 marzo 2023, in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023;

Considerato che gli interventi mirati dal lato dell’offerta, tra cui gli interventi di cui all’azione 1.1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di assicurare sistematicità, coralità e coerenza strategica nell’implementazione e revisione e aggiornamento della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Considerato che, nel quadro delle misure del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, su una valutazione ex ante, redatta sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici dell’intervento;

Visto il medesimo paragrafo 3 dell’art. 58, che prevede, inoltre, che la valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate;

Visto il paragrafo 5 dell’art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nella parte in cui prevede la possibilità di combinare lo strumento finanziario con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione e all’interno di un unico accordo di finanziamento;

Visto, altresì, l’art. 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060, che stabilisce che, quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2018 al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2018 al n. 1 – 465 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto l’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l’art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l’art. 46-bis, recante «Certificazione della parità di genere»;

Visto, altresì, l’art. 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Centro di ricerca»: l’impresa, con personalità giuridica autonoma, che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca;

b) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) «Organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

f) «Piccole imprese a media capitalizzazione»: entità che contano un massimo di quattrocentonovantanove dipendenti che non sono PMI, come definite all’art. 2, punto 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015;

g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento GBER;

h) «Principio DNSH»: principio di «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’art. 17 dello stesso;

i) «Programma “Orizzonte Europa”»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;

j) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

k) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato e integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

l) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

m) «Soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

n) «Strategia nazionale di specializzazione intelligente»: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto;

o) «Sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

p) «Tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie individuate dal Programma «Orizzonte Europa» riportate nell’allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Art. 2 Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

2. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto a sostegno dei progetti realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate sono rese disponibili, in prima applicazione, a valere sull’azione 1.1.4. del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, risorse pari a euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00).

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Una quota pari al 60 per cento delle risorse attivate è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Nell’ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse nel periodo di validità del predetto regolamento.

5. Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), corrispondente al 2 per cento delle risorse, di cui al comma 2.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca;

e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a);

f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a).

2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa. A tal fine, i progetti sono ammissibili secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:

a) progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:

i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;

ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti;

iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;

iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

2) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

3) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, dell’impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

b) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

3. Le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 7, comma 4, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno sede secondaria nei territori di competenza dell’intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all’art. 6 e, quindi, un valore dell’indicatore A.3.i dell’allegato n. 2 almeno pari a 0,8;

h) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

4. Gli organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di cui di cui alle lettere c) e f).

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4 Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;

b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, comunque, per le imprese, non superiori al 60 (sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 7, comma 4 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione di cui all’art. 8. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;

e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea;

f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021;

g) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’art. 8.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali relative al progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ai sensi dell’art. 74, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.

3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), al netto di IVA.

4. Le spese rendicontate, secondo quanto specificato con i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1, devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027, garantire il rispetto del principio DNSH ed essere conformi ai criteri e alle condizioni definite con i provvedimenti applicativi, che individuano altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi.

5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi nel rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.

Art. 6 Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concedibili, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’art. 25 e dall’art. 4 del regolamento GBER, sulla base delle percentuali indicate ai commi 2 e 3 e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’art. 3 nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;

b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 30 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

3. Per gli organismi di ricerca beneficiari di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E’ facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».

6. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it

7. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo superi l’intensità massima stabilita dall’art. 25 del regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

8. L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione di cui all’art. 8.

9. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

10. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 9, fermi restando i limiti di intensità applicabili, il medesimo costo progettuale non può in ogni caso essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Art. 7 Procedura di accesso

1. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con i medesimi provvedimenti sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l’ammissione dei progetti, anche a riguardo dei criteri per la verifica del rispetto del principio DNSH, gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori-obiettivo di cui all’art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, per gli organismi di ricerca.

3. Gli organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto.

4. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui al comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

b) il piano di sviluppo del progetto;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

5. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento agevolativo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8 Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

2. Qualora le risorse residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione alla solidità economico-finanziaria di cui alla lettera A, numero 3, dell’allegato n. 2. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttorie.

3. Il soggetto gestore provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell’art. 7. In tale ambito, in particolare, valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

b) la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

c) la conformità del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali e europei di riferimento riguardanti principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5;

e) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni spettanti nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all’art. 6;

f) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

4. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 3, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell’allegato n. 2, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all’insieme dei soggetti proponenti. Per gli organismi di ricerca, in considerazione delle specificità connesse alla loro natura giuridica, la valutazione relativa alle caratteristiche del soggetto proponente di cui alla lettera A dell’allegato n. 2, viene effettuata limitatamente alla capacità tecnico-organizzativa di cui alla lettera A, numero 1 del medesimo allegato.

5. Qualora, a seguito delle attività istruttorie di cui al comma 1, non risulti rispettato il rapporto di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) ovvero il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima indicata alla medesima lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella domanda di agevolazione, il progetto viene dichiarato non ammissibile.

6. A conclusione delle attività istruttorie, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto.

7. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, provvede a trasmettere le risultanze istruttorie al soggetto proponente invitando lo stesso a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui al comma 8, qualora non già prodotta in precedenza. I soggetti che hanno presentato domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore e, in copia, al Ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, e costituisce condizione per l’adozione del decreto di concessione di cui al comma 8. Nel caso di esito negativo dell’attività istruttoria, il Ministero provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

8. Il Ministero, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 7, fatti salvi i termini previsti dall’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il decreto di concessione contenente, tra l’altro, l’indicazione delle spese e dei costi ammissibili, la tipologia e l’ammontare delle agevolazioni concedibili, il Codice unico di progetto, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato concesso, nonché le condizioni di revoca.

Art. 9 Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al soggetto gestore secondo le modalità indicate con i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonché i criteri e le modalità per la rendicontazione dei costi ammissibili.

3. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione di opzioni di costo semplificate, in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, le spese e i costi sostenuti fino alla data del medesimo decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fermo restando quanto previsto in caso di applicazione delle opzioni di costo semplificate, come individuate dai provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un’unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all’anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalità di versamento definite con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1.

5. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo dieci per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo, come regolato dal comma 7 del presente articolo.

6. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.

7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro quaranta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 10, comma 3, e degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l’adozione del decreto di concessione definitivo di cui all’art. 10, comma 5.

8. Entro quaranta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta di erogazione, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando quanto previsto nel caso di utilizzo di opzioni semplificate di costi, e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all’art. 7, comma 1;

d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 6;

e) verificare l’avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;

f) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 come successivamente modificato od integrato;

h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

i) calcolare le agevolazioni spettanti;

l) effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all’art. 10, comma 3;

m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 10 Verifica intermedia e verifica finale

1. Il soggetto gestore, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica viene effettuata a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c), ed è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento di cui all’art. 7, comma 1.

3. Il soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri – timesheet, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonché le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

5. Il Ministero, ai fini dell’adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

Art. 11 Variazioni

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al soggetto gestore che procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.

Art. 12 Controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del regolamento (UE) 2021/1060, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 13 Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, in caso di:

a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all’art. 4, comma 2, lettera c);

f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall’art. 4, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;

m) mancato rispetto delle disposizioni inerenti all’utilizzo delle risorse del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’art. 7, comma 1;

n) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere m) e n), la revoca delle agevolazioni può essere parziale o totale, a seconda della natura della fattispecie riscontrata.

6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale non avente finalità liquidatorie, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato nel caso di grandi imprese, ovvero tre anni per le imprese di PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati

Art. 14 Monitoraggio, valutazione e pubblicità

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell’efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Ministero la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. Con i provvedimenti di cui all’art. 7, comma 1, sono individuate le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati, i contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni, tenuto conto dei vincoli stabiliti per l’utilizzo delle fonti di finanziamento impiegate.

3. Gli impatti attesi dell’intervento agevolativo, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1. Tali indicatori e i relativi valori obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni.

Art. 15 Disposizioni finali

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto dei regolamenti, vincoli e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, e in particolare a:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese;

c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

d) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021 e in materia di delocalizzazione;

e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH;

f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.

2. Ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento.

3. Il Ministero garantisce l’adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all’art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell’art. 11, lettera b), del regolamento GBER.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(Art. 4, comma 1)

Con l’obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di accelerare il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l’evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano anche adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento, riconducibili al II Pilastro del Programma «Orizzonte Europa», sono coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Elenco delle tecnologie (KETs – Key Enabling Technologies)

1. Materiali avanzati e nanotecnologia

2. Fotonica e micro/nano elettronica

3. Sistemi avanzati di produzione

4. Tecnologie delle scienze della vita

5. Intelligenza artificiale

6. Connessione e sicurezza digitale

Allegato 2

(Art. 3, comma 4 e art. 8, commi 2 e 4)

Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità dell’iniziativa di ricerca e sviluppo.

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli organismi di ricerca coinvolti nella realizzazione del progetto, sia in qualità di proponenti che di prestatori di servizi e di ricerca contrattuale;

3) solidità economico-finanziaria, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa/N), dove:  «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell’art. 6; “N’: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni;

ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii. indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato;

B) Qualità della proposta progettuale. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale;

3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

C) Impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: da valutare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

Le modalità di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi sopra indicati sono stabiliti con il provvedimento di cui all’art. 7, comma 1.