DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 11 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 6 settembre 2023, n. 208)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 11 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 6 settembre 2023, n. 208)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 11 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 6 settembre 2023, n. 208). –Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 42, 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie C 485 – del 21 dicembre 2022;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l’art. 12;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell’amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l’art. 53 della predetta legge, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2016, n. 15487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 68 del 22 marzo 2016, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 607/2009;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l’art. 41 della predetta legge, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l’art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che il decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487, sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base alla previgente normativa dell’Unione, dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al quale la commissione ha attributo il numero di riferimento SA.44856 (2016/XA) e che l’esenzione, di cui beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2023;

Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487 e procedere all’attuazione di un nuovo regime di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014 della commissione, tenuto conto degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» del 21 dicembre 2022, sopra riportati;

Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalità per la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, che sono designati da DOP o IGP;

b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

c) «Direzione generale»: la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi dell’art. 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi dell’art. 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

f) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all’art. 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;

h) «Ufficio PQAI IV»: l’Ufficio PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

Art. 2 Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Ufficio PQAI IV, finalizzati a:

a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all’origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;

b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;

c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.

Art. 3 Attività, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’art. 2 del presente decreto, possono essere finanziate:

a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera A»), attraverso le seguenti attività:

a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;

b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:

b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

2. Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono riguardare una o più attività di cui al precedente comma 1.

3. I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell’allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

5. L’intensità di aiuto è limitata:

a) nel caso delle iniziative di lettera A:

al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell’art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;

b) nel caso delle iniziative di lettera B:

al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari; al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Art. 4 Ulteriori condizioni di trasparenza per i progetti di ricerca e sviluppo

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nell’ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, comma 1, punto b.2), prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico:

a) l’effettiva attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.

2. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

Art. 5 Soggetti richiedenti

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) Consorzi di tutela;

b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;

c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).

d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.

2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo per le iniziative di lettera A e/o una sola domanda di contributo per le iniziative di Lettera B, di cui all’art. 3 del presente decreto.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste dal precedente comma 1, lettere c) o d). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).

4. Non è ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). In quest’ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).

Art. 6 Soggetti esclusi

1. Non possono presentare domanda di contributo:

a) le grandi imprese, come definite dall’art. 2, punto 34), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’art. 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 7 Requisiti dei soggetti proponenti

1. I soggetti richiedenti di cui all’art. 5 del presente decreto devono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attività di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto. I predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;

f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione;

g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla pubblica amministrazione;

h) non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui al presente decreto i soggetti richiedenti:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

3. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nell’ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un’associazione temporanea di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere c) o d), le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.

Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQAI IV, esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell’8 marzo di ciascun anno, all’indirizzo di posta elettronica certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it

2. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nell’art. 7, commi 3 e 4, del presente decreto.

4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all’art. 5, comma 1, lettere c) o d), alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d’intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.

5. È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un’associazione temporanea di cui all’art. 5, comma 1, lettere c) o d) non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d’intesa di cui al precedente comma 4 contenga l’impegno a conferire, entro venti giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l’eventuale contributo.

6. Il ritiro di uno o più soggetti dell’associazione temporanea di cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.

Art. 9 Iter istruttorio e determinazione dei soggetti beneficiari del contributo

1. Con provvedimento della direzione generale è istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l’ammissibilità delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonché a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all’allegato A) al presente decreto.

2. Ai componenti della suddetta commissione di valutazione non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purché abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio «a) Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell’art. 2 del decreto» e un punteggio non inferiore a 4 punti per il criterio «d) Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi».

4. Nel caso di progetti, relativi al presente decreto, non portati a termine nell’ultimo biennio vengono detratti 10 punti.

5. I soggetti beneficiari sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.

6. Ai soggetti richiedenti non presenti in graduatoria è comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, entro trenta giorni dal termine dei lavori della stessa.

7. L’idoneità delle domande di contributo presentate non comporta l’ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.

8. La ripartizione dei fondi disponibili è approvata con provvedimento della Direzione generale, distintamente per le iniziative di lettera A e le iniziative di lettera B, in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla commissione, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’anno in corso. La predetta ripartizione dei fondi è pubblicata sul sito internet del Ministero.

9. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l’intensità di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attività, nell’art. 3, comma 5, del presente decreto.

Art. 10 Contributo concedibile e stanziamenti disponibili

1. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo come di seguito riportato:

iniziative di lettera A: contributo direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’art. 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’art. 3, comma 5, lettera a) del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 60.000,00 euro per soggetto beneficiario;

iniziative di lettera B: contributo direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’art. 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’art. 3, comma 5, lettera b) del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.

2. Gli importi complessivi degli stanziamenti disponibili, distinti per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, sono pubblicati annualmente sul sito internet del Ministero.

Art. 11 Termini e modalità di erogazione del contributo

1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

2. La realizzazione delle attività di cui all’art. 3 del presente decreto deve essere completata, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, entro nove mesi per le iniziative di lettera A) ed entro dodici mesi per le iniziative di Lettera B), salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all’Ufficio PQAI IV, che illustri altresì lo stato di attuazione delle attività approvate. La proroga prevista nel periodo precedente può essere concessa una sola volta per le iniziative di lettera A) e una sola volta per le iniziative di lettera B), ed è inderogabile.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio PQAI IV, in forma scritta, l’inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al precedente comma 2 del presente articolo.

4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, comporta l’accettazione degli oneri previsti dal presente articolo.

5. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla direzione generale e riportare l’indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, può essere autorizzato l’utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d’uso.

6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine delle attività stabilito al precedente comma 2 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilità da comunicare entro la scadenza del predetto termine all’Ufficio PQAI IV, ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.

8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell’Ufficio PQAI IV.

Art. 12 Varianti

1. Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, il soggetto beneficiario può apportare, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio PQAI IV, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’art. 3, comma 5, del presente decreto.

2. È consentita, altresì, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio PQAI IV, la sostituzione di un’attività ammessa a finanziamento con un’attività non prevista nella domanda di contributo, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’art. 3, comma 5, del presente decreto, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.

3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire all’Ufficio PQAI IV prima dell’effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.

Art. 13 Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 3, 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 14 Trasmissione alla commissione e applicazione

1. Ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto si applica dalla data di ricezione del numero di identificazione dell’aiuto attributo dalla Commissione.

Art. 15 Disposizioni transitorie

1. Con riferimento all’annualità 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente decreto è fissato al 30 settembre 2023, entro e non oltre le ore 23,59, a pena di esclusione.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero del numero di identificazione dell’aiuto attribuito dalla commissione.

3. L’allegato B) al presente decreto, nonché il precedente comma 1, possono essere modificati con decreti della direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall’art. 14 del presente decreto.

Art. 16 Copertura finanziaria e entrata in vigore

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 2087 polizia giudiziaria 02 per le iniziative di Lettera A e sul capitolo 7302 polizia giudiziaria 08 per le iniziative di lettera B.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero.

Allegato A

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

 DescrizionePunteggi
  a)Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 2 del decreto:Alta Media Bassa10-12 punti 5-9 punti 0-4 punti
  b)Livello di dettaglio, esaustività e chiarezza nella descrizione delle attività descritte nella domanda di contributo:Alto Medio Basso8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
  c)Livello di adeguatezza, pertinenza e giustificazione delle voci di costo riferite alle attività descritte nella domanda di contributo:Alto Medio Basso8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
  d)Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi:Alta Media Bassa8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
  e)  Ulteriori criteri di valutazione specifici per tipologia di attività di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto:Attività a.1), a.2), a.3): Rilevanza regionale o locale Rilevanza nazionale Rilevanza internazionale   oppure   Attività b.1): Coinvolgimento di Università o di altre istituzioni o enti di formazione accreditati   Attività b.2): Innovatività e originalità1-2 punti 3-4 punti 5-6 punti
    3-6 punti
      3-6 punti
  f)  Soggetto richiedente:Articolo 5, comma 1, lett. a) Articolo 5, comma 1, lett. b) Articolo 5, comma 1, lett. c)-d)  4 punti 5 punti 6 punti

PUNTEGGIO MASSIMO: 60 PUNTI

Allegato B

Costi ammissibili per le iniziative di lettera A

a) Iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di lettera A»).

a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a) l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

Le pubblicazioni di cui alla lettera b), non fanno riferimento al nome di un’impresa o a un marchio.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

a) spese di iscrizione;

b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell’azione promozionale;

c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;

d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) premi simbolici fino a un valore di 3000 euro per premio e per vincitore.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:

a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l’azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell’associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

Costi ammissibili per le iniziative di lettera b

b) Iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l’acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di lettera B»).

b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;

d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

I costi di cui alla lettera d) sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l’intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.