DECRETO MINISTERIALE, 9 marzo 2023 (in Gazz. Uff. 15 maggio 2023, n. 112)

DECRETO MINISTERIALE, 9 marzo 2023 (in Gazz. Uff. 15 maggio 2023, n. 112)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 9 marzo 2023  (in Gazz. Uff. 15 maggio 2023, n. 112). – Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.  

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall’Unione europea;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l’anno di domanda 2023;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 20121, recante «Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità per il nuovo periodo di programmazione della PAC 2023-2027;

Ritenuto necessario definire i requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;

Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 3 del regolamento 2022/1173, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli interventi a capo o a superficie dello sviluppo rurale e di stabilire tale termine coerentemente a quello previsto per la domanda unica considerato che tali domande sono tutte sottoposte al medesimo Sistema integrato di gestione e controllo;

Acquisita l’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto:

a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

b) definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma, lettera a), si applicano: 

ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70,71 e72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;

ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano:

ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’art. 31, paragrafo 5, lettera b) e dell‘art. 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115;

ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.

Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano:

a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;

b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Organismi pagatori»: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, che, ai sensi dell‘art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) «AGEA Coordinamento»: l’Organismo di coordinamento degli organismi pagatori;

c) «PSP»: Piano strategico della PAC;

d) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;

e) «attività agricola», comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. E’ considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;

2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

f) «azienda»: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera g, situate all’interno del territorio nazionale;

g) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’art. 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell’art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

h) «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l’azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

i) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

j) «sistemi agroforestali»: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP;

k) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l’erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

l) «obbligo»: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

m) «MASAF»: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

n) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell’art. 13 e dell‘Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell’Allegato 1 del presente decreto;

o) «Criterio di gestione obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell’Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell’Allegato 1 del presente decreto;

p) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

q) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la  coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi delregolamento (UE) 2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;

r) «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;

s) «zone di condizionalità»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali»;

t) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali di cui al punto j), a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

u) «obbligo pertinente»: obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l’impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all’art. 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all’art. 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all‘art. 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’impegno;

v) «domande di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;

w) «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell’ambito di un intervento dello sviluppo rurale.

Art. 3 Conseguenze delle inadempienze

1. Ai beneficiari di cui all’art. 1, commi 2 e 3, che non rispettano gli obblighi di condizionalità e/o i requisiti minimi pertinenti è applicata una sanzione amministrativa, definita con decreto delegato ai sensi dell’art. 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127.

2. Ai sensi dell’art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116, si dispone il trattenimento del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all’art. 85 del regolamento (UE) 2021/2116.

Art. 4 Regole di condizionalità

1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all’Allegato 1 del presente decreto, con riferimento alle Zone specifiche «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali».

2. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio delle regole di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell‘articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e dell’art. 84, paragrafo 2, lettera c del medesimo regolamento.

3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione del presente decreto.

4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera q) del presente decreto;

b) superfici non utilizzate a fini produttivi (terreni a riposo), come definite ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera r, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) colture permanenti, come definite ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i) del presente decreto;

d) prato permanente, come definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera p) del presente decreto;

e) qualsiasi superficie dell’azienda beneficiaria dei pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente decreto.

Art. 5 Ulteriori adempimenti a carico delle regioni e province autonome

1. Le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 4 e degli Allegati 1 e 2 del presente decreto. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni degli Allegati al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 4 e degli Allegati 1 e 2.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, di garantire la controllabilità degli elementi d’impegno stabiliti, le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MASAF che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto, e le amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, emanati in applicazione del comma 1, si applicano gli impegni indicati negli Allegati 1 e 2.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare al MASAF e alle regioni e alle province autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

1. In conformità all’art. 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

2. Per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del PSP ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all’art. 4 del presente decreto. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell’adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall’esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.

3. Per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del PSP ai sensi delregolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici, relativamente alle norme ed ai criteri di cui al successivo comma 4 di questo articolo, secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027, mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, secondo quanto prescritto dall’art. 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116.

4. I controlli sulle superfici di cui al precedente comma sono eseguiti per le prescrizioni della condizionalità rafforzata che si applicano sulle superfici, cioè gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i controlli sulle superfici di cui ai CGO 2, 3 e 4.

5. Ai sensi dell’art. 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, del decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che attua il regolamento (UE) n. 2016/429, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l’identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti relativamente ai CGO 6, CGO 7 e CGO 8 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve eventuali specifiche modalità operative regionali o provinciali, adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/429, in risposta ad esigenze locali.

Art. 7 Termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

1. Ai sensi dell‘art. 3 del regolamento 2022/1173, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di seguito indicati:

interventi elencati nel Titolo III, Capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all’art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;

interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avvertenza:

Gli allegati 1 e 2 al presente decreto sono reperibili al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDp agina/19345