DECRETO MINISTERIALE, 16 marzo 2023 (in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 2023, n. 118)

DECRETO MINISTERIALE, 16 marzo 2023 (in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 2023, n. 118)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 16 marzo 2023 (in Gazz. Uff. 22 maggio 2023, n. 118). – Modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica – PUN.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione  della  direttiva  2014/94/UE,  sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l’art. 8 che, in materia di  informazioni all’utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica elettrica o di rifornimento, da rendere accessibili al pubblico mediante la Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi informativi in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-2020, che ha introdotto, tra gli altri, i principi  di  «digitale  per definizione», «once only» e interoperabile per definizione» nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e  che  modifica  il regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 789 final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 7, 50 e 52;

Visto il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (nel seguito: PNIEC), predisposto in  attuazione  dell’art.  3  del regolamento (UE) 2018/1999, con il quale sono individuati gli obiettivi al  2030  e  le  relative  misure  in  materia  di decarbonizzazione (comprese le  fonti  rinnovabili),  efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno  dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate dall’art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, recante «Piano infrastrutturale per i  veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato modificazioni al PNIRE stesso;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con la  decisione  di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 (Sessione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell’ambito degli investimenti e delle riforme dedicati alla transizione ecologica, prevede un’apposita misura dedicata alla diffusione di una rete di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in modo omogeno lungo le superstrade e i centri urbani.

Considerato che la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» è finalizzata a promuovere, entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno 7.500 stazioni di ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di cui 100 punti di ricarica sperimentali volti allo  stoccaggio dell’energia;

Considerato che le analisi elaborate per l’aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l’obiettivo del PNIEC, di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l’art. 4, comma 7-ter;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, l’art. 57, in materia di semplificazioni per  la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,  n.  55,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, che ridenomina il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in «Ministero della transizione ecologica» e che ha attribuito allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 4, comma 1, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro della transizione 25 agosto 2021, recante  «Erogazione  di  contributi  per  l’installazione   di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (21G00214)» e, in particolare, l’art. 45, che stabilisce che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (già «Ministro della transizione ecologica») provvede a dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante le «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e del «Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)», nonché per  l’attuazione  delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e in particolare l’art. 47, comma 1 lettera d) che, modificando il predetto art. 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definisce anche le relative modalità di  alimentazione  della piattaforma e individua nel fondo di cui alla legge 145 del 2018, art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest’ultima;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante  «Criteri,  modalità  e  condizioni  per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 e che, tra l’altro, ha istituito il GSE, come società per azioni a capitale interamente pubblico;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Considerato che il GSE ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le proprie funzioni anche tramite la società per azioni denominata «Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a.» (RSE) che sviluppa attività di ricerca nel settore elettro-energetico;

Considerato che l’istituzione di una piattaforma unica nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici è considerato un elemento necessario per la diffusione dei veicoli elettrici nel paese e lo sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso collegati, e per l’efficace pianificazione degli interventi  e  investimenti pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1 Finalità dell’intervento

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce le modalità per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN) come definita all’art. 2, comma 1, lettera e), con l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica di cui all’Allegato 1.

2. La PUN è sviluppata in conformità ai principi di progettazione dei servizi pubblici digitali definiti dalla comunicazione della Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-2020.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza energetica – MASE;

b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.;

c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a.;

d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  a  energia  elettrica,  previsto  dall’art. 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale, prevista nell’ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento informatico pubblico che consente l’accesso da parte degli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri soggetti interessati alle informazioni indicate nell’Allegato 1.

Art. 3 Modalità di attivazione e gestione della PUN

1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all’attivazione e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvale del supporto del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, il GSE e RSE stipulano un’apposita convenzione per la disciplina delle  modalità  di svolgimento delle attività di supporto di cui al primo periodo.

2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di un dettagliato cronoprogramma che garantisce l’operatività della PUN entro i termini di cui al comma 3, individua le attività necessarie per garantire i contenuti minimi e le funzionalità della PUN di cui all’Allegato 1, definisce i costi, le relative  modalità  di rendicontazione in relazione a ciascuna attività  nonché  le modalità di verifica circa lo stato di attuazione delle attività medesime.

3. La PUN è resa operativa e accessibile al pubblico entro sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di cui al comma 1.

4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con modalità conformi alregolamento (UE) 2016/679.

Art. 4 Risorse finanziarie

 1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della PUN, che garantisca le funzionalità di cui all’Allegato 1, si provvede mediante le risorse di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attività, nell’ambito della convenzione di cui all’art. 3, comma 1.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al Ministero una relazione che rendiconta sulle attività  svolte nell’anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti. La relazione di cui al primo periodo è approvata con decreto del Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del decreto medesimo è disposta l’erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il Ministero può effettuare, in ogni momento, accertamenti sull’effettivo progresso delle attività di GSE e RSE e sui costi sostenuti.

Art. 5 Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di ricarica

 1. Ai fini dell’operatività e della funzionalità della PUN di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso  pubblico, utilizzando le modalità tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE:

a) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le infrastrutture di ricarica già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di  cui all’Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operatività e accessibilità al pubblico della PUN;

b) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all’Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in operatività delle stesse;

c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la periodicità prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;

d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicità delle informazioni inserite nella PUN;

e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilità elettrica;

f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN,  tutta  la  documentazione  contabile,  tecnica  ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.

Art. 6 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto, di cui l’allegato costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allegato 1

Funzionalità PUN

Sezione 1. Informazioni minime

Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di ricarica o di una infrastruttura privata di ricarica ad accesso pubblico comunica ed aggiorna tempestivamente sulla PUN le seguenti informazioni minime:

a) localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell’infrastruttura;

b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e abilitazione a smart charging, V1G o V2G), tipologia di alimentazione (corrente continua o alternata) e potenza massima erogabile;

c) tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (quali, a titolo esemplificativo, card proprietaria, carta di credito), presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilità temporale dell’accesso;

d) costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la necessità di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di ricarica stesso;

e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione), nonché l’indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull’orario di normale apertura al pubblico, di cui alla lettera c);

f) proprietario dell’infrastruttura (nome, indirizzo e-mail, web, riferimento telefonico eventuale call center) e modalità di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;

g) mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove disponibili;

h) percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica è effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se più recente, dalla data di messa in servizio;

l) identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell’energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.

Sezione 2. Funzionalità

1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalità:

a) l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni di cui alla Sezione 1, e la loro accessibilità in funzione delle diverse tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:

1) utenti di veicoli elettrici;

2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorità di regolazione o controllo;

3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO, operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;

4) GSE/RSE;

b) un differente livello di accesso ai dati e alle funzionalità della PUN in base alle diverse tipologie di utenza

c) la possibilità di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, nonché di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;

d) l’accesso in forma semplificata tramite app e sito web utilizzando i più comuni browser e sistemi operativi anche open source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;

e) l’estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli di riservatezza delle informazioni, nonché l’accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati cartografici, e le modalità di integrazione e di accessibilità dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;

f) l’estrazione di dati e informazioni per le finalità di monitoraggio e controllo, nonché la possibilità di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorità pubbliche, processi valutativi di specifiche attività ed iniziative future.

g) l’acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;

h) la possibilità di inserire e visualizzare, mediante aree dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore della mobilità elettrica;

i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.

DECRETO MINISTERIALE, 16 marzo 2023 (in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 2023, n. 118)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 16 marzo 2023 (in Gazz. Uff. 22 maggio 2023, n. 118). – Modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica – PUN.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione  della  direttiva  2014/94/UE,  sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l’art. 8 che, in materia di  informazioni all’utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica elettrica o di rifornimento, da rendere accessibili al pubblico mediante la Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi informativi in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-2020, che ha introdotto, tra gli altri, i principi  di  «digitale  per definizione», «once only» e interoperabile per definizione» nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e  che  modifica  il regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 789 final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 7, 50 e 52;

Visto il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (nel seguito: PNIEC), predisposto in  attuazione  dell’art.  3  del regolamento (UE) 2018/1999, con il quale sono individuati gli obiettivi al  2030  e  le  relative  misure  in  materia  di decarbonizzazione (comprese le  fonti  rinnovabili),  efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno  dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate dall’art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, recante «Piano infrastrutturale per i  veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell’art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato modificazioni al PNIRE stesso;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con la  decisione  di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 (Sessione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell’ambito degli investimenti e delle riforme dedicati alla transizione ecologica, prevede un’apposita misura dedicata alla diffusione di una rete di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in modo omogeno lungo le superstrade e i centri urbani.

Considerato che la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» è finalizzata a promuovere, entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno 7.500 stazioni di ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di cui 100 punti di ricarica sperimentali volti allo  stoccaggio dell’energia;

Considerato che le analisi elaborate per l’aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l’obiettivo del PNIEC, di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l’art. 4, comma 7-ter;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, l’art. 57, in materia di semplificazioni per  la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,  n.  55,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, che ridenomina il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in «Ministero della transizione ecologica» e che ha attribuito allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 4, comma 1, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro della transizione 25 agosto 2021, recante  «Erogazione  di  contributi  per  l’installazione   di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (21G00214)» e, in particolare, l’art. 45, che stabilisce che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (già «Ministro della transizione ecologica») provvede a dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante le «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e del «Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)», nonché per  l’attuazione  delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e in particolare l’art. 47, comma 1 lettera d) che, modificando il predetto art. 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica definisce anche le relative modalità di  alimentazione  della piattaforma e individua nel fondo di cui alla legge 145 del 2018, art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest’ultima;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante  «Criteri,  modalità  e  condizioni  per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 e che, tra l’altro, ha istituito il GSE, come società per azioni a capitale interamente pubblico;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Considerato che il GSE ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le proprie funzioni anche tramite la società per azioni denominata «Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a.» (RSE) che sviluppa attività di ricerca nel settore elettro-energetico;

Considerato che l’istituzione di una piattaforma unica nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici è considerato un elemento necessario per la diffusione dei veicoli elettrici nel paese e lo sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso collegati, e per l’efficace pianificazione degli interventi  e  investimenti pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1 Finalità dell’intervento

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce le modalità per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN) come definita all’art. 2, comma 1, lettera e), con l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica di cui all’Allegato 1.

2. La PUN è sviluppata in conformità ai principi di progettazione dei servizi pubblici digitali definiti dalla comunicazione della Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d’azione dell’UE per l’e-Government 2016-2020.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza energetica – MASE;

b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.;

c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a.;

d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  a  energia  elettrica,  previsto  dall’art. 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale, prevista nell’ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento informatico pubblico che consente l’accesso da parte degli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri soggetti interessati alle informazioni indicate nell’Allegato 1.

Art. 3 Modalità di attivazione e gestione della PUN

1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all’attivazione e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvale del supporto del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, il GSE e RSE stipulano un’apposita convenzione per la disciplina delle  modalità  di svolgimento delle attività di supporto di cui al primo periodo.

2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di un dettagliato cronoprogramma che garantisce l’operatività della PUN entro i termini di cui al comma 3, individua le attività necessarie per garantire i contenuti minimi e le funzionalità della PUN di cui all’Allegato 1, definisce i costi, le relative  modalità  di rendicontazione in relazione a ciascuna attività  nonché  le modalità di verifica circa lo stato di attuazione delle attività medesime.

3. La PUN è resa operativa e accessibile al pubblico entro sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di cui al comma 1.

4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con modalità conformi alregolamento (UE) 2016/679.

Art. 4 Risorse finanziarie

 1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della PUN, che garantisca le funzionalità di cui all’Allegato 1, si provvede mediante le risorse di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attività, nell’ambito della convenzione di cui all’art. 3, comma 1.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al Ministero una relazione che rendiconta sulle attività  svolte nell’anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti. La relazione di cui al primo periodo è approvata con decreto del Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del decreto medesimo è disposta l’erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il Ministero può effettuare, in ogni momento, accertamenti sull’effettivo progresso delle attività di GSE e RSE e sui costi sostenuti.

Art. 5 Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di ricarica

 1. Ai fini dell’operatività e della funzionalità della PUN di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso  pubblico, utilizzando le modalità tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE:

a) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le infrastrutture di ricarica già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di  cui all’Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operatività e accessibilità al pubblico della PUN;

b) registrano sulla PUN, che ne dà opportuna visibilità, le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all’Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in operatività delle stesse;

c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la periodicità prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;

d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicità delle informazioni inserite nella PUN;

e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilità elettrica;

f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN,  tutta  la  documentazione  contabile,  tecnica  ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.

Art. 6 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto, di cui l’allegato costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allegato 1

Funzionalità PUN

Sezione 1. Informazioni minime

Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di ricarica o di una infrastruttura privata di ricarica ad accesso pubblico comunica ed aggiorna tempestivamente sulla PUN le seguenti informazioni minime:

a) localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell’infrastruttura;

b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e abilitazione a smart charging, V1G o V2G), tipologia di alimentazione (corrente continua o alternata) e potenza massima erogabile;

c) tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (quali, a titolo esemplificativo, card proprietaria, carta di credito), presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilità temporale dell’accesso;

d) costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la necessità di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di ricarica stesso;

e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione), nonché l’indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull’orario di normale apertura al pubblico, di cui alla lettera c);

f) proprietario dell’infrastruttura (nome, indirizzo e-mail, web, riferimento telefonico eventuale call center) e modalità di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;

g) mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove disponibili;

h) percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica è effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se più recente, dalla data di messa in servizio;

l) identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell’energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.

Sezione 2. Funzionalità

1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalità:

a) l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni di cui alla Sezione 1, e la loro accessibilità in funzione delle diverse tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:

1) utenti di veicoli elettrici;

2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorità di regolazione o controllo;

3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO, operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;

4) GSE/RSE;

b) un differente livello di accesso ai dati e alle funzionalità della PUN in base alle diverse tipologie di utenza

c) la possibilità di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, nonché di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;

d) l’accesso in forma semplificata tramite app e sito web utilizzando i più comuni browser e sistemi operativi anche open source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;

e) l’estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli di riservatezza delle informazioni, nonché l’accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati cartografici, e le modalità di integrazione e di accessibilità dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;

f) l’estrazione di dati e informazioni per le finalità di monitoraggio e controllo, nonché la possibilità di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorità pubbliche, processi valutativi di specifiche attività ed iniziative future.

g) l’acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;

h) la possibilità di inserire e visualizzare, mediante aree dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore della mobilità elettrica;

i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.