DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1° giugno 2021

(in Gazz. Uff., 21 settembre 2021, n. 226). – Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del «Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità».

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualità agroalimentare

e dell’ippica

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed in particolare l’art. 31 riguardante gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’articolo 12, che prevede, tra l’altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’articolo 15, che prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l’art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, che ha, tra l’altro, istituito il «Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità», alimentato dalle entrate derivanti dal versamento di contributi nella misura del 2% del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti di sintesi e di presidi sanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 al n. 832;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013, n. 5424, che individua le modalità di funzionamento del «Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità», la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99872, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2021;

Visto il decreto direttoriale 14 novembre 2014, n. 84318 «Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Vista la direttiva dipartimentale 18 marzo 2021, n. 130519, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio in data 1° aprile 2021 al n. 215, che autorizza i direttori generali dell’AGRET, della PEMAC e della PQAI, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza;

Considerato che:

l’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2003, n. 38, di modifica della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto che il Fondo fosse finalizzato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica e di qualità, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica..» ha previsto all’art. 5, comma 13, la modifica dell’articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con l’inserimento dopo le parole: «agricoltura biologica,» le parole «in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo»;

Preso atto che la gestione finanziata del suddetto «Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità» è di pertinenza del Centro di responsabilità 3 «Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca», Missione programma 1.5 (9.6) Macroaggregato «Investimenti» capitolo 7742 – p.g. 2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Ritenuto di:

dover procedere, alla luce del mutato quadro giuridico europeo e nazionale in materia di agricoltura biologica, ad una nuova determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul «Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità»;

dover aggiornare le modalità di rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi e/o delle spese sostenute nell’ambito degli accordi di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art.1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni a valere sul «Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità», di cui all’art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 e dall’art. 5, comma 13, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e la rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi e/o delle spese sostenute nell’ambito degli accordi di collaborazione.

2. Le azioni previste nei programmi di ricerca in agricoltura biologica sono affidate secondo le seguenti modalità:

a) affidamento di contributi mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) affidamento diretto di contributi ad enti di diritto pubblico vigilati dal Ministero, relativamente agli ambiti di ricerca che rientrano nella sfera delle rispettive competenze istituzionali, se adeguatamente motivato;

c) accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti di diritto pubblico vigilati dal Ministero, per lo svolgimento di attività di interesse comune, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 Progetti di ricerca

1. Sono ammessi a contributo e/o al rimborso delle spese sostenute i progetti di ricerca nel settore dell’agricoltura biologica riguardanti i seguenti ambiti:

a) ricerca e sperimentazione di interesse pubblico, anche con riferimento alla dimensione economica del settore biologico e delle connesse attività di rilevazione, elaborazione e divulgazione dei dati e delle informazioni;

b) progetti volti ad introdurre sistemi innovativi e di semplificazione per migliorare le funzionalità del sistema, anche con riferimento a banche dati e strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo;

c) progetti volti a cofinanziare programmi di ricerca definiti nell’ambito di iniziative internazionali cui partecipa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) progetti ritenuti di interesse del settore dell’agricoltura biologica nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, dei Comitati rappresentativi degli Stati membri istituiti presso la Commissione europea, o in altri tavoli o gruppi di lavoro di rilevanza nazionale ed internazionale.

Art. 3 Modalità di presentazione della proposta progettuale

1. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nel caso previsto dall’art. 1, lettera a), procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – assegnando il termine minimo di quarantacinque giorni per la presentazione delle proposte progettuali e definendo, nel medesimo avviso, la modulistica per la presentazione delle stesse.

2. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, per l’esecuzione di attività di rilevante interesse pubblico di cui all’ art. 1, lettere b) e c), invita formalmente gli enti vigilati dal Ministero, dalle regioni e province autonome, dipartimenti e istituti universitari, centri interdipartimentali e gli enti che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari la ricerca, quale attività svolta non a scopo di lucro, a presentare una proposta progettuale, anche a carattere pluriennale, nell’ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica che soddisfi determinati requisiti tecnici e qualitativi.

3. La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo saq1@pec.politicheagricole.it salvo diversa indicazione dell’ufficio PQAI 1, accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

4. Qualora la documentazione di cui sopra non sia completa, la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica può richiedere al soggetto proponente la trasmissione o la rettifica della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Se tale richiesta non è riscontrata dal proponente, ovvero se la domanda ripresentata non è completa, la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha facoltà di rigettare la proposta progettuale.

Art. 4 Commissione di valutazione

Il Ministero può avvalersi di una o più commissioni ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento, composte da funzionari del Ministero esperti in analisi di progetti. Il Ministero, se necessario, in considerazione della peculiarità del metodo di produzione biologico, designa uno o più esperti scientifici, anche esterni all’amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei progetti.

La Commissione può riunirsi in presenza o in modalità telematica anche al di fuori dell’orario di servizio.

Art. 5 Istruttoria, valutazione dei progetti ed eleggibilità al finanziamento

1. La Commissione di valutazione, sulla base della documentazione trasmessa all’ufficio PQAI 1, verifica i requisiti di ammissibilità e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi.

2. Le proposte progettuali di cui all’art. 2 del presente decreto, sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di seguito riportati:

a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;

b) qualità scientifica del progetto e grado di innovazione;

c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;

d) competenza ed esperienza tecnico-scientifica in ricerche applicate in agricoltura biologica del proponente del progetto e/o delle unità operative coinvolte;

e) impostazione della proposta progettuale basata su un approccio multi-attoriale e multidisciplinare riferito a sistemi produttivi biologici;

f) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati;

g) coerenza con la richiesta della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;

h) rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di competenza del settore dell’agricoltura biologica;

i) valutazione di impatto tecnico-scientifico ed economico con particolare riferimento all’attenzione rivolta agli utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilità dei risultati al mondo produttivo;

j) grado e qualità della partecipazione delle aziende nella realizzazione del progetto (ove prevista);

k) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.

3. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha facoltà di chiedere al proponente, in ordine a determinate necessità o su indicazione della commissione di valutazione dei progetti, di:

a) prevedere il coinvolgimento del mondo produttivo delle associazioni e della formazione;

b) rimodulare alcuni obiettivi specifici della ricerca;

c) richiedere variazioni anche economiche, nonché specifiche di carattere tecnico;

d) eliminare alcune attività di ricerca non ritenute indispensabili per il conseguimento degli obiettivi previsti e/o già finanziate con altri progetti;

e) modificare la percentuale di contributo finanziario concedibile.

4. Il proponente è tenuto pertanto, al fine di ricevere il contributo e/o il rimborso spese, a rimodulare il progetto sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.

5. Gli esiti della valutazione dei progetti, presentati ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. a) e b), sono comunicati tramite PEC (posta elettronica certificata) al coordinatore ed al soggetto proponente.

Art. 6 Modalità di concessione del contributo ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241

1. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica provvede all’approvazione ed alla concessione del contributo per lo svolgimento del progetto presentato.

2. Il contributo è erogato nella percentuale massima del 99% della spesa ammessa a finanziamento con le seguenti modalità:

anticipo fino al 30% del contributo concesso, previa presentazione di apposita istanza e compatibilmente con le disponibilità di cassa;

acconto fino al 30% del contributo concesso, a stato di avanzamento lavori con presentazione di relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta;

il rimanente 40% a saldo a conclusione del progetto, con presentazione di relazione tecnico- scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta.

3. Eventuali scostamenti da quanto sopra specificato in merito alle modalità di corresponsione del finanziamento sono indicati nel decreto di concessione del contributo.

4. Il Ministero, con l’emanazione del decreto di concessione del contributo, individua:

a) l’ente beneficiario;

b) le eventuali Unità operative partecipanti;

c) il coordinatore di progetto, che assume la responsabilità amministrativa e scientifica del progetto;

d) l’importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso eventualmente ripartito tra le singole Unità operative;

e) l’ammontare dell’anticipo;

f) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;

g) la durata ed il termine di conclusione del progetto.

Art. 7 Modalità di rimborso delle spese ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n, 241

1. Nel caso di accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento di attività di interesse comune, il Ministero può assumere per intero l’onere economico della spesa ammessa a rimborso.

2. La spesa è rimborsabile con le seguenti modalità:

anticipo fino al 30% dell’importo previsto nell’ambito dell’accordo di collaborazione, previa presentazione di apposita istanza e compatibilmente con le disponibilità di cassa;

acconto fino al 30% dell’importo previsto a stato di avanzamento lavori, con presentazione di relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta;

il rimanente 40% a saldo a conclusione del progetto, con presentazione di relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta.

3. Eventuali scostamenti da quanto sopra specificato in merito alle modalità di corresponsione del rimborso delle spese sostenute sono indicate nell’accordo di collaborazione.

4. Il Ministero, con la stipula dell’accordo di collaborazione, individua:

a) le reciproche obbligazioni a carico del Ministero e della controparte dell’accordo di collaborazione;

b) l’importo totale della spesa ammessa, eventualmente ripartito tra le singole Unità operative;

c) l’ammontare dell’anticipo;

d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;

e) la durata ed il termine di conclusione dell’accordo.

Art. 8 Costi ammissibili e modalità di rendicontazione

1. I costi ammissibili e le modalità di rendicontazione sono indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L’articolazione dettagliata delle voci di spesa ammesse è definita nel decreto di concessione contributo e/o nell’accordo di collaborazione.

3. Le spese sono riconosciute in sede di verifica della rendicontazione presentata solo se sostenute nell’ambito del periodo in cui il progetto è in corso e solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nella proposta progettuale.

4. Le risorse utilizzate per lo svolgimento del progetto devono essere indicate per ciascuna Unità operativa.

5. La descrizione delle risorse utilizzate e le relative spese devono consentire un’efficace valutazione dell’attività effettuata, dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.

Art. 9 Varianti

1. Nella realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari del contributo e la controparte dell’accordo di collaborazione possono apportare, previa comunicazione alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa da variare, rispetto al piano finanziario approvato.

2. Eventuali variazioni superiori al 20% delle voci di spesa, rispetto al piano finanziario approvato, devono essere preventivamente comunicate e approvate dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica previa presentazione di motivata richiesta da parte dei soggetti beneficiari del contributo e/o dalla controparte dell’accordo di collaborazione.

3. Le eventuali variazioni inerenti alle attività previste dal progetto devono essere comunicate e approvate preventivamente alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.

4. La richiesta di variante deve essere presentata prima dell’effettuazione delle relative spese.

5. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.

6. È necessario chiedere sempre la preventiva autorizzazione per le varianti relative alla voce di spesa «attrezzature», specificando dettagliatamente le ragioni della richiesta ed allegando un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.

7. Non sono consentite variazioni compensative per la voce «spese generali».

Art. 10 Proroga

1. Le richieste di proroga devono essere presentate per eccezionali circostanze dal coordinatore e/o dalla controparte dell’accordo di collaborazione prima della data di conclusione del progetto e/o dell’accordo, previa presentazione di motivata istanza da trasmettere in tempo utile con annessa relazione sullo stato di attuazione del progetto.

2. Non possono essere riconosciute ulteriori quote di ammortamento dei beni ammortizzabili a seguito della concessione della proroga.

Art. 11 Termine per la realizzazione dei progetti

1. La realizzazione delle attività progettuali deve essere completata entro il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e concessione contributo e/o entro il termine indicato nell’accordo di collaborazione. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del progetto.

2. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica si riserva la facoltà di approvare le richieste di proroga di cui all’art. 10, se adeguatamente motivate in relazione a circostanze sopravvenute alla concessione del contributo e/o della stipula dell’accordo di collaborazione.

3. La data di inizio del progetto, se non espressamente indicata all’interno del decreto di concessione contributo e/o nell’accordo di collaborazione, coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell’organo di controllo.

Art. 12 Rendicontazione ed istanza di liquidazione

1. I soggetti beneficiari del contributo e le controparti negli accordi di collaborazione, al fine della liquidazione parziale e/o finale, sono tenuti a presentare:

a) istanza di liquidazione;

b) relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta, che evidenzi gli obiettivi parziali o finali conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;

c) rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute;

d) giustificativi delle spese sostenute in formato digitale, completi di attestazione di conformità ai documenti originali e una dichiarazione che garantisca che le spese sono state effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto finanziato e che le stesse non sono e non saranno imputate ad altri progetti.

2. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo e/o della controparte dell’accordo di collaborazione.

3. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto.

4. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica procede alla liquidazione parziale e/o a saldo previo accertamento delle spese ed avvalendosi di una Commissione tecnico-amministrativa, a tal fine nominata.

5. L’istanza di liquidazione deve essere trasmessa dal soggetto proponente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it

Art. 13 Monitoraggio dei progetti

1. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica effettua il controllo sullo stato di avanzamento dei progetti attraverso le relazioni tecnico-scientifiche, che devono essere prodotte dal beneficiario con cadenza semestrale o annuale, come indicato nel decreto di concessione contributo.

2. I beneficiari hanno l’obbligo di informare preventivamente il Ministero in merito ad avvenimenti, manifestazioni o altre iniziative pubbliche o private comunque connesse al progetto finanziato, al fine di consentire la partecipazione attiva dei funzionari del Ministero.

3. È richiesta la trasmissione di eventuali pubblicazioni e materiale divulgativo riconducibile al programma di ricerca per la pubblicazione sul sito del SINAB www.sinab.it

4. Le eventuali pubblicazioni ed il materiale divulgativo di cui al comma precedente non sostituiscono la relazione di progetto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 Pubblicazione e diffusione dei risultati

1. I soggetti beneficiari si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

2. Sono pubblicate, prima della data di avvio di ciascun progetto di ricerca, sul sito SINAB, www.sinab.it tutte le informazioni relative allo svolgimento ed alla finalità della ricerca.

3. I risultati dei progetti di ricerca restano a disposizione sui siti istituzionali dei soggetti beneficiari del contributo e/o della controparte dell’accordo di collaborazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto finanziato, al fine di garantirne ampia diffusione.

4. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state finanziate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. I materiali divulgativi devono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.it al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard dei prodotti editoriali del Ministero.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Il decreto direttoriale 14 novembre 2014 n. 84318 «Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241» è abrogato.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e per i successivi atti di competenza, nonché pubblicato sul sito del Ministero all’indirizzo www.politicheagricole.it e sul sito del SINAB www.sinab.it