DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2021, n. 128 (in Gazz. Uff., 23 settembre 2021, n. 228). – Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 17;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l’articolo 1, comma 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l’articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, e, in particolare, l’articolo 10, comma 1;

Ritenuto per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:


Capo I
Organizzazione del Ministero della transizione ecologica

Art. 1 Funzioni

1. Il presente decreto disciplina l’organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero costituisce l’autorità nazionale di riferimento in materia ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Ministro della transizione ecologica è di seguito denominato «Ministro».

Art. 2 Organizzazione

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;

b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).

3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA);

b) Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC);

c) Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI);

d) Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).

4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale economia circolare (EC);

b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);

c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA).

5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);

b) Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE);

c) Direzione generale incentivi energia (IE).

6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del dipartimento:

a) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;

b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;

c) fornisce, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell’articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un’azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull’attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l’espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonché per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché il rilascio di un preventivo nulla osta all’adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto.

8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell’azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonché attraverso l’istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di più dipartimenti o di più direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.

9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

a) l’attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all’impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

c) la promozione di strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell’adattamento;

d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell’ambito delle rispettive competenze;

e) la cura del raccordo tra l’ordinamento italiano e i processi normativi dell’Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE e all’attuazione delle normative europee sul piano interno, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione.

10. I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l’unitarietà e l’economicità dell’azione dell’amministrazione.

11. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

12. Il Ministero si avvale, altresì, delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house nonché delle società controllate, di altri enti e agenzie vigilate.

Art. 3 Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale

1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e degli acquisti, digitalizzazione e comunicazione, affari europei ed internazionali e patrimonio naturalistico e mare.

2. Il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione; programmazione europea, affari europei ed internazionali; biodiversità, aree protette, difesa del mare e tutela degli ambienti costieri e marini.

3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero;

coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Società Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle società in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le materie di competenza.

4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all’articolo 2 comma 7.

5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell’Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

elabora, in raccordo con l’Ufficio di gabinetto, l’allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.

6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l’ordinamento italiano e i processi normativi dell’UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE e il monitoraggio dell’attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall’Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.

7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e acquisisce l’informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore.

8. Il Dipartimento cura l’informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 4 Dipartimento sviluppo sostenibile

1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, risanamento dei siti contaminati, esercizio dell’azione di risarcimento del danno ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, bioeconomia e finanza sostenibile.

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: politiche per lo sviluppo dell’economia circolare, inclusa la definizione e implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell’attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale;

difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore di fornitura e distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per lo sviluppo della bioeconomia a supporto della strategia nazionale; sviluppo di strumenti di finanza sostenibile.

3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 7.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5.

5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6.

6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e fornisce l’informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.

Art. 5 Dipartimento energia

1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento, efficienza e competitività energetica, promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia.

2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, le competenze in materia di: mercati energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; rilascio e gestione titoli minerari; programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili; analisi, programmazione e studi di settore energetico e di geo risorse;

sicurezza degli approvvigionamenti; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico;

servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica.

3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attività delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 7.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5.

5. Il Dipartimento collabora con il DiAG secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6.

6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l’informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.

7. Il Dipartimento coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.

8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.

Art. 6 Direzione generale risorse umane e acquisti

1. La Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati, del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato; organizzazione e gestione dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico; procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;

b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;

c) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunità nella gestione del personale;

organizzazione e gestione dell’Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’Organismo paritetico per l’innovazione;

d) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura delle sedi del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;

e) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività connesse;

f) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all’Organismo Indipendente di valutazione;

h) individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione dei relativi processi di acquisto del Ministero relativi alla gestione unificata; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e lavori, sulla base dei documenti tecnici predisposti dalle direzioni generali interessate che mantengono la competenza per gli atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la partecipazione nelle commissioni di gara.

Art. 7 Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione

1. La Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia della privacy;

b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

funzionamento e sviluppo dei sistemi per l’informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all’attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

d) attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l’Ufficio di gabinetto;

e) partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);

f) analisi dei processi di gestione delle procedure amministrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;

g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e gestione dei relativi processi di acquisto, anche in collaborazione con la RUA;

h) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero, anche con riferimento all’educazione ambientale.

Art. 8 Direzione generale attività europea ed internazionale

1. La Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) partecipazione del Ministero alle attività in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonché ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e la valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversità ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualità dell’aria e dell’acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche e l’energia; vigilanza sull’applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;

b) coordinamento delle attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti, secondo le modalità indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG, nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE e monitoraggio dell’attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell’Ufficio legislativo di cui all’articolo 23, comma 1;

c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell’informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti;

d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi competenti dell’Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d’Europa, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché attuazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108;

e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell’Unione europea dei Ministri dell’ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);

f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell’allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;

g) verifica dell’attuazione della strategia di sviluppo sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale, e degli altri strumenti internazionali;

h) cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale;

i) supporto all’Ufficio legislativo nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.

Art. 9 Direzione generale patrimonio naturalistico e mare

1. La Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;

b) supporto nell’elaborazione delle politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonché, per i profili di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica;

c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la predisposizione e l’aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

e) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;

f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)

e all’immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;

g) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;

h) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, dell’Accordo Pelagos, dell’Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, dando informativa alla AEI; supporto all’Ufficio legislativo e alla AEI nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

i) supporto nell’elaborazione delle politiche per il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;

l) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all’inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione degli interventi;

m) politiche per il contrasto all’inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale valutazioni ambientali (VA);

n) promozione della cultura del mare e del patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;

o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre e marino.

2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 10 Direzione generale economia circolare

1. La Direzione generale economia circolare (EC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione delle politiche per l’economia circolare;

b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;

c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull’adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell’Albo nazionale dei gestori ambientali;

d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);

e) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa AEI; supporto all’Ufficio legislativo e alla Direzione generale attività europea ed internazionale nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

f) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;

g) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia, non compresi in altri dipartimenti o direzioni;

h) attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell’ambito delle proprie competenze, supporto alla ITC relativamente all’applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’unione, e successive modificazioni;

i) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell’impronta ambientale.

l) supporto alla Direzione generale competitività ed efficienza energetica nell’individuazione, per i profili di competenza, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare

Art. 11 Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche

1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi inclusa la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

b) definizione e attuazione delle politiche per l’uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;

c) definizione e attuazione delle politiche per l’uso sostenibile delle risorse idriche;

d) supporto, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorità di distretto; indirizzo e coordinamento dell’attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle Autorità di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;

e) definizione dei piani di gestione delle acque e prevenzione del rischio alluvioni;

f) attività inerenti alla protezione delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell’ambito delle proprie competenze, supporto alla ITC relativamente all’applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

g) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi;

h) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani;

i) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;

l) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;

m) titolarità ed esercizio delle azioni di risarcimento del danno ambientale avvalendosi del supporto dell’ISPRA nonché delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle Direzioni generali;

n) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e dei programmi intergovernativi idrogeologici nell’ambito dell’UNESCO e quelli relativi all’acqua, dando informativa alla AEI; supporto all’Ufficio legislativo e alla AEI nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

o) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarità del Ministero, in materia ambientale;

p) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all’utenza e profili di competenza.

Art. 12 Direzione generale valutazioni ambientali

1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;

b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonché agli scarichi in mare da piattaforma;

d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all’Ufficio legislativo e alla AEI nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

e) prevenzione e protezione dall’inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;

f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

g) prevenzione dall’inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, ferme restando le competenze della Direzione generale incentivi energia (IE) di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e).

Art. 13 Direzione generale infrastrutture e sicurezza

1. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;

b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell’energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale;

c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall’estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITC relativamente all’applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell’energia;

f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL);

g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;

h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l’Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza;

i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l’omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;

m) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; notificazioni aiuti di Stato e delle procedure di infrazione europea per le materie dell’energia e delle materie prime in coordinamento con la CEE e con la IE; supporto all’Ufficio legislativo e alla AEI nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell’energia e della sicurezza in coordinamento con la CEE per le materie di competenza; relazioni con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; rapporti e collaborazioni con altri Stati nel settore energetico, e per la promozione di tecnologie energetiche italiane all’estero;

o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l’utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione degli accordi per la sicurezza, per la ricerca, per le materie prime attuati con accordi con università ed enti stipulati in coordinamento con il DiAG; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di pianificazione dell’uso del mare;

p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare;

programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;

q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;

r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;

s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;

t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l’utilizzazione delle royalties a favore dei territori;

v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica di cui al decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni.

2. Presso la direzione generale opera, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, il Comitato per l’emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 14 Direzione generale competitività ed efficienza energetica

1. La Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione, attuazione e monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima in coordinamento con la IS, definizione della tempistica attuativa per le misure di decarbonizzazione, inclusa la programmazione del phase out della produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

b) promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori di impiego e definizione di sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all’uso efficiente dell’energia; definizione di piani, strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l’efficienza energetica; attività in materia di etichettatura energetica;

c) definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti e dell’autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;

d) sviluppo di programmi sulla mobilità sostenibile, in raccordo con la IE; promozione della mobilità elettrica e di carburanti alternativi; sviluppo dell’uso del gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti; razionalizzazione e adeguamento della rete di distribuzione carburanti alle esigenze della mobilità sostenibile;

e) promozione dell’impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili;

f) elaborazione di indirizzi e direttive per l’organizzazione e il funzionamento dei mercati elettrico e del gas, promozione della concorrenza e promozione del mercato interno dell’energia elettrica e del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;

g) monitoraggio prezzi all’ingrosso e sul mercato retail, sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della competitività dei settori industriali; strumenti di tutela dei consumatori e di contrasto alla povertà energetica;

h) analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;

i) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;

l) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le società: Gestore dei mercati energetici – GME s.p.a., Gestore dei servizi elettrici – GSE s.p.a., Acquirente unico s.p.a., Società gestione impianti nucleari –

SO.G.I.N. s.p.a. limitatamente alle attività di decommissioning;

m) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la Direzione generale economia circolare, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma Nazionale ;

n) promozione e gestione, in raccordo con la IS, di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico;

o) promozione, nelle materie di competenza della direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l’omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

p) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la IS ed in raccordo con la AEI;

predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l’attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;

supporto all’Ufficio legislativo e alla AEI nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.

2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell’articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 15 Direzione generale incentivi energia

1. La Direzione generale incentivi energia (IE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione di progetti nazionali di finanziamento per la riduzione della «intensità di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia e ai trasporti;

b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell’adattamento, connessi al settore energetico;

c) gestione di misure di incentivo per l’efficienza energetica a finanziamento statale e del Fondo nazionale per l’efficienza energetica;

d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilità sostenibile e mobility manager;

f) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEI; supporto all’Ufficio legislativo e alla AEI nelle attività relative alle procedure d’infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;

g) attività inerenti alla programmazione negoziata e all’attuazione di misure previste nell’ambito di accordi di programma quadro in materia di energia;

h) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarità del Ministero, in materia di energia;

i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore energetico;

l) gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA; cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici – GSE s.p.a. per gli aspetti connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza della direzione;

m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori;

partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all’estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica;

n) attività finalizzate alle verifiche del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto alle direzioni generali del Dipartimento per le attività di notifica di misure specifiche;

o) attività di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi in materia; analisi comparate e proposte per l’ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione energetica;

p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione, anche avvalendosi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri.

Art. 16 Organismi di supporto

1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell’articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell’articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell’articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, dal Ministro dipende il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresì, dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.

Art. 17 Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Con successivo decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti.

3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell’ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale.

4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l’allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 18 Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».

2. L’Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente al Ministro.

3. L’Organismo è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. L’Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l’equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 19 Struttura tecnica permanente

1. Presso l’Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all’espletamento delle funzioni dell’Organismo, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.

2. La Struttura tecnica è formata da un contingente di quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell’ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale risorse umane e acquisti su proposta dell’Organismo.

3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente è nominato dall’Organismo nell’ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall’articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Art. 20 Funzioni e compiti

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge.

2. La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Agli oneri per il funzionamento dell’Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Capo III
Uffici di diretta collaborazione

Art. 21 Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi di impatto normativo, all’analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

a) l’Ufficio di gabinetto;

b) l’Ufficio legislativo;

c) la Segreteria del Ministro;

d) la Segreteria particolare del Ministro;

e) la Segreteria tecnica del Ministro;

f) l’Ufficio del Consigliere diplomatico;

g) l’Ufficio stampa e comunicazione;

h) le Segreterie del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretari di Stato;

3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, è istituito il Comitato di gabinetto, coordinato dal Capo di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a g) del comma 2.

Art. 22 Ufficio di gabinetto

1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l’intera attività di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero.

2. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. L’Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. L’Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l’Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l’indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l’attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.

5. Il Capo di gabinetto può delegare, con provvedimento formale, alla RUA le attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessarie per l’attività degli Uffici di diretta collaborazione.

6. Nell’ambito dell’Ufficio di gabinetto opera l’Organo centrale di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all’articolo 28.

7. L’Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali in materia di sicurezza economica, informatica, infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali del Ministro, e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali ed internazionali.

Art. 23 Ufficio legislativo

1. L’Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro;

assicura l’analisi e la valutazione d’impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell’Unione europea.

2. L’Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l’andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l’attività relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l’esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.

3. Presso l’Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all’articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali.

L’Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea di cui all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d’infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l’Ufficio di gabinetto; monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell’UE con il supporto del DiAG.

4. All’Ufficio legislativo è preposto il Capo dell’Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

5. L’Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

Art. 24 Uffici di segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all’opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5.

2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.

3. Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Segretario particolare che cura l’agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

5. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l’elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.

6. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l’informazione territoriale ed ambientale di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.

Art. 25 Ufficio del consigliere diplomatico

1. L’Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l’Ufficio di gabinetto, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali.

2. Il consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell’Unione europea e cura, in collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

3. Presso l’Ufficio del consigliere diplomatico il Ministro può nominare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Consigliere diplomatico aggiunto, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell’ambito del contingente complessivo indicato dall’articolo 28.

Art. 26 Ufficio stampa e comunicazione

1. L’Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. All’Ufficio stampa e comunicazione è preposto il Capo dell’Ufficio stampa e comunicazione, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria, iscritto in appositi albi professionali.

3. Il Ministro, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, sovrintende all’attività dell’Ufficio stampa e comunicazione e coordina, sotto il profilo dell’indirizzo politico, l’attività di comunicazione dell’intero Ministero.

Art. 27 Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato

1. Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretario di Stato è preposto il Capo della segreteria.

2. Il Capo della segreteria è nominato dal Vice Ministro o dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell’ambito delle competenze del Vice Ministro o del Sottosegretario le funzioni previste dall’articolo 24.

Art. 28 Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché, fino a ventisei esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell’incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.

3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell’ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.

4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell’Ufficio legislativo, al Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell’Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

Art. 29 Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato:

per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell’Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria tecnica, per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell’emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell’Ufficio legislativo, alla misura massima dell’emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell’emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L’emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall’applicazione dell’articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l’applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro è riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro e al Segretario particolare del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell’emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall’applicazione dell’articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.

4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di importo non superiore all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell’indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all’articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all’indennità massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all’articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell’Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

7. Al Consigliere diplomatico aggiunto è corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.


Capo IV
Disposizioni finali

Art. 30 Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138.

2. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 17, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non dirigenziali.

3. Ferma l’applicazione dell’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

5. I contratti di cui all’articolo 28, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di recesso esercitabile in qualunque momento.

6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l’allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

7. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all’attuazione del presente provvedimento nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Tabella A (di cui all’articolo 17, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

                 +————————-+——-+

                 |Posti di funzione        |       |

                 |dirigenziale di livello  |       |

                 |generale                 |  13   |

                 +————————-+——-+

                 |Posti di funzione        |       |

                 |dirigenziale di livello  |       |

                 |non generale             |  67   |

                 +————————-+——-+

Tabella B (di cui all’articolo 17, comma 4)

Dotazione organica del personale non dirigenziale

                     +—————+———+

                     |Prima Area     |    8    |

                     +—————+———+

                     |Seconda Area   |   268   |

                     +—————+———+

                     |Terza Area     |   864   |

                     +—————+———+

                     |Totale         |  1140   |

                     +—————+———+

Tale contingente tiene conto dell’articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, nonché dell’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92.