Art. 5 Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina è volta a definire criteri per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l’applicazione dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l’installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a)
e q), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l’assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l’assegnazione di incentivi;
e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;
f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell’autoconsumo, anche ai fini dell’aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l’introduzione di meccanismi d’obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell’edificio;
h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l’utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l’applicazione degli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell’energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell’autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;
i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell’energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo dell’energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;
l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell’energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
m) introdurre misure per l’utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull’utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;
n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l’utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l’energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l’autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. Prevedere inoltre che l’aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l’accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l’autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell’energia nell’ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l’autoconsumo collettivo e le comunità dell’energia;
q) promuovere l’utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l’utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l’incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;
t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell’intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
u) prevedere disposizioni volte all’introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell’aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
z) introdurre misure per la promozione dell’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all’allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
cc) promuovere l’impiego di idrogeno verde nell’industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;
dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:
1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.
Art. 7 Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell‘articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all’autorità nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Ispettorato può avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all’accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alladirettiva (UE) 2019/633 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l’applicabilità della normativa risultante dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 22 Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.