DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 11 novembre 2020 (in Gazz. Uff., 20 novembre 2020, n. 289) Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visti i propri decreti del 14 e 30 gennaio 2020 – pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Visto l’art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» che, limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro – delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede, altresì, che con decreto del Ministero dell’interno si provvede all’attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29;

Ritenuto pertanto di poter procedere, con proprio decreto, all’integrazione immediata ai comuni dei contributi già assegnati per l’anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1 Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021

1. In applicazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

Art. 2 Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce:

«contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2021» (sezione anagrafica – «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all’esercizio 2021;

2. Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Art. 3 Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano – che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:

per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;

per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il predetto certificato dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Art. 4 Revoca delle assegnazioni dei contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

2. I risparmi derivanti dai ribassi d’asta di cui all’art. 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Art. 5 Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 6 Rendicontazione e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

2. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.