CORTE GIUSTIZIA UE 26 febbraio 2019, n. 497 Interpretazione del regolamento (Ce) 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

26 Gennaio 2021 Novità Giurisprudenziali

Il regolamento (Ce) 834/2007, segnatamente il suo art. 3 e il suo art. 14, par. 1, lett. b), viii), letto alla luce dell’art. 13 Tfue, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea, previsto dall’art. 57, 1° comma, del regolamento (Ce) 889/2008, come modificato dal regolamento (Ue) 271/2010, su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (Ce) 1099/2009, segnatamente dal suo art. 4, par. 4.

SENTENZA DELLA CORTE

26 febbraio 2019

Nella causa C-497/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia), con decisione del 6 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2017, nel procedimento

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

contro

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Bionoor SARL,

Ecocert France SAS,

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby (relatore), C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 19 giugno 2018

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), da A. Monod, avocat,

– per Bionoor SARL, da N. Gardères, avocat;

– per Ecocert Francia SAS, da D. de Laforcade, avocat;

– per il governo francese, da D. Colas, S. Horrenberger ed E. de Moustier, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

– per il governo norvegese, da A. Jacobsen, T. Leming e D. Lund, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Bouquet, A. Lewis e B. Eggers, in qualità di agenti,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 TFUE, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 (GU 2008, L 250, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 271/2010, del 24 marzo 2010 (GU 2010, L 84, pag. 19) (in prosieguo: il «regolamento n. 889/2008»), nonché del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

2 Tale domanda è stata introdotta nel contesto di una controversia tra, da una parte, l’associazione Œuvre d’Assistance aux bêtes d’Abattoirs (Ente di assistenza agli animali da abbattere; in prosieguo: l’«associazione OABA») e, dall’altra, il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione; in prosieguo: il «Ministro dell’Agricoltura»), Bionoor SARL, Ecocert France SAS (in prosieguo: «Ecocert») e l’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale francese delle denominazioni di origine e di qualità; in prosieguo: l’«INAO»), riguardo alla domanda dell’associazione OABA di vietare la pubblicità e la commercializzazione di prodotti di carne bovina del marchio «Tendre France», certificati «halal» e recanti la dicitura «agricoltura biologica» (in prosieguo: «la dicitura “AB”»).

CONTESTO NORMATIVO

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 834/2007

3 I considerando 1 e 3 del regolamento n. 834/2007 enunciano quanto segue:

«(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(…)

(3) Il quadro normativo [dell’Unione] che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l’evoluzione della produzione e del mercato».

4 Rubricato «Oggetto e campo di applicazione», l’articolo 1 di questo regolamento dispone quanto segue:

«1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;

b) l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.

(…)

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

(…)

4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni [di diritto dell’Unione] o nazionali, in conformità del diritto [dell’Unione] riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali».

5 L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “produzione biologica”: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

b) “fasi della produzione, preparazione e distribuzione”: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

(…)

i) “preparazione”: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico;

(…)».

6 L’articolo 3 dello stesso regolamento espone gli obiettivi della produzione biologica come segue:

«La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:

(…)

iv) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

(…)

c) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali».

7 Rubricato «Principi specifici applicabili all’agricoltura», l’articolo 5 del regolamento n. 834/2007 prevede, al suo punto h), che l’agricoltura biologica si basa sul principio specifico consistente nel «mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie».

8 L’articolo 14 di detto regolamento, che ha ad oggetto le «[n]orme di produzione animale», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

(…)

b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

(…)

viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione;

(…)».

9 Dedicato ai «Loghi di produzione biologica», l’articolo 25 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1. Il logo [dell’Unione europea] di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo [di produzione biologica dell’Unione europea] non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo [di produzione biologica dell’Unione europea]».

Il regolamento n. 889/2008

10 Il considerando 10 del regolamento n. 889/2008 precisa che una delle priorità dell’agricoltura biologica consiste nel «garantire un livello elevato di benessere degli animali».

11 Rubricato «Logo biologico dell’UE», l’articolo 57 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento [n. 834/2007], il logo di produzione biologica dell’Unione europea (in appresso “logo biologico dell’UE”) riproduce il modello riportato nell’allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Il logo biologico dell’UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento [n. 2092/91] e dai suoi regolamenti d’applicazione o dal regolamento [n. 834/2007] e dei requisiti stabiliti nel presente regolamento».

Il regolamento n. 1099/2009

12 I considerando 2, 4, 18, 20, 24 e 43 del regolamento n. 1099/2009 enunciano quanto segue:

«(2) L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare [il dolore] e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento. Il dolore, l’ansia o la sofferenza dovrebbero essere considerati pertanto evitabili quando gli operatori o il personale addetto all’abbattimento violano una delle disposizioni del presente regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali.

(…)

(4) Il benessere animale è un valore [dell’Unione] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [CE] (…). La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.

(…)

(18) La direttiva 93/119/CE [del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU 1993, L 340, pag. 21)] prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme [di diritto dell’Unione] in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(…)

(20) Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi. Lo stordimento è dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l’animale viene abbattuto. È opportuno tuttavia effettuare un controllo per mezzo di indicatori al fine di valutare l’efficacia della procedura in condizioni reali.

(…)

(24) A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l’abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell’animale in modo indolore e riducendo al minimo l’ansia o la sofferenza dell’animale. Altri metodi di stordimento possono non procurare la morte e gli animali possono tornare coscienti o recuperare la sensibilità durante la successiva procedura dolorosa. Tali metodi dovrebbero pertanto essere integrati da altre tecniche che provochino la morte certa prima che gli animali si riprendano. È quindi essenziale specificare quali metodi di stordimento devono essere integrati da un metodo di abbattimento.

(…)

(43) La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio, il processo di dissanguamento rallenti, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze. I bovini, gli ovini e i caprini costituiscono le specie più frequentemente macellate con questa procedura. Pertanto, i ruminanti macellati senza stordimento dovrebbero essere immobilizzati individualmente e meccanicamente».

13 A termini dell’articolo 2 del regolamento n. 1099/2009, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

f) “stordimento”: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

g) “macellazione rituale”: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;

(…)».

14 L’articolo 3 dello stesso regolamento, rubricato «Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili».

15 L’articolo 4 di detto regolamento, dedicato ai «[m]etodi di stordimento», prevede quanto segue:

«1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea (“semplice stordimento”) sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.

(…)

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».

Diritto francese

16 L’articolo L. 641-13 del codice rurale e della pesca marittima prevede, nella sua versione applicabile al procedimento principale:

«Possono beneficiare della dicitura “agricoltura biologica” i prodotti agricoli, trasformati o meno, che soddisfano i requisiti della normativa [dell’Unione] relativa alla produzione biologica e all’etichettaggio dei prodotti biologici o, eventualmente, i requisiti definiti dai capitolati omologati con decreto di o dei ministri interessati su proposta dell'[INAO]».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17 Il 24 settembre 2012 l’associazione OABA ha trasmesso al Ministro dell’Agricoltura una domanda diretta a porre fine alla pubblicità e alla commercializzazione di hamburger di carne bovina recanti il marchio «Tendre France» certificati «halal» e recanti la dicitura «AB», di cui all’articolo L. 641-13 del codice rurale e della pesca marittima e rilasciata da Ecocert, organismo certificatore di diritto privato che opera in conto dell’INAO, alla cui autorità è sottoposto. In pari data, essa ha chiesto a quest’ultimo di vietare l’uso di detta dicitura ove si tratti di carne bovina ottenuta da animali macellati senza essere precedentemente storditi.

18 Poiché tali domande sono state implicitamente respinte, con atto del 23 gennaio 2013 l’associazione OABA ha proposto un ricorso per eccesso di potere dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia).

19 Con sentenza del 20 ottobre 2014, il Conseil d’État ha statuito, segnatamente, da una parte, per quanto riguarda la domanda dell’associazione OABA diretta all’annullamento del rifiuto implicito del Ministro dell’Agricoltura e dell’INAO di vietare l’uso della dicitura «AB» per i prodotti di carne bovina ottenuta da animali macellati senza essere storditi, che il diritto dell’Unione ha definito in modo esaustivo le regole relative alla produzione agricola biologica di bovini senza rinviare all’adozione di testi di applicazione da parte degli Stati membri e senza che siffatti testi si rendessero necessari per la sua piena efficacia. Pertanto, il potere regolamentare francese non sarebbe competente quanto all’emanazione di disposizioni nazionali che reiterano, precisano o completano il diritto dell’unione. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato), conseguentemente, ha respinto le conclusioni dell’associazione OABA.

20 D’altra pare, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha considerato che la domanda di detta associazione intesa all’annullamento del rifiuto implicito di Ecocert di adottare, in applicazione del regolamento n. 834/2007, misure atte a porre fine alla pubblicità e alla commercializzazione dei prodotti del marchio «Tendre France» certificati «halal» e recanti la dicitura «AB» non poteva essergli presentata in primo e ultimo grado. Conseguentemente, ha rimesso questo capo della controversia al tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia).

21 Con sentenza del 21 gennaio 2016, il tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil) ha respinto tale domanda.

22 L’associazione OABA ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia). A sostegno del ricorso, essa fa valere che la dicitura «AB» non può essere apposta a prodotti ottenuti da animali macellati senza essere storditi, dato che un siffatto metodo di macellazione non soddisfa il requisito dei «criteri rigorosi in materia di benessere degli animali», sancito dagli articoli 3 e 5 del regolamento n. 834/2007.

23 Essa sostiene inoltre che, se è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 ammette che si possa derogare al principio dello stordimento previo alla macellazione nel contesto della macellazione rituale degli animali di allevamento, tale deroga risponderebbe unicamente a obiettivi di polizia sanitaria e di pari rispetto delle credenze e tradizioni religiose.

24 La certificazione concessa da Ecocert alle carni certificate «halal» provenienti da animali macellati senza essere storditi violerebbe, inoltre, il principio dell’affidamento del consumatore nei confronti dei prodotti biologici.

25 Sia il Ministro dell’Agricoltura sia Bionoor, Ecocert e l’INAO concludono chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’associazione OABA.

26 Anzitutto, il Ministro dell’Agricoltura sostiene che né il regolamento n. 834/2007 né il regolamento n. 889/2008 ostino esplicitamente alla deroga, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, alla regola del previo stordimento nel contesto particolare della macellazione rituale.

27 Bionor, quindi, sostiene che non sussista alcuna incompatibilità, alla luce sia del diritto dell’Unione sia del diritto interno, tra la certificazione «halal» e la dicitura «AB», dal momento che l’esigenza di una macellazione con previo stordimento si risolverebbe nell’aggiungere un requisito che il diritto positivo non prevede espressamente.

28 Inoltre, nonostante il fatto che il diritto dell’Unione sancisca il principio della macellazione con previo stordimento, a tale principio si potrebbe derogare in nome del libero esercizio dei culti.

29 Infine, Ecocert, alle cui conclusioni si unisce l’INAO, considera che non risulta dagli obiettivi del regolamento n. 834/2007, ivi compreso l’obiettivo inteso a conseguire «criteri rigorosi in materia di benessere degli animali», un’incompatibilità di principio tra la produzione biologica e la macellazione rituale destinata a garantire la libertà di esercizio di culto.

30 Il principio dell’affidamento del consumatore non sarebbe peraltro violato, dal momento che l’uso della dicitura «AB» sarebbe stato correttamente autorizzato.

31 Il giudice del rinvio osserva che nessuna disposizione dei regolamenti nn. 834/2007, 889/2008 e 1099/2009 definisce espressamente il o i modi di macellazione degli animali idonei a rispondere agli obiettivi di benessere animale e di riduzione della sofferenza animale, formulati per la produzione biologica.

32 In tale contesto, la risposta al motivo vertente sul fatto che della dicitura «AB» non potrebbero beneficiare carni provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza previo stordimento, decisiva ai fini dell’esito della controversia principale, presenterebbe una seria difficoltà di interpretazione del diritto dell’Unione.

33 Ciò premesso, la Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le norme applicabili del diritto dell’Unione (…) risultanti, in particolare:

– dall’articolo 13 [TFUE],

– dal regolamento [n. 834/2007], le cui modalità di applicazione sono fissate dal regolamento [n. 889/2008],

– e dal regolamento [n. 1099/2009],

debbano essere interpretate nel senso che autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell’etichetta europea “[AB]” per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare, praticata nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento [n. 1099/2009]».

Sulla questione pregiudiziale

34 In limine, occorre rilevare che, riferendosi rispettivamente a un’etichetta europea «AB» e a una dicitura «AB», il giudice del rinvio e le parti del procedimento principale si riferiscono, in realtà, al logo biologico dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 834/2007 e dell’articolo 57 del regolamento n. 889/2008.

35 In tale contesto, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 834/2007, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, vada interpretato nel senso che autorizza l’apposizione del logo biologico dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento n. 1099/2009, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

36 A tal riguardo, occorre rilevare che il considerando 1 del regolamento n. 834/2007 prevede che la produzione biologica, che costituisce un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare, è caratterizzata «[dal]l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali», mentre il considerando 10 del regolamento n. 889/2008 riconosce il benessere degli animali come «una delle priorità dell’agricoltura biologica». L’articolo 3, lettera a), iv), e lettera c), del regolamento n. 834/2007 prevede, del pari, che la produzione biologica è intesa, segnatamente, a «stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che (…) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali» e a «produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino (…) la salute e il benessere degli animali». L’articolo 5, lettera h), di questo regolamento enuncia inoltre che l’agricoltura biologica mira a «mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie».

37 L’obbligo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale, sancito dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), del regolamento n. 834/2007, contribuisce a concretizzare detto obiettivo, che consiste nel garantire un elevato livello di benessere degli animali.

38 Sottolineando più volte la propria volontà di assicurare un elevato livello di benessere animale nel contesto dell’agricoltura biologica, il legislatore dell’Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere.

39 Conformemente, in particolare, al suo articolo 1, paragrafo 3, il regolamento n. 834/2007 si applica a qualsiasi operatore che esercita un’attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 2 della disposizione medesima. Orbene, a termini dell’articolo 2, lettera i), di detto regolamento, la «preparazione» include, segnatamente, la macellazione degli animali.

40 Tale regolamento si limita, al riguardo, a prevedere, al suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), che «agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione».

41 Certamente, nessuna disposizione del regolamento n. 834/2007 o del regolamenton. 889/2008 definisce il o i metodi di macellazione degli animali idonei a ridurre al minimo la sofferenza degli animali e, pertanto, a concretizzare l’obiettivo consistente nel garantire un livello elevato di benessere degli animali.

42 Tuttavia, il regolamento n. 834/2007 non può essere letto indipendentemente dal regolamento n. 1099/2009.

43 Infatti, da una parte, quest’ultimo regolamento disciplina specificamente la macellazione degli animali.

44 Dall’altra parte, la tutela del benessere degli animali costituisce l’obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 1099/2009, come risulta dal titolo stesso di detto regolamento e dal suo considerando 2, conformemente all’articolo 13 TFUE, in forza del quale l’Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a., C-426/16, EU:C:2018:335, punti 63 e 64).

45 A tal riguardo, il regolamento n. 1099/2009 contribuisce, come prevedono, rispettivamente, i suoi considerando 4 e 24, alla «migliore protezione degli animali durante la macellazione» e a favorire «alcuni metodi di stordimento [che] possono procurare la morte dell’animale in modo indolore e riducendo al minimo l’ansia o la sofferenza dell’animale».

46 Inoltre, a termini dell’articolo 3 del regolamento n. 1099/2009, «[d]urante l’abbattimento (…) sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili». Questa disposizione di carattere generale applicabile all’abbattimento degli animali è concretizzata, in particolare, all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, che prevede, da una parte, che «[g]li animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento» e, dall’altra, che «[l]a perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale».

47 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 20 del regolamento medesimo, sancisce pertanto il principio dello stordimento dell’animale precedentemente al suo abbattimento e lo rende addirittura un obbligo. Infatti, come è stato rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione.

48 Se è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 18 del regolamento medesimo, ammette la prassi della macellazione rituale, nel contesto della quale l’animale può essere messo a morte senza previo stordimento, tale forma di macellazione, che è autorizzata solo a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione (v., in tal senso, sentenza del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a., C-426/16, EU:C:2018:335, punti da 55 a 57), non è tale da attenuare del tutto il dolore, l’ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta da stordimento, che, conformemente all’articolo 2, lettera f), del regolamento stesso, letto in combinato disposto con il suo considerando 20, è necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza.

49 A tal riguardo, si deve osservare che, se è pur vero che il regolamento n. 1099/2009 precisa, al suo considerando 43, che la macellazione senza stordimento previo richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di «ridurre al minimo» le sofferenze dell’animale, l’impiego di una tecnica siffatta non consente di ridurre «il più possibile» le sofferenze dell’animale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), del regolamento n. 834/2007.

50 Pertanto, contrariamente a quanto fanno valere sia il governo francese sia le convenute nel procedimento principale nelle loro osservazioni scritte, i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento e che sono ammessi dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, di questo regolamento.

51 Si deve ancora rilevare che il considerando 3 del regolamento n. 834/2007 enuncia l’obiettivo di «tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici». A tal riguardo, è importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti che recano il logo biologico dell’Unione europea siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali.

52 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta affermando che il regolamento n. 834/2007, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo biologico dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento n. 1099/2009, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea, previsto dall’articolo 57, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007, come modificato dal regolamento (UE) n. 271/2010, del 24 marzo 2010, su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 febbraio 2019.