LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

(in Suppl. Ordinario n. 25 alla Gazz. Uff., 18 luglio 2020, n. 180).  – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchédi politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. – ESTRATTO.

L’articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119 (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). – 1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché’, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies  dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’ aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI  oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione».

16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265».

[…]

L’articolo 222 è sostituito dal seguente:

«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura). – 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all’ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

5. Ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

6. Il comma 520 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

“520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e’ concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 521”.

7. Il comma 2 dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863 final, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19’ e successive modificazioni e integrazioni”.

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L’indennità è erogata con le modalità previste dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».

Dopo l’articolo 222 è inserito il seguente:

«Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020). – 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All’articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».

All’articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l’Istat  è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell’entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»:

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 4-octies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“4-octies. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14  agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e’ prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”».

Dopo l’articolo 224 sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis (Sistema di qualità nazionale per  il  benessere animale). – 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale  e  ambientale  dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e  di  salute  degli  animali  e  ridurre le emissioni nell’ambiente, è istituito il “Sistema di qualità nazionale per  il benessere animale”, costituito dall’insieme dei requisiti di salute e di benessere  animale  superiori  a  quelli  delle  pertinenti  norme europee e  nazionali,  in  conformità  a  regole  tecniche  relative all’intero sistema di gestione  del  processo  di  allevamento  degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa  la  gestione delle emissioni  nell’ambiente,  distinte  per  specie,  orientamento produttivo  e  metodo  di  allevamento.  L’adesione  al  Sistema  è volontaria e vi accedono tutti gli  operatori  che  si  impegnano  ad applicare la relativa  disciplina  e  si  sottopongono  ai  controlli previsti. Con  uno  o  più decreti  del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute,  secondo  le  rispettive  competenze,  adottati  previa  intesa  in   sede   di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno  distintivo  con  cui  identificare  i  prodotti conformi, le procedure  di  armonizzazione  e  di  coordinamento  dei sistemi di certificazione e di  qualità  autorizzati  alla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza  e controllo, le modalità di  utilizzo  dei  dati  disponibili  nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché’  di  tutte  le  ulteriori  informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di  dati,  comprese  le modalità di alimentazione e integrazione dei  sistemi  in  cui  sono registrati  i  risultati   dei   controlli   ufficiali,   inclusi   i campionamenti e gli esiti di analisi,  prove  e  diagnosi  effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei  sistemi  alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito  e  regolamentato un organismo tecnico-scientifico,  con  il  compito  di  definire  il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il  ricorso  a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità  al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti  dell’Ente unico nazionale per  l’accreditamento.  Ai  componenti  del  predetto organismo  tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di presenza, rimborsi spese o altri  emolumenti  comunque  denominati. All’attuazione  del  presente  comma  le  amministrazioni  pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter (Sostenibilità delle produzioni agricole).  –  1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore  vitivinicolo,  è  istituito  il  sistema  di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola,  come l’insieme delle regole produttive e di buone  pratiche  definite  con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti  e  le  norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare  di  produzione  sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l’obiettivo di recepire  i più recenti orientamenti in  materia  di  sostenibilità  economica, ambientale  e  sociale  e  si  traducono  in   specifiche   modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2.  Al  fine  di  definire  e  aggiornare  il  disciplinare  di produzione di cui al comma 1, nonché  di  valutare  l’impatto  delle scelte  operate,  è  istituito  il  sistema  di  monitoraggio  della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui  indicatori  sono  definiti  con  decreto  del  Ministero   delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  sentito  il  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.  I  dati  e  le  informazioni  ricavati   dal   sistema   di monitoraggio  di  cui  al  comma  2  confluiscono   nella   rete   di informazione  contabile  agricola  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che,  a  questo  fine, adegua il  relativo  sistema  di  rilevazione,  in  conformità  alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il  disciplinare  di  cui  al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di  produzione  integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per  l’adesione  al  sistema  di certificazione,  opportunamente  integrate  introducendo  i  principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei  migliori  sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere dell’Organismo tecnico scientifico di  produzione  integrata  di  cui all’articolo 3 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali  8  maggio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.

6.  Con  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e  delle  procedure di cui al presente articolo, la certificazione  della  sostenibilità del  processo  produttivo  può  essere  estesa  ad   altre   filiere agroalimentari».

All’articolo 225:

al comma 1, le parole: «la situazioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «la situazione»,  dopo  le  parole:  «di  irrigazione,»  è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppresso  il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «la  modalità»  sono  sostituite  dalle seguenti: «le modalità»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio  di  bonifica  idraulica,  disposta dall’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e  della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione  straordinaria  per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell’acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio  idraulico nelle aree situate all’interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione   delle   economie    realizzate    su    interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell’anno  2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  anche con fondi provenienti da  gestioni  straordinarie  in  tale  settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L’utilizzo delle economie di cui  al  comma  6-bis  è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica  e  degli  enti  irrigui  in  conseguenza  della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi  gli  interessi  attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione  delle  opere infrastrutturali irrigue.

6-quater.  I  consorzi  di  bonifica  e  gli   enti   irrigui interessati  comunicano  al  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di  cui  ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete  idrica  cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzi di  bonifica ed enti irrigui».

All’articolo 227:

al comma 1, dopo  le  parole:  «è  istituito  un  Fondo»  sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;

al comma 3, primo periodo, le parole:  «del  territorio  e  del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio  e del mare,».

Dopo l’articolo 227 è inserito il seguente:

«Art. 227-bis  (Rafforzamento  della  tutela  degli  ecosistemi marini). – 1. Al fine di promuovere l’attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree  protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell’ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  l’anno  2020  per  il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2  milioni di  euro  per  l’anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma  5, del presente decreto».

All’articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola:  «soppresso»  è  sostituita dalla seguente: «abrogato».

Dopo l’articolo 228 è inserito il seguente:

«Art.   228-bis   (Abrogazione   dell’articolo   113-bis    del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti  quantitativi e temporali del deposito temporaneo  di  rifiuti).  –  1.  L’articolo 113-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

All’articolo 229:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «50 milioni»  sono  sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

il terzo periodo è sostituito  dal  seguente:  «Al  relativo  onere si provvede, quanto a 50  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto  residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare, finanziati  con  quota  parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di  CO2,  di  cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,  n.  30,  di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a  20  milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del  Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n. 190, come rifinanziato  dall’articolo  265,  comma  5,  del  presente decreto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis . Al fine di far fronte alle esigenze  straordinarie  e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  alla  conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  è  istituito  un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l’anno  2020.  Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse del  fondo  sono  ripartite  tra  i  comuni  interessati.   All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di  euro  per  l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda  di mobilità» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di  ridurre  le  emissioni  climalteranti  è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020,  destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei  comuni della gronda della laguna di Venezia che  abbiano  compiuto  diciotto anni di età. Il contributo di cui  al  presente  comma  può  essere concesso nel limite delle risorse autorizzate  dal  primo  periodo  e fino a esaurimento delle stesse ed è pari  al  60  per  cento  della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020  al  31  dicembre  2020,  per  la sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare  l’importo  di  euro 500.

4 -ter. Il contributo  di  cui  al  comma  4-bis  può  essere richiesto  per  una  sola  volta.  Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l’erogazione del contributo, anche ai  fini  del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All’onere derivante  dal  comma  4-bis,  pari  a  1 milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma  5, del presente decreto».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l’articolo 229 è  aggiunto  il seguente:

«Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei  dispositivi di protezione individuale). – 1.  Per  fare  fronte  all’aumento  dei rifiuti  derivanti  dall’utilizzo  diffuso  di  mascherine  e  guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell’articolo  15  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o  più  linee  guida  del Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per  quanto  di  competenza,  sono individuate misure da applicare  durante  il  periodo  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre  2020, volte a definire:

a)  specifiche  modalità  di  raccolta  dei  dispositivi  di protezione  individuale  usati  presso  gli  esercizi  della   grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le  grandi  utenze  del settore terziario;

b)  specifiche  modalità  di  raccolta  dei  dispositivi  di protezione individuale utilizzati dagli operatori  per  le  attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al  comma  1,  è  istituito,  nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, un fondo  per  l’attuazione  di  un  programma sperimentale  per  la  prevenzione,  il  riuso  e  il   riciclo   dei dispositivi di protezione individuale, con una  dotazione  pari  a  1 milione di euro per l’anno 2020, al fine di promuovere gli  obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il  riciclo  dei dispositivi  di   protezione   individuale   utilizzati   a   seguito dell’emergenza  determinata  dalla  diffusione   del   COVID-19.   Il programma  di  cui  al  presente  comma  è,  altresì,   finalizzato all’adozione di protocolli e  di  campagne  di  informazione  per  la disinfezione dei dispositivi di protezione  individuale  al  fine  di prolungarne la durata, alla  progettazione  di  sistemi  dedicati  di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi  al  fine  del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della  sicurezza degli  utenti  e  degli  operatori.  Il  programma  può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare  il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della  salute,  sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All’articolo 15 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-bis. Al fine di favorire la  sostenibilità ambientale  e ridurre l’inquinamento causato dalla  diffusione  di  dispositivi  di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il Ministro della  salute,  definisce  con  proprio  decreto  i  criteri ambientali minimi, ai sensi dell’articolo 34 del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi  alle  mascherine  filtranti  e,  ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai  dispositivi medici, allo scopo  di  promuovere,  conformemente  ai  parametri  di sicurezza dei lavoratori e di  tutela  della  salute  definiti  dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto  possibile,  con materiali idonei al riciclo o biodegradabili”.

6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e del mare sottopone alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  una relazione sui  risultati  dell’attività svolta  in  base  al  Piano d’azione per la sostenibilità ambientale  dei  consumi  nel  settore della pubblica amministrazione di cui  all’articolo  1,  comma  1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  termini  di  impatto  sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di  acquisto  di  beni  e servizi  delle  amministrazioni  pubbliche,  svolte  sulla  base  dei criteri previsti dal medesimo comma 1126,  nonché una  proposta  di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l’esigenza  di  applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono  di  mascherine  e  guanti  monouso  si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  di  cui  all’articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di  euro  per  l’anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma  5, del presente decreto».